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LEZIONE 17 - LA TERRITORIALITA' DELL'IVA , LA CESSIONE DEI BENI E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Un'operazione è rilevante agli effetti IVA se possiede: Congiuntamente al requisito soggettivo e oggettivo anche quello

territoriale

Le nuove disposizioni in materia di territorialità delle prestazioni di servizi consistono nella previsione di due regole

generali: Una riferita ai servizi forniti a soggetti passivi di imposta (o meglio soggetti muniti di numero di partita IVA -

servizi Business to Business - c.d. servizi B2B) per i quali il luogo di imposizione è quello in cui risiede il committente del

servizio, purché identificato ai fini IVA

Per Stato o territorio dello Stato: Per lo "Stato" o "territorio dello Stato" si identifica il territorio politico della Repubblica

italiana, cioè quello soggetto alla sovranità dello Stato, con l'esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e le

acque nazionali del Lago di Lugano, che per la loro collocazione sono considerati come territori extradoganali, esclusi,

perciò , dal territorio fiscale della Comunità .

Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è: Il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi

residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di

soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute, sottolineandosi che per

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i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in

cui si trova la sede effettiva

Il criterio fondamentale nella determinazione della territorialità relativamente alle cessioni di beni è:

Il luogo d'esistenza fisica dei beni stessi, ossia il luogo dove questi si trovano al momento della cessione, mentre al

contrario non assume alcuna rilevanza il luogo di stabilimento del cedente o cessionario, se non ai fini degli

adempimenti

Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni effettuate a bordo nei confronti di passeggeri nel corso di: Un

trasporto intracomunitario con partenza dall'Italia

Il nuovo sistema introduce una netta demarcazione tra le prestazioni rese nei confronti di soggetti d'imposta (cd.

business to business - B2B) e quelle rese nei confronti di privati (business to consumer - B2C): Diversificando la regola

di tassazione delle prestazioni di servizi generiche, riconducendo la territorialità delle prestazioni B2B al luogo di

stabilimento del committente e confermando nei rapporti B2C come luogo di tassazione quello in cui è stabilito il

prestatore

Con decorrenza 1° gennaio 2010, sono tassabili in base al luogo di stabilimento del committente le seguenti

prestazioni: Prestazioni generiche, che in precedenza costituivano una categoria residuale, rispetto alle copiose

eccezioni

L'art. 7-ter, al comma 2, lettera a), individua come soggetti passivi: I soggetti esercenti attività d'impresa, arti o

professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono

nell'esercizio di tali attività

Reverse charge: In italiano inversione contabile, è un particolare meccanismo fiscale che regolamenta l'applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto, con tale sistema colui che beneficia di una cessione di beni o di una qualunque

prestazione legata all'erogazione di servizi, se è soggetto passivo nel territorio dello Stato, deve assolvere agli obblighi

legati all'imposta in vece di colui il quale cede o presta il servizio

LEZIONE 18 - L'IVA E LE PRESTAZIONI IN DEROGA

Per quanto riguarda i soli rapporti B2C, con riferimento alle prestazioni rese a privati non comunitari, sono state previste

talune fattispecie di esclusione assoluta dalla tassazione, non derogabili, neanche sulla base dell'applicazione del

criterio di utilizzo: Prestazioni relative ad immobili, tassabili in Italia solo nel caso in cui l'immobile sia localizzato sul

territorio dello Stato

Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili: Occorre

distinguere l'accesso ad un evento che continua ad essere tassato nel luogo di esecuzione della manifestazione sia che

la prestazione venga resa ad un operatore economico (B2B) sia che venga resa ad un privato consumatore (B2C), dalle

prestazioni relative alle attività , culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili che sono tassate in

Italia quando rese ad un soggetto passivo ivi stabilito (B2B), mentre se rese ad un privato consumatore (B2C) saranno

tassate nello Stato solo se materialmente eseguite nello stesso territorio

Per le prestazioni relative ai soli rapporti B2C si individuano: Prestazioni di intermediazione, rilevanti in Italia se

l'operazione cui si riferiscono è ivi territorialmente rilevante

Per quanto riguarda le tele-radiodiffusioni: Un criterio idoneo per individuare il luogo di utilizzo può essere quello di

considerare che il servizio viene utilizzato (o meglio fruito) nel luogo in cui è posizionato l'apparecchio ricevitore

Devono essere considerate territorialmente rilevanti nel Paese in cui il cliente (privato consumatore) ha il domicilio o la

residenza, per cui trattandosi di soggetti extracomunitari, le operazioni sono da considerare effettuate fuori del territorio

della Comunità: Prestazioni pubblicitarie

Per le categorie di operazioni di cui al test n. 5, la direttiva 2006/112/CE, all'art. 59, dava la facolta' agli Stati membri di

introdurre il criterio dell'utilizzo, per attrarle a tassazione qualora fossero state fruite all'interno del territorio di ciascuno

Stato, con esclusione però delle prestazioni rese tramite mezzi elettronici: Il legislatore italiano, come in altri casi, ha

scelto di non utilizzare questa facoltà , per cui le prestazioni in discorso devono considerarsi escluse in modo assoluto

da tassazione Scaricato da Charles Landi (nicotracarlo1@gmail.com)

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Le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese a cliente privato consumatore extracomunitario: Se

utilizzate al di fuori della Comunità non sono tassate in Italia, anche qualora il prestatore sia un soggetto stabilito in Italia

Per commercio elettronico diretto si intende: La vendita di prodotti informatici senza mediazione di terzi

Per i beni e servizi forniti tramite mezzi elettronici da parte di soggetti extracomunitari nei confronti di soggetti

comunitari: Il luogo di imposizione coincide, sempre e comunque, con quello in cui il servizio viene realmente

consumato

Nel commercio elettronico indiretto riferito alla cessione di beni materiali: Le parti utilizzano lo strumento mediale per

concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie

tradizionali seguendo il sistema delle vendite per corrispondenza (o vendita a domicilio)

LEZIONE 19 - L' IVA E GLI OBBLIGHI CORRELATI AI NUOVI CRITERI DI TERRITORIALITA'

Per soggetto passivo, chiamato anche debitore di imposta o contribuente IVA, si intende: Colui che, operando

nell'esercizio d'impresa, arte o professione, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello

Stato

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti

di un soggetto di imposta nazionale: Devono essere adempiuti dal cessionario o dal committente con il meccanismo

dell'inversione contabile (c.d reverse charge)

In caso di operazione rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un soggetto non residente nei confronti di soggetto

passivo stabilito nel territorio dello stato: Il metodo del reverse charge comporta che obbligatoriamente tutti gli

adempimenti di fatturazione (autofattura o integrazione della fattura), registrazione e versamento dell'imposta siano

posti a carico del cessionario o committente dell'operazione stessa

Soggetto passivo ai fini dell'applicazione reverse charge: Si intendono anche gli enti pubblici o privati, le associazioni e

le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che hanno per esercizio esclusivo principale

l’esercizio di un’attività commerciale o agricola (anche quando agiscono al di fuori delle dette attività commerciali o

agricole); gli enti le associazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Devono essere considerate territorialmente rilevanti nel Paese in cui il cliente (privato consumatore) ha il domicilio o la

residenza, per cui trattandosi di soggetti extracomunitari, le operazioni sono da considerare effettuate fuori del territorio

della Comunità: Prestazioni pubblicitarie

Al rappresentate fiscale: Si ricorre quando il prestatore o il cedente non residente resta obbligato al pagamento

dell’imposta perché non può essere applicato il metodo del reverse charge in capo al committente.

In sede di recepimento delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE il legislatore italiano: Non si è limitato solo a disporre

l’inversione contabile per le prestazioni generiche, ma ha generalizzato il ricorso al meccanismo del reverse charge in

tutte le ipotesi in cui vengono effettuate sul territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti operazioni dirette a

soggetti passivi stabiliti in Italia.

Qualora le prestazioni generiche sono rese da soggetto stabilito in altro Stato comunitario: Il committente italiano potrà

emettere lui stesso autofattura, ovvero integrare la fattura del prestatore

Le prestazioni e cessioni di beni diverse da quelle generiche: Sono egualmente rilevanti sul territorio dello Stato,

indipendentemente dal fatto che il prestatore/cedente sia comunitario o extracomunitario l’adempimento darà luogo

sempre all’emissione dell’autofattura da parte del commissionario/cessionario. In questo caso il documento emesso dal

prestatore/cedente non avrà rilevanza ai fini IVA, ma costituirà un mero strumento di addebito contabile.

Il soggetto stabilito sul territorio dello Stato che pone in essere prestazioni di servizi generiche nei confronti di soggetti

passivi non stabiliti: Sarà̀ tenuto ad emettere fattura unicamente per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti

passivi o enti stabiliti in Comunità.

LEZIONE 20 - OPERAZIONI IMPONIBILI IVA ED OPERAZIONI ESENTI

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Per operazioni imponibili ai fini IVA si intendono: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio

dello Stato dagli imprenditori e da chi eserciti un'arte o una professione e le importazioni da chiunque effettuate

Per operazioni non imponibili ai fini IVA si intendono: Quelle operazioni alle quali non viene applicata l'imposta, ma

restano soggette a tut

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A.A. 2024-2025
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Uhtred_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bianco Rosario.