Risposte domande legislazione dei beni culturali
L'azione di Antonio Canova per la protezione dei beni culturali
Fin dal 1400 la Chiesa operò in territorio italiano per salvaguardare il patrimonio artistico culturale delle proprie chiese e collezioni, riuscendo a tutelare reperti, opere e beni dal deterioramento del tempo, dai saccheggi e dalle guerre. Con l’arrivo di Napoleone Bonaparte in Italia, la Chiesa dovette cedere terreno in ambito di tutela e salvaguardia, soccombendo alla potente avanzata da parte del comandante francese nel 1796. Bonaparte fece valere lo jus predae sul territorio italiano conquistato e confiscò numerose opere e beni artistici culturali per portarli in Francia, patria delle arti e del genio. Con la caduta di Napoleone, avvenuta nel 1815, lo Stato pontificio fece valere la propria autorità e le proprie bolle papali del 1462 e 1474 sullo stato francese. Per riportare i beni depredati dal territorio italiano fu scelto l’artista e intellettuale Antonio Canova il quale dovette recarsi a Parigi a far valere le proprie ragioni con l’ausilio delle “Lettere a Miranda” di Quatremere de Quincy, una raccolta di lettere scritte durante i saccheggi napoleonici da parte di un intellettuale francese che si opponeva a queste razzie con fervore e convinzione filosofica e artistica. Antonio Canova le fece ristampare e le portò con sé nel suo viaggio perché quegli scritti denunciavano ed esplicavano in modo esemplare le argomentazioni su cui il discorso di Canova voleva far leva.
Il problema che Canova doveva affrontare era il fatto che durante il congresso di Vienna del 1815 non si era fatta menzione dei beni e delle opere d’arte razziate da Napoleone durante i suoi anni al potere. Napoleone infatti non colpì solo l’Italia, ma colpì anche i Paesi Bassi, sempre con lo scopo di portare nella patria delle arti e del genio le migliori opere d’arte. Il Congresso di Vienna non fu utile in tal senso, ma il discorso di Canova volgeva lo sguardo alla cultura in generale dicendo che questa è al di sopra di guerre, di vittorie e di sconfitte dunque anche al di sopra di quello jus predae che Napoleone aveva fatto valere derubando gli stati dei propri capolavori.
La domanda di restituzione dei beni da parte dello Stato della Chiesa ebbe un punto di svolta quando l’imperatore austriaco conseguì alla restituzione dei beni di cui erano stati privati il Ducato di Modena e Parma, garantendo così, quasi in modo conseguenziale, il ritorno dei beni d’arte di cui anche lo Stato della Chiesa era stato privato. Canova riuscì solo parzialmente a riportare in patria i beni derubati, tra cui però l’Apollo del Belvedere. L’azione diplomatica di Canova nel 1815 non fu l’unico tentativo dello Stato della Chiesa di tutelare il proprio patrimonio in cui fu protagonista proprio Canova. Quest’ultimo infatti nel 1802 fu investito da Papa Pio VII dell’incarico di Ispettore delle belle arti e antichità, una carica di “nuova” creazione poiché stabilita dal chirografo Chiaramonti, un editto che si occupava della gestione e della conservazione dei beni artistici e culturali del territorio dello Stato della Chiesa.
Nascita ed evoluzione della legislazione italiana di protezione dei beni culturali
Già nella Roma rinascimentale i Papi iniziarono a comprendere l’importanza del proprio patrimonio artistico e culturale tentando fin da subito di ostacolarne il danneggiamento o la perdita. Papa Pio II nel 1462 aveva imposto il divieto di distruggere edifici antichi pubblici o privati senza la licenza diretta del Pontefice stesso. Poco più tardi nel 1474 Papa Sisto IV emanò una bolla che impediva lo spoglio di marmi e ornamenti di ogni genere dalle chiese. Nel 1646 tramite un editto si componeva un primordiale atto di tutela nei confronti dei beni culturali poiché si introduceva una licenza per l’esportazione dei beni e per gli scavi archeologici, con obbligo di denuncia nel caso di ritrovamento di reperti. Questo sentimento di salvaguardia lentamente si intensificò attraverso altri editti e provvedimenti nei secoli successivi non solo in territorio ecclesiastico, ma anche negli altri stati preunitari.
Con l’unità d’Italia del 1861 e con il successivo codice civile del 1865 in Italia si andava a delineare un profilo di tutela del proprio patrimonio artistico e culturale che però fu assente per molti decenni, pur la presenza dello Stato della Chiesa, interessato da sempre a salvaguardare i propri beni con Chiaramonti nel 1802 e Pacca nel 1820. La legge n. 286 del 1871 regolava questo aspetto culturale dell’Italia, essa stabiliva che le opere d’arte erano soggetti alle norme vigenti prima dell’unità d’Italia volte alla conservazione degli stessi; il codice civile del 1865 stabiliva quali oggetti erano sottoposti al pensiero di Quatremere de Quincy per cui “dividere è distruggere” che interessava le collezioni private. La legge stabiliva l’indivisibilità delle collezioni private e l’inalienabilità delle stesse andando ad abolire il fedecommesso, una condizione per cui le collezioni private venivano tramandate tramite testamento.
Seguì una legge nel 1883 che modificò la preesistente andando a specificare che le collezioni erano indivisibili, ma non del tutto inalienabili poiché potevano essere comprate dallo Stato, dalle Province e dai Comuni (o altri enti nazionali) con l’obbligo da parte degli acquirenti di renderle pubbliche e tutelarle. Gli oggetti d’arte privati, come alcune collezioni e non solo, furono difficilmente inquadrabili in una legge, poiché essendo opere d’arte e facenti parte del patrimonio artistico del paese dovevano essere tutelate e conservate tramite una legge che ne stabiliva e ne regolava i modi di tutela e conservazione. Ma una legge con questo scopo limita e opprime la proprietà privata che ogni cittadino può esprimere in modo libero sui propri beni. Seppur ci fosse una legge che stabiliva che la proprietà privata fosse un diritto esercitabile liberamente purché non se ne facesse un uso vietato dalla legge, i partiti in carica subito dopo l’unità d’Italia non vollero privare i cittadini neanche di una porzione di proprietà privata così facendo fino al 1902 non vi fu nessuna legge specifica sulla tutela dei suddetti beni.
Nel 1902 entrò in vigore la legge Nasi, legge interessata alla tutela e alla conservazione degli oggetti aventi pregi d’arte o d’antichità. Successivamente entrò in vigore anche la legge Rosadi nel 1909, sostituita poi dalla legge Bottai sulla Tutela delle cose di interesse artistico e storico introdotta durante il regime fascista nel 1939, ma che perdurò fino al 1999. Il 1999 è l’anno in cui è stato emanato un testo unico che racchiudeva tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, introdotte nello stesso testo per offrire un'unica fonte legislativa al Ministero di competenza che era il medesimo sia per le questioni culturali che ambientali.
Cinque anni più tardi fu emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1° maggio 2004, modificato negli anni successivi, ma ancora in vigore tutt’oggi avente lo scopo di tutela, salvaguardia e fruizione dei beni culturali, aspetto che la legge Bottai non prendeva in considerazione. Madre del codice dei beni culturali, anche chiamato codice Urbani, è la legge delega 137 del 2002 il cui articolo 10 stabilisce il riassetto dei beni culturali (oltre che dello sport, dello spettacolo e altro) dando dei criteri direttivi in cui il governo poteva muovere. Questa legge delega è la base del codice dei beni culturali, funge da ponte di congiunzione tra la legge Bottai del ’39 e il codice Urbani del 2004 poiché tiene conto dei cambiamenti all’interno dello stato italiano e dei cambiamenti di rapporti con gli altri stati europei.
Collezioni d'arte ex fedecommissarie, altre collezioni d'arte di proprietà di persone fisiche
La conservazione e la tutela dei beni facenti parte di collezioni d’arte di proprietà di persone fisiche e ex fedecommissarie è trattata nel Codice Urbani, ma l’ordinamento ha origine al XVIII secolo. Quatremere de Quincy, un intellettuale francese della fine del XVIII secolo, ne parlò ampliamente nelle sue “Lettere a Miranda” in cui criticava il lavoro svolto da Napoleone nel depredare gli stati da lui vinti delle loro opere d’arte, tra cui l’Italia. Quatremere diceva infatti che dividere una collezione d’arte era come distruggerla poiché si alterava l’integrità e l’interezza della collezione stessa, andandone ad alterarne il valore artistico e culturale. Su questo principio si fonda l’indivisibilità attuale delle collezioni d’arte a cui segue la loro inalienabilità.
Nel 1865 con il Codice Civile lo Stato italiano stabilì che le collezioni d’arte fedecommissarie, ovvero quelle collezioni che venivano tramandate tramite testamento a più eredi, cessassero di esistere. Poi fu conquistata Roma nel 1870 e le collezioni romane si ritrovarono senza una tutela fino al 1883, anno in cui il principe Tommaso Corsini volle donare la propria collezione allo stato italiano. La donazione non era disciplinata da alcuna norma o legge e fu così stabilito che le collezioni d’arte di privati e di fedecommissari erano inalienabili a meno che l’acquirente non era lo stato italiano stesso, confermandone comunque l’indivisibilità per mantenerne l’importanza e il valore. Attualmente l’integrità di collezioni d’arte di eccezionale interesse artistico o storico è protetta da un divieto relativo e non assoluto, infatti queste collezioni possono essere scisse solo se l’Amministrazione di tutela rilascia il suo consenso.
Le opere d'arte di autori viventi o di recente realizzazione nella legislazione vigente
L’istituzione del Codice Urbani stabilisce cosa sia un bene culturale e cosa non lo sia. L’articolo 10 definisce tutte le categorie rientranti nella definizione di “bene culturale”, queste categorie hanno in comune il fatto che l’opera, di autore non più vivente, sia stata realizzata da almeno 70 anni; fino al 2017 gli anni necessari per rientrare nella categoria dei beni culturali erano solamente 50, ma una modifica di quell’anno ha aumentato gli anni necessari, lasciando a 50 anni solo determinate opere e oggetti d’arte con un eccezionale e giustificato interesse artistico, storico o culturale per il patrimonio nazionale. Ciò significa che le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risale a oltre 70 anni o 50 anni, non rientrano nella categoria di “bene culturale”.
Dunque questi beni non sono tutelati come beni culturali, né quindi tutelati dal Codice Urbani, ma seguono le norme derivanti dal regime generale e comune sulla proprietà di un bene e seguono inoltre la disciplina del 1941 riguardante il diritto d'autore. Il diritto d’autore è inalienabile e ereditario, ma non tutela il bene quanto più l’interesse e lo scopo di lucro dell’autore dell’opera che anche durante la vendita a terze parti continua a godere del diritto d’autore. La vendita degli oggetti d’arte però è comunque tutelata e disciplinata dal Codice Urbani, in quanto questi, agendo, ne impedisca la contraffazione e la falsificazione garantendone così l’autenticità dell’opera imponendo l’obbligo consegnare all’acquirente tutta la documentazione attestante autenticità o una dichiarazione del medesimo valore legale.
Beni culturali di interesse religioso
Un bene culturale può avere un interesse religioso, cattolico e non, per tanto la tutela, la conservazione e la fruizione del bene culturale di interesse religioso deve essere stabilita non solo dal Codice dei beni culturali, ma anche in modo pattizio con l’ente religioso civilmente riconosciuto. Inizialmente con la legge del 1902 si stabiliva l’inalienabilità di tutti i possedimenti ecclesiastici. Successivamente con la legge del 1909 quei beni culturali di interesse religioso, mobili o immobili, venivano tutelati e gestiti dallo stato italiano e non più dalla Chiesa per una migliore tutela e per una migliore valorizzazione, infatti la legge definiva anche la fruibilità pubblica in determinati orari.
Con i Patti Lateranensi del 1929 stipulati dallo Stato con la Chiesa la situazione venne modificata. Viene escluso lo Stato dalla vigilanza dei beni di interesse religioso e vengono stabiliti una serie di edifici sui quali la Chiesa aveva pieno dominio anche se in territorio italiano, questi sono edifici particolarmente importanti per lo Stato della Chiesa come le chiese patriarcali. Gli altri beni culturali di interesse religioso, sui quali lo stato italiano esercitava la tutela, invece seguivano un ordinamento specifico poiché la destinazione d’uso era liturgica. Nel 1984 Craxi alterò i Patti Lateranensi proponendo una legge il cui articolo 12 imponeva un dialogo tra le due parti interessate, Stato e Chiesa, nell’interesse di entrambi. Dunque per i beni culturali di interesse religioso, non solo cattolico, vige l’articolo 9 del Codice Urbani che disciplina l’individuazione di un punto d’incontro tra tutela-fruizione del bene culturale ed esigenza di culto.
La dichiarazione dell’interesse culturale
La dichiarazione dell’interesse culturale è un procedimento volto a stabilire se gli oggetti d’arte di una certa categoria siano adatti a rientrare tra i beni culturali. La dichiarazione ha origine dalla legge n. 364 del 1909 e successivamente fu leggermente modificata nel 1939 con la legge Bottai. Queste differivano sull’intensità dell’interesse culturale che da “importante interesse” del 1909 mutò in “particolare interesse” nel 1939. Ora è l’articolo 10 del Codice Urbani al comma 3 a stabilirne l’intensità oltre che a definire, tramite una discrezionalità tecnica, ovvero tramite l’applicazione di regole tecniche o principi culturali, quali beni, e appartenenti a chi, possono essere soggetto della dichiarazione di interesse culturale. Si fa riferimento a beni privati di persone fisiche o giuridiche con scopo di lucro.
A seconda dell’oggetto, mobile o immobile che sia, con pregio artistico, storico, archeologico, etnoantropologico varia il grado di interesse che può essere particolarmente importante (art. 10 comma 3, a/b/d) o di interesse eccezionale (art. 10 comma 3, c/d-bis/e). La dichiarazione dell’interesse culturale è regolata dall’art. 13 del Codice Urbani e può essere richiesta direttamente dal proprietario del bene oppure notificata dallo Stato e dai suoi organi competenti, come l’Amministrazione, al fine di tutelare l’oggetto d’arte come bene culturale se presenta le caratteristiche idonee. Gli articoli 14-15-16 del Codice Urbani regolano il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione viene notificata al possessore del bene che viene messo a conoscenza della situazione; la comunicazione di avvio contiene infatti informazioni su come trattare l’oggetto in via cautelare come b.c. fino al termine del procedimento (120 giorni), inoltre indica l’ufficio e la persona responsabile oltre ad indicare gli elementi di identificazione e di valutazione del bene che hanno spinto alla dichiarazione. Successivamente il proprietario ha come minimo 30 giorni per informare l’amministrazione competente di eventuali osservazioni; infine l’amministrazione emanerà l’esito. Nel caso in cui l’esito della dichiarazione fosse positivo il bene è sottoposto a tutela, rendendo la tutela cautelare non più provvisoria, senza ponderazioni con gli interessi del proprietario.
Il risultato della dichiarazione può essere contrastato facendo ricorso non più di 90 giorni dopo la notificazione dell’esito al proprietario; il ricorso ammesso è per motivi di legittimità (l’amministrazione non ha coinvolto il proprietario nel procedimento) oppure di merito (riguardante la scelta presa dal Ministero in merito al bene). Il ricorso prevede la sospensione dell’atto con il ritorno della tutela cautelare per una riformulazione del provvedimento preso. Questo tipo di provvedimento è di tipo restrittivo poiché restringe le possibilità del proprietario di godere di quel bene, ma non espropriativo.
La verifica dell’interesse culturale
Gli oggetti che rientrano nei termini delle cose dell’articolo 10 comma 1 e 2 del Codice Urbani sono sottoposti a verifica dell’interesse culturale, un procedimento che può terminare con un provvedimento restrittivo definito dall’articolo 12 del Codice dei beni culturali. La verifica dell’interesse viene effettuata sui beni dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Questo tipo di procedimento può essere richiesto dal proprietario detentore del bene o direttamente avviato d’ufficio.
Fin dal 1802, con il chirografo Chiaramonti le cose dell’art. 10 comma 1 e 2 sono state sempre considerate beni culturali anche senza la verifica dell’interesse e il proprietario del bene aveva l’obbligo di presentare all’amministrazione un elenco descrittivo delle cose di interesse artistico o culturale in generale. Questo aspetto perdurò fino al 1909 con la legge n. 364, la quale stabiliva che nei casi dubbi era la Soprintendenza a stabilire se l’oggetto d’arte avesse o no l’interesse culturale previsto dalla legge. Attualmente il Codice Urbani all’art. 10
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