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Domanda 26 - La società di mezzi:

 ha natura associativa;

 non ha natura associativa;

 è illecita;

 ha ad oggetto lo svolgimento di una professione intellettuale. 58

27 - La società di mezzi:

 non ha ad oggetto lo svolgimento di una professione intellettuale;

 non ha natura associativa;

 è illecita;

 non eroga servizi imprenditoriali.

28 - Lo studio associato:

 condivide costi e ricavi della propria attività;

 condivide solo i costi della propria attività;

 condivide solo i ricavi della propria attività;

 ha, alla base, un contratto associativo tipico.

29 - Nello studio associato:

 l’esercizio dell’attività diviene collettivo;

 il rapporto associativo non ha rilevanza meramente obbligatoria;

 il rapporto associativo non ha rilevanza meramente interna;

 il rapporto associativo ha rilevanza reale.

30 - Le società di ingegneria:

 sono un esempio di società di servizi imprenditoriali;

 sono l'unico esempio di società di servizi imprenditoriali;

 sono un esempio di società occasionali;

 sono un esempio di società fra professionisti.

31 - Le società di revisione:

 sono un esempio di società di servizi imprenditoriali;

 sono l'unico esempio di società di servizi imprenditoriali;

 sono un esempio di società occasionali;

 sono un esempio di società fra professionisti.

32 - L'attività esercitata dalle società di engineering:

 non è identificabile con l’attività professionale esercitata da un ingegnere;

 è identificabile con l’attività professionale esercitata da un ingegnere;

 è tale per cui i contratti stipulati dalla società hanno un contenuto identico a quello dei contratti d’opera

intellettuale;

 è tale per cui i contratti stipulati dalla società non hanno un contenuto identico a quello dell'appalto di

servizi.

33 - Nelle società di engineering:

 la redazione dei progetti è solo una parte minoritaria di un’attività più complessa di tipo imprenditoriale;

 la redazione dei progetti è la predominante dell'attività;

 vi è esercizio continuativo dell'attività;

 vi è esercizio non professionale dell'attività.

34 - Le società di engineering:

 sono disciplinate nel codice degli appalti pubblici [e possono essere costituite nella forma di società di

capitali e di società cooperative]

 sono sempre state disciplinate nel codice degli appalti pubblici;

 non possono essere costituite secondo uno qualunque degli ordinari tipi sociali;

 hanno forma speciale 59

35 - Corrisponde al vero la seguente affermazione:

 alle società di engineering possono partecipare professionisti;

 alle società di engineering non possono partecipare investitori;

 le società di engineering possono essere costituite solo secondo il tipo della srl;

 le società di engineering possono essere costituite solo secondo il tipo della spa.

36 - Le società di revisione legale:

 svolgono attività di revisione contabile di aziende;

 svolgono attività di revisione organizzativa di aziende;

 svolgono attività di revisione amministrativa di aziende;

 possono essere costituite solo secondo il tipo della spa.

37 - Nelle società di revisione legale:

 la maggioranza degli amministratori deve essere individualmente iscritta nel registro dei revisori legali;

 la maggioranza numerica dei soci deve essere sempre espressione di soggetti essi stessi iscritti [solo nelle

società di revisione che assumono la forma di società di persone];

 la maggioranza numerica dei soci non deve essere espressione di soggetti essi stessi iscritti;

 la maggioranza degli amministratori può non essere individualmente iscritta nel registro dei revisori legali.

38 - Le società di revisione legale:

 possono assumere la forma di qualunque tipo di società lucrativa;

 possono assumere la forma solo di srl;

 possono assumere la forma solo di spa;

 costituiscono un tipo societario ad hoc.

39 - La società di revisione legale:

 ha rilevanza esterna;

 si caratterizza per il fatto che il responsabile della revisione e i dipendenti sono comunque esenti da

responsabilità;

 si caratterizza per il fatto che il rapporto professionale non sorge con la società;

 si caratterizza per il fatto che il rapporto professionale sorge indirettamente con la società.

40 - Possono essere considerate società fra professionisti:

 soltanto le società che hanno come oggetto sociale, unico ed esclusivo, l’esercizio in comune dell’attività

professionale ai medesimi riservata per legge;

 soltanto le società che hanno come oggetto sociale, unico, ma non esclusivo, l’esercizio in comune

dell’attività professionale ai medesimi riservata per legge;

 quelle in cui ad assumere gli incarichi sono comunque i soci;

 quelle in cui ad assumere gli incarichi sono comunque i professionisti.

41 - L'erogazione di servizi non protetti:

 è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati

nell’art. 10 l. 183/2011;

 è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, nel rispetto dei requisiti fissati nell’art. 10 l.

183/2011;

 è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati

nell’art. 10 l. 183/2016;

 è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati

nell’art. 10 l. 183/1980. 60

42 - All'attività di erogazione di servizi non protetti esercitata con la forma societaria:

 si applica integralmente il relativo statuto giuridico e, in particolare, la disciplina delle procedure

concorsuali;

 si applica parzialmente il relativo statuto giuridico e, in particolare, la disciplina delle procedure

concorsuali;

 si applica integralmente il relativo statuto giuridico, ma non la disciplina delle procedure concorsuali;

 si applica integralmente il relativo statuto giuridico, ma non la disciplina delle procedure concorsuali.

43 - La L. 183/2011:

 ha abrogato del tutto la L. 1815/1939;

 ha abrogato parzialmente la L. 1815/1939;

 ha abrogato del tutto la L. 1815/1940;

 ha implicitamente consentito la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali

regolamentate.

44 - La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:

 necessita che la società sia composta da soci abilitati;

 richiede che la società sia composta esclusivamente da soci abilitati;

 richiede che la prestazione sia eseguita dal professionista scelto dal cliente, anche se non è socio iscritto

all’albo;

 richiede che la prestazione sia eseguita dal professionista scelto dal cliente, anche se non è iscritto all’albo,

purché sia socio.

45 - Le società a cui partecipano esclusivamente soci non abilitati all'esercizio della professione:

 sono inammissibili;

 sono inammissibili a certe condizioni;

 sono ammissibili;

 sono ammissibili a certe condizioni.

46 - Nelle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:

 l’espressione “società tra professionisti” deve essere contenuta nel nome della società;

 l’espressione “società tra professionisti” può non essere contenuta nel nome della società;

 la partecipazione ad una società è compatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti;

 non si configura in alcun modo un obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

47 - Nelle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:

 la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti;

 l’espressione “società tra professionisti” può non essere contenuta nel nome della società;

 la partecipazione ad una società è compatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti;

 si configura un obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

48 - Nelle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:

 il socio professionista è tenuto all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine;

 il socio professionista non può opporre agli altri soci il segreto professionale sulle attività che gli sono state

affidate;

 si configura un obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;

 la partecipazione ad una società è compatibile, a certe condizioni, con la partecipazione ad altra società di

professionisti. 61

49 - Con l'espressione "principio di esclusività della partecipazione" s'intende:

 che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società di

professionisti;

 che il socio professionista deve essere titolare esclusivo della partecipazione;

 che i titolari delle partecipazioni possono essere solo professionisti abilitati all'esercizio della professione;

 che i titolari delle partecipazioni devono essere solo professionisti abilitati all'esercizio della professione.

50 - Dopo l’entrata in vigore della L. 183/2011, gli avvocati:

 possono utilizzare la disciplina della società fra professionisti;

 devono utilizzare la disciplina dettata nel 2001;

 devono utilizzare la disciplina del 2006;

 devono utilizzare la disciplina del 2012.

51 - Le società fra avvocati:

 possono essere composte esclusivamente da soci professionisti;

 devono essere iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese;

 sono soggette a fallimento;

 possono essere amministrate anche da soggetti non soci.

52 - Le società fra avvocati:

 ha rilevanza esterna;

 ha rilevanza interna;

 ha efficacia reale;

 ha efficacia obbligatoria.

53 - La società fra avvocati:

 può stipulare direttamente i contratti d’opera con la clientela;

 non può stipulare direttamente i contratti d’opera con la clientela;

 non può acquistare beni e diritti strumentali all’esercizio dell’atti

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
154 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Amal Abu Awwad.