LE FONTI PRIMARIE
LA LEGGE FORMALE ORDINARIA La legge formale ordinaria dello Stato è l’atto normativo prodotto dalla
deliberazione delle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. È fonte a competenza
generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Alla legge la Costituzione riserva la disciplina di
alcune materie mediante le riserve di legge (istituto per cui disposizioni costituzionali attribuiscono la
disciplina di una determinata materia alla sola legge e agli atti ad essa equiparati, con esclusione delle fonti
subordinate alla legge, e in particolare dei regolamenti governativi). Organo titolare del potere:
Parlamento. Procedura: procedimento disciplinato dagli artt. 70-73 Cost. e dai Regolamenti parlamentari.
Controllo giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum abrogativo
eventuale. GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE Gli atti con forza di legge sono atti normativi che non hanno la
«forma» della legge, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria, perché comunque il Parlamento
partecipa alla loro formazione. Occupano la stessa posizione della legge formale ordinaria nella scala
gerarchica, e perciò possono validamente abrogarla (cioè hanno la stessa «forza attiva») e possono essere
da essa e solo da essa abrogati (hanno la stessa «forza passiva»). Si tratta quindi di fonti che possono
sostituirsi alla legge, a meno che la Costituzione non ponga una riserva di legge formale. Le leggi formali
ordinarie e gli atti con forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie.
Gli atti con forza di legge sono: - il decreto legislativo o decreto delegato (art. 76 Cost.); - il decreto-legge
(art. 77 Cost.); - i decreti del Governo in caso di guerra (art. 78 Cost.); - i decreti di attuazione degli Statuti
speciali (previsti dalle leggi costituzionali che hanno approvato gli Statuti delle Regioni ad autonomia
speciale). Alcuni autori aggiungono a questo elenco anche il referendum abrogativo delle leggi e degli atti
con valore di legge (art. 75 Cost.). GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO LEGISLATIVO Il decreto
legislativo (o decreto delegato) è un atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega
conferitagli dalla legge. La legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo, con
determinati limiti, l’esercizio (NON la titolarità) del proprio potere legislativo (lo strumento della delega
legislativa è usato soprattutto per affrontare argomenti tecnicamente molto complessi). Organo titolare del
potere: Governo, con il concorso del Parlamento che deve previamente approvare la legge delega (e che
deve fornire eventualmente un parere sugli schemi dei decreti delegati). Si parla di procedimento duale di
produzione del diritto (legge del Parlamento + decreto del Governo). Procedura: art. 76 Cost. e art. 14 legge
400/1988. Controllo giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum
abrogativo eventuale. GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO-LEGGE Il decreto-legge è un atto con
forza di legge che il Governo può adottare «in casi straordinari di necessità e urgenza»; entra in vigore
immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i
decreti-legge «perdono efficacia sin dall’inizio» se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni
dalla loro pubblicazione. Organo titolare del potere: Governo, con il concorso del Parlamento che deve
approvare entro 60 giorni la legge di conversione del decreto-legge (decreto del Governo con effetti
provvisori + legge del Parlamento). Procedura: art. 77 Cost. e art. 15 legge 400/1988. Controllo
giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum abrogativo eventuale. I
REGOLAMENTI PARLAMENTARI Il Regolamento parlamentare è l’atto cui la Costituzione riserva la disciplina
dell’organizzazione e del funzionamento di ciascuna Camera, con particolare riferimento al procedimento
legislativo (art. 72 Cost.). Esso è approvato a maggioranza assoluta dalla Camera e pubblicato in Gazzetta
ufficiale. I Regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione e dotati di un
ambito di competenza riservato (riserva di Regolamento parlamentare), attraverso i quali si manifestano
l’autonomia che caratterizza le Camere (in quanto organi costituzionali) e la loro indipendenza. Organo
titolare del potere: ciascuna Camera. Procedura: art. 64 Cost. (delibera a maggioranza assoluta dei
componenti).
06. Quali sono le fonti del diritto di rango costituzionale?
LE FONTI COSTITUZIONALI LA COSTITUZIONE La Costituzione della Repubblica italiana del 1948 è l’atto
supremo dell’ordinamento, in quanto posta dal potere costituente. Tutte le altre fonti sono subordinate ad
essa in quanto prodotte da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione stessa. La
Costituzione è il vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano, il fondamento di validità delle
fonti primarie, di cui detta la disciplina. È una Costituzione rigida, la cui supremazia è garantita dalla Corte
costituzionale e la cui revisione è soggetta ad un procedimento particolare (disciplinato dall’art. 138 Cost.).
Con lo stesso procedimento sono approvate anche le altre leggi costituzionali, che la Costituzione stessa
prevede per la sua integrazione. Non tutta la Costituzione è revisionabile. Vi è un limite esplicito (art. 139
Cost., secondo cui «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale») e vi sono
limiti impliciti (principi supremi e diritti inviolabili).
LE ALTRE FONTI COSTITUZIONALI Fonti di rango costituzionale: • Leggi di revisione costituzionale: hanno ad
oggetto la modificazione di parti del testo della Costituzione. • Leggi costituzionali: leggi espressamente
richiamate da singole disposizioni della Costituzione per integrare la disciplina di determinate materie
(riserve di legge costituzionale), nonché leggi che, in ragione della loro importanza, il Parlamento decida di
approvare nelle forme dell’art. 138 Cost.
07. Quali sono le fonti del diritto italiano?
LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO Le singole fonti del diritto previste dall’ordinamento italiano sono già state
prese in esame e analizzate nell’ambito delle lezioni precedenti, ed in particolare nei nuclei tematici relativi
al Parlamento, al Governo, alle autonomie territoriali, ai quali pertanto si rinvia. Questa lezione contiene
dunque un riepilogo di quanto già visto in momenti diversi. Le fonti del diritto italiano sono: • Costituzione
e fonti costituzionali (leggi costituzionali e di revisione costituzionale, consuetudini costituzionali, Statuti
delle Regioni speciali); • Leggi formali ordinarie del Parlamento; • Atti del Governo aventi forza di legge
(decreti legislativi e decreti-legge, decreti adottati in caso di guerra, decreti di attuazione degli Statuti
speciali); • Regolamenti parlamentari; • Regolamenti governativi; • Regolamenti ministeriali e
interministeriali; • Statuti delle Regioni ordinarie e Statuti degli enti locali; • Leggi regionali; • Regolamenti
regionali e regolamenti degli enti locali; • Fonti dell’Unione europea; • Fonti internazionali; • Fonti del
diritto non scritto (consuetudini).
08. Quali sono le fonti secondarie del diritto?
LE FONTI SECONDARIE Fonti secondarie = Fonti regolamentari = Fonti subordinate a quelle primarie. Le
fonti secondarie o regolamenti amministrativi includono: • i regolamenti dell’esecutivo (che possono essere
regolamenti governativi o regolamenti ministeriali o interministeriali); • i regolamenti regionali; • i
regolamenti degli enti locali. Alla potestà regolamentare fanno riferimento alcune disposizioni della
Costituzione (che tuttavia non disciplina direttamente questa fonte): art. 87.5 Cost. (il Presidente della
Repubblica «emana … i regolamenti»); art. 117.6 Cost. (che stabilisce il principio del parallelismo tra
funzioni legislative e funzioni regolamentari); inoltre, le riserve di legge costituiscono un limite alla potestà
regolamentare. A parte le regole generali appena ricordate, appartiene alla logica della gerarchia delle fonti
che ogni fonte trovi il proprio fondamento nelle fonti immediatamente superiori. Il fondamento dei
regolamenti va quindi ricercato nella legge ordinaria. N.B. Questi regolamenti (fonti secondarie) NON
devono essere confusi con i regolamenti parlamentari (fonti primarie) e con i regolamenti dell’Unione
europea (che prevalgono sulle fonti interne di rango primario)
09. Illustrare gli atti normativi del Governo equiparati alla legge.
Decreto legislativo e decreto-legge
GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO LEGISLATIVO Il decreto legislativo (o decreto delegato) è un atto
con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferitagli dalla legge. La legge di delega
è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo, con determinati limiti, l’esercizio (NON la
titolarità) del proprio potere legislativo (lo strumento della delega legislativa è usato soprattutto per
affrontare argomenti tecnicamente molto complessi). Organo titolare del potere: Governo, con il concorso
del Parlamento che deve previamente approvare la legge delega (e che deve fornire eventualmente un
parere sugli schemi dei decreti delegati). Si parla di procedimento duale di produzione del diritto (legge del
Parlamento + decreto del Governo). Procedura: art. 76 Cost. e art. 14 legge 400/1988. Controllo
giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum abrogativo eventuale. GLI
ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO-LEGGE Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo
può adottare «in casi straordinari di necessità e urgenza»; entra in vigore immediatamente dopo la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge «perdono
efficacia sin dall’inizio» se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Organo titolare del potere: Governo, con il concorso del Parlamento che deve approvare entro 60 giorni la
legge di conversione del decreto-legge (decreto del Governo con effetti provvisori + legge del Parlamento).
Procedura: art. 77 Cost. e art. 15 legge 400/1988. Controllo giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso
del corpo elettorale: referendum abrogativo eventuale.
Lezione 043
01. Il principio «iura novit curia» significa:
Che il giudice è tenuto a conoscere, interpretare ed applicare le norme giuridiche.
02. L'interpretazione «autentica» di una legge spetta:
Al legislatore, che con una nuova legge può chiarire il significato di preesistenti disposizioni legislative
oscure o suscettibili di dive
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