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Referendum nazionale (Cost.) abrogativo e di revisione costituzionale- regionale (statuti) fusione/creazione regioni, passaggio di comuni/province da una regione all'altra,- istituzione nuovi comuni, modifiche circoscrizione locale livello comunale e provinciale- di indirizzo in materia di unione politica europea
Nell'Assemblea costituente erano previste più figure di referendum. Nel tempo si è avuta diffidenza verso un pericolo x stabilità delle scelte operative of organi rappresentanti.
Referendum eliminati: per risoluzione conflitti tra Camere su un progetto di legge (iniziativa del Capo di Stato)- confermativo di legge già approvata dal Parlamento (iniziativa del Governo)-ABROGATIVO DI LEGGE STATALE = elettori vs operato del Parlamento.
Iniziativa Sottoposizione al voto popolare di uno o più quesiti riguardo abrogazione totale/parziale di una legge già in vigore. Titolari 500mila elettori- 5 Consigli regionali la Regione partecipa ad
una funzione statale = legislativa- non perché la legge statale è invasiva (allora si appellerebbe alla Corte Cost.) MA perché esprime indirizzi politici di possibile ostacolo all'autonomia regionale.
Limiti leggi tributarie e di bilancio- amnistia e indulto- autorizzazione a ratifica di trattati internazionali- previsto un doppio quorum- a) partecipazione effetto abrogativo se partecipa la metà+1 degli elettori con 18 anni b) esito effetto abrogativo se in questo senso si è espressa la maggioranza voti validi
Controllo sull'ammissibilità del referendum = Corte costituzionale con l. cost. 1/1953
Procedimento
- Controllo dell'Ufficio centrale per il Referendum presso Corte Cassazione.computo firme e controllo della loro regolarità- controllo sulla natura dell'oggetto di richiesta (deve essere legge statale di certo ambito)- eventuale unificazione di richieste per avere uniformità o analogia di materia- decide
Eventuale interruzione del processo referendario - SE il parlamento provvede a modifica/abrogazione di disposizioni oggetto di richiesta prima della consultazione popolare. MA secondo sent. 68/1978 corte cost. l'interruzione non è approvata se non sono modificati i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali della normativa precedente. In tal caso il referendum prosegue riguardo la nuova normativa varata. In caso di diritti lesi per i promotori del referendum, si fa appello alla Corte Cost. in sede di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
2. Giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Accertare inesistenza di violazione dei limiti fissati dalla Cost. Interpretazione estensiva dei limiti dell'art. 75: ne integra altri. Quindi le richieste non sono ammissibili, quando:
- pongono un quesito contenente "una pluralità di domande eterogenee" cioè che non permettono all'elettore di esprimere propria
creano vuoti normativi- non introducono una normativa nuova del tutto estranea alla precedente sotto referendum-TEMPISTICHErichiesta di referendum: tra 1 gennaio / 30 settembre- ordinanza Ufficio elettorale: entro 15 dicembre- sentenza Corte Cost. : entro 10 febbraio-3. Indizione del referendum (se richiesta supera controllo di Ufficio e Corte)Decreto del Presidente della Repubblica + Consiglio dei Ministri.Fissa una data di domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno.Referendum è sospeso x scioglimento Camere: si ripropone dopo un anno dalle elezioni.La data scelta NON E’ SINDACABILE dal comitato dei promotori.Stesse regole x svolgimento della campagna elettorale // referendaria.4. Proclamazione dei risultatiDopo lo scrutinio avvenuto presso Ufficio centrale presso Corte di Cassazione.esito positivo Presidente Repubblica dichiara con decreto avvenuta abrogazione.- Gli effetti si producono dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.