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CICR.
L’articolazione della gerarchia delle fonti normative in materia bancaria: Il sistema delle fonti normative in
materia bancaria ripete lo schema gerarchico che regola il nostro ordinamento. Esso si articola come segue:
La Costituzione e le fonti sovranazionali incluse quelle del diritto dell’Unione europea Le leggi ordinarie fra
le quali assumono importanza il TUB, il TUF e il Codice civile I regolamenti e gli atti amministrativi fra i
quali assumono importanza quelli emanati dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dal CICR e i decreti del
Ministero dell’Economia e Finanze Le norme bancarie uniformi, gli statuti e i regolamenti delle banche
L’assetto delle banche con la legge bancaria del 1936: Con la legge del 1936 venne confermato che la Banca
Nazionale del Lavoro, il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e il Monte
dei Paschi di Siena erano istituti di credito di diritto pubblico. La Banca Commerciale Italiana, il Banco di
Roma e il Credito Italiano invece erano banche miste che a causa della crisi, divennero di proprietà dell’IRI
(ente pubblico con funzione di politica industriale) e definite banche di interesse nazionale. Le aziende di
credito potevano raccogliere risparmio tra il pubblico a vista o a breve termine. Vennero definite aziende di
credito: le casse di risparmio; le casse rurali e artigiane; le banche popolari; gli istituti di credito di
diritto pubblico; le banche di interesse nazionale. Le aziende di credito finanziavano per lo più l’attività
commerciale e non potevano erogare credito a medio e lungo termine
L’attività bancaria: dalla natura pubblicistica al carattere imprenditoriale: La giurisprudenza evidenziò, agli
inizi degli anni Ottanta del Novecento, che l’attività bancaria si presentava ristrutturata in termini
pubblicistici. A conferma di tale lettura venne messa in risalto: - l’ampiezza dei poteri che la legge bancaria
diede alle autorità che consentì loro di utilizzare l’attività bancaria per finalità di politica economica; - la
discrezionalità dell’esercizio dei poteri di vigilanza che rendeva difficile individuare l’aspetto imprenditoriale
dell’attività bancaria; - la natura pubblica della maggior parte degli intermediari bancari del tempo. Ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. 350/1985, che ha recepito la direttiva 77/80/CEE, l’attività bancaria acquisisce carattere
imprenditoriale indipendentemente se sia esercitata da soggetti pubblici o privati. La Cassazione, a tal
proposito, si è espressa affermando che la normale attività bancaria non rientra nell’ambito dell’art. 358 n.
1, c.p. per il carattere imprenditoriale dell’esercizio del credito. L’attività bancaria, pertanto, rientra nella
sfera privatistica anche relativamente alla configurazione dei reati
L’Emergency liquidity assistance (ELA): Una banca pur avendo attivi di qualità buona può avere difficoltà a
cedere attività o a offrirle in garanzia per ottenere liquidità. Ciò si può verificare per motivi legati alle
condizioni del mercato oppure per mancanza di fiducia sulla solvibilità della banca. Tali difficoltà, senza
l’intervento di misure preventive, potrebbero condurre la banca a una situazione di insolvenza. Tra le
misure preventive utilizzate in tali casi vi è il credito di ultima istanza denominato emergency liquidity
assistance (ELA). È difficile distinguere l’insolvenza dalla illiquidità anche perché la situazione di illiquidità
comporta l’insolvenza in mancanza di intervento esterno. Le operazioni di emergency liquidity assistance
hanno avuto il riconoscimento in Italia con la L. 190 del 2008 di conversione del decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155. In particolare sono stati definiti i presupposti e i limiti dell’intervento della banca d’Italia, sono
stati esclusi gli interventi per i soggetti insolventi ed è stato rafforzato il regime delle garanzie per tutelare il
prestito erogato. Ai sensi della direttiva 2014/59/UE, l’ELA è l’erogazione da parte di una Banca centrale di
moneta della Banca centrale o altra assistenza che comporti aumento di liquidità a favore di un’istituzione
finanziaria solvibile che ha problemi temporanei di liquidità. Il 17 maggio 2017 è stato siglato un accordo tra
le Banche centrali dell’Eurosistema che ha confermato che l’ELA consiste in operazioni straordinarie di
finanziamento concesse a banche solvibili che si trovino in crisi temporanea di liquidità. Si è discusso se la
competenza dell’erogazione dell’ELA spettasse alla BCE che ha funzioni di politica monetaria e vigilanza
oppure alle Banche centrali nazionali. Nel 2013 la BCE, come confermato con l’accordo del 2017, ha
dichiarato che i costi e i rischi relativi all’erogazione dell’ELA ricade sulle Banche centrali nazionali.
L’evoluzione normativa della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente: Dopo lunghi dibattiti
dottrinali e giurisprudenziali, la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto è stata disciplinata con la L.
80 del 2005 che ha riformato l’art. 67 della legge fallimentare. L’originario art, 67, comma 2, l. fall. stabiliva
che erano revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel periodo sospetto se il curatore
provava che l’altro era a conoscenza dello stato di insolvenza. Con la revoca sorge l‘obbligo di restituire alla
curatela i pagamenti ricevuti salvo la possibilità di insinuarsi nel passivo per l’importo restituito. La norma
non prevedeva eccezioni e ci si chiedeva se gli importi riversati su un conto corrente passivo nel periodo
sospetto dovessero essere considerati quali pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della banca
e quindi revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall. Dopo diverse discussioni dottrinali, la giurisprudenza aveva
finito per attestarsi su una posizione enunciata con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5413 del 1982.
Secondo tale posizione, le rimesse non potevano essere revocabili in presenza di un conto corrente
bancario assistito da un contratto di apertura di credito, in quanto in tale caso non esiste un debito liquido
ed esigibile del correntista verso la banca. Quest’ultima, difatti, deve tenere a disposizione del correntista le
somme convenute, mentre i versamenti sul conto hanno solo la funzione di ripristinare la provvista per
consentire successivi utilizzi. Tale posizione giurisprudenziale non doveva essere presa nei seguenti casi: se
la banca, in assenza di apertura di credito , avesse consentito al correntista di andare a debito per ragioni
di cortesia; se il correntista, con tolleranza della banca, avesse utilizzato il fido oltre il limite consentito;
dopo la revoca dell’apertura di credito. Nei suddetti tre casi, infatti, il correntista non può riutilizzare gli
importi versati che possono solo sortire l’effetto di saldare un debito liquido ed esigibile verso la banca.
L’ente ponte (bridge institution): L’ente-ponte consente all’autorità di trasferire una parte o la totalità
dell’attività di una banca a un’entità controllata o posseduta integralmente o parzialmente da una o più
autorità pubbliche o dal Fondo di risoluzione. L’ente-ponte è considerato una continuazione della banca
soggetta a risoluzione. L’autorità di risoluzione: approva gli atti costitutivi dell’ente-ponte; nomina
l’organo di amministrazione; quando lo ritiene opportuno ma non oltre i due anni dalla cessione,
provvede alla vendita o alla cessione delle attività a terzi ovvero alla fusione dell’ente ponte con altra
entità. L’attività dell’ente-ponte è temporanea e ha come obiettivo il mantenimento e la continuità delle
funzioni essenziali della banca in risoluzione e la vendita delle attività al settore privato.
L’IMI e Mediobanca: Al fine di esercitare il credito mobiliare furono istituiti l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano)
e Mediobanca, rispettivamente negli anni 1933 e 1946. L’IMI, ente di diritto pubblico, esercitava credito a
medio e a lungo termine e acquistava azioni di imprese industriali. Per finanziarsi emetteva obbligazioni.
Mediobanca finanziava attività industriali sottoscrivendo obbligazioni e acquisendo partecipazioni nel
capitale delle imprese. Mediobanca è stata in grado di contribuire alla riorganizzazione aziendale del nostro
sistema economico grazie al pacchetto azionario detenuto nei maggiori gruppi industriali.
L’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito: Con la legge bancaria del 1936 la Banca
d’Italia divenne istituto di credito di diritto pubblico e di proprietà pubblica. Novità ulteriore di tale assetto
normativo furono le disposizioni che affidavano all’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio
del credito il compito di autorizzare: le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del
Regno (art. 45); a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno (art. 46); a
collocare nel Regno titoli esteri di Stato (art. 46); l’emissione di obbligazioni e valori azionari di qualsiasi
specie (art. 46). L’Ispettorato, organo di diritto pubblico, dipendeva dal Comitato dei ministri presieduto
dal capo del Governo. Capo dell’Ispettorato era il Governatore della Banca d’Italia. Con il D. Lgs
luogotenenziale n. 226 del 1944 venne abolito l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del
credito e venne affidata la vigilanza alla Banca d’Italia.
L’IVASS: L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nel 2012 è subentrato all’ISVAP nel suo ruolo di
autorità di vigilanza del settore assicurativo. L’IVASS è un’autorità di vigilanza con competenze atte a
perseguire: la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema assicurativo; la trasparenza
dei prodotti offerti e la correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari assicurativi. La
Riforma del 2012 ha stabilito di attribuire la carica di presidente dell’IVASS al direttore generale della Banca
d’Italia.
La c.d. carta di comodo: Con riguardo alla natura della transazione commerciale sottostante, assume rilievo
la carta di comodo detta anche cambiale di comodo. Si può verificare che il cliente, per accedere in modo
più agevole al credito, chieda a un terzo compiacente di emettere una cambiale a suo favore con l’accordo
che il titolo verrà richiamato prima della scadenza oppure che il favorito fornirà i mezzi utili al fine di
onorare l’obbligazione. Tale operazione, non è