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Costituzione e leggi costituzionali

La costituzione è la fonte delle norme di riconoscimento delle fonti di produzione, dunque, possiede parametri di legittimità. La costituzione è essa stessa fonte di diritto in quanto contiene disposizioni normative, ma anche fonte di norme prescrittive. Attraverso i principi, la costituzione prefigura un processo di integrazione sociale.

Articolo 1 e il potere costituente

Art 1, II comma → si esplica il concetto in cui: La costituzione è il prodotto del potere costituente, e tutti i poteri previsti dalla costituzione e nella costituzione sono poteri costituiti.

Supremazia e rigidità costituzionale

La costituzione vanta di supremazia, prevale su ogni atto (piramide gerarchica→ fonte suprema) e rigidità, la quale si associa alla presenza o meno di un procedimento di revisione costituzionale (legislativo aggravato, art 138 Cost.). Questo articolo serve solo per distinguere una norma costituzionale da una norma legislativa; infatti nulla impedisce che seguendo il procedimento di revisione possa essere modificata la costituzione stessa, facendo perdere la sua superiorità-rigidità nei confronti delle leggi costituzionali. La supremazia e la collegata rigidità dipendono dal contenuto costituzionale ⇒ "super legalità costituzionale" → stabilire in forma scritta i principi fondanti di una comunità politica.

Rigidità e revisione costituzionale

  • La costituzione è rigida solo con riferimento ad alcune norme.
  • La revisione costituzionale è ammissibile ogni qual volta si tratta di modificare norme non di principio o fondamentali.
  • Le limitazioni di sovranità (art.11 cost), perseguono fini di pace e di giustizia fra le nazioni e sono ammesse finché non sono in gioco i principi fondamentali, questi infatti sono limiti invalicabili alle limitazioni di sovranità.
  • La revisione costituzionale e il sindacato di costituzionalità, sono garanzie necessarie della rigidità e supremazia costituzionale.
  • La validità di una costituzione dipende dal consenso della comunità politica che dispone nel potere di stabilire i propri principi, di modificarli e di cambiarli quando ciò si renda necessario in quanto i principi conformano una comunità politica.

Contenuto della costituzione

● Principi e regole ⇒ distinzione tecnica: gli enunciati normativi possono contenere regole o principi a seconda della portata descrittiva che può essere indeterminata (principi) o determinata (regole).

Articoli Costituzionali

Art. 13 III comma → disposizione normativa che misura il tempo in ore, è un enunciato determinato, chiaramente specificato nella sua portata prescrittiva.

Art. 70 → “la funzione legislativa è esercitata dalle camere”, rimanendo generale attua un principio “Polifunzionalità dei principi costituzionali” - Vezio Crisafulli:

  • Fonti di norme prescrittive di immediata applicazione
  • Parametro di legittimità della legislazione
  • Criteri di interpretazione del diritto

Norme precettive e prescrittive

  • La costituzione è la legge superiore nei confronti di tutte le fonti senza la necessaria rilevazione del momento in entrata in vigore.
  • La corte costituzionale spetta la competenza esclusiva ad assicurare la compatibilità tra legislazione e costituzione.
  • Il rapporto tra costituzione e leggi anteriori attiene alla legittimità costituzionale e non dà luogo a un problema nel tempo di successione di norme, risolvibile mediante l’abrogazione.
  • Tutte le norme costituzionali sono applicabili ai fini della legittimità.

Sentenze storiche

La 1ª sentenza della corte costituzionale (n.1/1956) in cui dichiara e ribadisce l’art 21 nel quale vige la libertà di stampa e di espressione, che prima non era seguita in quanto “vincolata” dal testo unico fascista (1934) dove la libertà di stampa era soggetta ad approvazione dell’attività giudiziaria. Qui si capì che la costituzione non è “solo un pezzo di carta”, ma un insieme di norme programmatiche volte al futuro attraverso opere di bonifica dell'ordinamento italiano dalle scorie del fascismo. Stessa importanza paradigmatica con la sentenza del 1803 negli USA, nella quale venne riconosciuta per la prima volta la supremazia della costituzione federale sulle leggi del congresso e la propria competenza prescrittiva nei confronti di atti comunque lesivi delle norme attuali.

Disciplina legge costituzionale

  • Art. 134-137 → Stabiliscono i poteri della Corte costituzionale
  • Art. 138 Cost. → Si occupa delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale - norma di riconoscimento delle leggi di rango costituzionale

Procedimento legislativo aggravato

  • La proposta di legge deve subire una doppia deliberazione con un intervallo di 3 mesi, chiamato “pausa di riflessione” - la seconda deliberazione è quella decisiva.
  • Per la prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa - semplice.
  • Per la seconda deliberazione non sono possibili emendamenti ed è necessaria una maggioranza qualificata: o assoluta, o ⅔ dei componenti:
    • Se la seconda deliberazione otterrà una maggioranza assoluta, la legge andrà in gazzetta ufficiale senza promulgazione a soli “fini notiziari”, per consentire un referendum costituzionale entro 3 mesi da (art.71):
      • Dei componenti delle camere ⅕
      • CNEL
      • Governo
      • 5 consiglieri regionali
      • 50.000 elettori [es: referendum per ridurre il numero dei parlamentari]
    • Se la seconda deliberazione raggiunge la maggioranza dei ⅔ si avrà una promulgazione e pubblicazione diretta.

Legge costituzionale

Può integrare o modificare - limiti espressi dall’ art. 139 → “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” - limiti impliciti-taciti → delimitata attraverso i principi qualificanti (interpr. sistematica)

Sent. 1146/1988 → “La costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali” ⇒ i principi supremi a cui si riferisce sono il limite espresso dall’art 139, e i principi che appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione.

Leggi costituzionali specializzate

Il procedimento dell’art. 138 vale per tutte le leggi costituzionali: le uniche deroghe riguardano l’istituzione di nuove regioni (art.132) e l’approvazione degli statuti delle regioni speciali (art.116).

Art 132: ISTITUIRE UNA NUOVA REGIONE - sostanzialmente, essa deve possedere una popolazione di almeno 1 mln di abitanti - formalmente, l'iter prescritto dall’art 138, deve essere preceduto da:

  • Iniziativa presa da vari consigli comunali che rappresentano almeno ⅓ delle popolazioni interessate
  • Acquisizione del parere da parte dei consigli regionali
  • Referendum consultivo approvato dalla maggioranza delle popolazione stesse

Queste condizioni sono stabilite a pena d’illegittimità della legge costituzionale istitutiva della nuova regione.

La l. cost. 2/2001, ha innovato la in due punti:

Potestà statutaria delle regioni speciali

Procedimento specializzato di revisione dello statuto, che differisce dall’art. 138:

  • Coinvolgimento nel potere d’iniziativa della regione, attraverso il suo “parere”:
    • Progetto direttamente presentato dall’assemblea legislativa regionale
    • Da parte di un'iniziativa del governo nazionale
    • Proposta parlamentare
  • Sottrazione della legge costituzionale approvata dal parlamento all’eventuale richiesta di referendum popolare

Fonti primarie: leggi e atti aventi forza di legge

Con l’avvento della Costituzione, l’idea unitaria di legge è stata frammentata in una serie di atti dotati di specifica forza normativa (leggi costituzionali, leggi specializzate e leggi ordinarie), ed accanto alle leggi del parlamento, ha previsto anche leggi regionali, approvate dai consigli regionali; e atti aventi forza o valore di legge, del governo.

Art. 70 cost. → attribuisce alle camere l’esercizio collettivo della funzione legislativa “ordinaria/normale” ⇒ legge ordinaria, essa traduce la volontà unitaria di un soggetto sovrano a contenuto generale. La legge ordinaria si distingue dalle altre tipologie perché:

  • È la forma più democratica tra i processi di decisione politica previsti dalla costituzione, in quanto il popolo vi partecipa mediante le elezioni.
  • La sua formazione avviene grazie a condizioni in cui tutte le forze politiche possono esprimere e perseguire gli interessi che rappresentano.

Articolo 117 e poteri legislativi

Art. 117 cost. → indica le materie di esercizio della potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale ⇒ “Spetta alle regioni la potesta legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale” La regione è quindi titolare di una potestà residuale ⇒ legge regionale. La legge ordinaria, come strumento di tutela normale di interessi generali, consente di giustificare l’ampliamento dei confini di esercizio della legislazione statale oltre le materie attribuite e nonostante la clausola di residualità.

Articoli 76-77 e atti governativi

Art. 76-77 → eccezioni alla regola della legge primaria: potestà governativa ⇒ atti aventi forza di legge. Il potere del governo di adottare questi atti è costituzionalmente condizionato e determinato dalla legge ordinaria: il governo non può emanare decreti legislativi senza una legge di delegazione delle camere; e se il decreto-legge, che il governo adotta sotto propria responsabilità, non è convertito dalle camere, perde efficacia anche retroattivamente.

Leggi formali

Leggi formali → non possono essere sostituite da atti aventi forza di legge - riserva di competenza // riserva di approvazione in assemblea -, che riguarda:

  • Leggi di delegazione e conversione decreto-legge
  • Legge di amnistia e indulto
  • Legge di autorizzazione di ratifica di trattati internazionali
  • Legge di approvazione del bilancio e rendiconto
  • Leggi costituzionali
  • Leggi elettorali di organi istituzionali e di enti territoriali

Limiti generali alla potestà legislativa

La legislazione dello stato e delle regioni comunque deve rispettare:

  • La costituzion
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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