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ALL'EREDE
al rappresentante legale AL RAPPRESENTANTE LEGALE
ALL'ESECUTORE TESTAMENTARIO
AL CURATORE DEL CLIENTE DICHIARATO FALLITO
all’esecutore testamentario
all’erede
04. Nell’ambito dei contratti di garanzia viene riconosciuto al terzo garante
un mancato potere d’informativa in merito a notizie rilevanti per lo svolgimento del rapporto
un totale potere d’informativa in merito a notizie rilevanti per lo svolgimento del rapporto
nessuna tra quelle indicate
un limitato potere d’informativa in merito a notizie rilevanti per lo svolgimento del rapporto
05. La legge 262 del 2005
ha modificato, nel rispetto delle direttive europee, la disciplina del credito al consumo
ha disciplinato di nuovo alcuni contratti bancari e in particolare il contratto di mutuo
ha decretato che gli obblighi di trasparenza sono estesi a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del TUB
ha coinvolto la CONSOB nella formazione delle proposte alla Banca d’Italia in merito alle deliberazioni sulla trasparenza bancaria
06. Le disposizioni della Banca d’Italia nel 2009 hanno:
semplificato le informazioni precontrattuali e differenziato gli obblighi relativi alla clientela elevando i modelli di trasparenza
modificato, nel rispetto delle direttive europee, la disciplina del credito al consumo
hanno evidenziato che gli obblighi di trasparenza sono estesi a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del TUB
aggiornato le Istruzioni di Vigilanza poi completate con interventi successivi
07. Il decreto legge 7/2007(decreto Bersani bis)
ha aggiornato le Istruzioni di Vigilanza poi completate con interventi successivi
ha semplificato le informazioni precontrattuali e differenziato gli obblighi relativi alla clientela elevando i modelli di trasparenza
ha evidenziato che gli obblighi di trasparenza sono estesi a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del TUB
è intervenuto con novità sull’estinzione anticipata, cancellazione dell’ipoteca e portabilità del mutuo 12/01/2024 18:29:01
Data Stampa - 104/147
Set Domande: DIRITTO BANCARIO
ECONOMIA (D.M. 270/04)
Docente: Corcioni Nicola
08. Gli annunci pubblicitari
non devono specificare l'indicatore sintetico di costo (ISC) per le operazioni di finanziamento
non devono indicare la natura di messaggio pubblicitario
sono strumenti informativi e non promuovono prodotti bancari
promuovono servizi e prodotti bancari
09. Se la banca è disposta a contrarre solo a condizioni e prezzi differenti da quelli pubblicizzati
la banca non potrà essere sanzionata per responsabilità precontrattuale se le condizioni sono sfavorevoli al cliente
il cliente può esigere il contratto alle condizioni pubblicizzate nei documenti
il cliente non può esigere il contratto alle condizioni pubblicizzate nei documenti
il cliente non può concludere il contratto derogato in pejus
10. Il segreto bancario
rappresenta il segreto professionale
tutela i clienti di una banca
si configura come segreto di ufficio
oggi si rinviene solo nella consuetudine
11. Il dovere di riservatezza cui sono tenute le banche
12. Deroghe al segreto bancario
13. L’ambito attuale del segreto bancario
14. Le norme di valorizzazione del principio di trasparenza
15. Gli strumenti tipici d’informazione bancaria
16. Quali conseguenze giuridiche si producono se la banca vuole contrattare solo a condizioni e prezzi differenti da quelli pubblicizzati?
17. Gli annunci pubblicitari
18. Il fondamento normativo del segreto bancario 12/01/2024 18:29:01
Data Stampa - 105/147
Set Domande: DIRITTO BANCARIO
ECONOMIA (D.M. 270/04)
Docente: Corcioni Nicola
Lezione 052
01. Il conto di base” prodotto della Convenzione tra Banca d’Italia, MEF, ABI e Poste italiane S.p.a. :
non riconosce un forfait di operazioni a seguito di un canone annuo onnicomprensivo
ha finalità di risparmio
è un conto di pagamento
prevede interessi su giacenze attive
02. Nei contratti bancari la legge prevede che debbano essere
nessuna risposta indicata
definiti solo alcuni prezzi
non definita la condizione praticata
definiti i tassi di interesse con la periodicità della loro capitalizzazione
03. Ai sensi dell’art. 117 TUB
sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse
tutte le risposte sono esatte
il CICR autorizza per alcuni casi il rinvio agli usi per la determinazione del contenuto del contratto
la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati mediante una particolare denominazione, abbiano un determinato contenuto tipico
04. Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 2009 si richiede agli intermediari che svolgono attività a favore di clienti al dettaglio l’adozione di
procedure volte a garantire:
tutte le risposte sono esatte
la restituzione di spese indebitamente percepite
la valutazione della struttura dei prodotti offerti
la trasparenza e la correttezza nelle negoziazioni
05. Con deliberazione del CICR del 4/3/2003 integrata dal decreto ministeriale del 3/2/2011 viene precisato che le comunicazioni devono comprendere:
una versione aggiornata del documento di analisi
nessuna delle risposte indicate
una versione non necessariamente aggiornata del documento di sintesi
una rendicontazione completa sullo svolgimento del rapporto
06. Per il contratto di conto corrente è obbligatorio inviare almeno una volta l’anno l’estratto conto al cliente:
con segnalazione del saldo iniziale e finale
con segnalazione del saldo solo iniziale
con segnalazione del saldo solo finale
con tutte le movimentazioni solo in dare intervenute nel periodo di riferimento
07. Ai sensi dell’art. 119 del TUB
il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un termine e non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni.
tutte le risposte indicate sono esatte
la banca è tenuta a fornire al cliente una comunicazione chiara e completa sullo svolgimento del rapporto contrattuale almeno una volta l’anno e in ogni caso, al termine del
contratto
le comunicazioni della banca si intendono approvate ove il cliente non faccia, entro 60 giorni dal ricevimento, opposizione scritta
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Set Domande: DIRITTO BANCARIO
ECONOMIA (D.M. 270/04)
Docente: Corcioni Nicola
08. Ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB
il contratto bancario deve essere redatto per iscritto
il contratto bancario può essere stipulato in qualsiasi forma
nessuna copia del contratto bancario deve essere consegnata al cliente
per il contratto bancario non sono previste deroghe alla forma scritta
09. La Banca d’Italia ha previsto che la forma scritta non è obbligatoria:
per operazioni e servizi prestati occasionalmente di valore superiore a cinquemila euro
tutte le risposte sono esatte
per l’emissione di moneta elettronica mediante carte di pagamento ricaricabili
per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni già contenute in contratti bancari scritti
10. La nullità del contratto bancario
può essere invocata per difetto della forma scritta solo dal cliente e non pure dalla banca
che prevede la forma scritta ad substantiam può essere provato per testimoni, giuramento e presunzioni
legittima la banca a chiedere la risoluzione del contratto
è prevista per la mancata consegna della copia del contratto
11. La nullità dei contratti bancari
12. Le regole integrative e l’indicazione per relationem dei tassi, dei prezzi e delle condizioni contrattuali
13. La forma dei contratti bancari
14. I contenuti minimi dei contratti bancari e la conseguenza della violazione dei precetti
15. Le comunicazioni alla clientela sullo svolgimento del rapporto contrattuale 12/01/2024 18:29:01
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Set Domande: DIRITTO BANCARIO
ECONOMIA (D.M. 270/04)
Docente: Corcioni Nicola
Lezione 053
01. L’art. 120 bis TUB
è stato introdotto dal D.Lgs 141/2010
è stato introdotto dalla legge 106 del 2011
riconosce al cliente un diritto di recesso ad nutum in ogni contratto a tempo indeterminato con spesa di chiusura o penalità
riconosce un diritto di recesso ad nutum al cliente in ogni contratto a tempo determinato senza alcuna spesa di chiusura e per i servizi aggiuntivi richiesti dal cliente
02. Con la novella del 2010
è stata introdotta una disciplina del preavviso e del diritto di recesso dal contratto simile a quella prevista per i sevizi di pagamento (art. 126 sexies).
tutte le risposte sono esatte
le modalità di comunicazione delle variazioni sono comunque decise dalla Banca d’Italia
il termine di preavviso è stato esteso da un mese a tre mesi
03. Il Decreto Bersani ha previsto che:
la clausola di ius variandi deve essere specificata per iscritto, approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c. e deve essere sostenuta da un giustificato motivo
il cliente ha diritto di recedere entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto
la variazione unilaterale del contratto non deve essere comunicata e ha efficacia da subito
il cliente ha diritto di recedere entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto
04. La circolare dell’ABI del 7. 8. 2006 ha precisato che :
l’eliminazione delle spese di chiusura in caso di recesso contrattuale del cliente riguarda i servizi ulteriori richiesti oltre la chiusura in senso stretto del rapporto
le spese di chiusura in caso di recesso contrattuale del cliente non riguarda i servizi ulteriori richiesti oltre la chiusura in senso stretto del rapporto
il giustificato motivo per l’applicazione dello ius variandi del contratto è riferito a qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto con riguardo sia a
situazioni oggettive sia a mutamenti delle condizioni soggettive delle parti
la clausola dello ius variandi non deve essere sostenuta da un giustificato motivo
05. Il Decreto Bersani ha previsto che:
la variazione delle condizioni economiche del contratto deve essere comunicata per iscritto e non ha efficacia sino allo scadere dei 30 giorni
il cliente ha diritto di recedere entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto
tutte le risposte indicate sono corrette
la clausola di ius variandi deve essere scritta, approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c. e deve essere sostenuta da un giustificato motivo
06. La libertà contrattuale della banca di applicare anche condizioni sfavorevoli al cliente:
è limitata dall'art. 118, comma 1, TUB
è limitata dall’art. 118, comma 2bis, TUB
è