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IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA CATASTALE
L’imposta catastale, si applica sulle volture catastali quale, ad esempio, il cambiamento del nome del
proprietario di un immobile a seguito di compravendita. La voltura catastale serve a tenere aggiornato il
catasto dei beni immobili e le relative persone fisiche e giuridiche che ne sono titolari. Il presupposto quindi è
costituito dalla necessità di registrare il trasferimento dei beni iscritti nel catasto.
BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta di successione si deve tenere conto della tipologia di beni
che necessitano di trasferimento. L’imposta può quindi riguardare sia l’attivo ereditario: beni mobili,
immobili, diritti reali, denaro, aziende, crediti, sia il passivo: debiti del defunto, funerali ecc.. Per il
trasferimento degli immobili si tiene conto il valore catastale rivalutato del 5% per ciascuna categoria. Vi
sono inoltre differenti aliquote da applicare, a seconda se il bene viene trasferito al coniuge (4%), ai figli
(6%), o altri parenti (8%). Inoltre, per il calcolo, vi è da tenere in considerazione le franchigie previste per ogni
categoria è il singolo valore trasferito ad ogni erede.
IL PRESUPPOSTO FISCALE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
Il presupposto essenziale ai fini dell’applicazione della norma fiscale sulle successioni è il decesso del de cuis.
Alla morte del titolare dei beni, gli eredi, legatari e/o curatori devono presentare entro 12 mesi dall’evento,
la dichiarazione di successione da inviare all’agenzia delle entrate competente per territorio.
IL PRESUPPOSTO FISCALE DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI
Le operazioni a titolo gratuito (donazioni) costituiscono attuazione del principio di capacità contributiva, in
quanto accrescono la forza economica del beneficiario che a sua volta non produce né crescita nè reddito.
L’imposta di successione ha per oggetto i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per cui il tributo si
configura come un prelievo sulla ricchezza del mortis causa. L’imposta è applicata secondo aliquote che
variano in base al valore del trasferimento, con l’esenzione per i trasferimenti fino ad 1 milione di euro in
favore del coniuge, figli, nipoti e genitori.
IL PRESUPPOSTO FISCALE DELLE ACCISE
Le accise sono un gruppo di imposte che colpiscono la fabbricazione o il consumo di determinati prodotti
che vedono coinvolti pochi, se non un unico stabilimento, rappresentando per l’azienda un volume di affari
notevole. Le accise hanno un presupposto fiscale di tipo complesso, risentono di una questione strettamente
temporale dal momento della fabbricazione/ importazione dei prodotti, al momento dell’immissione di tali
prodotti al consumo nel territorio dello stato, che determina un periodo “vuoto” nella riscossione del
tributo.
LE IMPOSTE DOGANALI
I dazi hanno origine molto antiche, nel medioevo costituivano un importante entrata e a differenza ad oggi,
venivano applicati alla movimentazione di merci anche da un semplice comune ad un altro. Con la nascita del
mercato unico europeo fortemente voluto dalle nazioni dell’UE anche in ottica della libera circolazione delle
cose e persone, i dazi sono previsti solo per le importazioni delle merci provenienti da paesi che non fanno
parte dell’Unione Europea. Le imposte doganali (dazio) sono quei diritti che, in base alla legge, la dogana deve
riscuotere in relazione alle operazioni doganali, ovvero a quei flussi di beni/fattori tra due o più paesi, per cui
gravano sui consumi stessi. Il dazio varia a seconda della tipologia del bene importato ed è calcolato in base
al valore dichiarato nella fattura perla dogana.
COSA HA PER OGGETTO L'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
L’imposta sulle assicurazioni, che in origine deriva dall’imposta di registro, oggi può considerarsi
completamente autonoma da tale tributo. L’imposta ha per oggetto : le assicurazioni riguardanti beni
immobili nel territorio dello stato; 2) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili registrati in Italia;
3) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi relative a viaggi, le assicurazioni riguardanti
merci trasportate da o verso l’Italia, 5) le assicurazioni contro i danni quando il contraente ha nel territorio
della Repubblica il proprio domicilio; 6) le assicurazioni sulla vita quando il contraente ha nel territorio della
Repubblica il proprio domicilio.
LA TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA
La tassa sui contratti di borsa fu istituita con legge 1971/1874 e aveva la natura di tributo sostitutivo di
quello di bollo. La tassa, abolita nel 2007 (decreto milleproroghe), oggi è stata sostituita dall’imposta di
bollo e di registro. Era una tassa che si applicava su alcune fattispecie contrattuali tra cui operazioni di
trasferimento, negoziazione di azioni nei mercati finanziari tra soggetti autorizzati,
LA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
La tassa sulle concessioni governative colpisce alcuni atti amministrativi e assicura all’erario il relativo gettito
non trascurabile (ad. Es. rilascio passaporto, licenze per le armi ecc). La tassa, è prevista sia in fase di
emanazione dell’atto sia in fase di rinnovo, (permessi, licenze ecc.) e grava, qualora non si tratti di atti per i
quali siano previste esenzioni, sul richiedente non tanto per il provvedimento in se bensì per il contenuto.
IL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato introdotto nel 2002 per effetto della legge
finanziaria. Il legislatore ha introdotto, allo scopo di semplificare il regime fiscale, una nuova imposta sugli
atti giudiziari in sostituzione dell’imposta di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria, dei
diritti di chiamata in causa dell’Ufficiale giudiziario. Il contributo unificato comprende anche gli atti e
provvedimenti dei processi civili, penali e amministrativi. L’entità del contributo è dato dal valore della causa
secondo scaglione. Qualora il valore non viene determinato, si applicherà l’imposta più alta prevista.
IL CANDIDATO ILLUSTRI I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELL'IRAP
L’IRAP nasce con l’obiettivo di conferire alla regioni uno strumento di semplificazione per i contribuenti,
assorbendo una serie di tributi fino a quel momento indipendenti. L’IRAP (imposta regionale sulle attività
produttive) è disciplinata dal d.lgs. 446/1997. Il presupposto essenziale, per l’applicazione, è l’esercizio di
una attività economica organizzata e diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Tale
presupposto può essere realizzato da persone fisiche, società di ogni tipo, enti non commerciali e pubbliche
amministrazioni. La base imponibile dell’Irap è data dal valore della produzione netta (differenza tra i proventi
e i costi di gestione).
IL CANDIDATO ILLUSTRI IL MODO IN CUI VIENE DETERMINATALA BASEIMPONIBILE IRAP
La base imponibile dell’Irap è data dal valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione
(differenza tra i proventi e i costi di gestione) ad esclusione del costo del lavoro. In sostanza viene tassato il
risultato d’esercizio della gestione ordinaria, escludendo sia in positivo che in negativo la gestione finanziaria,
a differenza dei lavoratori autonomi il cui valore della produzione è dato dai compensi meno i costi diversi
da quelli da lavoro.
COME SI DETERMINA IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA AI FINI IRAP
Per il calcolo dell’Irap da versare occorre moltiplicare il valore della produzione netta per 3,9%. Il valore
della produzione netta è quindi la differenza tra i nostri ricavi annui e i costi sostenuti per l’acquisto di beni e
servizi necessari per svolgere l’attività. Vi rientrano tra i costi che possiamo dedurre nel calcolo: le quote di
ammortamento, i canoni di leasing, locazione di beni strumentali, ecc.
L'IMU
L’Imposta Municipale propria (IMU) è un imposta diretta patrimoniale, istituita con il D.Leg.vo 23/2011. Il
presupposto per l’applicazione dell’imposta è la proprietà o il godimento di altro diritto reale su immobile
(usufrutto, uso, abitazione enfiteusi o superficie), la proprietà di terreni, aree edificabili a qualsiasi uso
destinati. L’imu si applica anche sulla prima casa di abitazione, ma solo per quegli immobili che rientrano in
alcune particolari categorie, a titolo di esempio: dimore di interesse storico, castelli, ville e altri beni di lusso.
Per la determinazione di quanto dovuto si considera la rendita catastale da moltiplicare per 0,50 e poi il
risultato per un moltiplicatore che varia in ragione della natura dell’immobile. L’aliquota applicabile per gli
immobili che non rientrano in particolari categorie, è dalla data dal valore catastale è il moltiplicatore 160
(gruppo a), mentre è 140 per i fabbricati del gruppo b, 80 per quelli del gruppo c, 60 per i fabbricati del gruppo
D e 55 per i fabbricati del gruppo C1. I Comuni con specifica delibera possono aumentare o diminuire dette
aliquote fino allo 0,3%.
COS'E' L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Tra i tributi locali vi rientra anche l’addizionale all’irpef (reddito da lavoro delle persone
fisiche).L’addizionale viene applicata al netto degli oneri detraibili e deducibili (comportano una diminuzione
della base imponibile), secondo un aliquota minima di legge, che può tuttavia essere rivista in rialzo fino al
massimo dello 0,5% e minimo del 0.2% per ogni anno, da parte dall’amministrazione comunale del territorio
dove il contribuente ha il domicilio fiscale.
IL CANDIDATO ILLUSTRI I TRIBUTI COMUNALI
Possiamo definire i tributi quali prestazioni coattive a livello di patrimonio del contribuente che è tenuto al
versamento dei tributi locali, quali fondi di finanziamento per i servizi che vengono erogati da parte degli enti
locali. Essi comprendono tra i tributi minori e maggiori: la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche,
l'Imposta Comunale Pubblicità e Affissioni, l'Imposta Unica Comunale su casa e rifiuti. La Iuc a sua volta
include la Tasi, cioè la Tassa sui Servizi Indivisibili, l'Imu, “l'Imposta Municipale” che ha sostituito l’ici, la tari
“la tassa sui rifiuti”.
IL CANDIDATO ILLUSTRI LE FONTI NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA
Tra le fonti normative dell’unione Europea troviamo un insieme di norme giuridiche necessarie per il
funzionamento, l’organizzazione e lo sviluppo degli stati all’interno dell’unione. I primi accordi/patti tra i
paesi dell’unione sono stati siglati negli anni 50, con la firma dell’istituzione della CECA, poi a seguire l CEE,
l’EURATAM, il trattato