Legge n. 107/2015 e finalità educative
Il titolo della legge n. 107/2015 è: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Le disposizioni contenute nei commi 1-4 della legge n. 107/2015 individuano le finalità complessive della legge tra cui NON figura: Il potenziamento della continuità verticale.
Offerta formativa e obiettivi prioritari
La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, va integrata con iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli prioritari, indicati nel comma 7.
Tra gli obiettivi del PTOF, definiti come prioritari nella legge n. 107/2015 NON figura: Il potenziamento delle competenze storico-geografiche.
Piani triennali e comitato di valutazione
Nei Piani triennali dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado devono essere inclusi anche: Gli insegnamenti opzionali.
Il Comitato di valutazione, nella nuova fisionomia tracciata dal comma 129 della legge n. 107/2015, è presieduto: Dal Dirigente Scolastico. La nuova mission del Comitato di valutazione è delineata nel comma 129 dell'art. 1 della legge 107/2015. La legge n. 107/2015, in materia di composizione del Comitato di valutazione, riscrive: L'art. 11 del D. Lgs. n. 297/1994.
Formazione in servizio e deleghe
La formazione in servizio costituisce per i docenti di ruolo: Attività obbligatoria, strutturale e permanente. Tra le deleghe previste dalla legge n. 107/2015 NON figura: Il riordino del primo ciclo d’istruzione.
Sistema delle autonomie e reti scolastiche
Fino all'entrata in vigore della legge n. 59/1997 la scuola ha mantenuto in modo pressoché inalterato una struttura: Di tipo burocratico. Il modello di scuola che si va prospettando nel sistema delle autonomie è: Un modello integrato.
Reti scolastiche e accordi
Secondo G. Morgan, il modello della rete è ideale in situazioni che richiedono: Flessibilità e cambiamento. Gli accordi di rete sono stati regolamentati dall'art. 7 del DPR n. 275/1999. L'accordo può avere a oggetto: Attività didattiche, di ricerca, formazione, attività amministrative ed economiche.
Le reti possono assumere anche configurazioni: Informali. La Legge n. 107/2015 prevede che gli Uffici Scolastici Regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono finalizzate alla: Valorizzazione delle risorse professionali.
Sistema formativo integrato e ruoli scolastici
Il sistema formativo integrato è fondato su un rapporto stretto e coordinato tra le diverse agenzie formative del territorio. La presenza dei genitori è prevista nei seguenti organi collegiali della scuola: Il Consiglio d'istituto e i Consigli di intersezione / interclasse / classe e il Comitato di valutazione dei docenti.
Laboratori territoriali e accordi di programma
Tra gli obiettivi dei laboratori territoriali per l'occupabilità non figura: La prevenzione dei disturbi di apprendimento. L'integrazione tra i sistemi formativi è delineata dall'art. 4 del DPR n. 275/1999. L'accordo di programma è un atto volontario vincolante.
Le scuole possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi di tipo pubblico o privato. La promozione dei rapporti con il territorio è affidata al Dirigente Scolastico.
Pianificazione e organizzazione scolastica
Ai fini della predisposizione del POF triennale, la legge n. 107/2015 riscrive l'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999. Il principio dell'"identità" cui far riferimento nella realizzazione del P.T.O.F. implica che: Occorre individuare gli elementi che contraddistinguono l'offerta formativa in maniera autentica.
PTOF e piano annuale delle attività
Il PTOF si aggancia al Rapporto di autovalutazione e al Piano di miglioramento. Il Piano triennale dell'offerta formativa nella legge n. 107/2015 può essere rivisto: Ogni anno, entro il mese di ottobre. Il Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico. Il P.T.O.F. è approvato dal: Consiglio d'istituto.
Il Piano Annuale delle attività dei docenti è predisposto dal Dirigente Scolastico prima che le lezioni abbiano inizio ed è deliberato dal Collegio dei docenti. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, la legge n. 107/2015 istituisce: L'organico dell'autonomia.
L'organico dei docenti previsto dalla legge n. 107/2015 comprende tre tipologie di posti: Comuni, di sostegno e di potenziamento. L'organico dell'autonomia è riferito all'insieme delle risorse professionali docenti e ATA di ogni istituzione scolastica, finalizzato alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, attraverso attività di: Insegnamento, sostegno, potenziamento, organizzazione, progettazione e coordinamento.
Normative e regolamenti educativi
Il Decreto n. 63/2017 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziarie, provvedano su tutto il territorio nazionale, ad erogare alcuni servizi tra i quali NON figurano: Servizi per gli alunni e gli studenti frequentanti le scuole all'estero.
L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è operato dal D. Lgs. 63/2017 in considerazione di fasce ISEE determinate con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Monitoraggio e inclusione
Al fine di monitorare l'attuazione del decreto sul diritto allo studio e di esprimere proposte sulla materia presso il MIUR: è istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio. Fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 64/2017 le scuole italiane all'estero sono state regolamentate dal D. Lgs. n. 297/1994.
Con il D. Lgs. 64/2017 la sinergia MIUR-MAECI (Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale) è ulteriormente rafforzata con l'istituzione di: Un'apposita Cabina di regia tra i due Ministeri. Il decreto legislativo n. 65/2017 si propone di far uscire i servizi educativi dell'infanzia dalla dimensione assistenziale per ricomprenderli a pieno titolo nella sfera educativa.
Al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 65/2017 provvede: La Regione. Il Decreto Legislativo n. 66/2017 stabilisce che successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, viene redatto un Profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il Decreto Legislativo che ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 66/2017 è: Il D. Lgs n. 96/2019.
Nel nuovo modello di governance per l'inclusione è istituito a livello provinciale: Il GIT.
Accesso all'insegnamento e promozione culturale
Il Decreto Legislativo n. 59/2017 prevede, per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari, di cui almeno sei in ciascuno di almeno tre dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.
Concorso pubblico e creatività
Con la legge di bilancio 2019, le previsioni, contenute nel decreto n. 59/2017 vengono sostituite da: Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale e interregionale, con carattere abilitante che consente l'accesso a un percorso annuale di formazione iniziale e prova.
La delega contenuta nella legge 107/2015, concernente le "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività" è stata attuata con: Il D.Lgs. n. 60/2017. Il sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività vede coinvolti numerosi enti ed istituzioni ad eccezione di: INVALSI.
Non rientra tra i temi della creatività, previsti dal D. Lgs. 60/2017, la seguente area: Sonoro – visiva.
Formazione professionale e istruzione
Secondo quanto prescrive il D. Lgs. 61/2017, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che prescrive il conseguimento entro il diciottesimo anno di età di almeno una qualifica professionale triennale, lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, può scegliere tra: I percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie, e i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni.
Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende: 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo.
Nell'ambito del biennio, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti mediante la...
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