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DOMANDE RISPOSTA APERTA DIRITTO COSTITUZIONALE
La rigidità costituzionale:
• L’ordinamento giuridico Italiano, ovvero tutte le leggi e le norme che esistono,
trovano fondamento all’interno di un unico testo legislativo fondamentale: la
Costituzione. In essa sono sanciti tutti i principi fondamentali che reggono la
Repubblica, ed essa prevale su qualsiasi altra legge o norma che non può di fatto
andare in contrasto con la Carta Costituzionale. Ad essa sono sicuramente
attribuite delle caratteristiche quali la rigidità e la sua rigidità sta nel fatto che per
modificarla non è sufficiente l’approvazione di una normale legge che
chiederebbe solamente la maggioranza semplice delle due camere, bensì per
procedere alla sua modificazione è necessario un procedimento definito
aggravato. In sostanza per modificare gli articoli della Costituzione occorre porre
in essere una speciale procedura di revisione che va ad incidere sul testo
costituzionale, modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso
contenute. Il procedimento, comporta quindi a norma dell’articolo 138 che le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
camera nella seconda votazione. Le stesse leggi sono sottoposte a referendum
quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano richiesta un quinto
dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
In quest’ultimo caso la legge sottoposta a referendum non viene promulgata se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, resta da specificare che non si
procede a referendum nella misura in cui la legge venga approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Il rapporto tra le fonti del diritto dell’Unione Europea e il diritto interno italiano
• La normativa comunitaria entra a far parte del nostro ordinamento giuridico
sulla base dell’art. 11 della Costituzione che permette all’Italia di trasferire e
limitare sfere di sovranità nazionale a favore di un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra i popoli. L’effetto dell’adesione del nostro Stato alla
Comunità Europea e all’Unione Europea, postula che il sistema giuridico italiano
si compone quindi di norme derivanti da fonti del diritto italiano e di disposizioni
derivanti da fonti del diritto comunitario (in special modo gli atti vincolanti, cioè i
regolamenti, le direttive e le decisioni). La coesistenza tra le norme comunitarie e
quelle nazionali non è sempre pacifica, di fatto può capitare che ci siano
contrasti e contraddizioni tra queste e che chi si trovi ad applicarle, ovvero il
giudice, debba conoscere quale delle due ed in base a quale criterio ritenere
prevalente. Sul punto è più volte intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha
affermato la prevalenza delle disposizioni di diritto comunitario su quelle
incompatibili di diritto nazionale, e la necessaria disapplicazione da parte del
giudice della fonte interna contrastante. In realtà le fonti normative comunitarie
possono derogare, nelle materie di competenza esclusiva della Comunità stessa
anche a norme costituzionali, salvo sempre il limite dei principî supremi
dell’ordinamento giuridico italiano
I controlimiti
• Si definiscono "controlimiti" tutti i rafforzamenti della capacità di una
Costituzione (già di per sé rigida) di resistere a modificazioni; essi sono una
elaborazione sostanzialmente giurisprudenziale, affidati al controllo del giudice
delle leggi. In Italia i controlimiti stabiliti dalla Corte costituzionale sono quelli dei
principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della
persona. Si tratta di una clausola di salvaguardia contro eventuali difformità ai
principi e diritti proclamati dall’Unione non coincidenti con quelli con quelli
supremi sanciti dalla Costituzione italiana.
Il cammino comunitario della corte costituzionale
• Quando l’Italia ha aderito alla Comunità Europea ha accettato che gli atti
normativi comunitari entrassero direttamente nel proprio ordinamento senza
l’intermediazione del legislatore nazionale. Dal punto di vista della Corte di
Giustizia l’effetto diretto comporta la prevalenza del diritto comunitario su
quello interno. Dal punto di vista della nostra Corte Costituzionale, l’idea stessa
che le norme comunitarie si potessero confrontare con le norme italiane in
termini di rapporto gerarchico appariva non accettabile. è la Costituzione che
consente a limitare la sovranità ai soli fini di promuovere e favorire la pace.
Occorre rilevare che la disposizione non consente le limitazioni “per qualsiasi
motivo” ma solo se il fine della limitazione sia riconducibile alla pace.
Ragionando “a contrario” si deve concludere che, non si potrebbe validamente
operare alcuna limitazione. Potrebbe pertanto sembrare una forzatura il
“passaggio dall’articolo 11”, in quanto il testo dell’articolo (richiamando i fini di
pace e giustizia tra le nazioni e non gli interessi economici) sembra guardare più
all’ONU che alla Comunità economica. La Corte Costituzionale ha letto nell’art. 11
un consenso costituzionalmente previsto alla cessione di parte della sovranità
per aderire, in condizioni di parità alla Comunità Europea . Il problema
interpretativo appare oggi superato con la riforma del titolo V. Il “passaggio
dall’art.11” non diventa più l’unica strada da percorrere per giustificare
costituzionalmente questa cessione parziale di sovranità, in quanto il nuovo art.
117 contiene un esplicito riferimento agli obblighi comunitari.
Il rapporto tra diritto internazionale e il diritto interno italiano
• L’articolo 10 della Costituzione regola i rapporti che intercorrono fra il diritto
internazionale e il diritto interno italiano. Detto articolo stabilisce la volontà della
nostra Repubblica di rispettare il diritto internazionale. Ci si riferisce in
particolare alle cdd. "consuetudini internazionali", ossia regole di condotta non
scritte rivolte a tutti i soggetti della comunità internazionale e che ne regolano i
rapporti per la convivenza pacifica tra i vari Stati. Le consuetudini internazionali
L’Italia apre quindi ideologicamente alla comunità internazionale, impegnandosi
ad emanare leggi che non contrastino con le norme generalmente accettate da
tutti gli altri popoli. Grazie all’articolo 10, il diritto internazionale entra
automaticamente a far parte del nostro ordinamento, senza bisogno di una
legge di recepimento come invece succede per i trattati internazionali.
Il disposto e l’interpretazione dell art.11 Cost
• La norma in esame costituzionalizza il principio secondo cui l'Italia ripudia la
guerra in tutte le sue forme, riferendosi principalmente alla guerra offensiva,
ammettendosi dunque implicitamente la guerra difensiva, in caso di attacco
militare da parte di una Forza straniera. L'articolo in esame dispone inoltre che
l'Italia accetta limitazioni di sovranità all'interno del proprio territorio solo se
necessarie al perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni, tramite
accordi con le stesse. Tali limitazioni non riguardano solamente l'attività
normativa dello Stato, ma anche quella giurisdizionale ed amministrativa, di tal
ché i cittadini possono venir sottoposti, oltre che all'autorità nazionale, anche a
quella straniere, ove vi siano specifici trattati in merito. L'articolo 11 viene oramai
da tempo invocato come norma che ammette l'adesione dell'Italia all'Unione
Europa, soprattutto quando entrano in gioco Direttive self-executing. La Corte
Costituzionale ha letto nell’art. 11 un consenso costituzionalmente previsto alla
cessione di parte della sovranità per aderire, in condizioni di parità alla Comunità
Europea. Il problema interpretativo appare oggi superato con la riforma del
titolo V. Il “passaggio dall’art.11” non diventa più l’unica strada da percorrere per
giustificare costituzionalmente questa cessione parziale di sovranità, in quanto il
nuovo art. 117 contiene un esplicito riferimento agli obblighi comunitari.
Il processo di integrazione europea
• Il percorso di integrazione europea è segnato da quattro tappe principali:
1) l’introduzione di forme di cooperazione intergovernativa in settori
determinati, diffuse tra gli Stati dell’Europa occidentale nel periodo
immediatamente successivo alla fine della Seconda guerra
mondiale;
2) lo sviluppo del metodo comunitario (a partire dal 1950 con la
“Dichiarazione Schuman”), che si concretizza nell’istituzione di tre Comunità
europee in settori specifici:
a) la produzione di carbone ed acciaio (CECA);
b) l’energia atomica (CEEA o Euratom);
c) il mercato comune in generale (CEE);
3) la progressiva valorizzazione del metodo comunitario, realizzata mediante
l’unificazione degli organi delle tre Comunità europee, l’allargamento a nuovi
Stati membri, l’ampliamento degli ambiti di intervento comunitario ed il
rafforzamento dei poteri delle istituzioni comunitarie. Tale fase è segnata da una
serie di tappe intermedie:
➢ Atto Unico Europeo (1986);
➢ Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht (1992);
➢ Trattato di Amsterdam (1997);
➢ Trattato di Nizza (2001);
4) la riconduzione del processo di integrazione europea ad un ente unitario
(l’Unione europea, che sostituisce la Comunità europea), per effetto dell’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), che segue la battuta
d’arresto dovuta al fallimento del progetto di Costituzione europea.
Le fonti del diritto derivato dall’Unione Europea
• Vi sono tre fonti per il diritto dell’Unione Europea, diritto primario (deriva dei
trattati), derivato (derivano dalla legislazione istitutiva dei trattati) e
complementare (fonti non scritte). Il diritto derivato comprende gli atti unilaterali
che si suddividono in due categorie:
Quelli elencati nell’articolo 288 TFUE, regolamenti (obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascun stato membro), direttiva (vincola
solo lo stato a cui è rivolta indicando il risultato da raggiungere, lasciando allo
stato destinatario la competenza in merito alla forma e mezzi), decisioni
(obbligatoria in tutti i suoi elementi, vincola il destinatario che può essere uno
stato me