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TRACCIA

ESERCITAZIONE 4.3 (svolgimento)

1) Si crei un nuovo documento di WORD copiando il seguente testo:

Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.

Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il

professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori,

esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in

base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. B: Per professionisti abilitati si

intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL

FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o

associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e

responsabilmente la propria attività libero professionale in base ai D.M. 741-94 e

successive modificazioni. Def. C: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in

Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di Terapista della

Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e

successive modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna

autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità

sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco

competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL FISIOTERAPISTA, è

sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività

(D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di

Fisioterapista, la Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna

assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio

libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R.

n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di

locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non

bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente

all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato

dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997, dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il

Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell’impiantistica

elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di Terapia

Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la

libera professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1)

Comunicazione di apertura dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare,

di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione in base alle specifiche normative

regionali. 2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia d’Inizio Attività),

vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente

(Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la

Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di

comodato, di proprietà, ecc.) e la destinazione d’uso dei locali.

a) Si selezioni il testo e si scelga il tipo e la dimensione del carattere preferiti.

Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.

Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista

abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e

responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.

Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO

PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma

singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria

attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti

abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di

Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e successive

modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di

quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M.

657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL

FISIOTERAPISTA, è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività

(D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la

Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo Studio

Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di

FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità

dei locali (contratto di locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non

bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero

professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997,

dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di

sicurezza dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di

Terapia Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la libera

professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1) Comunicazione di apertura

dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione

in base alle specifiche normative regionali. 2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia

d’Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente

(Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la Planimetria con copia

dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la

destinazione d’uso dei locali.

b) Si centri il titolo e si assegni una dimensione di carattere più grande.

c) Si assegni al titolo il formato grassetto.

Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.

Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista

abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e

responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.

Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO

PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma

singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria

attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti

abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di

Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e successive

modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di

quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M.

657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL

FISIOTERAPISTA, è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività

(D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la

Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo Studio

Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di

FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità

dei locali (contratto di locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non

bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero

professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997,

dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di

sicurezza dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di

Terapia Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la libera

professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1) Comunicazione di apertura

dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione

in base alle specifiche normative regionali. 2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia

d’Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente

(Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la Planimetria con copia

dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la

destinazione d’uso dei locali.

d) Si imposti l’interlinea singola e si giustifichi il testo:

Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura.

Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista

abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e

responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.

Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO

PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma

singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria

attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti

abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Uni

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Flower25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Abilità informatiche e telematiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Botteri Riccardo.