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TRACCIA
ESERCITAZIONE 4.3 (svolgimento)
1) Si crei un nuovo documento di WORD copiando il seguente testo:
Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.
Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il
professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori,
esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in
base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. B: Per professionisti abilitati si
intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL
FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o
associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e
responsabilmente la propria attività libero professionale in base ai D.M. 741-94 e
successive modificazioni. Def. C: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in
Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di Terapista della
Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e
successive modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna
autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità
sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco
competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL FISIOTERAPISTA, è
sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività
(D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di
Fisioterapista, la Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna
assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio
libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R.
n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di
locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non
bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente
all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato
dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997, dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il
Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell’impiantistica
elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di Terapia
Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la
libera professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1)
Comunicazione di apertura dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare,
di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione in base alle specifiche normative
regionali. 2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia d’Inizio Attività),
vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente
(Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la
Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di
comodato, di proprietà, ecc.) e la destinazione d’uso dei locali.
a) Si selezioni il testo e si scelga il tipo e la dimensione del carattere preferiti.
Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.
Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista
abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e
responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.
Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO
PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma
singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria
attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti
abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di
Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e successive
modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di
quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M.
657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL
FISIOTERAPISTA, è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività
(D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la
Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo Studio
Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di
FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità
dei locali (contratto di locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non
bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero
professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997,
dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di
sicurezza dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di
Terapia Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la libera
professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1) Comunicazione di apertura
dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione
in base alle specifiche normative regionali. 2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia
d’Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente
(Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la Planimetria con copia
dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la
destinazione d’uso dei locali.
b) Si centri il titolo e si assegni una dimensione di carattere più grande.
c) Si assegni al titolo il formato grassetto.
Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.
Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista
abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e
responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.
Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO
PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma
singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria
attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti
abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di
Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e successive
modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di
quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M.
657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL
FISIOTERAPISTA, è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività
(D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la
Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo Studio
Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di
FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità
dei locali (contratto di locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non
bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero
professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997,
dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di
sicurezza dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di
Terapia Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la libera
professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1) Comunicazione di apertura
dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione
in base alle specifiche normative regionali. 2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia
d’Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente
(Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la Planimetria con copia
dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la
destinazione d’uso dei locali.
d) Si imposti l’interlinea singola e si giustifichi il testo:
Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.
Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista
abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e
responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.
Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO
PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma
singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria
attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti
abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Uni