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E’
a. ammissibile solo in sede di giurisdizione esclusiva.
d. Può essere invocata dalla parte con la richiesta al giudice di emanazione di misure cautelari atipiche
E’
b. ammissibile solo in sede di giurisdizione di merito.
04. 11) Nel processo amministrativo, la misura cautelare della sospensione del provvedimento
impugnato (c.d. sospensiva)…:
l’unica
b. E’ misura cautelare prevista dalla legge.
E’
c. ammissibile solo in sede di giurisdizione esclusiva.
E’
d. ammissibile solo in sede di giurisdizione di merito.
l’unica
a. Non è più misura cautelare prevista dalla legge.
5. La tutela cautelare e in particolare i suoi presupposti
Nel processo amministrativo lo strumento cautelare è volto ad impedire possibili danni non riparabili,
che potrebbero scaturire dalla produzione degli effetti del provvedimento o del comportamento (attivo
o inerte) dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, dato che
l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, non ne sospende, automaticamente, l'esecutività.
Infatti, l'ordinanza cautelare rappresenta, tradizionalmente, lo strumento per sospendere l'efficacia di
un provvedimento amministrativo impugnato davanti al giudice amministrativo. I presupposti per il
ricorso alla misura cautelare sono: a) il periculum in mora, ossia il rischio che, nelle more del giudizio,
dall'esecuzione dell'atto impugnato derivino danni gravi ed irreparabili per il ricorrente; b) il fumus boni juris,
e cioè un giudizio positivo, di carattere sommario, in merito alla fondatezza del ricorso. La sussistenza del
pregiudizio va valutata, tenendo conto della possibile durata del processo e del tempo, quindi, che si ritiene
necessario per giungere alla decisione di merito. Il fattore temporale diventa, pertanto, parametro imposto al
giudice della cautela, in sede di apprezzamento della consistenza del pregiudizio che il ricorrente paventa, e di
cui chiede la neutralizzazione attraverso l'intervento interinale. Quanto al fumus, l'art. 55, comma 9, c.p.a.,
introduce l'espresso riferimento a questa ulteriore condizione di concedibilità della misura interinale,
pretendendo dal giudice della cautela l'esplicitazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una
ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
6. La tutela cautelare nei casi di particolare urgenza
Esiste una declinazione diversa del periculum in relazione al tipo di provvedimento richiesto e al tipo di
giudizio di riferimento. Sebbene la domanda cautelare debba essere esaminata in tempi brevi, questi ultimi,
tuttavia, possono risultare comunque troppo lunghi qualora l'urgenza sia massima; a tal fine, gli artt. 56 e 61
C.p.a. prevedono due specifiche ipotesi risuolutive. Innanzitutto èprevisto che, in caso di estrema gravità e
urgenza (tale da non poter neppure attendere la data della camera di consiglio), la richiesta può essere ricolta
al presidente del Tar o al magistrato da lui delegato: il giudice, accertata l'avvenuta notifica del ricorso,
provvede con decreto motivato non impugnabile. L'altro rimedio previsto prende il nome di misura cautelare
ante causam. A differenza della precedente ipotesi, l'urgenza è tale da non consentire neppure la previa
notifiazione del ricorso; risulta, allora, sufficiente notificare la domanda di misura cautelare perchè il
presidente o il giudice da lui delegato provveda su di essa, dopo aver sentito le parti.
7. I rimedi ammessi nei confronti delle ordinanze cautelari
L’ordinanza cautelare è passibile di revoca, su richiesta della parte che vi abbia interesse e, nel caso di
rigetto dell’istanza cautelare, l’istanza può essere riproposta. Può essere richiesta la revoca
dell’ordinanza in caso di sopravvenienza di elementi nuovi, esterni rispetto al giudizio, quali il
mutamento della situazione di fatto e il mutamento della situazione di diritto. Nei confronti
dell’ordinanza del Tar che decide sull’istanza cautelare è consentito, inoltre, l’appello al Consiglio di
differenza dell’istanza di revoca, l’appello è ammesso non per fatti nuovi, sopravvenuti dopo
Stato. A
l’ordinanza cautelare, ma per l’ingiustizia dell’ordinanza stessa: l’appellante chiede il riesame
dell’ordinanza grado.L’appello
da parte del giudice di secondo va proposto entro 60 giorni dalla notifica
dell’ordinanza; l’appello
il giudizio prosegue poi secondo le regole previste per contro le sentenze, fermo
restando che anche in secondo grado la decisione è assunta con ordinanza.
8. La tipologia e i contenuti delle pronunce cautelari
All'art. 55 c.p.a. sono previste le misure cautelari collegiali, ovvero quelle misure che possono essere
richieste dal ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo
necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiedendo perciò l'emanazione di misure cautelari che
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso. Tra le misure richieste potrà esservi anche l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria.
Il collegio si pronuncierà sulla richiesta con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nell'art 56 invece
sono previste le misure cautelari monocratiche, ovvero misure cautelari provvisorie richieste prima che
vi sia stata la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio (ex art 55), quando vi sia estrema
gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.
Le misure cautelari sono disciplinate dal Libro IV del c.p.p. Sono disposte dall' autorità giudiziaria, sia nel
corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale. Le distinguono tra: misure cautelari personali,
distinte a loro volta tra coercitive e interdittive e misure cautelari reali.
L’esecuzione
9. delle ordinanze cautelari
La sospensione del provvedimento impugnato può risultare talvolta già di per sé idonea ad assicurare
che l’interesse del ricorrente non sia irrimediabilmente pregiudicato; altre volte, invece, la sospensione
cautelare comporta la necessità per l’Amministrazione di compiere una certa attività e di attenersi, quindi, a
l’esecuzione
un certo comportamento. Per assicurare di una pronuncia del giudice amministrativo è istituito il
rimedio del giudizio di ottemperanza. Nel caso del processo cautelare, il potere di sospendere il provvedimento
l’esecuzione
impugnato implicherebbe anche il potere di assumere tutte le determinazioni idonee ad assicurare
dell’ordinanza l’Amministrazione un’ordinanza
di sospensione. Ai sensi della L. 205/2000: se non ha eseguito
cautelare, la parte interessata può rivolgersi al giudice che ha emesso l’ordinanza. Il giudice amministrativo
adotta le misure necessarie per assicurare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e, a tal fine, dispone di tutti i
poteri che sono ammessi per il giudizio di ottemperanza.
Lezione 029
01. 43) Ai sensi dell'art. 63 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104,
il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale:
c. sì, ma solo su istanza di parte.
d. no mai.
a. sì sempre
b. sì, ma solo d'ufficio e se ritenuta necessaria ai fini del decidere.
02. 42) Ai sensi dell'art. 63 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104,
il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti:
d. no mai.
b. sì sempre.
a. sì, ma ferma restando l'onere della prova a loro carico.
c. si, ma solo se l'ufficio non risponde nei termini.
03. 9) Nel processo amministrativo la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio:
b. Non ammissibile.
c. Di cui il giudice amministrativo si può avvalere.
d. Utilizzabile solo nei giudizi di ottemperanza.
a. Utilizzabile solo nei giudizi di risarcimento danni.
04. 44) Ai sensi dell'art. 63 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104,
il giudice amministrativo può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile:
a. sì, tutti.
b. sì, ma con esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento.
c. sì, ma con esclusione della testimonianza scritta.
d. no, potendo disporre solo la verificazione o se indispensabile la consulenza tecnica d'ufficio.
Lezione 030
01. 47) Ai sensi dell'art. 87 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104,
nei giudizi trattati in camera di consiglio, i difensori vengono sentiti:
a. sempre.
c. solo se e quando ne facciano richiesta.
b. solo su ordine del giudice
d. mai.
02. 45) Ai sensi dell'art. 71 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104,
la fissazione dell'udienza di discussione:
b. deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, sempre revocabile, da presentare entro il
termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
d. deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine
massimo di tre mesi dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
c. deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine
massimo di sei mesi dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
a. deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine
massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo
Lezione 031
01. 25. Il giudizio di falso viene dichiarato estinto:
c. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di 90 giorni dal suo passaggio in giudicato.
a. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di 30 giorni dal suo passaggio in giudicato.
d. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di 120 giorni dal suo passaggio in giudicato.
b. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di 60 giorni dal suo passaggio in giudicato.
02. 22) Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
giudice amministrativo conosce di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui
risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale:
b. no, mai.
a. sì, sempre.
c. sì, ma nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva e sempre che non si tratti di questioni concernenti
lo stato e la capacità delle persone, e la r