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CONTENZIOSO
L'appellante può: L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività
della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi
A conclusione della fase cautelare il giudice: Pronuncia la condanna alle spese
Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: Per l'ammontare risultante dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: Per l'ammontare dovuto nella pendenza
del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo
indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente: Sono immediatamente esecutive
Con l'istituto del ravvedimento operoso: È possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno in cui stata commessa la violazione o, in mancanza, entro un anno dalla violazione, le omissioni e le irregolarità
commesse in materia di imposte di imposte dirette, IVA, successioni, donazioni, registro, ipotecaria e catasale,
ottenendo una sostanziale riduzione delle sanzioni amministrative comminate
Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta: All'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che
è competente per gli accertamenti d'ufficio, oppure, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia del primo, alla direzione
regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende
L'accertamento con adesione: L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e
assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi
L'adesione ai verbali di constatazione: Può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve
intervenire entro i trenta giorni successivi alla data delle consegna del verbale medesimo, determina una sensibile
riduzione delle sanzioni, maggiore di quella ottenibile in sede di adesione ed è altresì idonea a rendere applicabile
l'attenuante di cui all'art. 13 del) D.Lgs. n. 74 del 2000
Nel campo dell'imposta di registro: Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/97
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare
istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme
complessivamente dovute
LEZIONE 41 - LE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
L'ordinanza è di regola: Ordinatoria
Il decreto è sempre: Non motivato
La sentenza è: Il provvedimento decisorio conclusivo del grado del giudizio, a norma dell'art. 112 c.p.c., e deve
pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, senza poter decidere d'ufficio su eccezioni che possono
essere proposte soltanto dalle parti
La sentenza è resa pubblica: Mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria entro trenta giorni dalla
data della deliberazione
La notifica della sentenza deve avvenire: Anche mediante raccomandata A.R. in plico senza busta oppure mediante
consegna diretta alla controparte e relativo rilascio della ricevuta da parte del soggetto notificato
Con le sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione: La Commissione dichiara che la controversia non rientra tra
quelle contemplate dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92. In tal caso il giudice tributario, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno
2009, n. 69 è tenuto a indicare, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione, avanti il quale la
causa dovrà essere riproposta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia
L'ambito oggettivo della pronuncia del giudice: Va individuato in relazione alla domanda e alle questioni esplicitamente o
implicitamente decise
Il giudicato esterno: È rilevabile d'ufficio dal giudice ed è deducibile, anche per la prima volta, in sede di legittimità, dove
è pertanto consentita la produzione della prima sentenza passata in giudicato
In materia tributaria, la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta: Ancorché fondata sui medesimi
fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto
quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali
deve avere luogo la sussunzione della fattispecie controversa
L'istanza di correzione per le sentenze già appellate: Può essere presentata al giudice di primo grado
LEZIONE 42 - LE IMPUGNAZIONI
Presupposto legittimante l'impugnazione è: La soccombenza anche solo parziale
Soccombente è: Il soggetto la cui domanda non sia stata accolta in tutto o in parte, indipendentemente dei motivi che
hanno condotto a tale risultato
I mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile sono: L'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione,
l'opposizione di terzo ed il regolamento di competenza
Sono mezzi di impugnazione ordinari: L'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione nei casi previsti dai numeri 4
e 5 dell'art. 395 c.p.c. e il regolamento di competenza
Il termine per impugnare è: Di trenta giorni ad eccezione del ricorso per cassazione, per il quale è previsto un termine di
sessanta giorni
Non trovano applicazione al processo tributario, tra gli altri: Gli artt. 323, 325 e 337 c.p.c
In mancanza di rituale notificazione: La sentenza passa in giudicato decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, ossia
dalla data del deposito nella segreteria ex art. 37 D.Lgs. 546/92, così come previsto dal primo comma dell'art. 327 c.p.c.
(artt. 51, primo comma, e 38, terzo comma, D.Lgs. 546/92): tale disposizione è inoperante qualora la parte non
costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della
comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza
La parte alla quale sia stata notificata l'ìimpugnazione: Deve proporre, a pena di decadenza, la propria impugnazione in
via incidentale nello stesso processo
Ricorre litisconsorzio tributario necessario quando: L'atto autoritativo impugnato presenti elementi comuni a una pluralità
di soggetti e siano proprio questi elementi comuni a essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno sei soggetti
obbligati
La CTR: Una volta rilevata l'incompletezza del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio di tutti i litiganti di
primo grado, dovrebbe ordinare all'appellante di notificare l'impugnazione alle parti pretermesse, salvo poi applicare le
conseguenze di cui agli artt. 331 o 332 c.p.c, a seconda che il litisconsorzio originario fosse il necessario o
semplicemente facoltativo
LEZIONE 43 - L'APPELLO
L'appello è proposto: Con ricorso che va presentato secondo gli stessi criteri dell'atto introduttivo del procedimento di
primo grado e si svolge secondo le norme che disciplinano il procedimento avanti la Commissione provinciale, in quanto
compatibili
Dopo la notificazione del ricorso l'appellante: Deve provvedere alla propria costituzione in giudizio nel termine di trenta
giorni dalla proposizione del gravame, sotto pena d'inammissibilità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio
Il ricorso in appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: L'indicazione della Commissione tributaria cui è diretto,
dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione
sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione
Per appello incidentale tardivo si intende: Quello depositato anche successivamente alla scadenza del termine per
impugnare la sentenza, purché entro il termine per la costituzione in giudizio, nonchè quello proposto anche nella prima
udienza successiva alla comunicazione di altro appello incidentale, se l'interesse ad appellare sorge in conseguenza di
quest'ultimo e non dell'appello principale
Si ha domanda nuova: Quando la parte introduce, al fine di ottenere rispettivamente la conferma, l'eliminazione o la
riduzione delle conseguenze dell'atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non
prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine
Il divieto di proposizione di domande nuove non opera nel caso di: Prospettazione di una diversa qualificazione giuridica
dei medesimi fatti controversi, già ritualmente dedotti nel giudizio di primo grado
L'eccezione in senso lato: Ha ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi operanti ipso iure, vale a dire in modo
automatico, a prescindere da una puntuale allegazione della parte, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice
Il giudice d'appello: Non può disporre nuove prove salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la
parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile
La rimessione alla CTP ha luogo quando: La Commissione regionale dichiara la competenza declinata o la giurisdizione
negata dal primo giudice
Al di fuori delle ipotesi di rimessione espressamente contemplate la CTR: Decide nel merito, ordinando, ove occorra, la
rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado
LEZIONE 44 - IL RICORSO DI CASSAZIONE
Prima della riforma del 1992 le sentenze delle CT di 2° grado: Erano impugnabili, alternativamente, avanti la Corte
d'appello o avanti la Commissione Tributaria Centrale; infine, come ultima istanza, il soccombente poteva adire la Corte
di Cassazione
Il ricorso in Cassazione: Non ha alcun effetto devolutivo e non conduce a un nuovo esame della vertenza
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate è in capo: In modo concorrente ed alternativo alla sede centrale o
all'ufficio che ha emanato l'atto
Il principio di autosufficienza del gravame indica che: Il ricorso in cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi
necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere la
valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso
ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merit