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CAPITOLO IV
I TITOLI DI CREDITO
__________________________________
TRACCIA 1
Tizio riceve da Caio una cambiale “tratta” da questi giratagli, in cui figura Mevio traente, Sempronio
trattario e la scadenza fissata al 20 settembre 2023.
Il 19 settembre 2023 Tizio si presenta da Sempronio, il quale dichiara di non accettare la cambiale.
Il 20 marzo 2024, Tizio si presenta da Caio per ottenere il pagamento della cambiale, ma questi
risponde che non è tenuto a farlo.
a) Qual è la disciplina essenziale della cambiale “tratta”?
b) Poteva Sempronio non accettare la cambiale?
c) Ha diritto Tizio di chiedere il pagamento a Caio? Può esperire azione cartolare contro di
questi? E se si fosse trattato di un assegno bancario?
d) Potrebbe Tizio agire contro Mevio?
SVOLGIMENTO 1
a) Nella cambiale tratta un soggetto (traente) ordina a altro soggetto (trattario) di pagare una
somma di denaro al possessore del titolo (prenditore o beneficiario).
Sono requisiti formali della cambiale tratta (artt. 1 e 100 R.D. n. 1669/1933):
1) la denominazione di “cambiale”;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome del trattario;
4) il nome del primo prenditore;
5) la data di emissione della cambiale;
6) la sottoscrizione del traente.
Sono requisiti naturali della cambiale (artt. 1 e 100):
1) l'indicazione della scadenza (può essere “a vista”, “a certo tempo vista”, “a certo tempo
data”, “a giorno fisso”);
2) l'indicazione del luogo in cui la cambiale è emessa;
3) l'indicazione del luogo di pagamento.
Obbligati diretti nella cambiale tratta sono il trattario accettante e i suoi avallanti; sono
obbligati di regresso il traente e i suoi avallanti, nonché i giranti e i loro avallanti. 45
b) Sì, in quanto non è tenuto ad accettare la cambiale nei confronti del portatore; al limite, della
mancata accettazione risponderà nei confronti del traente, col quale è legato da rapporto di
provvista.
L'accettazione consiste in una dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare alla
scadenza: solo con l'accettazione il trattario diventa obbligato in via diretta (art. 33, 1° comma,
R.D. n. 1669/1933), altrimenti il possessore del titolo non ha nei suoi confronti alcuna azione,
ma può agire solo contro gli obbligati di regresso: traente, giranti e loro avallanti.
c) No. È pur vero che Caio è obbligato in via di regresso in quanto “girante”. Tuttavia, perchè
possa essere esperita l'azione di regresso (che rientra, insieme all'azione diretta, tra le azioni
cartolari), occorre (art. 51, R.D. n. 1669/1933):
1) il rifiuto dell'accettazione da parte del trattario (e nel caso di specie tale requisito sussiste);
2) la levata del protesto da parte di notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, che attesti la
mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale (e questo requisito manca).
Tizio non può dunque agire in via di regresso contro il “girante” Caio, non sussistendo la levata
del protesto.
Stessa cosa se si fosse trattato di assegno bancario, dato che la levata del protesto è necessaria
anche in tal caso per agire in via di regresso contro i giranti e i loro avallanti (art. 45, R.D.
1736/1933).
d) No. Mevio è pure obbligato in via di regresso, per cui la mancata levata del protesto osta
all'esperimento dell'azione cartolare anche nei suoi confronti.
* *
TRACCIA 2
Il sig. Falsetti sottoscrive un “pagherò” cambiario con un nome di fantasia, e poi scrive il nome del
sig. Sveglietti quale primo prenditore.
Lo Sveglietti, ricevuta la cambiale, e pur sapendo della firma di fantasia apposta dal Falsetti, la gira
al Sig. Ingenui, dovendo pagargli una vecchia fornitura, apponendo unicamente la propria
sottoscrizione.
L'Ingenui, su indicazione dello Sveglietti, si presenta alla data di scadenza dal Falsetti il quale,
sorridendo, risponde che non ha mai firmato la cambiale.
a) Qual è la disciplina essenziale del “pagherò” cambiario?
b) Che tipo di girata ha effettuato lo Sveglietti? É valida?
c) Può il Falsetti opporre all'Ingenui eccezioni per non effettuare il pagamento? Che ruolo può
avere lo Sveglietti, che era consapevole della firma di fantasia dell'emittente?
SVOLGIMENTO 2
a) Nel “pagherò”, o vaglia cambiario, l'emittente promette di pagare al prenditore alla scadenza:
la struttura è quella bilaterale della promessa di pagamento.
Sono requisiti formali del pagherò cambiario (artt. 1 e 100 R.D. n. 1669/1933):
1) la denominazione di “cambiale”;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) il nome del primo prenditore;
4) la data di emissione della cambiale; 46
5) la sottoscrizione dell'emittente.
Sono requisiti naturali della cambiale (artt. 1 e 100):
1) l'indicazione della scadenza (può essere “a vista”, “a certo tempo vista”, “a certo tempo
data”, “a giorno fisso”);
2) l'indicazione del luogo in cui la cambiale è emessa;
3) l'indicazione del luogo di pagamento.
Nel “pagherò” cambiario obbligati diretti sono l'emittente e i suoi avallanti; obbligati in via di
regresso sono i giranti e i loro avallanti.
Tutti gli obbligati sono solidalmente responsabili verso il prenditore (art. 54 R.D. n. 1669/1933).
b) La girata è la dichiarazione scritta sul titolo, sottoscritta, con la quale il girante ordina al
debitore di adempiere nei confronti del giratario. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al
titolo .
Nel caso di specie lo Sveglietti ha effettuato una cosiddetta girata “in bianco” o “al portatore”,
ossia ha apposto unicamente la propria sottoscrizione senza indicare il nome del giratario. Tale
tipo di girata è perfettamente valida e la più usata.
Il possessore-giratario può riempire la girata col proprio nome o con quella di un terzo, oppure
girare il titolo in pieno o in bianco, oppure ancora trasmetterlo a un terzo senza riempire la
girata o senza apporne una nuova (art. 2011 c.c.).
c) Le eccezioni cartolari sono quelle che possono essere opposte dal debitore nei confronti del
possessore del titolo di credito per non effettuare la prestazione. Nel caso in esame, la falsità
della firma apposta dal Falsetti rientra tra le cd eccezioni reali, ossia eccezioni che il debitore
può opporre a qualsiasi possessore (art. 1993 c.c.). Da questo punto di vista, pertanto, il Falsetti
può opporre all'Ingenui la falsità della sottoscrizione della cambiale per non effettuare il
pagamento.
D'altronde, detta falsità fa mancare alla cambiale un requisito fondamentale per la sua esistenza,
il che la rende invalida anche con riferimento ai passaggi successivi, tra cui la girata dello
Sveglietti. L'Ingenui, pertanto, non potrà agire con azione cartolare nemmeno contro lo
Sveglietti. Contro quest'ultimo potrà esperire azione causale (facendo valere il rapporto
sottostante) oppure l'azione di arricchimento senza causa (artt. 66 e 67 R.D. n. 1669/1933).
* *
TRACCIA 3
Mevio spicca un assegno bancario per pagare Filano, scrivendo quale data di emissione del titolo il 20
settembre 2023.
Consegnato l'assegno a Filano, questi lo va ad incassare il 27 settembre 2023.
La banca però gli risponde che l'assegno è scoperto.
a) Qual è la disciplina essenziale dell'assegno bancario?
b) É stato tempestivo Filano nel presentare l'assegno all'incasso?
c) Filano deve per forza far levare il protesto per agire contro Mevio? Da chi si deve
eventualmente rivolgere per far levare il protesto?
d) Per agire contro Mevio, Filano che termini di prescrizione deve rispettare? 47
SVOLGIMENTO 3
a) L'assegno bancario è un titolo di credito astratto e formale che contiene l'ordine
incondizionato, dato dal traente nei confronti di una banca-trattaria, di pagare “a vista” una
somma determinata all'ordine di un determinato prenditore, oppure al portatore.
Requisiti di validità dell'assegno bancario sono (art. 1 R.D. n. 1736/1933):
1) la denominazione di “assegno bancario”;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) l'indicazione della banca-trattaria;
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) la data e il luogo di emissione dell'assegno;
6) la sottoscrizione del traente.
Requisiti di regolarità dell'assegno bancario sono:
1) l'esistenza presso la banca-trattaria dei fondi disponibili pari all'importo dell'assegno
(copertura);
2) l'esistenza di una convenzione (cd convenzione di assegno) in virtù della quale il traente può
disporre dei fondi disponibili mediante assegni bancari;
3) l'assolvimento delle norme sul bollo (affinchè l'assegno possa valere come titolo esecutivo).
Nell'assegno bancario, poi (artt. 3, 4 e 31 R.D. 1736/1933), trattario può essere solo una banca;
il rapporto di provvista tra traente e banca-trattaria può essere costituito solo da fondi disponibili
presso tale banca; l'assegno non può essere accettato dalla banca, che non assume mai
nell'assegno bancario la posizione di obbligato cambiario, nè diretto, nè di regresso; il
pagamento viene effettuato sempre “a vista”, e la presentazione per il pagamento deve avvenire
entro brevi termini.
b) Sì, in quanto la presentazione dell'assegno all'incasso deve avvenire nel termine di 8 giorni, se
la presentazione avviene nello stesso Comune di emissione, 15 giorni se trattasi di Comuni
diversi.
c) No, in quanto Mevio è il traente e l'azione di regresso contro il traente e i suoi avallanti non
richiede la previa levata del protesto. Il protesto, nell'assegno bancario, è necessario infatti solo
per agire in regresso contro i giranti e i loro avallanti (art. 45 R.D. 1736/1933) .
d) Per agire contro Mevio, che è il traente, Filano deve rispettare il termine di prescrizione di 6
mesi dalla data di presentazione per il pagamento
* *
TRACCIA 4
Livio, per pagare Sempronio, fa emettere dalla sua banca un assegno circolare con la clausola di non
trasferibilità. Nonostante ciò, una volta consegnato l'assegno a Sempronio, questi lo gira a Caio.
Quest'ultimo si presenta in banca per incassare l'assegno, ma la banca gli risponde che non è
possibile.
a) Qual è la disciplina essenziale dell'assegno circolare?
b) Poteva Sempronio girare l'assegno? Che effetti presenta in questo caso la girata?
c) Può la banca negare a Caio l'accredito dell'assegno?