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LEGGI, ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Con l'avvento della Costituzione, l'idea unitaria di legge è stata frammentata in una serie di atti dotati di specifica forza normativa (leggi costituzionali, leggi specializzate e leggi ordinarie), ed accanto alle leggi del parlamento, ha previsto anche leggi regionali, approvate dai consigli regionali; e atti aventi forza o valore di legge, del governo. Art. 70 cost. → attribuisce alle camere l'esercizio collettivo della funzione legislativa "ordinaria/normale" → legge ordinaria, essa traduce la volontà unitaria di un soggetto sovrano a contenuto generale. La legge ordinaria si distingue dalle altre tipologie perché: - è la forma più democratica tra i processi di decisione politica previsti dalla costituzione, in quanto il popolo vi partecipa mediante le elezioni - la sua formazione avviene grazie a condizioni in cui tutte le forze politiche possono esprimere e perseguire gli interessi cherappresentanoArt 117 cost. → indica le materie di esercizio della potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale⇒ "Spetta alle regioni la potesta legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale"La regione è quindi titolare di una potestà residuale⇒ legge regionaleLa legge ordinaria, come strumento di tutela normale di interessi generali, consente di giustificare l'ampliamento dei confini di esercizio della legislazione statale oltre le materie attribuite e nonostante la clausola di residualitàArt. 76-77→ eccezioni alla regola della legge primaria: potestà governativa⇒ atti aventi forza di leggeIl potere del governo di adottare questi atti è costituzionalmente condizionato e determinato dalla legge ordinaria: il governo non può emanare decreti legislativi senza una legge di delegazione delle camere; ese il decreto-legge, che ilragionevolmente diverse - la legge non può essere irragionevole o sproporzionata rispetto allo scopo che si propone di raggiungere - la legge non può essere discriminatoria o arbitraria Inoltre, la potestà legislativa è limitata da: - la riserva di legge, che prevede che determinate materie possano essere regolate solo da leggi formali - la riserva di competenza, che stabilisce che alcune materie possono essere regolate solo da leggi dello Stato o delle Regioni, a seconda delle competenze attribuite dalla Costituzione - la riserva di approvazione in assemblea, che prevede che alcune leggi debbano essere approvate dall'assemblea legislativa competente Infine, la legislazione dello Stato e delle Regioni deve rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e gli ordinamenti dell'Unione Europea.

ragionevolmente diverse- la disciplina deve essere coerente in sé e con l'ordinamento- la legge deve disciplinare situazioni giuridiche mediante ragionevoli bilanciamenti degli interessi in gioco

Riserva di legge: È il criterio di distribuzione della potestà normativa, secondo le caratteristiche della divisione di competenze.

La riserva di legge ha due profili:

  • positivo, impone l'intervento della legge nella materia riservata
  • negativo, esclude la disciplina di altri atti

Riserve rinforzate di legge → vengono imposti determinati requisiti di forma o di contenuto, per proteggere l'esigenza di determinati beni o valori di rilevante pregio costituzionale (libertà di movimento, status di non cittadino, libertà di comunicazioni private, trattamenti sanitari obbligatori...)

Art 7-8 cost, che riguardano i rapporti con la chiesa "previo accordi internazionali"/"sulla base di intese"

Tale riserva può anche essere

relativaRiserva assoluta→ la disciplina della materia deve essere stabilita per legge, ammettendo solo regolamenti di stretta esecuzione, sempre delimitati integralmente da norme legislative

Art. 25,2 cost → "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"

Riserva relativa→ la legge stabilisce le regole generali o la disciplina essenziale della materia, lasciando alla fonte secondaria o regolamento il potere di sviluppare con ulteriori disposizioni la disciplina

Art. 23 cost → "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", ciò implica che il potere di imporre una prestazione abbia base in una legge, e che la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità del soggetto impositore

Principio di legalità → esige che l'esercizio dei poteri amministrativi si svolga sulla base di una previa norma

giuridica (o legge o regolamento)A differenza della riserva che vincola contenutisticamente la legge a disciplinare una determinatamateria, ma senza poter affidare questo compito ad atti subordinati e senza che questi possanointervenire in assenza di una disciplina legale che abbia determinate caratteristiche predeterminatedalla costituzione.Il principio di legalità subentra con la domanda se una fonte secondaria può intervenire in unadeterminata materia→ è un principio di diritto che esiste a prescindere e che viene evocato perspiegare il rapporto tra poteriIn entrambe le ipotesi però si chiede alla legge di prestabilire contenutisticamente la discrezionalitàdell’amministrazione mediante regole generali o di base.Per la corte costituzionale sussiste “l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativivenga osservato il principio di legalità sostanziale, posta alla base del diritto

stesso”(quando la legge non si può limitare a costituire il fondamento normativo di una certa disciplina, ma deve altresìcontenere una disciplina sufficiente a circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione)

LEGGI SPECIALIZZATE:Leggi una volta considerate atipiche, in quanto erano atti normativi di forza normativa diversa daquella propria della legge ordinaria.Ma la legge ordinaria non è più “IL” modello di riferimento, ma solamente uno dei tipi normativi delsistema delle fonti⇒ per effetto della costituzione, abbiamo vari tipi di legge

Se si segue il criterio di competenza, ci si riscontrerà in un atto nel quale è presente una riserva:fonte specializzata o legge esclusiva→ l’oggetto non può essere regolato se non ricorrendo aquello stesso atto normativo presente nella costituzione: in quanto dotati di competenza normativariservata e specializzata dal punto di vista o materiale o formale,

si prescrive inoltre un procedimento deliberativo complesso.

  1. Legge di ratifica dei patti stipulati tra lo stato italiano e la chiesa cattolica

Art. 7 cost. → stabilisce una procedura di tipo negoziale per regolare le relazioni tra l’Italia e la Chiesa come stati “indipendenti e sovrani”; facendo riferimento ai patti lateranensi (11/02/1929): le modifiche ai patti possono avvenire solo mediante accordo (“accertate dalle due parti”).

Questa procedura conferisce alla legge di ratifica ed esecuzione dei patti lateranensi, un competenza esclusiva in questa materia, ovvero una forza normativa non surrogabile con altri atti legislativi. (sostituibile)

Anche detta “legge rinforzata”, dato che la forza di resistenza deriva proprio dal carattere specializzato di quella fonte, l’unica abilitata a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa.

I patti lateranensi, possono derogare singole norme costituzionali, ma non possono infrangere i

“principisupremi” della costituzione. es: principio supremo di laicità dello Stato

2. Leggi che disciplinano i rapporti tra stato e le confessioni religiose diverse dallacattolica

Art. 8 cost.→ lo Stato può regolare i rapporti con altre confessioni religiose, mediante leggiapprovate sulla base di intese stipulate dal governo con le rappresentanze di ciascunaprofessione.

La regolazione dei rapporti tra lo stato e una confessione religiosa a-cattolica,presuppone un’intesa e una legge: un accordo tra governo e rappresentanti di culto e poiuna legge del parlamento sulla base dell’intesa raggiunta, attraverso una lealecollaborazione⇒ non poter modificare unilateralmente il testo, e il potere di apporre emendamentitramite il governo

3. Leggi sulla condizione giuridica dello straniero

Art. 10.2 cost.→ regola lo status dello straniero “in conformità delle norme e dei trattatiinternazionali”.

La costituzione, ricordo, è

subordinata alle consuetudini internazionali ed i trattati ratificati.

4. Leggi di amnistia e indulto

Art. 79 cost. → la speciale competenza materiale è presidiata da un procedimento deliberativo a maggioranza qualificata: ⅔ dei componenti per ogni articolo e per la votazione finale (è più aggravato di quanto non sia previsto dall'art. 138 cost.).

L'amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l'indulto è una causa di estinzione della pena; mediante l'amnistia lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, mentre con l'indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta senza che vi sia la cancellazione del reato.

5. Legge sul processo di bilancio

Art. 81 cost., riformato con la l.cost. 1/2012 ⇒ adeguare il nostro ordinamento costituzionale ai contenuti del trattato stipulato dai membri dell'Ue sul codice: FISCAL COMPACT (pareggio strutturale di bilancio, con limitazioni

All'indebitamento). Semestre europeo: gli stati sono tenuti a presentare la manovra di bilancio e le riforme collegate alla commissione europea.

Legge che approva il rendiconto→ è una legge solo formale, si riduce ad una fotografia della gestione finanziaria.

Legge di bilancio→ è una legge sia formale che sostanziale, ossia fonte di norme giuridiche.

Il bilancio di previsione è diviso in due parti:

  • I parte, contenente gli obiettivi di finanza pubblica elaborati dal governo - DEF-
  • II parte, previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente

Il comma 6 prevede dunque una legge specializzata quale fonte delle norme sul processo di bilancio nazionale:

  1. deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera
  2. deve rispettare i principi definiti con la l.cost. 1/2012
  3. detta:
    1. contenuto della legge di bilancio
    2. i criteri per assicurare l'equilibrio tra entrate e spese, nonché la sostenibilità del debito delle PA

Legge di autonomia negoziata

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A.A. 2021-2022
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elecapo02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.