Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL CANDIDATO ILLUSTRI LE SOLUZIONI DI CUI DISPONE IL CONTRIBUENTE A FRONTE DI UN AVVISO DI
ACCERTAMENTO: Entro 60 gg dalla notifica
dell’avviso di accertamento, il contribuente può attivare uno dei procedimenti previsti per la risoluzione
della controversia. Questi sono: accertamento con adesione, reclamo, mediazione, conciliazione
giudiziale, ricorso tributario e autotutela.
IL CANDIDATO ILLUSTRI L'IMPOSTA DI BOLLO: L’imposta di bollo è un’imposta, di importo variabile a
seconda dei casi, applicata alla produzione, alla richiesta o alla presentazione di certi documenti previsti
dal DPR 642/1972. Esistono tre categorie di atti atti soggetti sin dall’inizio all’imposta; atti soggetti ad
imposta in caso di uso; atti esenti in modo assoluto. Soggetti passivi sono tutti coloro che partecipano alla
formazione dell’atto oggetto dell’imposta o comunque lo hanno utilizzato, ricevuto o accettato. Ha come
presupposto l’esistenza di un atto, documentoo registro, redatto in forma scritta
IL CANDIDATO ILLUSTRI L'INTERPELLO: L’interpello è un’istanza che il contribuente pone all’agenzia
delle entrate per ottenere delucidazioni prima di porre in essere un comportamento fiscalmente
rilevante. Dopo le modifiche apportate dal d. legislativo n156/ 201, abbiamo 4 tipologie di interpello:
ordinario per ottenere parere sulle norme di dubbia applicazione – probatorio per chiedere parere sulla
sussistenza di elementi di prova previsti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali – antiabuso
per ottenere pareri in merito all’abuso di diritto – disapplicativo per ottenere la disapplicazione di norme
volte a impedire comportamenti antielusivi che non possono in quella circostanza verificarsi. L’interpello
va presentato dal contribuente che ne abbia interesse e deve precedere la prestazione fiscale e indicare
chiaramente la norma per il quale si chiedono delucidazioni/pareri. La risposta va notificata al
contribuente entro 90 gg per gli interpelli ordinari e 120gg negli altri casi.
IL CANDIDATO ILLUSTRI L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO: L’art. 13 del D.Leg.vo 472/97 disciplina il
ravvedimento. Il ravvedimento consente al contribuente di porre rimedio agli errori commessi e di
mettersi in regola rispetto ad omissioni o irregolarità beneficiando di sconti sulle sanzioni amministrative.
E’ necessario, però, che provveda entro termini perentori a correggere i propri errori. Qualora non si sia
provveduto a pagare, per intero o in parte, quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva
o anche non sono state versate le ritenute alla fonte che deve operare il sostituto di imposta, si può
provvedere spontaneamente al pagamento delle imposte e della sanzione in misura ridotta. Le riduzioni
delle sanzioni variano in ragione del tipo di violazione commessa e della tempestività del ravvedimento
IL CANDIDATO ILLUSTRI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE: Ai sensi dell’art 53
cost., tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della propria appartenenza alla
collettività e alla propria capacità contributiva. La capacità contributiva di un soggetto è data dalla sua
ricchezza complessiva che è data da elementi quali il reddito, il patrimonio, il consumo, la spesa
complessiva e gli incrementi di valore del patrimonio. Questi dati devono essere attuali e non devono
quindi riferirsi al passato. Il dovere di pagare i tributi si pone come un dovere di solidarietà in ragione,
appunto, della capacità contributiva. Il principio contributivo non si fonda sul fatto che lespese pubbliche
sono a carico di chi ne usufruisce secondo una logica commutativa, quanto piuttosto sibasa sul dovere di
solidarietà nei confronti dellacomunità di cui ciascuno fa parte. In sostanza ogni individuo ha l’obbligo di
contribuire alle spese pubbliche non in ragione di quanto riceve dallo Stato, ma in ragione della sua
appartenenza alla collettività e deve provvedere in misura corrispondente alla sua capacità
contributiva. Il prelievo tributario non ha il solo scopo di assicurare entrate allo Stato per garantire il
libero e normale svolgimento della vita economica e sociale (finalità fiscale), ma serve ad assicurare allo
Stato stesso un ruolo attivo (finalità extrafiscale) per garantire l’azione pubblica specialmente in campo
economico rimuovendo,in primo luogo, gli ostacoli che limitano la libertà el’uguaglianza dei cittadini (art.
3 Cost.). Il fatto che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche può far pensare che si tratti di
una norma programmatica che abbia bisogno di concretizzarsi con apposite disposizioni legislative.
IL CANDIDATO INDICHI COME E’ SUDDIVISO IL TRIBUTO:il tributo è un’entrata coattiva stabilita
dall’Autorità con un suo atto che non richiede il consenso dell’obbligato. Non deriva infatti da un accordo
contrattuale ma trova fondamento nell’esercizio di un potere politico, affidato agli organi rappresentativi
del popolo e che individua le spese generali della collettività, nonché i criteri e le modalità di ripartizione
di queste spese. Il tributo
è quindi un’obbligazione e in quanto tale si distingue da altri atti autoritativi provenienti dalla P.A..
Esso comprende l’imposta, la tassa e il
contributo.
IL CANDIDATO INDICHI COSA ACCADE A UN AIUTO DI STATO INCOMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI
DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA:
L’aiuto è incompatibile quando viene valutato capace di alterare gli scambi commerciali tra stati membri e
porre barriere alla livera circolazione. La commissione esercita un controllo preventivo che si articola in
una fase amichevole e in una fase contenziosa. In tal caso, se l’iuto è giudicato incompatibile, se ne
dispone la revoca e lo Stato non potrà erogare l’aiuto.
IL CANDIDATO INDICHI COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: Tutti i soggetti passivi iva
devono presentare la Dichiarazione Iva annuale, dove indicheranno le operazioni imponibili e le relative
imposte, gli acquisti e le importazioni e la conseguente imposta, acquisti per i quali non si ha diritto a
detrazione e le somme versate, con saldo finale a credito o a debito. A partire dal 2016 la dichiarazione
annuale iva non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi ma va
presentata in forma autonoma. Sono esonerati i contribuenti che hanno registrato solo operazioni iva
esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione. Questo
esonero non si applica però in determinate circostanze del contribuente, ad esempio se ha registrato
operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche, se l’iva è dovuta dal cessionari (acquisto di oro),
imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevani ai fini
iva, ecc...
IL CANDIDATO INDICHI I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI AFFINCHE' SI ASSUMA LA QUALIFICA DI
SOGGETTO IVA: affinchè una operazione sia
rilevante ai fini Iva, è necessario che possieda requisiti soggettivi (imprenditore o lavoratore autonomo) e
oggettivi, ovvero che rientri nel campo di applicazione del tributo. Ciò significa che rientrano non solo le
operazioni imponibili, ma anche alcune operazioni rilevanti. Difatti vi sono delle operazioni escluse
indicate dalla legge. Le perazioni che rientrano nella sfera giuridica iva possono essere imponibili e non
imponibili, che pur non generando il debito di imposta, comportano comunque l’obbligo agli
adempimenti formali (registrazione e fatturazione)
IL CANDIDATO INDICHI IN CHE MODO PUO' ESSERE ATTUATA LA PROGRESSIVITA' DELLE IMPOSTE: -
*Per detrazione: La progressività per
detrazione colpisce con la stessa aliquota la base imponibile dopo aver detratto da questa un
ammontare fisso. Se, ad esempio, l’aliquota è del 20% ed è ammessala detrazione fino ad € 10.000,00, i
redditi fino a tale importo non saranno gravati di imposta, quelli di 20.000,00 pagheranno il 20% su
10.000,00 ovvero € 2.000,00-*Per classi: Con la progressività per classi ad ogni classe corrisponde un
aliquota che aumenta passando ad una classe più alta. Ad esempio fino ad € 10.000,00 si applica
l’aliquota del 5%, da 10.000,01 a 50.000,00 si applica l’aliquota del 10%, da 50.000,01 fino a 100.000,00
l’aliquota è del 15%. Il grave difetto di questo sistema è che chi ha un patrimonio vicino alla classe
inferiore, applicata l’imposta, si ritrova con un reddito minore rispetto a chi appartiene alla classe
inferiore.-*Per scaglioni: Questo sistema nasce per risolvere gli inconvenienti della progressività per
classi. Ogni classe di imponibile ha un’aliquota e solo l’eccedenza è sottoposta all’aliquota maggiore. Se
per esempio, fino ad € 10.000,00 si applica l’imposta del 5%, su quella da 10.000,01 a 20.000,00 si
applica il 5% su 10.000,00 ed il 6% sulla quota eccedente. Sui redditi fra 20.000,01 e 30.000,00 ci
saràun’aliquota del 5% fino a 10.000,00, un’altra del 6% sempre su 10.000,00 e sulla somma restante
oltrei 20.000,00 l’aliquota del 7%.-*Continua: Con questo sistema l’aliquota aumenta in misura continua
con l’aumentare della base imponibile fino a raggiungere un massimo e dal quel momento rimane
costante, altrimenti si trasformerebbe in un’operazione di confisca del reddito o del patrimonio gravato
di imposta. Questo regime fu applicato in Italia nel 1919 per l’imposta straordinaria sul patrimonio:
partendo da un’aliquota minima del 4,50% sui patrimoni minori, con diverse variazioni si arrivava fino al
50%.
IL CANDIDATO INDICHI IN CHE MODO SI INDIVIDUANO I SOGGETTI PASSIVI AI FINI IRPEF: Ai fini
dell’individuazione dei soggetti passivi assume rilievo la distinzione tra residenti e non residenti. Mentre i
primi infatti vengono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti, i secondi sono tassati sui soli redditi
prodotti in Italia. Ai fini Irpef una persona è considerata residente se per la maggior parte del periodo di
imposta è iscritta all’anagrafe italiana oppure ha in Italia il centro dei propri affari. Al fine al fine di
contrastare fenomeni evasivi realizzati attraverso una fittizia residenza all’estero sono considerati
fiscalmente residenti in Italia i cittadini Italiani residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (cd: paesi
della black list).Nell’ambito di individuazione dei soggetti passivi assumono particolare rilievo gli eredi, i
quali sono appunto soggetti passivi sia perché ereditano i redditi prodotti dal de cuius sia perché spesso
sono tenuti agli obblighi cui era tenuto il de cuius stesso. In altri termini, i redditi prodotti dal de cuius ma
da questi non incassati si tassano in capo agli eredi quando costoro li percepis