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FORMAZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
Anche dopo il congresso di Vienna, l’eredità giuridica lasciata da Napoleone permane;
infatti il primo elemento di unificazione dello stato è rappresentato proprio dalle leggi e
dall’amministrazione. Si riscontrano le esigenze di riconoscere la differenza tra potere
pubblico e privato e creare un sistema unitario seguendo le impronte del diritto francese con
alcune innovazioni. Come in Francia si afferma il decentramento, con la peculiarità della
figura del sindaco, il cui compito era amministrare la realtà locale e nascono le funzioni
amministrative, ovvero i compiti dati all’amministrazione (che diventano sempre di più).
Nascono poi le guarentigie, che permettono di verificare se un atto posto in essere abbia
obbedito alla legge. Il diritto amministrativo è quindi un diritto dell’organizzazione, è fatto
di attività e dà tutele.
INTERESSE LEGITTIMO
Pur fondando la Costituzione il criterio di riparto di giurisdizione sui diritti soggettivi e gli
interessi legittimi, l’ordinamento di questi ultimi non dà una definizione. Può essere
descritto come una posizione giuridica soggettiva che fronteggia l’esercizio di un potere
amministrativo attribuito dalla legge. Non è quindi rilevante il fronteggiare
un’amministrazione o meno, quello che lo qualifica è l’utilizzo del potere. Le posizioni
giuridiche protette possono esserlo tanto quanto diritti soggettivi (nei rapporti di diritto
privato, anche con una P.A.), tanto quanto interessi legittimi (quando si fronteggia il potere,
che potrebbe essere anche in capo a un soggetto privato).
La teoria dell’ interesse legittimo come diritto affievolito stabilisce invece che è un diritto
soggettivo che inciso dal potere si trasforma in interesse legittimo. Quando questo è
sfavorevole, affievolisce, quando è favorevole si espande (diritto in attesa di espansione).
INTERESSI COLLETTIVI E INTERESSI DIFFUSI
Per interessi collettivi si intendono degli interessi di fatto (quindi non protetti) aventi il
medesimo contenuto e appartenenti a una pluralità di persone contestualmente. Gli interessi
diffusi sono interessi collettivi di cui si fa carico un soggetto appositamente costituito. Per i
secondi l’ordinamento prevede un minimo di protezione (fermo restando che rimangono
interessi di fatto): il soggetto incaricato può partecipare al procedimento ed è prevista la
legittimazione attiva processuale. La giurisprudenza ha creato dei limiti nel riconoscimento
degli interessi diffusi: deve esserci il soggetto incaricato, i soggetti rappresentati devono
costituire una parte rilevante di tutti i portatori di quell’interesse, e deve trattarsi di interessi
che abbiano un aggancio con i valori primari dell’ordinamento.
ATTI AMMINISTRATIVI IN SENSO STRETTO E PROVVEDIMENTI
Gli atti amministrativi in senso stretto sono poteri che non incidono direttamente sulla sfera
giuridica altrui: non sono manifestazioni di volontà, ma semplici apprezzamenti o
manifestazioni di conoscenza. I provvedimenti amministrativi sono poteri che incidono
direttamente sulla sfera giuridica altrui e sono manifestazioni di volontà espressa all’esito di
un procedimento amministrativo.
CARATTERI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
1) CENNI SULL’ESECUTIVITA’
2) CENNI SULL’INOPPUGNABILITA’
I caratteri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, imperatività, esecutività,
esecutorietà, inoppugnabilità. L’esecutività è la capacità del provvedimento amministrativo
di produrre i propri effetti per il semplice fatto di essere venuti ad esistenza, e quindi
indipendentemente dalla volontà e validità dell’atto. Questo per tre ragioni: c’è un interesse
che pesa più degli altri ed è necessario e indefettibile che non si può attendere il giudizio
sulla validità dell’atto perché si verifichi; l’amministrazione pone in essere moltissimi atti e
se ci fosse incertezza la macchina si arresterebbe; inoltre (ma è praticamente superato)
l’amministrazione si presume legale fino a prova contraria.
Inoppugnabilità che l’azione per ottenere dal giudice giustizia nei confronti di un
provvedimento amministrativo che si assume illegittimo è sottoposta a un rigido termine
decadenziale (60 o 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto). In difetto di creazione il
Questo perché l’interesse pubblico
provvedimento si cristallizza e non è più rimediabile.
non può tollerare a lungo incertezza.
PARERI
Sono atti amministrativi in senso stretto, che manifestano un potere che è manifestazione di
apprezzamento, resi da un organo amministrativo previsto per legge a un altro organo
amministrativo previsto per legge. I pareri sono atti espressivi di potere e sono soggetti ai
principi di: legalità (devono essere previsti per legge), tipicità (sono solo quelli previsti per
legge) attribuzione (è determinato sia l’organo che li deve chiedere, sia quello che li deve
rilasciare), di competenza (hanno dei limiti). Possono essere di natura tecnica o giuridica e
possono avere effetti e presupposti diversi: si distingue infatti tra pareri facoltativi, pareri
obbligatori e pareri vincolanti.
È facoltativo quel parere che la legge prevede, ma lascia all’organo che deve provvedere la
facoltà di chiederlo o meno, e in seguito di seguirlo o meno, ma se questo non se ne avvale
o non lo chiede deve fornirne la motivazione.
quel parere che la legge prevede, e ne impone la richiesta all’organo che deve
È obbligatorio
adottare il provvedimento, ma in seguito quest’ultimo può decidere se seguirlo o meno. In
questo ultimo caso deve però dare la motivazione della scelta.
È vincolante quel parere in cui la legge non lascia margine di libertà: deve essere chiesto e
deve essere seguito. La manifestazione di volontà dell’organo che provvede è quindi una
manifestazione di volontà coatta, in quanto trasmessa dall’organo consultivo a quello
procedente. Contro questi pareri (a differenza degli altri) è possibile ricorrere al giudice e
non serve aspettare di impugnare il provvedimento.
È conforme quel parere che la legge prevede e ne impone la richiesta e l’adozione, ma a
differenza del vincolante, con un procedimento particolarmente complesso e gravoso,
l’amministrazione può liberarsi da tale obbligo.
INTERESSI OPPOSITIVI E PRETENSIVI
Gli interessi legittimi oppositivi sono quelli che vengono incisi da provvedimenti
sfavorevoli, che quindi comprimono o peggiorano la sfera giuridica del destinatario.
Consistono quindi in un’opposizione all’emanazione del provvedimento. Gli interessi
legittimi pretensivi sono quelli che scaturiscono da un provvedimento da cui il destinatario
consegue un’ utilità (e vede quindi ampliata la sua sfera giuridica), pertanto sono volti
ottenere quel determinato provvedimento.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA VINCOLATA
Si parla di attività amministrativa vincolata quando la decisione, il contenuto del
chiamata ad esprimere dall’amministrazione sono già
provvedimento e la volontà
predefinite dalla legge che: prevede il potere, lo attribuisce all’amministrazione e stabilisce
le condizioni tassative alle quali è subordinato. Questo perché la soddisfazione di un
interesse pubblico comporta quasi sempre una compressione di uno o altri interessi pubblici.
In questo caso è la legge stessa che li bilancia e stabilisce le condizioni in presenza delle
quali prevale l’uno sull’altro. L’amministrazione non ha quindi margine di scelta e deve
effettuare delle mere verifiche delle condizioni, al fine di rilasciare o rinnegare il
provvedimento.
ATTIVITA’ DISCREZIONALE
L’attività discrezionale è il margine di scelta che la legge attribuisce all’amministrazione
nella ponderazione e nel bilanciamento degli interessi (che sono sempre posti dalla legge).
Questo affinché vi provveda caso per caso, in ragione del diverso atteggiarsi degli elementi
di fatto, potendo così garantire, almeno in linea teorica, il miglior risultato possibile (anche
questo comporta lo svantaggio dell’incertezza del provvedimento, non essendo più
se
vincolato). Fermo restando che l’uso della discrezionalità dell’amministrazione non è libero:
deve infatti agire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per non violare
il principio di legalità, essendo questi canoni normativi cogenti.
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
E’, insieme al principio di proporzionalità, quel canone normativo cogente che accede alla
potere discrezionale. L’uso della
discrezionalità amministrativa e che uniforma il
discrezionalità non è infatti libero: pertanto, qualsiasi sua violazione determina l’invalidità
del provvedimento. Indica che la ponderazione e graduazione degli interessi deve avvenire
in modo ragionevole. Si scompone in due canoni: logicità e razionalità. La prima indica che
la ponderazione e graduazione deve essere la logica risultanza degli elementi di fatto
acquisiti. Il secondo indica che il provvedimento finale deve essere la razionale conseguenza
della ponderazione e graduazione degli interessi.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
E’, insieme al principio di ragionevolezza, quel canone normativo cogente che accede alla
discrezionalità amministrativa e che uniforma il potere discrezionale. L’uso della
è infatti libero: pertanto, qualsiasi sua violazione determina l’invalidità
discrezionalità non
del provvedimento. Essendo il potere afflittivo, l’amministrazione, per perseguire l’interesse
pubblico deve usare la quantità di potere strettamente necessaria alla soddisfazione
dell’interesse stesso, causando così il minor danno possibile per il soggetto a cui il
provvedimento è rivolto.
MERITO AMMINISTRATIVO
E’ l’eventuale ambito di scelta spettante all’amministrazione che si pone al di là dei limiti
coperti dall’area di legalità: essendo da questa scaturite più soluzioni, tutte ragionevoli e
legittime. In questo caso l’amministrazione può scegliere la soluzione che ritiene più
opportuna e lo può fare in libera scelta. Questa infatti non può essere oggetto di sindacato
(perché il giudice si sostituirebbe all’amministrazione) né di alcuno, avendo
giurisdizionale
già soddisfatto il principio di legalità (essendo tutte le decisioni logiche, raz