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FORMAZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

Anche dopo il congresso di Vienna, l’eredità giuridica lasciata da Napoleone permane;

infatti il primo elemento di unificazione dello stato è rappresentato proprio dalle leggi e

dall’amministrazione. Si riscontrano le esigenze di riconoscere la differenza tra potere

pubblico e privato e creare un sistema unitario seguendo le impronte del diritto francese con

alcune innovazioni. Come in Francia si afferma il decentramento, con la peculiarità della

figura del sindaco, il cui compito era amministrare la realtà locale e nascono le funzioni

amministrative, ovvero i compiti dati all’amministrazione (che diventano sempre di più).

Nascono poi le guarentigie, che permettono di verificare se un atto posto in essere abbia

obbedito alla legge. Il diritto amministrativo è quindi un diritto dell’organizzazione, è fatto

di attività e dà tutele.

INTERESSE LEGITTIMO

Pur fondando la Costituzione il criterio di riparto di giurisdizione sui diritti soggettivi e gli

interessi legittimi, l’ordinamento di questi ultimi non dà una definizione. Può essere

descritto come una posizione giuridica soggettiva che fronteggia l’esercizio di un potere

amministrativo attribuito dalla legge. Non è quindi rilevante il fronteggiare

un’amministrazione o meno, quello che lo qualifica è l’utilizzo del potere. Le posizioni

giuridiche protette possono esserlo tanto quanto diritti soggettivi (nei rapporti di diritto

privato, anche con una P.A.), tanto quanto interessi legittimi (quando si fronteggia il potere,

che potrebbe essere anche in capo a un soggetto privato).

La teoria dell’ interesse legittimo come diritto affievolito stabilisce invece che è un diritto

soggettivo che inciso dal potere si trasforma in interesse legittimo. Quando questo è

sfavorevole, affievolisce, quando è favorevole si espande (diritto in attesa di espansione).

INTERESSI COLLETTIVI E INTERESSI DIFFUSI

Per interessi collettivi si intendono degli interessi di fatto (quindi non protetti) aventi il

medesimo contenuto e appartenenti a una pluralità di persone contestualmente. Gli interessi

diffusi sono interessi collettivi di cui si fa carico un soggetto appositamente costituito. Per i

secondi l’ordinamento prevede un minimo di protezione (fermo restando che rimangono

interessi di fatto): il soggetto incaricato può partecipare al procedimento ed è prevista la

legittimazione attiva processuale. La giurisprudenza ha creato dei limiti nel riconoscimento

degli interessi diffusi: deve esserci il soggetto incaricato, i soggetti rappresentati devono

costituire una parte rilevante di tutti i portatori di quell’interesse, e deve trattarsi di interessi

che abbiano un aggancio con i valori primari dell’ordinamento.

ATTI AMMINISTRATIVI IN SENSO STRETTO E PROVVEDIMENTI

Gli atti amministrativi in senso stretto sono poteri che non incidono direttamente sulla sfera

giuridica altrui: non sono manifestazioni di volontà, ma semplici apprezzamenti o

manifestazioni di conoscenza. I provvedimenti amministrativi sono poteri che incidono

direttamente sulla sfera giuridica altrui e sono manifestazioni di volontà espressa all’esito di

un procedimento amministrativo.

CARATTERI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

1) CENNI SULL’ESECUTIVITA’

2) CENNI SULL’INOPPUGNABILITA’

I caratteri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, imperatività, esecutività,

esecutorietà, inoppugnabilità. L’esecutività è la capacità del provvedimento amministrativo

di produrre i propri effetti per il semplice fatto di essere venuti ad esistenza, e quindi

indipendentemente dalla volontà e validità dell’atto. Questo per tre ragioni: c’è un interesse

che pesa più degli altri ed è necessario e indefettibile che non si può attendere il giudizio

sulla validità dell’atto perché si verifichi; l’amministrazione pone in essere moltissimi atti e

se ci fosse incertezza la macchina si arresterebbe; inoltre (ma è praticamente superato)

l’amministrazione si presume legale fino a prova contraria.

Inoppugnabilità che l’azione per ottenere dal giudice giustizia nei confronti di un

provvedimento amministrativo che si assume illegittimo è sottoposta a un rigido termine

decadenziale (60 o 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto). In difetto di creazione il

Questo perché l’interesse pubblico

provvedimento si cristallizza e non è più rimediabile.

non può tollerare a lungo incertezza.

PARERI

Sono atti amministrativi in senso stretto, che manifestano un potere che è manifestazione di

apprezzamento, resi da un organo amministrativo previsto per legge a un altro organo

amministrativo previsto per legge. I pareri sono atti espressivi di potere e sono soggetti ai

principi di: legalità (devono essere previsti per legge), tipicità (sono solo quelli previsti per

legge) attribuzione (è determinato sia l’organo che li deve chiedere, sia quello che li deve

rilasciare), di competenza (hanno dei limiti). Possono essere di natura tecnica o giuridica e

possono avere effetti e presupposti diversi: si distingue infatti tra pareri facoltativi, pareri

obbligatori e pareri vincolanti.

È facoltativo quel parere che la legge prevede, ma lascia all’organo che deve provvedere la

facoltà di chiederlo o meno, e in seguito di seguirlo o meno, ma se questo non se ne avvale

o non lo chiede deve fornirne la motivazione.

quel parere che la legge prevede, e ne impone la richiesta all’organo che deve

È obbligatorio

adottare il provvedimento, ma in seguito quest’ultimo può decidere se seguirlo o meno. In

questo ultimo caso deve però dare la motivazione della scelta.

È vincolante quel parere in cui la legge non lascia margine di libertà: deve essere chiesto e

deve essere seguito. La manifestazione di volontà dell’organo che provvede è quindi una

manifestazione di volontà coatta, in quanto trasmessa dall’organo consultivo a quello

procedente. Contro questi pareri (a differenza degli altri) è possibile ricorrere al giudice e

non serve aspettare di impugnare il provvedimento.

È conforme quel parere che la legge prevede e ne impone la richiesta e l’adozione, ma a

differenza del vincolante, con un procedimento particolarmente complesso e gravoso,

l’amministrazione può liberarsi da tale obbligo.

INTERESSI OPPOSITIVI E PRETENSIVI

Gli interessi legittimi oppositivi sono quelli che vengono incisi da provvedimenti

sfavorevoli, che quindi comprimono o peggiorano la sfera giuridica del destinatario.

Consistono quindi in un’opposizione all’emanazione del provvedimento. Gli interessi

legittimi pretensivi sono quelli che scaturiscono da un provvedimento da cui il destinatario

consegue un’ utilità (e vede quindi ampliata la sua sfera giuridica), pertanto sono volti

ottenere quel determinato provvedimento.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA VINCOLATA

Si parla di attività amministrativa vincolata quando la decisione, il contenuto del

chiamata ad esprimere dall’amministrazione sono già

provvedimento e la volontà

predefinite dalla legge che: prevede il potere, lo attribuisce all’amministrazione e stabilisce

le condizioni tassative alle quali è subordinato. Questo perché la soddisfazione di un

interesse pubblico comporta quasi sempre una compressione di uno o altri interessi pubblici.

In questo caso è la legge stessa che li bilancia e stabilisce le condizioni in presenza delle

quali prevale l’uno sull’altro. L’amministrazione non ha quindi margine di scelta e deve

effettuare delle mere verifiche delle condizioni, al fine di rilasciare o rinnegare il

provvedimento.

ATTIVITA’ DISCREZIONALE

L’attività discrezionale è il margine di scelta che la legge attribuisce all’amministrazione

nella ponderazione e nel bilanciamento degli interessi (che sono sempre posti dalla legge).

Questo affinché vi provveda caso per caso, in ragione del diverso atteggiarsi degli elementi

di fatto, potendo così garantire, almeno in linea teorica, il miglior risultato possibile (anche

questo comporta lo svantaggio dell’incertezza del provvedimento, non essendo più

se

vincolato). Fermo restando che l’uso della discrezionalità dell’amministrazione non è libero:

deve infatti agire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per non violare

il principio di legalità, essendo questi canoni normativi cogenti.

PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

E’, insieme al principio di proporzionalità, quel canone normativo cogente che accede alla

potere discrezionale. L’uso della

discrezionalità amministrativa e che uniforma il

discrezionalità non è infatti libero: pertanto, qualsiasi sua violazione determina l’invalidità

del provvedimento. Indica che la ponderazione e graduazione degli interessi deve avvenire

in modo ragionevole. Si scompone in due canoni: logicità e razionalità. La prima indica che

la ponderazione e graduazione deve essere la logica risultanza degli elementi di fatto

acquisiti. Il secondo indica che il provvedimento finale deve essere la razionale conseguenza

della ponderazione e graduazione degli interessi.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

E’, insieme al principio di ragionevolezza, quel canone normativo cogente che accede alla

discrezionalità amministrativa e che uniforma il potere discrezionale. L’uso della

è infatti libero: pertanto, qualsiasi sua violazione determina l’invalidità

discrezionalità non

del provvedimento. Essendo il potere afflittivo, l’amministrazione, per perseguire l’interesse

pubblico deve usare la quantità di potere strettamente necessaria alla soddisfazione

dell’interesse stesso, causando così il minor danno possibile per il soggetto a cui il

provvedimento è rivolto.

MERITO AMMINISTRATIVO

E’ l’eventuale ambito di scelta spettante all’amministrazione che si pone al di là dei limiti

coperti dall’area di legalità: essendo da questa scaturite più soluzioni, tutte ragionevoli e

legittime. In questo caso l’amministrazione può scegliere la soluzione che ritiene più

opportuna e lo può fare in libera scelta. Questa infatti non può essere oggetto di sindacato

(perché il giudice si sostituirebbe all’amministrazione) né di alcuno, avendo

giurisdizionale

già soddisfatto il principio di legalità (essendo tutte le decisioni logiche, raz

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A.A. 2016-2017
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher athena61 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Dugato Marco.