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Il procedimento deve essere definito entro:

9. ogni soggetto dell ordinamento sportivo le cui

Può essere ammesso al gratuito patrocinio:

10.

pretese non risultino manifestamente INFONDATE e che sia titolare, ai fini dell imposta

personale sul reddito o dell imposta sul reddito delle società, di un reddito imponibile non

superiore ad un determinato limite

Le regole generali di comportamento

22) : individuabili ai sensi dei commi I e II

I soggetti destinatari delle norme e degli atti federali sono

1.

dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva (le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli

ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico,

organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, nonché i soci e

non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse,

nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o

comunque rilevante per l'ordinamento federale)

2. L'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva: rappresenta la norma di chiusura di tutta la disciplina

del Codice di Giustizia Sportiva poiché consente di coprire, e quindi di sanzionare, tutte

quelle condotte non regolamentari non sussumibili altrimenti in nessuna delle

fattispecie

tipiche descritte dal Codice di Giustizia Sportiva

ha rilevanza nel solo ordinamento sportivo

La lealtà sportiva:

3. può essere sanzionata, oltre

Ciascuna condotta contraria alle regole dell'ordinamento sportivo:

4. che sulla base della norma precettiva che si assume essere stata violata, anche sulla base

dell'art. 4 del Codice nel caso in cui gli organi di giustizia sportiva ritengano che la stessa

integri violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità dell'ordinamento sportivo.

L'ordinamento sportivo ammette il concorso formale di norme

L'individuazione dei soggetti destinatari delle norme e degli atti federali è importante perché:

5.

consente di stabilire gli organi di tutela e le sanzioni applicabili

sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali,

I collaboratori delle società sportive:

6.

nonché dei principi di lealtà, correttezza e proibità poiché comunque considerati, a

prescindere dal tesseramento, soggetti dell'ordinamento sportivo

viola almeno uno dei principi richiamati dall'art. 4 C.G.S

La condotta è antisportiva se:

7. espressione del

Un comportamento conforme alle regole della morale e della educazione civica è:

8. principio di correttezza

Secondo la giurisprudenza federale costituisce violazione dei principi di cui all'art. 4 C.G.S.: la

9. consegna da parte dei calciatori di una società sportiva delle magliette ad un gruppo di tifosi

insorti. quell’insieme di qualità che devono necessariamente costituire le basi di

Il fair play è:

10.

ogni comportamento riferibile all’attività sportiva in generale

Gli obblighi specifici di comportamento

23)

tende ad evitare la divulgazione delle notizie riguardanti i procedimenti

L'obbligo di segretezza:

1. disciplinari in corso al fine di prevenire eventuali inquinamenti probatori fino a quando, di

regola, non sia stato disposto il deferimento da parte della Procura Federale

costituiscono norme precettive poiché sanciscono specifici

Le norme di cui all'art. 22 C.G.S:

2. obblighi e/o divieti le società, i dirigenti, gli

Sono tenuti all'osservanza degli obblighi di segretezza e di presentazione:

3. atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, ogni altro soggetto che svolge attività di carattere

agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l ordinamento

federale, i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle

società sportive, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di

una società o comunque rilevante per l ordinamento federale

assolve alla funzione di evitare che i soggetti che siano a conoscenza

L'obbligo di presentazione:

4. di fatti e comportamenti rilevanti per l ordinamento federale si sottraggano alle convocazioni

degli organi previsti dallo stesso Codice di giustizia sportiva

non esclude la perseguibilità del soggetto

L'integrazione della violazione dell'obbligo di segretezza:

5. anche a norma dell'art. 4 per condotta antisportiva è necessario che i

Perché possa ritenersi integrata la violazione del divieto di cui al comma II:

6. soggetti ivi indicati intrattengano rapporti abituali e amicali con i componenti degli Organi

della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri, ovvero che la

propria condotta sia finalizzata al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività

sportiva quando, in virtù della risonanza mediata della

Non vi è violazione dell'obbligo di segretezza:

7. vicenda, le notizie siano già di dominio pubblico

comporta la perseguibilità dei soggetti che ne fanno utilizzo,

Il possesso di sostanze dopanti:

8. nonché quella della società per mancato esercizio delle attività di controllo e prevenzione

il contenuto di tutti gli atti di indagine compiuti della Procura

L'obbligo di segretezza concerne:

9. Federale, nonché degli atti eventualmente acquisiti

quando la mancata comparizione del soggetto

Non vi è violazione dell'obbligo di presentazione:

10. dipende da eventuali irregolarità della procedura di notificazione della citazione

Il divieto di scommesse

24)

è stato introdotto a seguito della vicenda che vide coinvolti alcuni

Il divieto di scommesse:

1. tesserati di società professionistiche deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare per

rispondere di illecito sportivo di tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte

Il divieto di scommesse vige nei confronti:

2. dell’ordinamento sportivo e che sono, perciò, tenuti all’osservanza delle disposizioni in esso

vigenti, nei modi e nei limiti stabiliti per ciascuna categoria di soggetti

Quali di queste condotte poste in essere da tesserati di società sportive professionistiche non integra

3. pronosticare l’esito di un incontro di Champions

la violazione del divieto di scommesse:

League condotte alternative, diverse tra loro, ugualmente vietate e sanzionate

L'art. 24 C.G.S. descrive:

4. dal legislatore federale, che possono essere perpetrate anche congiuntamente

sono tenuti all'osservanza del divieto di scommesse poiché considerati

Gli Agenti dei calciatori:

5. ugualmente soggetti dell'ordinamento sportivo

corrispondere una somma di denaro ad un soggetto/ente

Effettuare una scommessa significa:

6. ricevitore che si impegna a restituirla maggiorata della vincita qualora si verifichi il risultato

indicato dallo scommettitore

possono applicare l'istituto della continuazione nel caso di

Gli organi di giustizia sportiva:

7. realizzazione di più condotte tra quelle vietate da parte del medesimo soggetto

non si applica allorquando le scommesse riguardino eventi

Il divieto di cui all'art. 24 C.G.S.:

8. sportivi non calcistici

è punibile poichè l’illecito si concretizza a condizione che vengano posti in essere

Il tentativo:

9. atti idonei alla perpetrazione di taluna delle condotte descritte dalla norma, non essendo

richiesto il verificarsi di un evento in senso materiale

a seconda dei casi può essere necessaria ai fini

L'individuazione della scommessa:

10. dell’accertamento positiva della violazione del divieto di scommesse

I caratteri dell'illecito sportivo

25)

si concreta nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il

L'illecito sportivo:

1. risultato di una gara, ovvero ad assicurare a qualcuno un vantaggio in classifica

tutelare la correttezza

Attraverso l'introduzione dell'illecito sportivo il legislatore federale ha inteso:

2. delle attività agonistica e la regolarità della competizione sportiva

fornisce una descrizione generica delle possibili condotte costituenti illecito

L'art. 30 C.G.S.:

3. sportivo, ovvero delle modalità attraverso cui è possibile realizzare l'evento dannoso

-a quella dei reati di attentato

La struttura dell'illecito sportivo è generalmente equiparata:

4. (pericolo) o a consumazione anticipata

è punibile a condizione che sussista la prova che l'azione posta in essere dall'agente

Il tentativo:

5. fosse diretta al conseguimento del fine illecito 6. può essere sia

La prova dell'illecito sportivo:

logica che fattuale

7. è necessaria ai fini della perseguibilità dell'agente nel caso in cui

La prova dell'idoneità degli atti:

lo scopo illecito non sia stato materialmente conseguito

8. il soggetto deferito può essere ritenuto responsabile ai sensi

Se non vi è prova dell'illecito:

dell'art. 1 bis C.G.S. per condotta antisportiva

9. per avere

Quando l'azione del soggetto agente si sostanzia nella formulazione di una proposta:

valenza sul piano regolamentare e dunque costituire illecito, la condotta deve aver superato

sia la fase dell'ideazione che quella preparatoria, sino a tradursi in un qualcosa di

apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine

10. nel momento in cui la proposta giunge a

Il superamento della fase preparatoria si concreta:

conoscenza del soggetto a cui essa è destinata

La prova dell'illecito sportivo

26)

A seguito dell'entrata in vigore della L. 401/89 che ha introdotto il reato di frode nelle competizioni

1. è stata riconosciuta la possibilità ai competenti organi di giustizia sportiva di

sportive:

richiedere all'Autorità Giudiziaria copia degli atti del processo al fine di trarre elementi di

prova utili per la decisione

Gli organi di giustizia sportiva possono disporre in sede di indagine le intercettazioni telefoniche:

2.

Mai possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza del

Le intercettazioni telefoniche:

3. soggetto deferito qualora siano gravi (cioè consistenti e resistenti alle obiezioni), precise

(cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, ossia non ambigui), e

concordanti (cioè non contrastanti tra loro)

grava su qualsiasi dirigente, socio o tesserato, ovvero ogni soggetto dell

L'obbligo di denuncia:

4. ordinamento sportivo a conoscenza che altri, società o tesserati, abbiano adottato o stiano

per adottare comportamenti volti al persegu

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher t_marino3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia sportiva e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Natale Maria.
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