RAPPORTI CIVILI (PRINCIPALI MEZZI DI DIFFUSIONE)
I principali mezzi di diffusione dei rapporti civili sono
previsti e tutelatati dall’articolo 21 della Costituzione che
ha lo scopo di salvaguardare il diritto alla libera
manifestazione del pensiero e del pluralismo ideologico. Tra
questi rientrano:
-La stampa: è il mezzo di comunicazione scritta che
comprende giornali, riviste, libri e altri documenti. Ha il
compito di informare, educare e formare l’opinione
pubblica, nel rispetto della verità, della dignità e dei diritti
delle persone. La Costituzione italiana garantisce la libertà
e la segretezza della stampa, che non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure. Inoltre, è vietato il sequestro di
opere di stampa, se non con un atto motivato dall’autorità
giudiziaria.
-Lo spettacolo: è il mezzo di comunicazione artistica che
comprende il cinema, il teatro, la musica, la danza e altre
forme di espressione. Ha il valore di diffondere la cultura,
l’arte e il divertimento, nel rispetto della moralità e della
legalità. Lo spettacolo è regolato da leggi speciali che ne
disciplinano le modalità di produzione, distribuzione e
fruizione.
-La radiotelevisione: è il mezzo di comunicazione
audiovisiva che comprende la radio, la televisione e altri
servizi di trasmissione. Ha il fine di assicurare la pluralità
dell’informazione, la libertà di espressione e il diritto di
accesso alle fonti di informazione. La radiotelevisione è
sottoposta al controllo dello Stato, che ne garantisce
l’imparzialità, l’indipendenza e la qualità.
Come tutte le libertà, anche quella di espressione del
proprio pensiero non è assoluta, ma è soggetta al limite del
buon costume e non può configurare un reato di opinione.
RAPPORTI CIVILI (ARTT. 13- 18)
I rapporti civili sono i diritti che spettano alla persona in
quanto cittadino. Nella Costituzione italiana questi diritti
sono compresi tra gli articoli 13-18 e tutelano le libertà
fondamentali, ossia quelle libertà inviolabili della persona,
sia di carattere individuale, sia di natura collettiva, che
preesistono all’ordinamento giuridico, e che consentono
all’individuo di esprimere liberamente la propria
personalità. Tra i diritti civili troviamo:
-l’inammissibilità di alcuna forma di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge;
- la libertà della persona da ogni coercizione fisica e
morale;
-l’inviolabilità della libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;
-la libertà di ogni cittadino di circolare e soggiornare in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza;
-il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Può essere esercitato senza preavviso se avviene in un
luogo privato; se si tratta invece di un luogo pubblico
occorre darne preavviso all’autorità di polizia;
-il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
LEZIONE 12
RAPPORTI ETICO SOCIALI (ARTT. 29- 34)
La Costituzione italiana tra gli articoli 29-34 disciplina una
serie di diritti a contenuto etico-sociale, cioè una serie di
diritti che spettano all'individuo in quanto facente parte di
una collettività. La prima formazione sociale che riconosce
e tutela è la famiglia. Essa rappresenta il luogo di sviluppo
dell’individuo ed il primo nucleo in cui l’uomo entra in
contatto con gli altri, imparando il significato della
collaborazione, della solidarietà e dell’apprendimento dei
modelli educativi e culturali. È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede all’assolvimento dei loro compiti. Il secondo
nucleo in cui continua la formazione dell’individuo è la
scuola. Essa rappresenta uno strumento insostituibile per la
socializzazione e l’apprendimento. La Costituzione
garantisce a tutti il diritto all’istruzione, che consente ai
giovani di inserirsi professionalmente nella società e nel
mercato del lavoro. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze. Il
presupposto principale, per esercitare pienamente i diritti
costituzionalmente riconosciuti, è la salute, intesa non solo
come interesse alla prevenzione e cura in caso di malattia,
ma anche come necessità dell’uomo di vivere in un
ambiente salubre, che rispetti il suo equilibrio psicofisico. Si
tratta dell’interesse di ogni persona a condizioni personali,
di vita e di lavoro che non mettano in pericolo la propria
salute e quella degli altri membri della collettività. Per
attuare concretamente il diritto alla salute, lo Stato ha
istituito il Servizio sanitario nazionale, che consiste nel
complesso di strutture e servizi garantiti per la promozione,
il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica
di tutta la popolazione, senza alcuna distinzione.
LEZIONE 13
RAPPORTI ECONOMICI (ARTT.35- 47)
La Costituzione italiana tra gli articoli 35-47 si occupa dei
rapporti economici e, va a regolamentare i temi del lavoro,
dell’impresa e della proprietà. La Repubblica tutela il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni: cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro; sancisce il diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al
lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
pone un limite alle ore giornaliere di lavoro; dispone riposi e
ferie. La legge tutela anche la donna lavoratrice alla quale
devono essere riconosciuti i medesimi diritti del lavoratore
uomo. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato. Inoltre, la Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme. In caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita. Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale. L’art. 39 sancisce la libertà di associazione in tutte
le sue forme. Il lavoratore ha, quindi, pieno diritto di aderire
a un sindacato o di fondarne uno nuovo. Le organizzazioni
sindacali possono svolgere la propria attività in tutta
libertà, senza controlli statali. Nell’art. 40 viene sancito il
diritto di sciopero che può essere esercitato nel rispetto
delle leggi che lo regolano. Gli articoli compresi fra il 41 e il
47 regolano l'iniziativa economica privata, che è libera;
garantiscono la proprietà pubblica e privata; stabiliscono le
norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
LEZIONE 14
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L’elettorato attivo è la capacità dei cittadini di eleggere i
propri rappresentanti. Fino al 2021, per votare al Senato
era obbligatorio avere almeno 25 anni, ma una riforma
costituzionale ha abbassato il limite a 18 anni,
uniformandolo a quello previsto per la Camera dei deputati.
L’elettorato passivo è la capacità dei cittadini di ricoprire
cariche elettive. Per essere eletti alla Camera dei deputati
occorre avere compiuto 25 anni, mentre per essere eletti al
Senato occorre avere almeno 40 anni. Non esiste la
possibilità degli elettori di revocare gli eletti. Il Presidente
della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non
inferiore a 50 anni.
La Costituzione italiana prevede che l'elettorato attivo e
passivo non coincidano.
LEZIONE 18
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
Il parlamento è l’organo costituzionale titolare del potere
legislativo. Risulta composto da due Camere: la Camera dei
deputati, di 400 membri, e il Senato della Repubblica, di
200 membri elettivi ai quali si aggiungono i senatori a vita.
Entrambe le Camere che di solito operano separatamente,
hanno sede a Roma: la Camera dei deputati a Palazzo
Montecitorio e il Senato a Palazzo Madama. Per alcune
deliberazioni, previste dalla Costituzione, il Parlamento si
riunisce e delibera in seduta comune:
-l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica;
-la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;
-l’elezione di 1\3 dei componenti del Consiglio Superiore
della Magistratura;
-l’elezione di 5 giudici costituzionali.
La riunione ha luogo presso gli uffici della Camera dei
deputati a Palazzo Montecitorio e l'assemblea è presieduta
dal presidente della Camera con il proprio ufficio di
presidenza.
LEZIONE 20
SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE
I membri della Camera dei deputati e del Senato si
riuniscono quotidianamente nelle loro sedi per discutere e
approvare proposte di legge. Le sedute delle Camere sono
pubbliche, è cioè permesso ai cittadini di assistervi da
apposite tribune, così come vengono pubblicati gli atti
parlamentari e, se disposto dal Presidente, si può assistere
alla diretta della trasmissione radiofonica e televisiva dei
dibattiti e delle votazioni, ma è possibile che le due camere
possano deliberare di riunirsi in seduta segreta. Alle sedute
partecipano anche i membri del Governo che hanno diritto
di assistere e devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Perché le riunioni e le deliberazioni delle Camere abbiano
validità, è necessario che vi sian
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