Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 290
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 1 Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 290.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere nuovo completo (aperte e chiuse) di Diritto bancario (2024)  Pag. 41
1 su 290
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ALL'EREDE

al rappresentante legale AL RAPPRESENTANTE LEGALE

ALL'ESECUTORE TESTAMENTARIO

AL CURATORE DEL CLIENTE DICHIARATO FALLITO

all’esecutore testamentario

all’erede

04. Nell’ambito dei contratti di garanzia viene riconosciuto al terzo garante

un mancato potere d’informativa in merito a notizie rilevanti per lo svolgimento del rapporto

un totale potere d’informativa in merito a notizie rilevanti per lo svolgimento del rapporto

nessuna tra quelle indicate

un limitato potere d’informativa in merito a notizie rilevanti per lo svolgimento del rapporto

05. La legge 262 del 2005

ha modificato, nel rispetto delle direttive europee, la disciplina del credito al consumo

ha disciplinato di nuovo alcuni contratti bancari e in particolare il contratto di mutuo

ha decretato che gli obblighi di trasparenza sono estesi a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del TUB

ha coinvolto la CONSOB nella formazione delle proposte alla Banca d’Italia in merito alle deliberazioni sulla trasparenza bancaria

06. Le disposizioni della Banca d’Italia nel 2009 hanno:

semplificato le informazioni precontrattuali e differenziato gli obblighi relativi alla clientela elevando i modelli di trasparenza

modificato, nel rispetto delle direttive europee, la disciplina del credito al consumo

hanno evidenziato che gli obblighi di trasparenza sono estesi a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del TUB

aggiornato le Istruzioni di Vigilanza poi completate con interventi successivi

07. Il decreto legge 7/2007(decreto Bersani bis)

ha aggiornato le Istruzioni di Vigilanza poi completate con interventi successivi

ha semplificato le informazioni precontrattuali e differenziato gli obblighi relativi alla clientela elevando i modelli di trasparenza

ha evidenziato che gli obblighi di trasparenza sono estesi a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del TUB

è intervenuto con novità sull’estinzione anticipata, cancellazione dell’ipoteca e portabilità del mutuo 12/01/2024 18:29:01

Data Stampa - 104/147

Set Domande: DIRITTO BANCARIO

ECONOMIA (D.M. 270/04)

Docente: Corcioni Nicola

08. Gli annunci pubblicitari

non devono specificare l'indicatore sintetico di costo (ISC) per le operazioni di finanziamento

non devono indicare la natura di messaggio pubblicitario

sono strumenti informativi e non promuovono prodotti bancari

promuovono servizi e prodotti bancari

09. Se la banca è disposta a contrarre solo a condizioni e prezzi differenti da quelli pubblicizzati

la banca non potrà essere sanzionata per responsabilità precontrattuale se le condizioni sono sfavorevoli al cliente

il cliente può esigere il contratto alle condizioni pubblicizzate nei documenti

il cliente non può esigere il contratto alle condizioni pubblicizzate nei documenti

il cliente non può concludere il contratto derogato in pejus

10. Il segreto bancario

rappresenta il segreto professionale

tutela i clienti di una banca

si configura come segreto di ufficio

oggi si rinviene solo nella consuetudine

11. Il dovere di riservatezza cui sono tenute le banche

12. Deroghe al segreto bancario

13. L’ambito attuale del segreto bancario

14. Le norme di valorizzazione del principio di trasparenza

15. Gli strumenti tipici d’informazione bancaria

16. Quali conseguenze giuridiche si producono se la banca vuole contrattare solo a condizioni e prezzi differenti da quelli pubblicizzati?

17. Gli annunci pubblicitari

18. Il fondamento normativo del segreto bancario 12/01/2024 18:29:01

Data Stampa - 105/147

Set Domande: DIRITTO BANCARIO

ECONOMIA (D.M. 270/04)

Docente: Corcioni Nicola

Lezione 052

01. Il conto di base” prodotto della Convenzione tra Banca d’Italia, MEF, ABI e Poste italiane S.p.a. :

non riconosce un forfait di operazioni a seguito di un canone annuo onnicomprensivo

ha finalità di risparmio

è un conto di pagamento

prevede interessi su giacenze attive

02. Nei contratti bancari la legge prevede che debbano essere

nessuna risposta indicata

definiti solo alcuni prezzi

non definita la condizione praticata

definiti i tassi di interesse con la periodicità della loro capitalizzazione

03. Ai sensi dell’art. 117 TUB

sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse

tutte le risposte sono esatte

il CICR autorizza per alcuni casi il rinvio agli usi per la determinazione del contenuto del contratto

la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati mediante una particolare denominazione, abbiano un determinato contenuto tipico

04. Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 2009 si richiede agli intermediari che svolgono attività a favore di clienti al dettaglio l’adozione di

procedure volte a garantire:

tutte le risposte sono esatte

la restituzione di spese indebitamente percepite

la valutazione della struttura dei prodotti offerti

la trasparenza e la correttezza nelle negoziazioni

05. Con deliberazione del CICR del 4/3/2003 integrata dal decreto ministeriale del 3/2/2011 viene precisato che le comunicazioni devono comprendere:

una versione aggiornata del documento di analisi

nessuna delle risposte indicate

una versione non necessariamente aggiornata del documento di sintesi

una rendicontazione completa sullo svolgimento del rapporto

06. Per il contratto di conto corrente è obbligatorio inviare almeno una volta l’anno l’estratto conto al cliente:

con segnalazione del saldo iniziale e finale

con segnalazione del saldo solo iniziale

con segnalazione del saldo solo finale

con tutte le movimentazioni solo in dare intervenute nel periodo di riferimento

07. Ai sensi dell’art. 119 del TUB

il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un termine e non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli

ultimi dieci anni.

tutte le risposte indicate sono esatte

la banca è tenuta a fornire al cliente una comunicazione chiara e completa sullo svolgimento del rapporto contrattuale almeno una volta l’anno e in ogni caso, al termine del

contratto

le comunicazioni della banca si intendono approvate ove il cliente non faccia, entro 60 giorni dal ricevimento, opposizione scritta

12/01/2024 18:29:01

Data Stampa - 106/147

Set Domande: DIRITTO BANCARIO

ECONOMIA (D.M. 270/04)

Docente: Corcioni Nicola

08. Ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB

il contratto bancario deve essere redatto per iscritto

il contratto bancario può essere stipulato in qualsiasi forma

nessuna copia del contratto bancario deve essere consegnata al cliente

per il contratto bancario non sono previste deroghe alla forma scritta

09. La Banca d’Italia ha previsto che la forma scritta non è obbligatoria:

per operazioni e servizi prestati occasionalmente di valore superiore a cinquemila euro

tutte le risposte sono esatte

per l’emissione di moneta elettronica mediante carte di pagamento ricaricabili

per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni già contenute in contratti bancari scritti

10. La nullità del contratto bancario

può essere invocata per difetto della forma scritta solo dal cliente e non pure dalla banca

che prevede la forma scritta ad substantiam può essere provato per testimoni, giuramento e presunzioni

legittima la banca a chiedere la risoluzione del contratto

è prevista per la mancata consegna della copia del contratto

11. La nullità dei contratti bancari

12. Le regole integrative e l’indicazione per relationem dei tassi, dei prezzi e delle condizioni contrattuali

13. La forma dei contratti bancari

14. I contenuti minimi dei contratti bancari e la conseguenza della violazione dei precetti

15. Le comunicazioni alla clientela sullo svolgimento del rapporto contrattuale 12/01/2024 18:29:01

Data Stampa - 107/147

Set Domande: DIRITTO BANCARIO

ECONOMIA (D.M. 270/04)

Docente: Corcioni Nicola

Lezione 053

01. L’art. 120 bis TUB

è stato introdotto dal D.Lgs 141/2010

è stato introdotto dalla legge 106 del 2011

riconosce al cliente un diritto di recesso ad nutum in ogni contratto a tempo indeterminato con spesa di chiusura o penalità

riconosce un diritto di recesso ad nutum al cliente in ogni contratto a tempo determinato senza alcuna spesa di chiusura e per i servizi aggiuntivi richiesti dal cliente

02. Con la novella del 2010

è stata introdotta una disciplina del preavviso e del diritto di recesso dal contratto simile a quella prevista per i sevizi di pagamento (art. 126 sexies).

tutte le risposte sono esatte

le modalità di comunicazione delle variazioni sono comunque decise dalla Banca d’Italia

il termine di preavviso è stato esteso da un mese a tre mesi

03. Il Decreto Bersani ha previsto che:

la clausola di ius variandi deve essere specificata per iscritto, approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c. e deve essere sostenuta da un giustificato motivo

il cliente ha diritto di recedere entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto

la variazione unilaterale del contratto non deve essere comunicata e ha efficacia da subito

il cliente ha diritto di recedere entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto

04. La circolare dell’ABI del 7. 8. 2006 ha precisato che :

l’eliminazione delle spese di chiusura in caso di recesso contrattuale del cliente riguarda i servizi ulteriori richiesti oltre la chiusura in senso stretto del rapporto

le spese di chiusura in caso di recesso contrattuale del cliente non riguarda i servizi ulteriori richiesti oltre la chiusura in senso stretto del rapporto

il giustificato motivo per l’applicazione dello ius variandi del contratto è riferito a qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto con riguardo sia a

situazioni oggettive sia a mutamenti delle condizioni soggettive delle parti

la clausola dello ius variandi non deve essere sostenuta da un giustificato motivo

05. Il Decreto Bersani ha previsto che:

la variazione delle condizioni economiche del contratto deve essere comunicata per iscritto e non ha efficacia sino allo scadere dei 30 giorni

il cliente ha diritto di recedere entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto

tutte le risposte indicate sono corrette

la clausola di ius variandi deve essere scritta, approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c. e deve essere sostenuta da un giustificato motivo

06. La libertà contrattuale della banca di applicare anche condizioni sfavorevoli al cliente:

è limitata dall'art. 118, comma 1, TUB

è limitata dall’art. 118, comma 2bis, TUB

è

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
290 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Corcioni Nicola.