Minerva Pallade
A cura di Università Bocconi, A.A. 2020-2021
Filosofia del diritto – 50059
Prof. Damiano Canale
Prova parziale, ottobre 2020
Domande
1) Quali sono le differenze tra le fonti del diritto originarie e le fonti del diritto derivate?
2) Quali sono le differenze tra le lacune normative e le lacune assiologiche?
Risposte
1. Le fonti del diritto, intese come fonti-risultato (ovvero come nome della classe di norme prodotte in accordo a determinate metanorme sulla produzione giuridica) o fonti-processo (ovvero come atti/fatti a cui una norma sulla produzione giuridica riconnette, quale conseguenza, la nascita di una nuova norma) possono avere natura originaria o derivata. In merito a ciò, possiamo osservare la perspicua rappresentazione offertaci da Adolf Merkl con la piramide di derivazione delle fonti e trarre osservazioni e implicazioni. Le fonti del diritto derivate (vale a dire fonti primarie o secondarie, e.g. leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, leggi regionali, regolamenti, …) appartengono all’ordinamento in forza di una conformità con le norme sulla produzione giuridica (questo esplica il concetto di validità formale) e sono frutto di un potere costituito, ovvero legittimato da altre fonti, che si impongono al vertice, le c.d. fonti originarie o extra ordinem.
Le fonti originarie (e.g. la prima Costituzione), che osserviamo imporsi come fonti superprimarie, non hanno fondamento (né dinamico, né tantomeno statico) in alcuna fonte legale e sono, pertanto, frutto di un potere costituente. Questo vuole significare che al vertice della piramide vi sta un fatto giuridico apparentemente ingiustificato dal diritto in sé, ma che costituisce ex post un nuovo ordinamento, insomma, ne è l’atto fondativo. Se questo è vero, risulta allora comprensibile come l’ordinamento si mostri poi coerente: le norme di competenza prescritte dalla Costituzione disciplinano la fonte di rango legislativo, e questa, per derivazione, la fonte di rango regolamentare.
Ora discutiamo il tema più squisitamente filosofico, infatti tre teorie diverse tentano di spiegare come sia possibile l’imposizione e l’affermazione di una fonte originaria che, di fatto, sostiene tutte le altre fonti derivate del diritto oggettivo e positivo. Guastini (sulla scia di Schmitt) afferma che la Costituzione vige in forza del principio di effettività, i.e. della circostanza empirica per cui tale norma suprema viene accettata dai suoi destinatari, i quali si riconoscono in essa e le attribuiscono il merito di fondare il loro intero sistema giuridico. Secondo questa teoria, dunque, la spiegazione sta in un fatto concreto e storico, che “rivoluziona” l’ordinamento previgente.
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Filosofia
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Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda
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Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Prima
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Filosofia del diritto - Appunti parziale