Referendum nazionali e regionali
Tipologie di referendum
I referendum possono essere di tipo nazionale (costituzionale abrogativo e di revisione costituzionale) o regionale. I referendum regionali riguardano statuti, la fusione o creazione di regioni, il passaggio di comuni o province da una regione all'altra, l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche alle circoscrizioni a livello comunale e provinciale. Vi è anche il referendum di indirizzo in materia di unione politica europea.
Storia e figure di referendum
Nell'Assemblea Costituente erano previste più figure di referendum. Nel tempo, si è sviluppata una certa diffidenza verso il referendum, visto come un pericolo per la stabilità delle scelte operative degli organi rappresentativi. Alcuni referendum sono stati eliminati, come quello per la risoluzione di conflitti tra le Camere su un progetto di legge (su iniziativa del Capo di Stato) e il referendum confermativo di legge già approvata dal Parlamento (su iniziativa del Governo).
Referendum abrogativo di legge statale
Il referendum abrogativo di legge statale permette agli elettori di esprimersi contro l'operato del Parlamento. L'iniziativa prevede la sottoposizione al voto popolare di uno o più quesiti riguardo l'abrogazione totale o parziale di una legge già in vigore. I titolari del referendum possono essere 500 mila elettori o 5 Consigli regionali. La Regione partecipa a una funzione statale di tipo legislativo, non perché la legge statale è invasiva (in tal caso si appellerebbe alla Corte Costituzionale), ma perché esprime indirizzi politici che possono ostacolare l'autonomia regionale.
Limiti e condizioni
Il referendum non può riguardare leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, o l'autorizzazione a ratifica di trattati internazionali. È previsto un doppio quorum:
- Partecipazione: l'effetto abrogativo si verifica se partecipa la metà più uno degli elettori con almeno 18 anni.
- Esito: l'effetto abrogativo si verifica se la maggioranza dei voti validi esprime tale volontà.
Controllo e procedimento
Il controllo sull'ammissibilità del referendum è affidato alla Corte Costituzionale, secondo la legge costituzionale 1/1953.
Procedimento
- Controllo dell'Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione. Questo include il computo delle firme e il controllo della loro regolarità, il controllo sulla natura dell'oggetto della richiesta (che deve essere una legge statale di un certo ambito), l'eventuale unificazione di richieste per uniformità o analogia di materia, e la decisione sull'eventuale interruzione del processo referendario se il Parlamento modifica o abroga le disposizioni oggetto della richiesta prima della consultazione popolare. Tuttavia, secondo la sentenza 68/1978 della Corte Costituzionale, l'interruzione non è approvata se non sono modificati i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali della normativa precedente. In tal caso, il referendum prosegue riguardo la nuova normativa varata. In caso di diritti lesi per i promotori del referendum, si può fare appello alla Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
- Giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Si accerta l'inesistenza di violazioni costituzionali.