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LEZ. N° 09 LA BANCA MODERNA IN ITALIA
La banca moderna in Italia Si suddivide lo sviluppo della banca moderna in Italia in diversi periodi. °
Un primo periodo comincia con l’unità d’Italia e termina nel 1926: anno in cui viene emanata la prima
legge bancaria (R.D.L. 7/9/1926 n. 1511 ed il R.D.L. 6/11/1926, n. 1830). In questo lasso di tempo, è
possibile constatare come l’impresa bancaria italiana fosse assoggettata al diritto comune. Non
sussisteva un diritto bancario volto a dettare norme specifiche. ° Un secondo periodo va dal 1926 al
periodo precedente all’emanazione della legge bancaria 19361938. Tali anni sono stati caratterizzati
dalla grande crisi economica che ha modificato in maniera significativa il ruolo degli istituti bancari.
Anche in Italia, venne unificata la competenza ad emettere i titoli di banca. Ciò avvenne nel 1926,
quando venne individuato nella Banca d’Italia l’unico soggetto autorizzato all’emissione di tali titoli.
Al contempo si assistette all’emanazione dei provvedimenti per la tutela del risparmio. Inoltre, venne
emanata la prima legge bancaria, caratterizzata dall’imposizione di particolari regole di gestione e
del controllo pubblico sulle banche affidato alla Banca d’Italia. A seguito della crisi del 29, seguì in
Italia un periodo di risanamento bancario che va dal 1931 al 1936, caratterizzato dalla creazionedi un
Ente pubblico (l’Istituto per la ricostruzione industriale) che in un primo momento rilevò le
partecipazioni azionarie detenute dalle tre maggiori banche di deposito italiane divenendo
l’azionista di controllo delle principali società industriali italiane e, di poi, acquistò azioni delle stesse
tre banche, diventando azionista unico di Banco di Roma, Banca Commerciale e Credito Italiano.
LEZ N° 10 DALLA LEGGE BANCARIA DEL 1936 AI PRIMI ANNI 90
Nel 1936 venne emanata una nuova legge bancaria che rimase inalterata fino al 1993, quandonacque
il Testo Unico Bancario. La legge era stata emanata per perseguire un obiettivo di stabilità e con linee
guida. Inoltre, serviva per dare allo Stato un controllo globale sul mercato
finanziario. Il periodo successivo che va dagli anni ’40 agli anni ’90, si caratterizza per la rigida difesa
del principio di separatezza tra banche e industria (art. 41). Negli anni settanta, si senti la ncessità di
modificare le regole del sistema bancario. Infatti si cominciò a registrare la nascita deiprodotti
finanziari e dei nuovi servizi di investimento. Si registrarono anche Antitrust, Consob e Covip. La
trasformazione avviene per mezzo della legge 30 luglio 1990 n. 218. Trattto di Maastricht 1992. Testo
Unico 1993. Tutela risparmio 2005. Market Abuse 2006. Recep Mifid
2007. Lezione
LEZ. 12 LE FONTI E IL DIRITTO BANCARIO
Le fonti dell’ordinamento italiano possono essere classificate secondo diversi criteri. In applicazione
del criterio gerarchico, al vertice ad un’immaginaria piramide gerarchica, si trovanola Costituzione e
le leggi costituzionali. Le fonti primarie del diritto gerarchicamente sotto- ordinate rispetto alla
Costituzione sono: - legge; - decreti legge; - decreti legislativi nazionali e leggi regionali. Fra le fonti
secondarie assumono particolare rilievo: - i regolamenti; - e, da ultimo. gli usi e le consuetudini.
Particolarmente importante è il ruolo della normativa europea nell’ambito del diritto bancario,
contenuta nei Trattati che hanno un valore in astratto assimilabile a quello delle costituzioni
nazionali. Nei trattati è dettata la disciplina delle fonti di diritto derivato che sono rappresentate: -
dai regolamenti (assimilabili alle fonti primarie); - dalledirettive; - dalle decisioni; - dalle
raccomandazioni; - dai pareri.
LEZ. 13. Le obbligazioni bancarie
Le obbligazioni rappresentano la forma alternativa di raccolta del risparmio più diffusa nel mercato
italiano. In seguito all’emanazione del TUB, ogni Istituto bancario ha la possibilità di emettere
obbligazioni. È tuttavia fondamentale distinguere tra le obbligazioni emesse dalle società disciplinate
dall’art. 2410 c.c. Ciò in quanto è direttamente la legge a prevedere che alle obbligazioni bancarie non
si applichi gran parte delle norme previste per quelle emesse dalle società. Le obbligazioni bancarie
possono essere sicuramente definite come titoli rappresentatividi un debito e sono, pertanto,
annoverabili tra i titoli di credito. Si tratta di titoli per cui è previstauna durata minima pertanto le
obbligazioni bancarie sono annoverate tra i titoli di credito a medio/lungo termine.
LEZ 13. I buoni fruttiferi ed i certificati di deposito
I buoni fruttiferi e i certificati di deposito sono titoli rappresentativi della sussistenza di un deposito
bancario. Il TUB disciplina un’ampia possibilità di emettere titoli rappresentativi di depositi.
Peraltro, nella prassi gli unici titoli che concretamente vengono emessi sono proprio i buoni fruttiferi
ed i contratti di deposito. Per entrambe le tipologie dei titoli in questione (: buonifruttiferi e
certificati di deposito), è previsto un limite massimo di durata pari a 5 anni, essendo gli stessi emessi
sulla base di un rapporto individuale che, nella maggioranza dei casi, è a breve termine.
LEZ. 13. I pronti contro termine
Operazione che comporta la vendita di una determinata quantità di titoli con il contemporaneo
riacquisto entro un termine prestabilito di un pari quantitativo di titoli della stessa specie da parte
della medesima controparte ad un prezzo stabilito. Tale operazione è la conclusione di duecontratti
distinti con effetto simile (anche se non identico) a quello del contratto di riporto, disciplinato dal
codice civile, art. 1548.
LEZ.13 Gli strumenti più diffusi per la raccolta del risparmio
Il contratto tipico per la raccolta del risparmio è, il contratto di deposito bancario. Già dalla metàdegli
anni ’70 gli Istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con modalità diverse rispettoal
contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento all’emissione di titoli come i certificati
di deposito e i buoni fruttiferi. Oltre ai contratti di deposito, pronti contro termine, certificati, buoni
del tesoro, obbligazioni.
LEZ 13. Le forme contrattuali alternative al deposito bancario
Abbiamo diversi modelli negoziali per la raccolta del risparmio, rappresentati in larga parte dai
titoli di credito. Nel diritto dei contratti si è, infatti, registrato un ricorso sempre maggiore ai
contratti atipici. Detti contratti si sono spesso dimostrati essenziali per trovare un migliore
contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali a fronte delle nuove esigenze da
soddisfare nella realtà empirica.
LEZ. 13. L'esercizio dell'attività di intermediazione creditizia: le formecontrattuali
L’attività di intermediazione creditizia può essere esercitata con diverse forme contrattuali ciascuna
delle quali può essere riferita all’attività di raccolta del risparmio o dell’esercizio delcredito. Il
contratto tipico per la raccolta del risparmio è il contratto di deposito bancario.
Peraltro, già dalla metà degli anni ’70 gli istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con
modalità diverse rispetto al contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento
all’emissione di titoli come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Gli strumenti più diffusi per la
raccolta del risparmio sono: - i contratti di deposito; - i pronti contro termine; - i buoni fruttiferi; - i
certificati di deposito; - le obbligazioni.
LEZ. 14. L'attività di erogazione del credito
Pur in mancanza di una disciplina specifica, nel Testo Unico Bancario è possibile riscontrare diversi
riferimenti ad attività che, pur diverse tra loro, sono tutte riconducibili all’esercizio del credito. Dette
attività, infatti, pur essendo diverse tra loro, vengono utilizzato al fine di garantire:
- al soggetto richiedente una determinata somma di denaro; e - e all’istituto di credito la
possibilità di poter percepire un determinato tasso di interesse.
LEZ.14. Tipologie di attività di erogazione del credito
Tra le diverse tipologie di attività di erogazione del credito, il TUB ne disciplina alcune. - ilprestito -
concessione di credito e fidi - impieghi - concessione di finanziamenti.
LEZ.15. Il leasing operativo
Il contratto di leasing operativo prevede la concessione di beni strumentali all’attività di impresa(si
pensi a macchinari particolarmente costosi) dietro il pagamento di un prezzo e per un periododi
tempo inferiore al tempo di vita del bene oggetto del contratto. I canoni del contratto di leasing
operativo sono generalmente commisurati al valore d’uso del bene, oltre che all’entità dei servizi
collaterali (ad esempio, la manutenzione) che il concessore solitamente presta. Il leasing operativo,
almeno nella generalità dei casi e salve caratteristiche tipiche delle singole pattuizioni, non è
suscettibile di essere posta in essere dalle banche.
LEZ. 15. Le attività reali
Le attività reali sono tutte quelle aventi ad oggetto beni tangibili o che, in ogni caso, possono
formare, ai sensi dell’art. 810 c.c., oggetto di diritti. Anche tali attività hanno indubbiamente una
parte finanziaria (si pensi al pagamento di un prezzo): tuttavia, è possibile affermare che le
operazioni prettamente finanziarie siano quelle in cui entrambe le prestazioni abbiano una natura
finanziaria.
LEZ. 15 . Le categorie principali diverse dall'attività di intermediazione
Dall’elenco riportato nell’art. 1, comma 2 lett. f), TUB, è possibile evincere quali siano le categorie
principali diverse dall’attività di intermediazione. Oltre all’attività di raccolta del risparmio e di
erogazione dei crediti, infatti, è possibile individuare come attività finanziarie: - leattività di
investimento; - la prestazione di servizi di pagamento.
LEZ. 15. Il leasing finanziario
Tale contratto, da tempo diffuso nei paesi anglosassoni, prevede che un soggetto intermediario
acquisti per conto e su istruzioni di un cliente un determinato bene che successivamente formerà
oggetto di un contratto di locazione tra l’intermediario ed il cliente stesso. Il leasing finanziario si
differenzia da una comune locazione, tra l’altro, perché il cliente al termine del contratto di
locazione ha la facoltà di acquistare il bene dietro il pagamento di un prezzo di riscatto.
LEZ. 16. L'attività assicurativa
Le banche NON possono esercitare l’attività assicurativa: il che a dispetto del fatto che diversi
contratti di assicurazione hanno una spiccata componente finanziaria la quale, in alcuni casi,
potrebbe a