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LE FONTI PRIMARIE

LA LEGGE FORMALE ORDINARIA La legge formale ordinaria dello Stato è l’atto normativo prodotto dalla

deliberazione delle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. È fonte a competenza

generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Alla legge la Costituzione riserva la disciplina di

alcune materie mediante le riserve di legge (istituto per cui disposizioni costituzionali attribuiscono la

disciplina di una determinata materia alla sola legge e agli atti ad essa equiparati, con esclusione delle fonti

subordinate alla legge, e in particolare dei regolamenti governativi). Organo titolare del potere:

Parlamento. Procedura: procedimento disciplinato dagli artt. 70-73 Cost. e dai Regolamenti parlamentari.

Controllo giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum abrogativo

eventuale. GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE Gli atti con forza di legge sono atti normativi che non hanno la

«forma» della legge, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria, perché comunque il Parlamento

partecipa alla loro formazione. Occupano la stessa posizione della legge formale ordinaria nella scala

gerarchica, e perciò possono validamente abrogarla (cioè hanno la stessa «forza attiva») e possono essere

da essa e solo da essa abrogati (hanno la stessa «forza passiva»). Si tratta quindi di fonti che possono

sostituirsi alla legge, a meno che la Costituzione non ponga una riserva di legge formale. Le leggi formali

ordinarie e gli atti con forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie.

Gli atti con forza di legge sono: - il decreto legislativo o decreto delegato (art. 76 Cost.); - il decreto-legge

(art. 77 Cost.); - i decreti del Governo in caso di guerra (art. 78 Cost.); - i decreti di attuazione degli Statuti

speciali (previsti dalle leggi costituzionali che hanno approvato gli Statuti delle Regioni ad autonomia

speciale). Alcuni autori aggiungono a questo elenco anche il referendum abrogativo delle leggi e degli atti

con valore di legge (art. 75 Cost.). GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO LEGISLATIVO Il decreto

legislativo (o decreto delegato) è un atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega

conferitagli dalla legge. La legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo, con

determinati limiti, l’esercizio (NON la titolarità) del proprio potere legislativo (lo strumento della delega

legislativa è usato soprattutto per affrontare argomenti tecnicamente molto complessi). Organo titolare del

potere: Governo, con il concorso del Parlamento che deve previamente approvare la legge delega (e che

deve fornire eventualmente un parere sugli schemi dei decreti delegati). Si parla di procedimento duale di

produzione del diritto (legge del Parlamento + decreto del Governo). Procedura: art. 76 Cost. e art. 14 legge

400/1988. Controllo giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum

abrogativo eventuale. GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO-LEGGE Il decreto-legge è un atto con

forza di legge che il Governo può adottare «in casi straordinari di necessità e urgenza»; entra in vigore

immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i

decreti-legge «perdono efficacia sin dall’inizio» se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni

dalla loro pubblicazione. Organo titolare del potere: Governo, con il concorso del Parlamento che deve

approvare entro 60 giorni la legge di conversione del decreto-legge (decreto del Governo con effetti

provvisori + legge del Parlamento). Procedura: art. 77 Cost. e art. 15 legge 400/1988. Controllo

giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum abrogativo eventuale. I

REGOLAMENTI PARLAMENTARI Il Regolamento parlamentare è l’atto cui la Costituzione riserva la disciplina

dell’organizzazione e del funzionamento di ciascuna Camera, con particolare riferimento al procedimento

legislativo (art. 72 Cost.). Esso è approvato a maggioranza assoluta dalla Camera e pubblicato in Gazzetta

ufficiale. I Regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione e dotati di un

ambito di competenza riservato (riserva di Regolamento parlamentare), attraverso i quali si manifestano

l’autonomia che caratterizza le Camere (in quanto organi costituzionali) e la loro indipendenza. Organo

titolare del potere: ciascuna Camera. Procedura: art. 64 Cost. (delibera a maggioranza assoluta dei

componenti).

06. Quali sono le fonti del diritto di rango costituzionale?

LE FONTI COSTITUZIONALI LA COSTITUZIONE La Costituzione della Repubblica italiana del 1948 è l’atto

supremo dell’ordinamento, in quanto posta dal potere costituente. Tutte le altre fonti sono subordinate ad

essa in quanto prodotte da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione stessa. La

Costituzione è il vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano, il fondamento di validità delle

fonti primarie, di cui detta la disciplina. È una Costituzione rigida, la cui supremazia è garantita dalla Corte

costituzionale e la cui revisione è soggetta ad un procedimento particolare (disciplinato dall’art. 138 Cost.).

Con lo stesso procedimento sono approvate anche le altre leggi costituzionali, che la Costituzione stessa

prevede per la sua integrazione. Non tutta la Costituzione è revisionabile. Vi è un limite esplicito (art. 139

Cost., secondo cui «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale») e vi sono

limiti impliciti (principi supremi e diritti inviolabili).

LE ALTRE FONTI COSTITUZIONALI Fonti di rango costituzionale: • Leggi di revisione costituzionale: hanno ad

oggetto la modificazione di parti del testo della Costituzione. • Leggi costituzionali: leggi espressamente

richiamate da singole disposizioni della Costituzione per integrare la disciplina di determinate materie

(riserve di legge costituzionale), nonché leggi che, in ragione della loro importanza, il Parlamento decida di

approvare nelle forme dell’art. 138 Cost.

07. Quali sono le fonti del diritto italiano?

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO Le singole fonti del diritto previste dall’ordinamento italiano sono già state

prese in esame e analizzate nell’ambito delle lezioni precedenti, ed in particolare nei nuclei tematici relativi

al Parlamento, al Governo, alle autonomie territoriali, ai quali pertanto si rinvia. Questa lezione contiene

dunque un riepilogo di quanto già visto in momenti diversi. Le fonti del diritto italiano sono: • Costituzione

e fonti costituzionali (leggi costituzionali e di revisione costituzionale, consuetudini costituzionali, Statuti

delle Regioni speciali); • Leggi formali ordinarie del Parlamento; • Atti del Governo aventi forza di legge

(decreti legislativi e decreti-legge, decreti adottati in caso di guerra, decreti di attuazione degli Statuti

speciali); • Regolamenti parlamentari; • Regolamenti governativi; • Regolamenti ministeriali e

interministeriali; • Statuti delle Regioni ordinarie e Statuti degli enti locali; • Leggi regionali; • Regolamenti

regionali e regolamenti degli enti locali; • Fonti dell’Unione europea; • Fonti internazionali; • Fonti del

diritto non scritto (consuetudini).

08. Quali sono le fonti secondarie del diritto?

LE FONTI SECONDARIE Fonti secondarie = Fonti regolamentari = Fonti subordinate a quelle primarie. Le

fonti secondarie o regolamenti amministrativi includono: • i regolamenti dell’esecutivo (che possono essere

regolamenti governativi o regolamenti ministeriali o interministeriali); • i regolamenti regionali; • i

regolamenti degli enti locali. Alla potestà regolamentare fanno riferimento alcune disposizioni della

Costituzione (che tuttavia non disciplina direttamente questa fonte): art. 87.5 Cost. (il Presidente della

Repubblica «emana … i regolamenti»); art. 117.6 Cost. (che stabilisce il principio del parallelismo tra

funzioni legislative e funzioni regolamentari); inoltre, le riserve di legge costituiscono un limite alla potestà

regolamentare. A parte le regole generali appena ricordate, appartiene alla logica della gerarchia delle fonti

che ogni fonte trovi il proprio fondamento nelle fonti immediatamente superiori. Il fondamento dei

regolamenti va quindi ricercato nella legge ordinaria. N.B. Questi regolamenti (fonti secondarie) NON

devono essere confusi con i regolamenti parlamentari (fonti primarie) e con i regolamenti dell’Unione

europea (che prevalgono sulle fonti interne di rango primario)

09. Illustrare gli atti normativi del Governo equiparati alla legge.

Decreto legislativo e decreto-legge

GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO LEGISLATIVO Il decreto legislativo (o decreto delegato) è un atto

con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferitagli dalla legge. La legge di delega

è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo, con determinati limiti, l’esercizio (NON la

titolarità) del proprio potere legislativo (lo strumento della delega legislativa è usato soprattutto per

affrontare argomenti tecnicamente molto complessi). Organo titolare del potere: Governo, con il concorso

del Parlamento che deve previamente approvare la legge delega (e che deve fornire eventualmente un

parere sugli schemi dei decreti delegati). Si parla di procedimento duale di produzione del diritto (legge del

Parlamento + decreto del Governo). Procedura: art. 76 Cost. e art. 14 legge 400/1988. Controllo

giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso del corpo elettorale: referendum abrogativo eventuale. GLI

ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO-LEGGE Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo

può adottare «in casi straordinari di necessità e urgenza»; entra in vigore immediatamente dopo la

pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge «perdono

efficacia sin dall’inizio» se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Organo titolare del potere: Governo, con il concorso del Parlamento che deve approvare entro 60 giorni la

legge di conversione del decreto-legge (decreto del Governo con effetti provvisori + legge del Parlamento).

Procedura: art. 77 Cost. e art. 15 legge 400/1988. Controllo giurisdizionale: Corte costituzionale. Concorso

del corpo elettorale: referendum abrogativo eventuale.

Lezione 043

01. Il principio «iura novit curia» significa:

Che il giudice è tenuto a conoscere, interpretare ed applicare le norme giuridiche.

02. L'interpretazione «autentica» di una legge spetta:

Al legislatore, che con una nuova legge può chiarire il significato di preesistenti disposizioni legislative

oscure o suscettibili di dive

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di diritto pubblico e programmazione dei servizi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Tira Elisa.
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