vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
leva subisca menomazioni dell'integrità fisica per le quali concorrono il trattamento consistente nella
pensione privilegiata e il risarcimento del danno spettante in base alle regole del codice civile, il giudice del
merito deve assicurare l'integrale ristoro del danno al soggetto leso, evitando però che questi consegua un
vantaggio economico superiore al danno effettivamente subito, ed è pertanto tenuto a verificare se, ed in
quale misura, il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l'erogazione della
pensione privilegiata, escludendo la possibilità di cumulo quando dalla comparazione tra il danno liquidato
a norma del codice civile e le somme corrisposte dall'amministrazione (rese omogenee nella comparazione
con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno sia stato integralmente coperto da lla
pensione privilegiata ed ammettendolo invece nei casi in cui il danno liquidato risulti superiore al
trattamento corrisposto dall'amministrazione e nei limiti della differenza.” Ciò non comporta l’esclusione
della cumulabilità, in quanto il soggetto leso ha in ogni caso diritto ad un risarcimento che copra il danno
nella sua interezza, pur senza dover conseguire un arricchimento ingiustificato.
D’altronde all’origine della nozione di risarcimento del danno si trova l’idea di porre il danneggiato nella
stessa posizione in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Nel caso de quo, il trattamento di reversibilità (avente natura risarcitoria) di cui fruisce la moglie, potrebbe
essere cumulabile con il risarcimento del danno, nei limiti di cui sopra.
Altro elemento fondamentale da tener presente è l’istituto della prescrizione.
Ai sensi dell’art 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni
dal fatto antigiuridico che ha causato il danno.
Nel caso de quo, il diritto della moglie del defunto al risarcimento del danno si sarebbe prescritto nel
dicembre 2013.
Anche facendo rientrare il caso nell’ambito dell’art. 2047 comma 3 non sarebbe possibile esperire l’azione
risarcitoria.
La norma stabilisce che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.”
In tal caso spetterebbe al giudice civile investito della controversia il compito di accertare incidentalmente –
sulla base dei principi di diritto civile e con gli strumenti probatori del procedimento civile se sia ravvisabile
la fattispecie di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (Cass. civ. S.U. 18 novembre
2008, n. 27337).
Secondo la Cassazione, nella sentenza n. 17142/2012 “Il diritto al risarcimento del danno derivante da un