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REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Le regioni italiane sono dotate di uno statuto, che in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo. Per forma di governo è inteso il rapporto che intercorre tra gli organi di un ente.

Gli organi di Governo della Regione sono:

  • Consiglio regionale, carica elettiva a cui si accede mediante elezione diretta a suffragio universale, con sistema proporzionale unitamente all'elezione del Presidente della Regione;
  • Giunta regionale, organo esecutivo della regione, i cui membri sono scelti dal presidente e questi possono appartenere o meno al Consiglio;
  • Presidente della Giunta Regionale (Presidente della Regione), la cui carica è elettiva e diretta a suffragio Universale, il cui unico limite è la non rieleggibilità immediata al termine del secondo mandato.

A livello regionale esistono due principali forme di Governo, una assemblare, (in cui si elegge direttamente solo il consiglio regionale, il quale a sua volta...

Elegge la giunta e il presidente della giunta) e presidenziale (in questo caso si procede all'elezione diretta sia del Consiglio regionale che del presidente della Giunta, il quale provvede alla nomina dei membri della Giunta).

Diritto Costituzionale RISPOSTE CHIUSE + RISPOSTE APERTE

Prima della riforma Costituzionale del 1999, le forme di governo ordinarie erano determinate dalla stessa costituzione che imponeva il modello assemblare, mentre a seguito della riforma, ogni Regione è libera di determinare la propria forma di governo tramite Statuto, ed in attesa di tale determinazione è stato imposta la forma di governo presidenziale.

81 - IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI

La Costituzione attribuisce alla Regione la potestà di adottare atti aventi valore di legge ordinaria nelle materie indicate nell'articolo 117, la cui efficacia è limitata al solo territorio regionale. A seguito della riforma del titolo V, la potestà legislativa

delle regioni può essere: - Bipartita o concorrente, (art. 117 c.3) spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. - Esclusiva o residuale, potestà riservata solo alle regioni a statuto speciale prima della riforma. L'articolo 117 cost, fornisce un primo elenco di materie di esclusiva competenza statale, cui fa seguito un elenco di materie in cui vi è un'attività legislativa concorrente (stato e regioni), per tutte le materie non indicate in tali elenchi la potestà legislativa rimane in capo alle regioni escludendo qualsiasi vincolo introdotto da legge dello Stato. Unico limite inderogabile a tale esercizio è il rispetto delle norme contenute nella Costituzione, quelli che derivano dall'ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali. 82- IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO Per procedere ad

Approvazione e modifica degli Statuti delle Regioni Ordinarie, l'articolo 123 della Costituzione detta i principi a cui tali operazioni debbano attenersi, ovvero, gli statuti sono approvati o modificati dal consiglio regionale con legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi. Come per le leggi di revisione costituzionale, lo statuto è sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti del Consiglio Regionale. Qualora lo statuto non venga approvato dalla maggioranza dei voti validi non sarà promulgato, qualora invece venga promulgato ed il Governo ritenga di dover promuovere questioni di legittimità costituzionale in relazione alle modifiche apportate allo Statuto, potrà procedere dinanzi alla Corte Costituzionale nel termine di trenta giorni.

attribuisce alla Corte Costituzionale il compito di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Secondo la legge nr. 87 del 1953, la Corte Costituzionale è competente a risolvere i conflitti di interessi tra gli organi dello Stato che sono deputati a dichiarare definitivamente la propria volontà rispetto al potere di cui sono espressione e per la delimitazione della sfera di competenza determinata dalle norme Costituzionali. Tuttavia, le disposizioni in esame non forniscono una definizione chiara di cosa si debba intendere per "potere dello Stato". Pertanto, la Corte Costituzionale ha colmato questa lacuna attraverso la propria giurisprudenza. La Corte ha precisato che l'articolo 37 fa riferimento agli organi i cui atti o comportamenti sono idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri.consente di includere fra i poteri dello Stato conflitto di attribuzione tra tutti quegli organi che si trovano ad esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in maniera autonoma e indipendente, ponendo in essere comportamenti qualificabili come definitivi. Su tale base secondo la Corte Cost. la possibilità di essere soggetti nei conflitti è attribuito a: PdR, Camere (anche in seduta comune Parlamento), al Consiglio dei Ministri nella persona del Presidente del Consiglio (in quanto titolare del potere di indirizzo generale dell'organo), al Ministro della Giustizia (per le proprie attribuzioni, art. 110 Cost), al CSM, alla Corte dei Conti (sia in veste di organo giurisdizionale che in sede di controllo contabile), i singoli giudici per le rispettive attribuzioni. 84 – LE SENTENZE INTERPRETATIVE La Corte Costituzionale gode di un notevole grado di discrezionalità nella forma delle sue decisioni, a

Cui vi procede con sentenze od ordinanze, tra le due non vi è di fatto una netta distinzione, però nella prassi nelle ordinanze la motivazione resta più succinta, mentre nelle sentenze il Giudice Costituzionale deve menzionare i motivi di fatto e di diritto che lo hanno portato ad addurre un determinato dispositivo. Le sentenze interpretative hanno ad oggetto l'interpretazione fornita ad una legge, rispetto alla quale la suprema Corte può esprimersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto. Nel primo caso (accoglimento), qualora la Corte ravveda l'incostituzionalità dell'interpretazione e rispetto al specifico caso, impone un'interpretazione della norma conforme al dettato Costituzionale, invece in caso di rigetto, la Corte dichiara che l'interpretazione della legge è conforme e legittima.

85 - LE SENTENZE DI RIGETTO E I LORO EFFETTI

La Corte Costituzionale gode di un notevole grado di discrezionalità nella forma.

delle sue decisioni, a cui vi procede con sentenze od ordinanze, tra le due non vi è di fatto una netta distinzione, però nella prassi nelle ordinanze la motivazione resta più succinta, mentre nelle sentenze il Giudice Costituzionale deve menzionare i motivi di fatto e di diritto che lo hanno portato ad addurre un determinato dispositivo. Nel caso in cui la Corte pronunci una sentenza di rigetto con cui dichiara infondata la questione di legittimità sotto il profilo in cui è stato sollevato, la sentenza della Corte rimane limitata soltanto rispetto al giudizio sollevato, pertanto la stessa identica questione potrà essere sollevata in altri giudizi e da altri giudici, tanto in virtù del fatto che rispetto alla sentenza di rigetto la corte non si pronuncia sulla legittimità della norma ma sulla fondatezza della questione sollevata. 86 – LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO E I LORO EFFETTI La Corte Costituzionale gode di un notevole grado di

Discrezionalità nella forma delle sue decisioni, a cui si procede con sentenze od ordinanze, tra le due non vi è di fatto una netta distinzione, però nella prassi nelle ordinanze la motivazione resta più succinta, mentre nelle sentenze il Giudice Costituzionale deve menzionare i motivi di fatto e di diritto che lo hanno portato ad addurre un determinato dispositivo. Nel caso in cui la Corte pronunci una sentenza di accoglimento con cui dichiara l'incostituzionalità della norma, la norma in esame cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136) e non potrà più essere applicata neanche ai rapporti passati, tranne siano già intervenute sentenze definitive. Trattandosi di una pronuncia retroattiva con effetto "da allora", non sarà comunque possibile applicarla ai rapporti esauriti per il principio della certezza del diritto.

87 - IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL

REFERENDUM

Il giudizio di ammissibilità del referendum, è un’attribuzione fornita alla Corte Costituzionale in virtù della sua collocazione costituzionale di organo super partes. In prima istanza è necessario precisare che l’iniziativa spetta a 500mila elettori o a cinque consigli regionali e la richiesta va depositata tra il 1 gennaio ed il 30 settembre, trasmettendo gli atti all’Ufficio Centrale della Corte di Cassazione, che esaminata la richiesta procede ad un primo giudizio di legittimità rispetto agli atti assunti, ed entro il 15 dicembre, in caso di esito positivo li trasmette con Ordinanza alla Corte Costituzionale per il giudizio di ammissibilità del referendum, la cui sentenza deve intervenire entro il 10 febbraio. Nel caso il giudizio di ammissibilità sia positivo, si procede alla votazione referendaria nel termine che va tra il 15 aprile al 15 giugno (mancato raggiungimento del quorum referendum non valido) ed

Il Diritto Costituzionale

RISPOSTE CHIUSE + RISPOSTE APERTE

Il referendum è valido solo se raggiunto il quorum del 50% più 1 elettore. Nel caso in cui la maggioranza dei voti validi esprima il Si, vi è l'abrogazione della legge sottoposta a referendum con decreto del PdR, invece nel caso in cui vincano i No per i successivi 5 anni non sarà possibile proporre referendum sulle stesse disposizioni. Inoltre per completezza dell'argomento va specificato che se durante l'analisi del giudizio di legittimità sopraggiunga un'abrogazione della norma da sottoporre a referendum, l'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione arresta le operazioni qualora le disposizioni oggetto di referendum siano meramente abrogate, oppure trasmette la riformulazione dei quesiti alla Corte Costituzionale qualora l'abrogazione sia accompagnata da una nuova disciplina contenente i medesimi principi.

88 - I CONFLITTI DI

base all'articolo 127 della Costituzione italiana, lo Stato e le regioni hanno competenze legislative e amministrative esclusive, concorrenti o residue. Le competenze legislative esclusive sono quelle attribuite esclusivamente allo Stato o alle regioni, senza possibilità di interferenze reciproche. Le competenze legislative concorrenti sono quelle in cui sia lo Stato che le regioni possono legiferare, ma in caso di conflitto di norme prevale la legge statale. Le competenze legislative residue sono quelle non esplicitamente attribuite né allo Stato né alle regioni e spettano quindi allo Stato. In caso di conflitto di attribuzione tra lo Stato e le regioni, la Corte Costituzionale è competente a giudicare e risolvere la controversia. La Corte Costituzionale è un organo indipendente e imparziale che ha il compito di garantire il rispetto della Costituzione e di dirimere i conflitti di attribuzione tra gli enti territoriali.
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher OneDocMan di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Podetta Marco.