Contenzioso
Appellante e sospensione dell'esecutività
L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. A conclusione della fase cautelare, il giudice pronuncia la condanna alle spese.
Pagamento del tributo
Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso. Il tributo deve inoltre essere pagato per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Esecutività delle sentenze e ravvedimento operoso
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive. Con l'istituto del ravvedimento operoso, è possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza, entro un anno dalla violazione, le omissioni e le irregolarità commesse in materia di imposte dirette, IVA, successioni, donazioni, registro, ipotecaria e catastale, ottenendo una sostanziale riduzione delle sanzioni amministrative comminate.
Annullamento e revoca
Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, oppure, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia del primo, alla direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.
Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Adesione ai verbali di constatazione
Può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo, determinando una sensibile riduzione delle sanzioni, maggiore di quella ottenibile in sede di adesione, ed è altresì idonea a rendere applicabile l'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Imposta di registro
Nel campo dell'imposta di registro, le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/97 sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.
Lezione 41 - Le sentenze delle commissioni tributarie
Ordinanza, decreto e sentenza
L'ordinanza è di regola ordinatoria. Il decreto è sempre non motivato. La sentenza è il provvedimento decisorio conclusivo del grado del giudizio, a norma dell'art. 112 c.p.c., e deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, senza poter decidere d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Pubblicazione e notifica della sentenza
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. La notifica della sentenza deve avvenire anche mediante raccomandata A.R. in plico senza busta oppure mediante consegna diretta alla controparte e relativo rilascio della ricevuta da parte del soggetto notificato.
Difetto di giurisdizione e giudicato esterno
Con le sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione, la Commissione dichiara che la controversia non rientra tra quelle contemplate dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92. In tal caso il giudice tributario, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è tenuto a indicare, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione, avanti il quale la causa dovrà essere riproposta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
L'ambito oggettivo della pronuncia del giudice va individuato in relazione alla domanda e alle questioni esplicitamente o implicitamente decise. Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è deducibile, anche per la prima volta, in sede di legittimità, dove è pertanto consentita la produzione della prima sentenza passata in giudicato.
Sentenze e imposte diverse
In materia tributaria, la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve avere luogo la sussunzione della fattispecie controversa.
L'istanza di correzione per le sentenze già appellate può essere presentata al giudice di primo grado.
Lezione 42 - Le impugnazioni
Presupposto e mezzi di impugnazione
Presupposto legittimante l'impugnazione è la soccombenza anche solo parziale. Soccombente è il soggetto la cui domanda non sia stata accolta in tutto o in parte, indipendentemente dei motivi che hanno condotto a tale risultato.
I mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile sono: l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo ed il regolamento di competenza. Sono mezzi di impugnazione ordinari: l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. e il regolamento di competenza.
Termini per impugnare
Il termine per impugnare è di trenta giorni ad eccezione del ricorso per cassazione, per il quale è previsto un termine di sessanta giorni. Non trovano applicazione al processo tributario, tra gli altri, gli artt. 323, 325 e 337 c.p.c.
In mancanza di rituale notificazione, la sentenza passa in giudicato decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, ossia dalla data del deposito nella segreteria ex art. 37 D.Lgs. 546/92, così come previsto dal primo comma dell'art. 327 c.p.c. (artt. 51, primo comma, e 38, terzo comma, D.Lgs. 546/92): tale disposizione è inoperante qualora la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
La parte alla quale sia stata notificata l'impugnazione deve proporre, a pena di decadenza, la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo.
Litisconsorzio tributario
Ricorre litisconsorzio tributario necessario quando l'atto autoritativo impugnato presenti elementi comuni a una pluralità di soggetti e siano proprio questi elementi comuni a essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. La CTR, una volta rilevata l'incompletezza del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio di tutti i litiganti di primo grado, dovrebbe ordinare all'appellante di notificare l'impugnazione alle parti pretermesse, salvo poi applicare le conseguenze di cui agli artt. 331 o 332 c.p.c, a seconda che il litisconsorzio originario fosse il necessario o semplicemente facoltativo.
Lezione 43 - L'appello
Proposta e costituzione nel giudizio d'appello
L'appello è proposto con ricorso che va presentato secondo gli stessi criteri dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e si svolge secondo le norme che disciplinano il procedimento avanti la Commissione provinciale, in quanto compatibili. Dopo la notificazione del ricorso, l'appellante deve provvedere alla propria costituzione in giudizio nel termine di trenta giorni dalla proposizione del gravame, sotto pena d'inammissibilità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Contenuti del ricorso in appello
Il ricorso in appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione della Commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.
Appello incidentale tardivo e domande nuove
Per appello incidentale tardivo si intende quello depositato anche successivamente alla scadenza del termine per impugnare la sentenza, purché entro il termine per la costituzione in giudizio, nonché quello proposto anche nella prima udienza successiva alla comunicazione di altro appello incidentale, se l'interesse ad appellare sorge in conseguenza di quest'ultimo e non dell'appello principale.
Si ha domanda nuova quando la parte introduce, al fine di ottenere rispettivamente la conferma, l'eliminazione o la riduzione delle conseguenze dell'atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. Il divieto di proposizione di domande nuove non opera nel caso di prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti controversi, già ritualmente dedotti nel giudizio di primo grado.
Eccezioni e prove nel giudizio d'appello
L'eccezione in senso lato ha ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi operanti ipso iure, vale a dire in modo automatico, a prescindere da una puntuale allegazione della parte, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
Rimessione alla CTP e decisioni della CTR
La rimessione alla CTP ha luogo quando la Commissione regionale dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice. Al di fuori delle ipotesi di rimessione espressamente contemplate, la CTR decide nel merito, ordinando, ove occorra, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado.
Lezione 44 - Il ricorso di Cassazione
Sentenze delle CT di 2° grado e ricorso in Cassazione
Prima della riforma del 1992, le sentenze delle CT di 2° grado erano impugnabili, alternativamente, avanti la Corte d'appello o avanti la Commissione Tributaria Centrale; infine, come ultima istanza, il soccombente poteva adire la Corte di Cassazione. Il ricorso in Cassazione non ha alcun effetto devolutivo e non conduce a un nuovo esame della vertenza.
Legittimazione passiva e principio di autosufficienza
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate è in capo, in modo concorrente ed alternativo, alla sede centrale o all'ufficio che ha emanato l'atto. Il principio di autosufficienza del gravame indica che il ricorso in cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
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