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Conferimento di Servizi

Determinati progetti ed attività, per poter essere realizzati o messe in atto, comportano un gran numero di assensi e autorizzazioni (= atti abilitanti). Secondo il modello tradizionale della Pubblica Amministrazione ci vogliono TUTTI gli assensi necessari. Il soggetto interessato presentava domanda e avviava le pratiche per ottenere tutti gli assensi; una volta ottenuti poteva procedere all'esercizio dell'attività (dispendioso e dispersivo).

Per "Conferenza di Servizi" si intende il "luogo" dove si conferisce e ci si incontra. Sono gli uffici che in definitiva devono produrre quell'atto di assenso, sono chiamati a conferire e riunirsi. È quindi un istituto che mette intorno ad un tavolo i titolari dei diversi uffici che devono pronunciarsi in riferimento ad una certa pratica, ad un obiettivo da raggiungere, per decidere insieme, confrontandosi.

L'articolo 14 introduce l'istituto della Conferenza.

come meccanismo idoneo a convogliare in un'unica sede i rappresentanti delle Amministrazioni perché si pervenga ad una decisione unitaria, senza mettere in moto procedimenti amministrativi separati. Le funzioni della Conferenza sono di coordinamento delle diverse amministrazioni e semplificazioni della gestione complessiva della PA. Questo problema ha suggerito la creazione di un Meccanismo Di Coordinamento delle varie decisioni che ha lo scopo di semplificare il funzionamento della PA, conducendo e portando tutte le amministrazioni competenti a pronunciarsi sostanzialmente in una Sede Unica e pervenendo ad una decisione unitaria di tutti questi procedimenti. Si discusse sulla natura di questa conferenza. Tesi organicistica nel momento in cui le PA si incontrano si crea un organo prima inesistente (e inesistente dopo) che ha il compito, mettendo insieme le diverse competenze, di approvare o meno l'oggetto della domanda. Sul piano processuale la decisione della PA lacontesto nella sua totalità. Tesi procedimentale non nasce un organo nuovo, solo incontro fattuale. I rappresentanti dei diversi uffici si incontrano, si confrontano, formulano un verbale, il quale avrà il contenuto di includere la totalità delle manifestazioni di volontà indispensabili per pervenire alla decisione. Sul piano processuale posso contestare il singolo servizio. Qual è allora la rilevanza di questa distinzione? Questa differenza rileva molto in termini processuali: se devo impugnare la decisione della conferenza dei servizi devo decidere se impugnare la decisione di un organo con un suo presidente, oppure se impugnare la decisione di una amministrazione che ha partecipato alla conferenza dei servizi, ma che rimane distinta dalle altre. Il processo che verrà instaurato si svilupperà in maniera totalmente diversa. Sarà impugnato, nel primo caso, il provvedimento di un organo speciale, mentre nel secondo caso, non avendo unorgano speciale ed avendosi le singole amministrazioni che partecipano,saranno contestate le singole decisioni delle amministrazioni che hanno partecipato allaconferenza dei servizi.Ad oggi si accoglie la teoria procedimentale.Criteri decisionali della conferenza.
  1. L. 241/1990 meccanismo dell’unanimità, ogni autorità decideva per conto proprio e poisi sommavano gli assensi (è un criterio troppo rigido e che favorisce il veto).
  2. Nel 2000 viene introdotto il criterio della maggioranza, che favoriva la tesi organicista.Non funzionò perché il criterio di maggioranza va bene se tutti sono portatori di interessianaloghi; qui invece ogni soggetto è portatore di un interesse diverso e per lo più gliinteressi non sono tutti sullo stesso piano.
  3. Nel 2005 si passa al criterio della prevalenza, all’interno della riunione vi sono interessipubblici prevalenti, l’Amministrazione che li tutela avrà maggior peso sulla

decisione. Ciò conduce ad adottare la teoria procedimentale: non si crea un organo speciale, ciascuna PA rimane autonoma pubblici prevalenti, l'Amministrazione che li tutela avrà maggior peso sulla decisione. Diverse tipologie di conferenze di servizi (legge Madia del 2015 poi con decreto nel 2016), la Legge Madia ha previsto che il legislatore entro 1 anno facesse una riforma generale dell'istituto emanando un apposito decreto legislativo.

  1. Conferenza istruttoria, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimento connessi. È facoltativa ("può essere indetta"). L'iniziativa può essere della Pubblica Amministrazione o del privato che ha formulato la domanda.
  2. Conferenza decisoria, è obbligatoria, indetta dall'amministrazione procedente, se si devono raccogliere più pareri resi da diverse Amministrazioni. Devono essere

Sentiteamministrazioni diverse ed autonome.

Conferenza su istanza di parte, è il privato che ne fa richiesta. Per più atti di assenso da adottare a conclusione di diversi procedimenti a carico di distinte amministrazioni.

Conferenza preliminare, caso particolare, il presupposto è che vi siano progetti di particolare complessità (operazioni che comportano un impegno sotto il profilo progettuale). Consente di capire se l'opera pubblica o l'intervento urbanistico saranno approvati senza costringere l'interessato o la PA a creare un progetto costoso. Al 3° comma si afferma che l'Amministrazione può indire tale Conferenza per chiarire all'interessato, anche se non in possesso di un progetto compiuto, se il suo progetto di fattibilità sarà autorizzato. Lo studio di fattibilità è un documento più snello e meno approfondito, su cui però si può già trovare un'eventuale intesa.

Si sviluppa una conferenza preliminare che ha la capacità e l'effetto giuridico di vincolare le amministrazioni che hanno partecipato e si sono espresse favorevolmente all'accettazione del progetto definitivo; possono modificare le loro indicazioni originarie solo se emergono successivamente nuovi elementi significativi.

Conferenza in via telematica, si acconsente a che l'incontro non sia necessariamente fisico fra i rappresentati dei diversi uffici.

La Conferenza di servizi è un meccanismo molto usato e che prende il posto dei procedimenti ordinari, per i quali si prevede un percorso di partecipazione del cittadino. Le medesime garanzie dovrebbero pertanto essere previste anche in caso di Conferenza: articolo 14, ultimo comma, afferma che l'indizione della Conferenza va comunicata ai soggetti contenuti nell'articolo 7 (parti necessarie), i quali possono intervenire nel procedimento ex articolo 9.

La legge Madia ha ipotizzato due diverse forme di

Conferenza dei Servizi.

  1. Semplificata – asincrona

    La prima non è una vera e propria Conferenza, non mette intorno ad un tavolo i rappresentanti degli uffici. Si impone all’amministrazione procedente di dare comunicazione alle altre dell’avvio del procedimento affinché ciascuna mandi il proprio parere in termini brevi e perentori (15 giorni). Articolo 14-bis, non comporta riunione. Questa conferenza è ipotizzata nei casi più semplici, dove si può decidere solo sulla base di un pronunciamento scritto dei vari uffici competenti.

  2. Simultanea – sincrona

    Art. 14-bis, c.7. Ove necessario per la complessità della decisione da raggiungere si apre un meccanismo ex articolo 14-ter: tutti insieme, i rappresentanti decidono in una riunione, basata sul confronto simultaneo. I lavori devono essere conclusi entro 45 giorni, salvo che non siano richiesti rappresentanti di interessi sensibili (beni culturali, salute dei cittadini, condizioni...

paesaggistiche, incolumità pubblica, ecc.) per cui il termine è di 90 giorni. Le riunioni sono due di norma:

  1. una referente, nella quale l'Amministrazione procedente riferisce alle altre convocate cosa c'è da fare (è un'informativa), e
  2. una deliberante, nella quale le amministrazioni intervengono e prendono una posizione in ordine all'oggetto della decisione. Il criterio decisorio è quello della prevalenza. L'Amministrazione procedente deve valutare quali sono le posizioni prevalenti: deve identificare gli interessi pubblici che oggettivamente prevalgono.

La decisione si struttura mediante un verbale della seduta in cui le amministrazioni si pronunciano e poi alla luce delle risultanze di questo verbale, nel quale sono annotate le espressioni delle amministrazioni presenti, ci sarà la pronuncia-decisione della amministrazione procedente. Questa precisazione rileva sotto il profilo processuale: non verrà infatti

impugnato il verbale, che è atto preliminare rispetto alla decisione finale; sarà impugnata la decisione della amministrazione procedente. Sarà impugnabile anche il verbale, come atto presupposto, ma non è di per sé l'atto lesivo. La lesione nasce solamente con il pronunciamento finale della amministrazione procedente.

Il meccanismo decisionale previsto dalla legge allo scopo di favorire la decisione tende a equiparare all'assenso la non partecipazione o la non espressa negazione motivata. L'assenso è acquisito se il rappresentante non partecipa alle riunioni, se non esprime la propria posizione, se esprime un dissenso ma non lo motiva, o se lo ha riferito a questioni irrilevanti.

Se l'approvazione è stata unanime da parte di tutte le amministrazioni, è evidente che la decisione sia immediatamente efficace. Se invece vi sono stati dei pronunciamenti non concordi, e dunque vi sia stata una approvazione della

decisione sulla base di posizioniprevalenti, allora scatta un diverso percorso, c.d. sospensione della decisione: cioè l’efficaciadella decisione è sospesa perché i dissensi formulati e annotati nel verbale possono dar vita aduna sorta di procedura aggiuntiva.È possibile, soprattutto per queste amministrazioni che curano interessi sensibili, se - in sede diconferenza dei servizi deliberante - hanno fatto mettere a verbale il loro dissenso, che nei 10gg successivi presentino un’opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinchéquella decisione venga rivista, modificata, corretta o annullata.

ACCORDI PROCEDIMENTALI.La legge 241 mette a regime uno strumento generale alternativo nell’ipotesi in cui la decisioneamministrativa venga condivisa con il destinatario della stessa tramite un accordo, si fa uncontratto all’interno del quale le parti disciplinano pattiziamente come la PA eserciterà il suopotere

o 132 del Codice dell'Amministrazione Digitale) che disciplinano la conclusione di un procedimento amministrativo attraverso un accordo tra l'amministrazione e il privato interessato. Gli accordi integrativi sono utilizzati per modificare o integrare le disposizioni di un atto amministrativo già adottato, mentre gli accordi sostitutivi hanno l'effetto di sostituire completamente l'atto amministrativo originario. La conclusione di un procedimento amministrativo attraverso un accordo ha diversi effetti giuridici. In primo luogo, l'accordo ha valore di atto amministrativo e, quindi, è vincolante per entrambe le parti. Inoltre, l'accordo può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, come qualsiasi altro atto amministrativo. È importante sottolineare che gli accordi integrativi o sostitutivi devono rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, come la trasparenza, l'imparzialità e la tutela dei diritti dei cittadini. Inoltre, l'accordo deve essere adeguatamente motivato e deve essere adottato nel rispetto delle norme di legge. In conclusione, gli accordi integrativi o sostitutivi del procedimento sono strumenti utilizzati per concludere un procedimento amministrativo in modo più flessibile e rapido. Tuttavia, è fondamentale che tali accordi rispettino i principi e le norme di legge per garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Acquarone Giovanni.