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LEZ. N° 09 LA BANCA MODERNA IN ITALIA

La banca moderna in Italia Si suddivide lo sviluppo della banca moderna in Italia in diversi periodi. °

Un primo periodo comincia con l’unità d’Italia e termina nel 1926: anno in cui viene emanata la prima

legge bancaria (R.D.L. 7/9/1926 n. 1511 ed il R.D.L. 6/11/1926, n. 1830). In questo lasso di tempo, è

possibile constatare come l’impresa bancaria italiana fosse assoggettata al diritto comune. Non

sussisteva un diritto bancario volto a dettare norme specifiche. ° Un secondo periodo va dal 1926 al

periodo precedente all’emanazione della legge bancaria 19361938. Tali anni sono stati caratterizzati

dalla grande crisi economica che ha modificato in maniera significativa il ruolo degli istituti bancari.

Anche in Italia, venne unificata la competenza ad emettere i titoli di banca. Ciò avvenne nel 1926,

quando venne individuato nella Banca d’Italia l’unico soggetto autorizzato all’emissione di tali titoli.

Al contempo si assistette all’emanazione dei provvedimenti per la tutela del risparmio. Inoltre, venne

emanata la prima legge bancaria, caratterizzata dall’imposizione di particolari regole di gestione e

del controllo pubblico sulle banche affidato alla Banca d’Italia. A seguito della crisi del 29, seguì in

Italia un periodo di risanamento bancario che va dal 1931 al 1936, caratterizzato dalla creazionedi un

Ente pubblico (l’Istituto per la ricostruzione industriale) che in un primo momento rilevò le

partecipazioni azionarie detenute dalle tre maggiori banche di deposito italiane divenendo

l’azionista di controllo delle principali società industriali italiane e, di poi, acquistò azioni delle stesse

tre banche, diventando azionista unico di Banco di Roma, Banca Commerciale e Credito Italiano.

LEZ N° 10 DALLA LEGGE BANCARIA DEL 1936 AI PRIMI ANNI 90

Nel 1936 venne emanata una nuova legge bancaria che rimase inalterata fino al 1993, quandonacque

il Testo Unico Bancario. La legge era stata emanata per perseguire un obiettivo di stabilità e con linee

guida. Inoltre, serviva per dare allo Stato un controllo globale sul mercato

finanziario. Il periodo successivo che va dagli anni ’40 agli anni ’90, si caratterizza per la rigida difesa

del principio di separatezza tra banche e industria (art. 41). Negli anni settanta, si senti la ncessità di

modificare le regole del sistema bancario. Infatti si cominciò a registrare la nascita deiprodotti

finanziari e dei nuovi servizi di investimento. Si registrarono anche Antitrust, Consob e Covip. La

trasformazione avviene per mezzo della legge 30 luglio 1990 n. 218. Trattto di Maastricht 1992. Testo

Unico 1993. Tutela risparmio 2005. Market Abuse 2006. Recep Mifid

2007. Lezione

LEZ. 12 LE FONTI E IL DIRITTO BANCARIO

Le fonti dell’ordinamento italiano possono essere classificate secondo diversi criteri. In applicazione

del criterio gerarchico, al vertice ad un’immaginaria piramide gerarchica, si trovanola Costituzione e

le leggi costituzionali. Le fonti primarie del diritto gerarchicamente sotto- ordinate rispetto alla

Costituzione sono: - legge; - decreti legge; - decreti legislativi nazionali e leggi regionali. Fra le fonti

secondarie assumono particolare rilievo: - i regolamenti; - e, da ultimo. gli usi e le consuetudini.

Particolarmente importante è il ruolo della normativa europea nell’ambito del diritto bancario,

contenuta nei Trattati che hanno un valore in astratto assimilabile a quello delle costituzioni

nazionali. Nei trattati è dettata la disciplina delle fonti di diritto derivato che sono rappresentate: -

dai regolamenti (assimilabili alle fonti primarie); - dalledirettive; - dalle decisioni; - dalle

raccomandazioni; - dai pareri.

LEZ. 13. Le obbligazioni bancarie

Le obbligazioni rappresentano la forma alternativa di raccolta del risparmio più diffusa nel mercato

italiano. In seguito all’emanazione del TUB, ogni Istituto bancario ha la possibilità di emettere

obbligazioni. È tuttavia fondamentale distinguere tra le obbligazioni emesse dalle società disciplinate

dall’art. 2410 c.c. Ciò in quanto è direttamente la legge a prevedere che alle obbligazioni bancarie non

si applichi gran parte delle norme previste per quelle emesse dalle società. Le obbligazioni bancarie

possono essere sicuramente definite come titoli rappresentatividi un debito e sono, pertanto,

annoverabili tra i titoli di credito. Si tratta di titoli per cui è previstauna durata minima pertanto le

obbligazioni bancarie sono annoverate tra i titoli di credito a medio/lungo termine.

LEZ 13. I buoni fruttiferi ed i certificati di deposito

I buoni fruttiferi e i certificati di deposito sono titoli rappresentativi della sussistenza di un deposito

bancario. Il TUB disciplina un’ampia possibilità di emettere titoli rappresentativi di depositi.

Peraltro, nella prassi gli unici titoli che concretamente vengono emessi sono proprio i buoni fruttiferi

ed i contratti di deposito. Per entrambe le tipologie dei titoli in questione (: buonifruttiferi e

certificati di deposito), è previsto un limite massimo di durata pari a 5 anni, essendo gli stessi emessi

sulla base di un rapporto individuale che, nella maggioranza dei casi, è a breve termine.

LEZ. 13. I pronti contro termine

Operazione che comporta la vendita di una determinata quantità di titoli con il contemporaneo

riacquisto entro un termine prestabilito di un pari quantitativo di titoli della stessa specie da parte

della medesima controparte ad un prezzo stabilito. Tale operazione è la conclusione di duecontratti

distinti con effetto simile (anche se non identico) a quello del contratto di riporto, disciplinato dal

codice civile, art. 1548.

LEZ.13 Gli strumenti più diffusi per la raccolta del risparmio

Il contratto tipico per la raccolta del risparmio è, il contratto di deposito bancario. Già dalla metàdegli

anni ’70 gli Istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con modalità diverse rispettoal

contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento all’emissione di titoli come i certificati

di deposito e i buoni fruttiferi. Oltre ai contratti di deposito, pronti contro termine, certificati, buoni

del tesoro, obbligazioni.

LEZ 13. Le forme contrattuali alternative al deposito bancario

Abbiamo diversi modelli negoziali per la raccolta del risparmio, rappresentati in larga parte dai

titoli di credito. Nel diritto dei contratti si è, infatti, registrato un ricorso sempre maggiore ai

contratti atipici. Detti contratti si sono spesso dimostrati essenziali per trovare un migliore

contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali a fronte delle nuove esigenze da

soddisfare nella realtà empirica.

LEZ. 13. L'esercizio dell'attività di intermediazione creditizia: le formecontrattuali

L’attività di intermediazione creditizia può essere esercitata con diverse forme contrattuali ciascuna

delle quali può essere riferita all’attività di raccolta del risparmio o dell’esercizio delcredito. Il

contratto tipico per la raccolta del risparmio è il contratto di deposito bancario.

Peraltro, già dalla metà degli anni ’70 gli istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con

modalità diverse rispetto al contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento

all’emissione di titoli come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Gli strumenti più diffusi per la

raccolta del risparmio sono: - i contratti di deposito; - i pronti contro termine; - i buoni fruttiferi; - i

certificati di deposito; - le obbligazioni.

LEZ. 14. L'attività di erogazione del credito

Pur in mancanza di una disciplina specifica, nel Testo Unico Bancario è possibile riscontrare diversi

riferimenti ad attività che, pur diverse tra loro, sono tutte riconducibili all’esercizio del credito. Dette

attività, infatti, pur essendo diverse tra loro, vengono utilizzato al fine di garantire:

- al soggetto richiedente una determinata somma di denaro; e - e all’istituto di credito la

possibilità di poter percepire un determinato tasso di interesse.

LEZ.14. Tipologie di attività di erogazione del credito

Tra le diverse tipologie di attività di erogazione del credito, il TUB ne disciplina alcune. - ilprestito -

concessione di credito e fidi - impieghi - concessione di finanziamenti.

LEZ.15. Il leasing operativo

Il contratto di leasing operativo prevede la concessione di beni strumentali all’attività di impresa(si

pensi a macchinari particolarmente costosi) dietro il pagamento di un prezzo e per un periododi

tempo inferiore al tempo di vita del bene oggetto del contratto. I canoni del contratto di leasing

operativo sono generalmente commisurati al valore d’uso del bene, oltre che all’entità dei servizi

collaterali (ad esempio, la manutenzione) che il concessore solitamente presta. Il leasing operativo,

almeno nella generalità dei casi e salve caratteristiche tipiche delle singole pattuizioni, non è

suscettibile di essere posta in essere dalle banche.

LEZ. 15. Le attività reali

Le attività reali sono tutte quelle aventi ad oggetto beni tangibili o che, in ogni caso, possono

formare, ai sensi dell’art. 810 c.c., oggetto di diritti. Anche tali attività hanno indubbiamente una

parte finanziaria (si pensi al pagamento di un prezzo): tuttavia, è possibile affermare che le

operazioni prettamente finanziarie siano quelle in cui entrambe le prestazioni abbiano una natura

finanziaria.

LEZ. 15 . Le categorie principali diverse dall'attività di intermediazione

Dall’elenco riportato nell’art. 1, comma 2 lett. f), TUB, è possibile evincere quali siano le categorie

principali diverse dall’attività di intermediazione. Oltre all’attività di raccolta del risparmio e di

erogazione dei crediti, infatti, è possibile individuare come attività finanziarie: - leattività di

investimento; - la prestazione di servizi di pagamento.

LEZ. 15. Il leasing finanziario

Tale contratto, da tempo diffuso nei paesi anglosassoni, prevede che un soggetto intermediario

acquisti per conto e su istruzioni di un cliente un determinato bene che successivamente formerà

oggetto di un contratto di locazione tra l’intermediario ed il cliente stesso. Il leasing finanziario si

differenzia da una comune locazione, tra l’altro, perché il cliente al termine del contratto di

locazione ha la facoltà di acquistare il bene dietro il pagamento di un prezzo di riscatto.

LEZ. 16. L'attività assicurativa

Le banche NON possono esercitare l’attività assicurativa: il che a dispetto del fatto che diversi

contratti di assicurazione hanno una spiccata componente finanziaria la quale, in alcuni casi,

potrebbe a

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A.A. 2024-2025
198 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Corcioni Nicola.