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Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
Ai sensi del primo comma dell'art. 21 Cost., "liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
La garanzia della libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione è un aspetto imprescindibile in ogni ordinamento democratico, tanto è vero che tale diritto viene tutelato in tre diversi momenti: creazione delle proprie idee (c.d. momento statico); diffusione delle proprie idee (c.d. momento dinamico); segretezza delle proprie idee (c.d. momento negativo). Tale diritto incontra comunque il limite della riservatezza e della onorabilità delle persone garantendone la dignità. La stampa non può
Il secondo comma dell'art. 21 Cost. enuncia inoltre che "essere soggetta ad autorizzazioni o censure": si va dunque ad escludere ogni forma di preventiva autorizzazione o di successive censure.
La tutela fornita dall'art. 21 Cost. è
concepita a livello sovrannazionale dall'art.11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) e dall'analogo art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (c.d. CEDU), prevedendo la libertà di espressione e di informazione, ai sensi dei quali "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati". Lo stesso principio può essere individuato anche nell'art. 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1948 in forza del quale "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,“ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Entrando nel merito della questione, il Presidente, nel corso del suo mandato, si è dimostrato inabile alla gestione della confederazione; a ciò si devono aggiungere anche le denunce a suo carico per i reati commessi nell’esercizio della sua funzione. La perdita di credibilità del Presidente e la sua ricandidatura sono diventate informazioni di particolare interesse pubblico e hanno determinato nell’imputato, quale partecipe alla confederazione, la formazione di un proprio parere sul punto.
Ciò detto, sulla questione relativa alla valutazione della condotta dell’imputato alla stregua della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p., la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che, alla stregua dei limiti di verità, pertinenza e continenza dei fatti, sia da escludere la sussistenza di ostilità dell’imputato.
nei confronti del Presidente, quanto piuttosto sia dasegnalare la volontà dell'imputato di informare il pubblico circa la malagestione della confederazione nel corso del suo mandato, tanto da essere stata commissariata.
6 F. Del Giudice, Costituzione esplicata, 2019, Edizioni Giuridiche Simone, 61.
7 Cass. Pen. Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 7340.
In ambito sovrannazionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parimenti affermato la rilevanza del principio della verità dei fatti narrati al fine di giustificare informazioni lesive della reputazione e dell'onore.
Di contrario avviso era la giurisprudenza della Corte di Appello di Napoli che ha sostenuto invece la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di diffamazione aggravata dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione.
8 La tesi sostenuta dalla Corte d'appello di Napoli non è condivisibile a parere della giurisprudenza della Cassazione proprio perché
La critica, così come è stata formulata, rientra nella libera manifestazione del pensiero, e dunque si ritiene che abbia efficacia scriminante l'esercizio del diritto di cronaca tutelato dall'art. 21 Cost. e dall'art. 51 c.p.: così sostenendo il fatto non costituisce reato.
BIBLIOGRAFIA
- Diritto penale parte generale, G. Fiandaca - E. Musco, 2019, Zanichelli.
- Costituzione esplicata. Spiegata articolo per articolo, F. Del Giudice, 2019, Edizioni Giuridiche Simone.
- Guida ragionata alla Costituzione italiana, L. Califano - M. Rubechi, II Edizione, Maggioli editore.
- Corso di diritto costituzionale, A. Barbera - C. Fusaro, Quinta edizione, Il Mulino.
SENTENZE
- Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 gennaio 2013.
- Sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 12 settembre 2016.
- Sentenza della Cass. Pen., sez. V, 18 febbraio 2019, n. 7340.
SITOGRAFIA
8
Sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 12 settembre 2016.
9 Cass. Pen. Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 7340.