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LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (2313-2324)
La s.a.s. è l’unico tipo di società di persone che consente
l’esercizio comune di un’attività commerciale con
limitazione del rischio e non esposizione al fallimento
personale per alcuni soci, essa è una società di persone che si
caratterizza per la distinzione di due categorie di soci:
Soci accomandatari: rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Soci accomandanti: rischiano, invece, soltanto la quota
conferita. Hanno l’obbligo di effettuare i conferimenti e
il divieto di
immistione (o di ingerenza vieta di partecipare al
processo di gestione di avere poteri rappresentativi)
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291-2312)
Per la società in nome collettivo, esistono regole di forma e di
contenuto per l’atto costitutivo, sono prescritte solo ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese, la quale è
condizione di regolarità della società, ma non è elevata a
condizione di esistenza della stessa.
che i rapporti tra società e terzi sono regolati, per
alcuni aspetti, dalla disciplina meno favorevole per i
soci prevista dalla s.s. (anche se le due discipline non
coincidono; ad esempio, la s.n.c., se svolge attività
commerciale può anche fallire, al contrario della
s.s.), e da ciò discende la distinzione tra s.n.c.:
Regolare la s.n.c. è iscritta nel registro delle imprese
lrregolare la s.n.c. non è iscritta nel registro; ciò può
avvenire o perché le parti non hanno provveduto a
società di fatto o perché, pur avendolo redatto, non hanno
provveduto alla registrazione della stessa società irregolare
in senso proprio
LA SOCIETÀ SEMPLICE (2251-2290)
La società semplice ha un rilievo particolare poiché la
disciplina per essa dettata è in linea di principio applicabile
anche alle altre società di persone (una sorta di statuto
generale delle società di persone). Tuttavia, essa non ha un
particolare rilievo pratico, in quanto non ha avuto una
diffusione significativa perché può svolgere solo attività non
commerciali (essa può essere legittimamente impiegata solo
per le imprese agricole).
LA SOCIETÀ QUOTATA È UN TIPO DIVERSO DI SOCIETÀ?
Sono una particolare categoria di società per azioni e,
segnatamente, delle società per azioni “aperte”, quelle,
cioè, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.Per
le società con titoli quotati in mercati regolamentati, sono
previste regole specifiche e più severe, al fine di garantire la
trasparenza degli assetti proprietari. Esse sono sottoposte al
controllo della CONSOB che ne rileva le partecipazioni, ne
segue le variazioni, in modo che siano date al pubblico le
comunicazioni necessarie ad assicurargli un’adeguata
informazione sull’assetto e il peso dei soci.
LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
(disciplinata dagli artt. 2452−2461 c.c.) è un tipo di società
che si caratterizza per la presenza di 2 categorie di soci:
accomandatari; accomandanti.
2
2
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni. sono applicate le norme della S.p.A. con alcuni
adattamenti che tengano conto della peculiare posizione
degli azionisti accomandatari. lnfatti vi è un nesso
indissolubile tra qualità di accomandatario, posizione di
amministratore e responsabilità per le obbligazioni sociali:
l soci indicati come accomandatari nell’atto costitutivo sono
(di diritto) amministratori della società senza
limiti di tempo (salvo diversa disposizione statuaria);
il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di
amministratore non risponde per le obbligazioni della
società poste posteriormente all’iscrizione della sua
cessazione nel RE ; da quel momento in poi diventa
accomandante
ll nuovo amministratore assume la qualità di socio
accomandatario dal momento dell’accettazione della
nomina. Risponderà illimitatamente solo per le obbligazioni
sociali che sorgono a partire da tale momento (non di quelle
anteriori). ll capitale sociale non può essere inferiore ai
120.000
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
La s.r.l. (artt. 2462−2483 c.c.) è una società di capitali nella
quale:
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
suo patrimonio;
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate
da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al
pubblico. Essa può emettere titoli di debito per la sua
costituzione: ll capitale sociale minimo richiesto è 10000; La
denominazione sociale può essere liberamente formata ma
deve contenere SRL; Può essere costituita a tempo
indeterminato (ogni socio può recedere dando un preavviso
di 180 giorni, che lo statuto può allungare fino ad un anno).
Per quanto riguarda i conferimenti possono essere conferiti
tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione
economica. Distinguiamo: 1) Conferimenti in danaro: ll
versamento presso una banca del 25% di questi e dell’intero
sovrapprezzo (intero ammontare se è unipersonale); 2)
Conferimenti in natura: non è necessario un esperto
chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal
tribunale, ma è sufficiente si tratti di un revisore o società di
revisione. Non è prevista alcuna revisione della stima (tale
semplificazione è prevista anche per gli acquisti pericolosi
della società nei confronti di soci, amministratori e
fondatori); 3) Conferimenti di prestazioni d’opera o servizi: è
consentito purché l’intero valore assegnato sia garantito da
una polizza di assicurazione o fideiussione bancaria.
La società in nome collettivo
La società in nome collettivo, s.n.c, è una società di persone
dove i soci rispondono personalmente delle obbligazioni
sociali, qualora il patrimonio della società non sia
sufficiente a soddisfare i debiti della società.
Per esempio, nella società semplice o nella società in nome
collettivo, se il creditore non riesce a soddisfarsi con
un pignoramento nei confronti del patrimonio sociale (per
esempio con un’esecuzione forzata rivolta ai beni
dell’azienda) potrà andare a “bussare a casa” dei soci e
pretendere il 100% degli importi avanzati. Con la
conseguenza che il socio non potrà opporsi e ne risponderà
con i propri beni, come la casa, l’auto, ecc. Nella s.n.c,
prevale il fatto che l’attività sociale è fortemente
condizionata dall’attività dei soci.
La società semplice art.2267
La società semplice ha un rilievo particolare poiché la
disciplina per essa dettata è in linea di principio applicabile
anche alle altre società di persone (una sorta di statuto
generale delle società di persone). Tuttavia, essa non ha un
particolare rilievo pratico, in quanto non ha avuto una
diffusione significativa dato che la legge ne circoscrive alle
sole attività non commerciali (essa può essere
legittimamente impiegata solo per le imprese agricole). La
costituzione delle società il contratto di società semplice non
è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla
natura dei beni conferiti; non sono dettate norme specifiche
sul contenuto dell’atto costitutivo. È prevista l’iscrizione nel
Rl nella sezione speciale avente efficacia di pubblicità
legale. ll contratto può essere concluso anche verbalmente o
può risultare da comportamenti concludenti (società di
fatto). L’eventuale silenzio delle parti in merito ad aspetti
anche essenziali del contratto di società, è colmato dal
legislatore con norme suppletive.
La tutela internazionale del marchio
Ferma restando la facoltà di richiedere la tutela di marchio
mediante depositi diretti nei singoli Stati, è stata introdotta
ormai da lungo tempo la procedura di registrazione di
− −
Marchio lnternazionale, secondo quanto disposto dalla
Convenzione internazionale denominata "Arrangement de
Madrid" (Accordo di Madrid) tale Accordo prevede una
procedura semplificata tramite la quale, con il deposito di
una domanda di registrazione di marchio presso l'OMPl
(Organisation Mondiale de la Propriété lntellectuelle) di
Ginevra, si producono gli stessi effetti che si sarebbero
ottenuti se la domanda di registrazione fosse stata
presentata contemporaneamente presso gli Uffici
competenti di ciascuno Stato contraente e designato.
ll presupposto imprescindibile per accedere alla
registrazione di un marchio internazionale è quello di essere
titolari di una registrazione nazionale in uno dei Paesi
aderenti all'Accordo (Paese d'Origine)
Le azioni dematerializzate
Dal 1˚ gennaio 1999 le azioni delle società quotate non sono
più rappresentate sotto forma di certificati cartacei (il che
imponeva il passaggio manuale per ogni singola
transizione). Con l'evoluzione della tecnologia, esse vengono
registrate elettronicamente mediante il sistema di gestione
accentrata organizzato dalla Monte Titoli S. P. A., ovvero la
società che si occupa della custodia e l'amministrazione
degli strumenti finanziari quotati. La dematerializzazione
degli strumenti finanziari consiste nella trasformazione
certificato cartaceo in una scrittura contabile su un registro
elettronico. La dematerializzazione può assumere
differenti forme: si parla di dematerializzazione impropria
quando essa è limitata alla semplice fase di circolazione,
mentre si parla di vera dematerializzazione quando vi è la
soppressione totale del documento.
Le caratteristiche delle azioni
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella
società per azioni. Sono omogenee e standardizzate,
liberamente trasferibili e di regola rappresentate da
documenti (titoli azionari) che circolano secondo la
disciplina dei titoli di credito. CARATTERl: indivisibilità;
uguaglianza dei diritti; autonomia. ll capitale sociale
sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti
di identico ammontare, ciascuna delle quali costituisce
un'azione e attribuisce identici diritti nella società e verso la
società; la singola azione è indivisibile. ln relazione
all'ammontare del capitale sot