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TUB.

06. Gli strumen di pagamento a spendibilità generalizzata sono acce a :

Gli strumen di pagamento a spendibilità generalizzata sono mezzi di pagamento acce a da tu i sogge

per il trasferimento di valore in un’ampia gamma di transazioni economiche. La cara eris ca chiave è che non

sono limita a un singolo emi ente o a un singolo contesto commerciale, ma possono essere u lizza in

qualsiasi ambito o presso diversi operatori economici. Il legislatore ha riconosciuto ad altri sogge , oltre che

alle banche, la possibilità di produrre strumen di pagamento a spendibilità generalizzata a fronte di acquisto

di somme di denaro. I sogge riconosciu dal legislatore sono:

• Gli is tu di moneta ele ronica (IMEL)

• Le poste nell’ambito del servizio Bancoposta

• Gli is tu di pagamento

Le somme che gli IMEL e gli is tu di pagamento ricevono per l’emissione di moneta ele ronica o per la

prestazione di servizi di pagamento non sono considera fondi rimborsabili, come i deposi banca . Va

aggiunto che in tu i casi sopra riporta si ha comunque a che fare con sogge diversi dalle banche dal

momento che essi non hanno la possibilità di concedere pres con il risparmio raccolto e possono offrire un

servizio di pagamento solo su una disponibilità precostruita dall’u lizzatore a raverso un deposito di moneta,

Quindi, in defini va, solo le banche sono sogge che possono esercitare sia la raccolta del risparmio con cui

il cliente potrà disporre tramite degli strumen di pagamento sia l’a vità di erogazione del credito.

07. L’esercizio dell’a vità bancaria quale la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito è

riservato alle banche:

L’esercizio dell’a vità bancaria, che comprende sia la raccolta del risparmio tra il pubblico sia l’esercizio del

credito, è riservato esclusivamente alle banche, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 2 del Testo Unico

Bancario (TUB).

Per avere l’autorizzazione all’a vità bancaria bisogna rispe are le condizioni previste dell’art. 14 del TUB. La

raccolta del risparmio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del TUB, consiste nell'acquisire fondi dai risparmiatori,

con obbligo di rimborso, sia so o forma di deposi sia so o altra forma. L'esercizio del credito si riferisce,

invece, all'erogazione di pres o altre forme di finanziamento. La riserva alle banche di queste operazioni

mira a tutelare i risparmiatori, assicurando che solo en con una stru ura adeguata e sogge a rigidi controlli

possano svolgere queste a vità delicate, riducendo così il rischio di perdite.

08. La CONSOB è nata nel:

La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è stata is tuita nel giugno del 1974 con la legge

n. 216. Essa nasce con l’obie vo di vigilare sui merca finanziari italiani, garantendo la trasparenza e la

corre ezza delle informazioni fornite agli inves tori. La sua creazione è stata mo vata dall'esigenza di

proteggere i risparmiatori e assicurare l’integrità del mercato finanziario, contrastando eventuali abusi o

manipolazioni. 11

Lezione 011

05. Ai sensi dell’art. 41 della Cos tuzione

L’art. 41 della cos tuzione italiana tutela la libertà di inizia va economica privata, con l’unico limite di non

recare danni a terzi e non vada a interferire con interessi generali

06. Ai sensi dell’art. 177 del codice del commercio del 1882

L’art. 177 del codice del commercio del 1882 imponeva agli en che svolgevano ruoli lega alla concessione

di credito a terze economie di presentare, nei primi o o giorni di ogni mese, la situazione dei propri con

secondo un modello di controllo standard, che doveva essere controfirmato da un amministratore e da un

sindaco della società. E tu o ciò in armonia e a rafforzamento con quanto previsto dagli art. 41 e 47 della

cos tuzione italiana.

07. La legge Amato ha comportato per le banche:

Con la legge amato del 1990 inizia il processo di ristru urazione degli en pubblici del sistema bancario

italiano con il passaggio dal diri o pubblico al diri o comune e la conseguente priva zzazione degli en

cos tui in forma di S.p.a.

08. L’art. 47 del TUB prevede

L'ar colo 47 del TUB stabilisce che tu e le banche possono concedere finanziamen o offrire servizi previs

dalle leggi di agevolazione, a pa o che ques siano regola da un contra o con l'amministrazione pubblica

competente e rientrino nelle a vità bancarie ordinarie. Le leggi di agevolazione applicabili ai finanziamen

includono anche le disposizioni fiscali e tariffarie, oltre a eventuali privilegi procedurali.

Lezione 012

05. Nell’ordinamento tedesco gli is tu di credito

La definizione giuridica di banca varia nei diversi paesi europei a causa delle diverse regolamentazioni

pubbliche, che hanno limitato in modi differen le a vità consen te agli intermediari finanziari.

Nell’ordinamento tedesco, gli is tu di credito sono gli unici en che possono raccogliere denaro pubblico

presso i risparmiatori a raverso l’apertura di deposi ed erogare pres . Possono altresì svolgere servizi di

inves mento e pagamento.

06. La nozione giuridica di banca

La nozione giuridica di banca varia nei diversi paesi europei a causa delle regolamentazioni nazionali che

limitano le a vità degli intermediari. Le dire ve europee, come la 77/780/CEE e il regolamento

575/2013/UE, cercano di uniformare questa definizione, indicando che una banca è un’impresa che riceve

deposi dal pubblico e concede credi per proprio conto

07. Le banche inglesi esercitano a vità di:

Secondo il Banking Act, le banche inglesi possono raccogliere risparmi dal pubblico, fornire servizi di

pagamento e concedere pres . Sono definite "imprese universali" poiché oltre alle a vità bancarie

tradizionali, svolgono una vasta gamma di altre operazioni finanziarie

08. IMEL e FCM

Gli IMEL (Is tu di Moneta Ele ronica) erano considera en credi zi a livello europeo fino al 2009, ma

successivamente sono sta esclusi da tale classificazione. Forniscono servizi di moneta ele ronica. Gli FCM

(Futures Commission Merchants), invece, si riferiscono generalmente a intermediari autorizza a operare nei

merca a termine, eseguendo ordini per conto dei clien 12

Lezione 013

06. I veicoli di cartolarizzazione dei credi sono operazioni nate

I veicoli di cartolarizzazione dei credi sono sta introdo negli Sta Uni a metà degli anni '70. Queste

operazioni consistono nella cessione di un insieme di credi a una società veicolo, che eme e toli per

finanziare l'acquisto di tali credi . Questa pra ca è diventata un modo innova vo per ges re i flussi di cassa

e migliorare la liquidità delle imprese.

07. La società di cartolarizzazione ha quale esclusiva finalità la realizzazione di uno o più operazioni

di cartolarizzazione ai sensi

La società di cartolarizzazione ha come obie vo primario quello di effe uare operazioni di cartolarizzazione,

ovvero trasformare credi in toli negoziabili ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, che stabilisce le

modalità di funzionamento e i requisi per la cartolarizzazione. Questo processo perme e di separare i credi

dal patrimonio della società e di creare patrimoni separa , così da garan re una ges one specifica e prote a

dei flussi di cassa futuri, senza rischi lega a eventuali fallimen della società.

08. Gli intermediari finanziari non bancari:

Gli intermediari finanziari non bancari offrono servizi simili a quelli delle banche, come la concessione di

pres e l'inves mento in strumen finanziari, ma non raccolgono deposi . Pur svolgendo a vità bancarie,

sono sogge a un diverso regime norma vo e non godono delle stesse protezioni o regolamentazioni

stringen . Questo li colloca spesso nello "shadow banking system"

09. Il trust quale Special purpose vehicle nell’esperienza anglosassone

Nell'esperienza anglosassone, il trust è u lizzato come Special Purpose Vehicle (SPV) no con il nome di SIV

(Structured Invesment Vehicles) per separare gli a vi dal bilancio della società che li origina. Vengono

generalmente sfru ate società off-shore xhe eme ono toli a breve termine denominate commercial paper.

Il trust è creato per detenere e ges re ques a vi a favore degli inves tori, riducendo il rischio per la società

originaria e garantendo una stru ura legale trasparente e sicura. Il Trust quale Special Purpose Vehicle è un

sogge o giuridico avente autonomia patrimoniale.

010. I portatori dei toli emessi dallo shadow banking sistem (SPV)

I portatori dei toli emessi dallo shadow banking system o da veicoli speciali (SPV) sono inves tori che

acquistano strumen finanziari lega a credi o altre a vità cedute da is tuzioni finanziarie. Ques toli

perme ono di trasferire il rischio finanziario, ma comportano anche maggiori rischi per i portatori rispe o ai

toli tradizionali, poiché operano al di fuori delle normali regolamentazioni bancarie. Inoltre, i portatori dei

toli emessi dallo Shadow banking sistem hanno diri o a un rendimento nei limi in cui il rimborso dei credi

cedu alla società dagli originari debitori procuri un sufficiente flusso di cassa 13

Lezione 014

05. I fondi di credito

Ques fondi sono autorizza a prestare denaro e a o enere pres , operando in modo simile alle banche.

Tu avia, non sono obbliga a res tuire il valore nominale delle quote agli inves tori, il che li differenzia dalle

banche tradizionali.

06. I Fondi comuni monetari

Sono fondi che investono in strumen finanziari molto liquidi e sicuri, come toli di Stato a breve termine.

Sono considera a basso rischio, ma anche ques fondi non garan scono la res tuzione delle quote al valore

nominale, quindi non possono essere paragona giuridicamente alle banche. Ques fondi offrono un

rendimento generalmente inferiore rispe o ai fondi azionari o obbligazionari, ma garan scono un rischio

contenuto e una protezione del capitale. Sono ideali per inves tori che cercano stabilità e sicurezza.

07. Gli is tu di pagamento

Gli is tu di pagamento sono intermediari che svolgono in via esclusiva a vità di prestazione di servizi di

pagamento e sono disciplina dalla dire va 2007/64/CE. È la norma va europea che esclude gli is tu di

pagamento dallo svolgimento dell’a vità bancaria propria e nello specifico della raccolta del risparmio. È l’art.

16 della dire va che sancisce il fa o che i fondi che gli is tu di pagamento ricevono da parte degli uten di

servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non cos tuiscono deposi o altri fondi

rimborsabili ai sensi dell’ar colo 5 della dire va 2006/48/CE, né moneta ele ronica ai sensi dell’ar colo 1,

paragrafo 3, della dire va 2000/46/CE.

Possono però concedere credito, ma solo per facilitare i ser

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher D_A di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Maffezzoni Francesco Maria.