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RAPPORTI CIVILI (PRINCIPALI MEZZI DI DIFFUSIONE)

I principali mezzi di diffusione dei rapporti civili sono

previsti e tutelatati dall’articolo 21 della Costituzione che

ha lo scopo di salvaguardare il diritto alla libera

manifestazione del pensiero e del pluralismo ideologico. Tra

questi rientrano:

-La stampa: è il mezzo di comunicazione scritta che

comprende giornali, riviste, libri e altri documenti. Ha il

compito di informare, educare e formare l’opinione

pubblica, nel rispetto della verità, della dignità e dei diritti

delle persone. La Costituzione italiana garantisce la libertà

e la segretezza della stampa, che non può essere soggetta

ad autorizzazioni o censure. Inoltre, è vietato il sequestro di

opere di stampa, se non con un atto motivato dall’autorità

giudiziaria.

-Lo spettacolo: è il mezzo di comunicazione artistica che

comprende il cinema, il teatro, la musica, la danza e altre

forme di espressione. Ha il valore di diffondere la cultura,

l’arte e il divertimento, nel rispetto della moralità e della

legalità. Lo spettacolo è regolato da leggi speciali che ne

disciplinano le modalità di produzione, distribuzione e

fruizione.

-La radiotelevisione: è il mezzo di comunicazione

audiovisiva che comprende la radio, la televisione e altri

servizi di trasmissione. Ha il fine di assicurare la pluralità

dell’informazione, la libertà di espressione e il diritto di

accesso alle fonti di informazione. La radiotelevisione è

sottoposta al controllo dello Stato, che ne garantisce

l’imparzialità, l’indipendenza e la qualità.

Come tutte le libertà, anche quella di espressione del

proprio pensiero non è assoluta, ma è soggetta al limite del

buon costume e non può configurare un reato di opinione.

RAPPORTI CIVILI (ARTT. 13- 18)

I rapporti civili sono i diritti che spettano alla persona in

quanto cittadino. Nella Costituzione italiana questi diritti

sono compresi tra gli articoli 13-18 e tutelano le libertà

fondamentali, ossia quelle libertà inviolabili della persona,

sia di carattere individuale, sia di natura collettiva, che

preesistono all’ordinamento giuridico, e che consentono

all’individuo di esprimere liberamente la propria

personalità. Tra i diritti civili troviamo:

-l’inammissibilità di alcuna forma di detenzione, di

ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato

dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge;

- la libertà della persona da ogni coercizione fisica e

morale;

-l’inviolabilità della libertà e la segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La

loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato

dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;

-la libertà di ogni cittadino di circolare e soggiornare in

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni

che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o

di sicurezza;

-il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Può essere esercitato senza preavviso se avviene in un

luogo privato; se si tratta invece di un luogo pubblico

occorre darne preavviso all’autorità di polizia;

-il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante

organizzazioni di carattere militare.

LEZIONE 12

RAPPORTI ETICO SOCIALI (ARTT. 29- 34)

La Costituzione italiana tra gli articoli 29-34 disciplina una

serie di diritti a contenuto etico-sociale, cioè una serie di

diritti che spettano all'individuo in quanto facente parte di

una collettività. La prima formazione sociale che riconosce

e tutela è la famiglia. Essa rappresenta il luogo di sviluppo

dell’individuo ed il primo nucleo in cui l’uomo entra in

contatto con gli altri, imparando il significato della

collaborazione, della solidarietà e dell’apprendimento dei

modelli educativi e culturali. È dovere e diritto dei genitori

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge

provvede all’assolvimento dei loro compiti. Il secondo

nucleo in cui continua la formazione dell’individuo è la

scuola. Essa rappresenta uno strumento insostituibile per la

socializzazione e l’apprendimento. La Costituzione

garantisce a tutti il diritto all’istruzione, che consente ai

giovani di inserirsi professionalmente nella società e nel

mercato del lavoro. I capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli

studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse

di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze. Il

presupposto principale, per esercitare pienamente i diritti

costituzionalmente riconosciuti, è la salute, intesa non solo

come interesse alla prevenzione e cura in caso di malattia,

ma anche come necessità dell’uomo di vivere in un

ambiente salubre, che rispetti il suo equilibrio psicofisico. Si

tratta dell’interesse di ogni persona a condizioni personali,

di vita e di lavoro che non mettano in pericolo la propria

salute e quella degli altri membri della collettività. Per

attuare concretamente il diritto alla salute, lo Stato ha

istituito il Servizio sanitario nazionale, che consiste nel

complesso di strutture e servizi garantiti per la promozione,

il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica

di tutta la popolazione, senza alcuna distinzione.

LEZIONE 13

RAPPORTI ECONOMICI (ARTT.35- 47)

La Costituzione italiana tra gli articoli 35-47 si occupa dei

rapporti economici e, va a regolamentare i temi del lavoro,

dell’impresa e della proprietà. La Repubblica tutela il lavoro

in tutte le sue forme ed applicazioni: cura la formazione e

l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e

favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi

ad affermare e regolare i diritti del lavoro; sancisce il diritto

ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità

del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al

lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

pone un limite alle ore giornaliere di lavoro; dispone riposi e

ferie. La legge tutela anche la donna lavoratrice alla quale

devono essere riconosciuti i medesimi diritti del lavoratore

uomo. Le condizioni di lavoro devono consentire

l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e

assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il

lavoro salariato. Inoltre, la Repubblica tutela il lavoro dei

minori con speciali norme. In caso di infortunio, malattia,

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita. Ogni

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari

per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza

sociale. L’art. 39 sancisce la libertà di associazione in tutte

le sue forme. Il lavoratore ha, quindi, pieno diritto di aderire

a un sindacato o di fondarne uno nuovo. Le organizzazioni

sindacali possono svolgere la propria attività in tutta

libertà, senza controlli statali. Nell’art. 40 viene sancito il

diritto di sciopero che può essere esercitato nel rispetto

delle leggi che lo regolano. Gli articoli compresi fra il 41 e il

47 regolano l'iniziativa economica privata, che è libera;

garantiscono la proprietà pubblica e privata; stabiliscono le

norme ed i limiti della successione legittima e

testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

LEZIONE 14

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L’elettorato attivo è la capacità dei cittadini di eleggere i

propri rappresentanti. Fino al 2021, per votare al Senato

era obbligatorio avere almeno 25 anni, ma una riforma

costituzionale ha abbassato il limite a 18 anni,

uniformandolo a quello previsto per la Camera dei deputati.

L’elettorato passivo è la capacità dei cittadini di ricoprire

cariche elettive. Per essere eletti alla Camera dei deputati

occorre avere compiuto 25 anni, mentre per essere eletti al

Senato occorre avere almeno 40 anni. Non esiste la

possibilità degli elettori di revocare gli eletti. Il Presidente

della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non

inferiore a 50 anni.

La Costituzione italiana prevede che l'elettorato attivo e

passivo non coincidano.

LEZIONE 18

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il parlamento è l’organo costituzionale titolare del potere

legislativo. Risulta composto da due Camere: la Camera dei

deputati, di 400 membri, e il Senato della Repubblica, di

200 membri elettivi ai quali si aggiungono i senatori a vita.

Entrambe le Camere che di solito operano separatamente,

hanno sede a Roma: la Camera dei deputati a Palazzo

Montecitorio e il Senato a Palazzo Madama. Per alcune

deliberazioni, previste dalla Costituzione, il Parlamento si

riunisce e delibera in seduta comune:

-l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica;

-la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;

-l’elezione di 1\3 dei componenti del Consiglio Superiore

della Magistratura;

-l’elezione di 5 giudici costituzionali.

La riunione ha luogo presso gli uffici della Camera dei

deputati a Palazzo Montecitorio e l'assemblea è presieduta

dal presidente della Camera con il proprio ufficio di

presidenza.

LEZIONE 20

SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE

I membri della Camera dei deputati e del Senato si

riuniscono quotidianamente nelle loro sedi per discutere e

approvare proposte di legge. Le sedute delle Camere sono

pubbliche, è cioè permesso ai cittadini di assistervi da

apposite tribune, così come vengono pubblicati gli atti

parlamentari e, se disposto dal Presidente, si può assistere

alla diretta della trasmissione radiofonica e televisiva dei

dibattiti e delle votazioni, ma è possibile che le due camere

possano deliberare di riunirsi in seduta segreta. Alle sedute

partecipano anche i membri del Governo che hanno diritto

di assistere e devono essere sentiti ogni volta che lo

richiedono.

Perché le riunioni e le deliberazioni delle Camere abbiano

validità, è necessario che vi sian

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mapia.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Turco Arnaldo.
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