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Domanda 26 - La società di mezzi:
ha natura associativa;
non ha natura associativa;
è illecita;
ha ad oggetto lo svolgimento di una professione intellettuale. 58
27 - La società di mezzi:
non ha ad oggetto lo svolgimento di una professione intellettuale;
non ha natura associativa;
è illecita;
non eroga servizi imprenditoriali.
28 - Lo studio associato:
condivide costi e ricavi della propria attività;
condivide solo i costi della propria attività;
condivide solo i ricavi della propria attività;
ha, alla base, un contratto associativo tipico.
29 - Nello studio associato:
l’esercizio dell’attività diviene collettivo;
il rapporto associativo non ha rilevanza meramente obbligatoria;
il rapporto associativo non ha rilevanza meramente interna;
il rapporto associativo ha rilevanza reale.
30 - Le società di ingegneria:
sono un esempio di società di servizi imprenditoriali;
sono l'unico esempio di società di servizi imprenditoriali;
sono un esempio di società occasionali;
sono un esempio di società fra professionisti.
31 - Le società di revisione:
sono un esempio di società di servizi imprenditoriali;
sono l'unico esempio di società di servizi imprenditoriali;
sono un esempio di società occasionali;
sono un esempio di società fra professionisti.
32 - L'attività esercitata dalle società di engineering:
non è identificabile con l’attività professionale esercitata da un ingegnere;
è identificabile con l’attività professionale esercitata da un ingegnere;
è tale per cui i contratti stipulati dalla società hanno un contenuto identico a quello dei contratti d’opera
intellettuale;
è tale per cui i contratti stipulati dalla società non hanno un contenuto identico a quello dell'appalto di
servizi.
33 - Nelle società di engineering:
la redazione dei progetti è solo una parte minoritaria di un’attività più complessa di tipo imprenditoriale;
la redazione dei progetti è la predominante dell'attività;
vi è esercizio continuativo dell'attività;
vi è esercizio non professionale dell'attività.
34 - Le società di engineering:
sono disciplinate nel codice degli appalti pubblici [e possono essere costituite nella forma di società di
capitali e di società cooperative]
sono sempre state disciplinate nel codice degli appalti pubblici;
non possono essere costituite secondo uno qualunque degli ordinari tipi sociali;
hanno forma speciale 59
35 - Corrisponde al vero la seguente affermazione:
alle società di engineering possono partecipare professionisti;
alle società di engineering non possono partecipare investitori;
le società di engineering possono essere costituite solo secondo il tipo della srl;
le società di engineering possono essere costituite solo secondo il tipo della spa.
36 - Le società di revisione legale:
svolgono attività di revisione contabile di aziende;
svolgono attività di revisione organizzativa di aziende;
svolgono attività di revisione amministrativa di aziende;
possono essere costituite solo secondo il tipo della spa.
37 - Nelle società di revisione legale:
la maggioranza degli amministratori deve essere individualmente iscritta nel registro dei revisori legali;
la maggioranza numerica dei soci deve essere sempre espressione di soggetti essi stessi iscritti [solo nelle
società di revisione che assumono la forma di società di persone];
la maggioranza numerica dei soci non deve essere espressione di soggetti essi stessi iscritti;
la maggioranza degli amministratori può non essere individualmente iscritta nel registro dei revisori legali.
38 - Le società di revisione legale:
possono assumere la forma di qualunque tipo di società lucrativa;
possono assumere la forma solo di srl;
possono assumere la forma solo di spa;
costituiscono un tipo societario ad hoc.
39 - La società di revisione legale:
ha rilevanza esterna;
si caratterizza per il fatto che il responsabile della revisione e i dipendenti sono comunque esenti da
responsabilità;
si caratterizza per il fatto che il rapporto professionale non sorge con la società;
si caratterizza per il fatto che il rapporto professionale sorge indirettamente con la società.
40 - Possono essere considerate società fra professionisti:
soltanto le società che hanno come oggetto sociale, unico ed esclusivo, l’esercizio in comune dell’attività
professionale ai medesimi riservata per legge;
soltanto le società che hanno come oggetto sociale, unico, ma non esclusivo, l’esercizio in comune
dell’attività professionale ai medesimi riservata per legge;
quelle in cui ad assumere gli incarichi sono comunque i soci;
quelle in cui ad assumere gli incarichi sono comunque i professionisti.
41 - L'erogazione di servizi non protetti:
è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati
nell’art. 10 l. 183/2011;
è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, nel rispetto dei requisiti fissati nell’art. 10 l.
183/2011;
è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati
nell’art. 10 l. 183/2016;
è sempre stata ed è possibile da parte di qualunque società, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati
nell’art. 10 l. 183/1980. 60
42 - All'attività di erogazione di servizi non protetti esercitata con la forma societaria:
si applica integralmente il relativo statuto giuridico e, in particolare, la disciplina delle procedure
concorsuali;
si applica parzialmente il relativo statuto giuridico e, in particolare, la disciplina delle procedure
concorsuali;
si applica integralmente il relativo statuto giuridico, ma non la disciplina delle procedure concorsuali;
si applica integralmente il relativo statuto giuridico, ma non la disciplina delle procedure concorsuali.
43 - La L. 183/2011:
ha abrogato del tutto la L. 1815/1939;
ha abrogato parzialmente la L. 1815/1939;
ha abrogato del tutto la L. 1815/1940;
ha implicitamente consentito la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate.
44 - La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:
necessita che la società sia composta da soci abilitati;
richiede che la società sia composta esclusivamente da soci abilitati;
richiede che la prestazione sia eseguita dal professionista scelto dal cliente, anche se non è socio iscritto
all’albo;
richiede che la prestazione sia eseguita dal professionista scelto dal cliente, anche se non è iscritto all’albo,
purché sia socio.
45 - Le società a cui partecipano esclusivamente soci non abilitati all'esercizio della professione:
sono inammissibili;
sono inammissibili a certe condizioni;
sono ammissibili;
sono ammissibili a certe condizioni.
46 - Nelle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:
l’espressione “società tra professionisti” deve essere contenuta nel nome della società;
l’espressione “società tra professionisti” può non essere contenuta nel nome della società;
la partecipazione ad una società è compatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti;
non si configura in alcun modo un obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
47 - Nelle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:
la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti;
l’espressione “società tra professionisti” può non essere contenuta nel nome della società;
la partecipazione ad una società è compatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti;
si configura un obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
48 - Nelle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate:
il socio professionista è tenuto all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine;
il socio professionista non può opporre agli altri soci il segreto professionale sulle attività che gli sono state
affidate;
si configura un obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
la partecipazione ad una società è compatibile, a certe condizioni, con la partecipazione ad altra società di
professionisti. 61
49 - Con l'espressione "principio di esclusività della partecipazione" s'intende:
che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società di
professionisti;
che il socio professionista deve essere titolare esclusivo della partecipazione;
che i titolari delle partecipazioni possono essere solo professionisti abilitati all'esercizio della professione;
che i titolari delle partecipazioni devono essere solo professionisti abilitati all'esercizio della professione.
50 - Dopo l’entrata in vigore della L. 183/2011, gli avvocati:
possono utilizzare la disciplina della società fra professionisti;
devono utilizzare la disciplina dettata nel 2001;
devono utilizzare la disciplina del 2006;
devono utilizzare la disciplina del 2012.
51 - Le società fra avvocati:
possono essere composte esclusivamente da soci professionisti;
devono essere iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
sono soggette a fallimento;
possono essere amministrate anche da soggetti non soci.
52 - Le società fra avvocati:
ha rilevanza esterna;
ha rilevanza interna;
ha efficacia reale;
ha efficacia obbligatoria.
53 - La società fra avvocati:
può stipulare direttamente i contratti d’opera con la clientela;
non può stipulare direttamente i contratti d’opera con la clientela;
non può acquistare beni e diritti strumentali all’esercizio dell’atti