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DEL DIBATTIMENTO
Come assiste all'udienza l'imputato?
Libero nella persona, anche se detenuto
Il giudice provvede all'ammissione delle prove sentite le parti con ordinanza
Nell'ambito del processo penale, a chi spetta indicare i mezzi di prova?
Alle parti
Il pubblico ministero ha diritto alla controprova sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico?
Sì, il pubblico ministero ha diritto all'ammissione delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico
Chi redige il verbale di udienza?
L'ausiliario del giudice
L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del procedimento
All'udienza dibattimentale la presenza dell'imputato è sempre obbligatoria qualora la sua presenza sia necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame
Quando avviene in dibattimento la verifica della regolare costituzione delle parti?
Prima dell'apertura del
nuocere alla sincerità delle risposte?
Sì
Nell'esame diretto del testimone chi rivolge le domande?
Il pubblico ministero o il difensore che ha chiesto l'esame del testimone
Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo del consulente tecnico di una parte privata?
Sì, ma solo se lo stesso regolarmente convocato ha omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti
Chi svolge di regola l'esame dei testimoni?
Il pubblico ministero e i difensori delle parti private
Esame dei periti e dei consulenti tecnici
Esame delle parti private
Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
Contestazioni nell'esame testimoniale
Regole per l'esame testimoniale
Esame diretto, controesame e riesame dei testimoni (c.d. cross examination)
Atti preliminari all'esame dei testimoni
Ordine nell'assunzione delle prove
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
Dichiarazioni spontanee dell'imputato
Dalle parti nel corso dell'esame dei testimoni, il giudice decide immediatamente e senza formalità.
In sede di dibattimento, se l'imputato rifiuta di sottoporsi all'esame, è possibile dare lettura delle sue dichiarazioni rese durante le indagini preliminari?
Sì, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.
Le parti per contestare al testimone il contenuto della deposizione possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, sempre che sui fatti e le circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
In sede di dibattimento è possibile dare lettura delle dichiarazioni dell'imputato contumace rese durante le indagini preliminari?
Sì, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.
Ammissione di nuove prove a dibattimento (il c.d. potere di integrazione probatoria).
d'ufficio)- Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
- Letture vietate (a dibattimento)
- Lettura (a dibattimento) delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
- Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
- Verbale di assunzione dei mezzi di prova
- Letture consentite (a dibattimento)
- Lettura (a dibattimento) di verbali di prove di altri procedimenti
- Lettura (a dibattimento) di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
- Lettura (a dibattimento) di dichiarazioni rese da persona residente all'estero
- Lezione 92 - LA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE E IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA
superiore a quaranta giorni
Se a seguito della modifica dell'imputazione il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
Nella sentenza il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione?
Sì, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale chi procede alla modifica dell'imputazione?
Il pubblico ministero.
In dibattimento si può modificare l'imputazione?
Sì,
se sussistono le condizioni previste dagli artt.516,517, 518 c.p.p. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il pubblico ministero effettua una contesta suppletiva nei confronti del solo imputato se i reati furono commessi in continuazione o in concorso formale. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517 c.p.p., il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni. Nuove contestazioni all'imputato assente. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Nullità della sentenza per difetto di contestazione. Diritti delle parti in caso di modifica dell'imputazione. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. Fatto nuovo risultante dal dibattimento.Art. 545 del codice di procedura penale dispone che la sentenza di condanna a conclusione di un giudizio penale sia pubblicata in udienza, mediante lettura del dispositivo da parte del presidente o di un giudice del collegio.
La redazione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, normalmente è eseguita immediatamente dopo la redazione del dispositivo.
La sentenza di condanna non può mai eccedere, salvo il computo di eventuali circostanze aggravanti, la cornice edittale del reato.
Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna in primo grado, può non riconoscere alcun risarcimento alla pur costituita parte civile.
La sentenza è pubblicata con la lettura in udienza del dispositivo.
Alla deliberazione della sentenza devono concorrere, pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.
All'esito del giudizio, il giudice ha il potere di dare al fatto, in sentenza, una qualificazione giuridica differente.
Qualora,
all'esito del giudizio, il giudice accerti la mancanza della querela, questipronuncia sentenza di non doversi procedere
Dichiarazione di estinzione del reato
Svolgimento della discussione dibattimentale
Chiusura del dibattimento
Immediatezza della deliberazione
Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
Deliberazione collegiale
Lettura del verbale dell'udienza dibattimentale in camera di consiglio
Sentenza di assoluzione
Sentenza di non doversi procedere
Pubblicazione della sentenza
Deposito della sentenza
Requisiti della sentenza
Provvedimenti sulle misure cautelari personali a seguito di proscioglimento
Redazione della sentenza
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Condanna del querelante alle spese e ai danni
Condanna alle spese relative all'azione civile
Provvisoria esecuzione delle disposizioni