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CICR.

L’articolazione della gerarchia delle fonti normative in materia bancaria: Il sistema delle fonti normative in

materia bancaria ripete lo schema gerarchico che regola il nostro ordinamento. Esso si articola come segue:

La Costituzione e le fonti sovranazionali incluse quelle del diritto dell’Unione europea Le leggi ordinarie fra

le quali assumono importanza il TUB, il TUF e il Codice civile I regolamenti e gli atti amministrativi fra i

quali assumono importanza quelli emanati dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dal CICR e i decreti del

Ministero dell’Economia e Finanze Le norme bancarie uniformi, gli statuti e i regolamenti delle banche

L’assetto delle banche con la legge bancaria del 1936: Con la legge del 1936 venne confermato che la Banca

Nazionale del Lavoro, il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e il Monte

dei Paschi di Siena erano istituti di credito di diritto pubblico. La Banca Commerciale Italiana, il Banco di

Roma e il Credito Italiano invece erano banche miste che a causa della crisi, divennero di proprietà dell’IRI

(ente pubblico con funzione di politica industriale) e definite banche di interesse nazionale. Le aziende di

credito potevano raccogliere risparmio tra il pubblico a vista o a breve termine. Vennero definite aziende di

credito: le casse di risparmio; le casse rurali e artigiane; le banche popolari; gli istituti di credito di

diritto pubblico; le banche di interesse nazionale. Le aziende di credito finanziavano per lo più l’attività

commerciale e non potevano erogare credito a medio e lungo termine

L’attività bancaria: dalla natura pubblicistica al carattere imprenditoriale: La giurisprudenza evidenziò, agli

inizi degli anni Ottanta del Novecento, che l’attività bancaria si presentava ristrutturata in termini

pubblicistici. A conferma di tale lettura venne messa in risalto: - l’ampiezza dei poteri che la legge bancaria

diede alle autorità che consentì loro di utilizzare l’attività bancaria per finalità di politica economica; - la

discrezionalità dell’esercizio dei poteri di vigilanza che rendeva difficile individuare l’aspetto imprenditoriale

dell’attività bancaria; - la natura pubblica della maggior parte degli intermediari bancari del tempo. Ai sensi

dell’art. 1 del D.P.R. 350/1985, che ha recepito la direttiva 77/80/CEE, l’attività bancaria acquisisce carattere

imprenditoriale indipendentemente se sia esercitata da soggetti pubblici o privati. La Cassazione, a tal

proposito, si è espressa affermando che la normale attività bancaria non rientra nell’ambito dell’art. 358 n.

1, c.p. per il carattere imprenditoriale dell’esercizio del credito. L’attività bancaria, pertanto, rientra nella

sfera privatistica anche relativamente alla configurazione dei reati

L’Emergency liquidity assistance (ELA): Una banca pur avendo attivi di qualità buona può avere difficoltà a

cedere attività o a offrirle in garanzia per ottenere liquidità. Ciò si può verificare per motivi legati alle

condizioni del mercato oppure per mancanza di fiducia sulla solvibilità della banca. Tali difficoltà, senza

l’intervento di misure preventive, potrebbero condurre la banca a una situazione di insolvenza. Tra le

misure preventive utilizzate in tali casi vi è il credito di ultima istanza denominato emergency liquidity

assistance (ELA). È difficile distinguere l’insolvenza dalla illiquidità anche perché la situazione di illiquidità

comporta l’insolvenza in mancanza di intervento esterno. Le operazioni di emergency liquidity assistance

hanno avuto il riconoscimento in Italia con la L. 190 del 2008 di conversione del decreto-legge 9 ottobre

2008, n. 155. In particolare sono stati definiti i presupposti e i limiti dell’intervento della banca d’Italia, sono

stati esclusi gli interventi per i soggetti insolventi ed è stato rafforzato il regime delle garanzie per tutelare il

prestito erogato. Ai sensi della direttiva 2014/59/UE, l’ELA è l’erogazione da parte di una Banca centrale di

moneta della Banca centrale o altra assistenza che comporti aumento di liquidità a favore di un’istituzione

finanziaria solvibile che ha problemi temporanei di liquidità. Il 17 maggio 2017 è stato siglato un accordo tra

le Banche centrali dell’Eurosistema che ha confermato che l’ELA consiste in operazioni straordinarie di

finanziamento concesse a banche solvibili che si trovino in crisi temporanea di liquidità. Si è discusso se la

competenza dell’erogazione dell’ELA spettasse alla BCE che ha funzioni di politica monetaria e vigilanza

oppure alle Banche centrali nazionali. Nel 2013 la BCE, come confermato con l’accordo del 2017, ha

dichiarato che i costi e i rischi relativi all’erogazione dell’ELA ricade sulle Banche centrali nazionali.

L’evoluzione normativa della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente: Dopo lunghi dibattiti

dottrinali e giurisprudenziali, la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto è stata disciplinata con la L.

80 del 2005 che ha riformato l’art. 67 della legge fallimentare. L’originario art, 67, comma 2, l. fall. stabiliva

che erano revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel periodo sospetto se il curatore

provava che l’altro era a conoscenza dello stato di insolvenza. Con la revoca sorge l‘obbligo di restituire alla

curatela i pagamenti ricevuti salvo la possibilità di insinuarsi nel passivo per l’importo restituito. La norma

non prevedeva eccezioni e ci si chiedeva se gli importi riversati su un conto corrente passivo nel periodo

sospetto dovessero essere considerati quali pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della banca

e quindi revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall. Dopo diverse discussioni dottrinali, la giurisprudenza aveva

finito per attestarsi su una posizione enunciata con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5413 del 1982.

Secondo tale posizione, le rimesse non potevano essere revocabili in presenza di un conto corrente

bancario assistito da un contratto di apertura di credito, in quanto in tale caso non esiste un debito liquido

ed esigibile del correntista verso la banca. Quest’ultima, difatti, deve tenere a disposizione del correntista le

somme convenute, mentre i versamenti sul conto hanno solo la funzione di ripristinare la provvista per

consentire successivi utilizzi. Tale posizione giurisprudenziale non doveva essere presa nei seguenti casi: se

la banca, in assenza di apertura di credito , avesse consentito al correntista di andare a debito per ragioni

di cortesia; se il correntista, con tolleranza della banca, avesse utilizzato il fido oltre il limite consentito;

dopo la revoca dell’apertura di credito. Nei suddetti tre casi, infatti, il correntista non può riutilizzare gli

importi versati che possono solo sortire l’effetto di saldare un debito liquido ed esigibile verso la banca.

L’ente ponte (bridge institution): L’ente-ponte consente all’autorità di trasferire una parte o la totalità

dell’attività di una banca a un’entità controllata o posseduta integralmente o parzialmente da una o più

autorità pubbliche o dal Fondo di risoluzione. L’ente-ponte è considerato una continuazione della banca

soggetta a risoluzione. L’autorità di risoluzione: approva gli atti costitutivi dell’ente-ponte; nomina

l’organo di amministrazione; quando lo ritiene opportuno ma non oltre i due anni dalla cessione,

provvede alla vendita o alla cessione delle attività a terzi ovvero alla fusione dell’ente ponte con altra

entità. L’attività dell’ente-ponte è temporanea e ha come obiettivo il mantenimento e la continuità delle

funzioni essenziali della banca in risoluzione e la vendita delle attività al settore privato.

L’IMI e Mediobanca: Al fine di esercitare il credito mobiliare furono istituiti l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano)

e Mediobanca, rispettivamente negli anni 1933 e 1946. L’IMI, ente di diritto pubblico, esercitava credito a

medio e a lungo termine e acquistava azioni di imprese industriali. Per finanziarsi emetteva obbligazioni.

Mediobanca finanziava attività industriali sottoscrivendo obbligazioni e acquisendo partecipazioni nel

capitale delle imprese. Mediobanca è stata in grado di contribuire alla riorganizzazione aziendale del nostro

sistema economico grazie al pacchetto azionario detenuto nei maggiori gruppi industriali.

L’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito: Con la legge bancaria del 1936 la Banca

d’Italia divenne istituto di credito di diritto pubblico e di proprietà pubblica. Novità ulteriore di tale assetto

normativo furono le disposizioni che affidavano all’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio

del credito il compito di autorizzare: le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del

Regno (art. 45); a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno (art. 46); a

collocare nel Regno titoli esteri di Stato (art. 46); l’emissione di obbligazioni e valori azionari di qualsiasi

specie (art. 46). L’Ispettorato, organo di diritto pubblico, dipendeva dal Comitato dei ministri presieduto

dal capo del Governo. Capo dell’Ispettorato era il Governatore della Banca d’Italia. Con il D. Lgs

luogotenenziale n. 226 del 1944 venne abolito l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del

credito e venne affidata la vigilanza alla Banca d’Italia.

L’IVASS: L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nel 2012 è subentrato all’ISVAP nel suo ruolo di

autorità di vigilanza del settore assicurativo. L’IVASS è un’autorità di vigilanza con competenze atte a

perseguire: la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema assicurativo; la trasparenza

dei prodotti offerti e la correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari assicurativi. La

Riforma del 2012 ha stabilito di attribuire la carica di presidente dell’IVASS al direttore generale della Banca

d’Italia.

La c.d. carta di comodo: Con riguardo alla natura della transazione commerciale sottostante, assume rilievo

la carta di comodo detta anche cambiale di comodo. Si può verificare che il cliente, per accedere in modo

più agevole al credito, chieda a un terzo compiacente di emettere una cambiale a suo favore con l’accordo

che il titolo verrà richiamato prima della scadenza oppure che il favorito fornirà i mezzi utili al fine di

onorare l’obbligazione. Tale operazione, non è

Dettagli
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A.A. 2024-2025
113 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Maffezzoni Francesco Maria.