Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 34
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 1 Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del Diritto - 50059 - Parte Seconda Pag. 31
1 su 34
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il relativismo morale

Il relativismo morale sostiene che non esista una morale vera, ma solo codici morali. Questa posizione si riassume nella frase di Gilbert Harman: "non esiste una morale vera, esistono soltanto codici morali". Secondo i relativisti morali, ci sono innumerevoli esperienze morali nel mondo circostante e i contenuti morali sono sempre relativi all'ambito culturale e sociale in cui un individuo si esprime. Un soggetto è il prodotto di una cultura che si innesta su uno sfondo sociale e si inserisce in una tradizione determinata. Pertanto, esistono tante morali quanti sono i contesti socio-culturali in cui si svolge l'attività umana. Ha senso parlare di giudizi morali veri o falsi solo relativamente a una certa comunità che li riconosce, altrimenti è del tutto inconcepibile ricercare una verità assoluta (contrapposto al realismo morale).

Accade così che la poligamia...

sia un bene morale per qualcuno (che a seguito del processo evolutivo/storico-sociale lo reputa un istituto per salvaguardare, proteggere le donne) e un male morale per qualcun altro (che a seguito di altri processi culturali lo reputa un istituto che manipola, sfrutta, oggettivizza e nega la dignità alle donne). In entrambi i casi abbiamo due convincimenti opposti che, tra l'altro, questo discorso aiuta a comprendere e si spiegano alla luce di diversi condizionamenti, conflitti di integrazione tra culture. (Un confronto analogo potremmo istituire in considerazione della pratica di mutilare gli organi genitali femminili). E non dell'etica-normativa. Ricordiamoci che il relativista morale opera a livello della meta-etica, quindi non dice ciò che dovrebbe esserci, ma ciò che c'è, senza entrare nel merito normativo. La morale per il relativista è una strategia evolutiva che guida il comportamento in modo da risolvere.problemi che il contesto presenta, le sfide, nella maniera più soddisfacente; quindi si insiste sul fatto che la morale dipende da qualcos'altro. Vediamo tre implicazioni interessanti: - non vi sono codici morali peggiori o migliori di altri, pertanto il relativista esorta al rispetto e alla tolleranza, altrimenti denuncia imperialismi, colonizzazioni morali; - i disaccordi morali sono spesso irrisolvibili; perché non c'è un elemento terzo (c.d. tertium comparationis) che non dipenda dal contesto socio-culturale. Soggetti che si riconoscono in un certo codice non possono comunicare con quelli che si riconoscono in un altro: sono tra loro incomprensibili. Vediamo tre critiche mosse al relativismo: c'è un limite a ciò che conta come morale/immorale? - Intuitivamente sembra ci sia un argine oltre il quale convenzioni morali non potrebbero mai ritenersigiustificare una certa concezione della morale? In altre parole, le nostre idee sul diritto influenzano le nostre idee sulla morale e viceversa? Il relativismo morale è una tesi universale? Sembra che essa sia pensata da un contesto socio-culturale preciso (es. quello occidentale). Se è una tesi universale, allora si auto-contraddice; se non è una tesi universale, allora diviene una tesi morale fra tante, senza ambizioni filosofiche (a detta di Hegel, la filosofia si deve occupare dell'universale e non del contingente). Sembrano non esistere gruppi sociali omogenei come indicato dal relativismo, la società è frantumata, parcellizzata, come si può dire che esiste un nucleo in cui si riconosce? Pare che ogni individuo sia una sorta di monade morale che interagisce con gli altri e cerca compromessi, il relativismo avrebbe una visione comunitarista distorta. Le concezioni del diritto e della morale a confronto. Vi è qualche connessione concettuale tra concezioni di diritto e concezioni della morale? Ossia, abbracciare una certa concezione del diritto impegna a giustificare una certa concezione della morale? In altre parole, le nostre idee sul diritto influenzano le nostre idee sulla morale e viceversa?

Accettare una determinata concezione dell'amorale implica, viceversa, accettare una determinata concezione del diritto. Vediamo quali sono le relazioni tra le due.

Il giusnaturalismo implica necessariamente il realismo morale. La morale, che forma il diritto naturale, non è semplicemente un'espressione di attitudini soggettive, ma ha caratteri oggettivi.

Il giuspositivismo, in generale, non implica una specifica concezione della morale. È vero che il giuspositivismo ottocentesco (nelle sue origini) faceva propria come istanza definitoria l'antirealismo morale. Tuttavia, oggi fa eccezione a questa regola generale il realismo giuridico, che necessariamente professa l'antirealismo morale. Questo perché l'atteggiamento empirista dei giusrealisti (che considera solo i fatti empirici meritevoli di attenzione) nega l'esistenza di fatti morali impercettibili e indagabili. Solo se posizioni realiste come la neuro-etica avessero successo nel futuro, potrebbero essere considerati fatti morali.

cura di MinervaPallademostrare che i fatti morali sono fatti psicologici (di natura quindi biologica), un giusrealista potrebbecambiare parere.

- Il neocostituzionalismo implica il realismo morale: in uno stato costituzionale di diritto i principicostituzionali danno conto di fatti morali. Nella pretesa di postulare lo stato costituzionale di dirittocome miglior stadio evolutivo dell’assetto politico ad oggi conosciuto, secondo i neocostituzionalistii fatti morali sono relativi e non assoluti. Ciò non nel senso che dipendono dal contesto socio-culturale, ma che in diversi contesti il processo evolutivo (che vuole il riconoscimento dei fatti morali)è più o meno avanzato, sicché vi sono assetti migliori e completi, ed altri peggiori, incompleti,imperfetti. Nondimeno, tutte le realtà politiche tendono, almeno per il momento, alla forma felicedello stato costituzionale di diritto.

EUTANASIA: LA VICENDAOra abbiamo gli strumenti per analizzare

conflitti pratici, esponendo dapprima i fatti, poi le ragioni morali favorevoli e contrarie ad una certa scelta, le ragioni giuridiche favorevoli e contrarie, infine le risoluzioni giurisprudenziali (dei giudici): noi cerchiamo di capire quali concezioni di diritto e di morale abbiano giustificato le decisioni.

Eutanasia

È stato il primo caso (presentava già tutti gli elementi) che ha costretto il diritto a confrontarsi con questo problema e interrogarsi sulla sua disciplina giuridica, avviando una serie di innovazioni e di interventi.

La vicenda

Piergiorgio Welby, è stato un giornalista, attivista politico e uomo di cultura italiano. Nel 1963 (all'età di 18 anni) gli viene diagnosticata una forma di distrofia muscolare, malattia degenerativa del sistema muscolare, le cui cause sono ancora in gran parte ignote, che comporta la progressiva morte delle cellule muscolari. Inizialmente il

distrofico perde tutte le funzioni motorie, fino a danni alla muscolatura involontaria; in fase terminale, la morte sopraggiunge per arresto cardiaco o per arresto respiratorio. La distrofia muscolare è una prognosi infausta, non si guarisce, ma si rallenta solamente il decorso. - Nel 1997 P.W. viene ricoverato in ospedale per blocco polmonare. Nonostante egli avesse sempre riferito (con la moglie aveva un vero e proprio patto) e scritto che in una simile circostanza non avrebbe voluto in alcun modo cure idonee a salvargli la vita, la moglie non riesce ad astenersi dal chiamare i soccorsi. Le direttive di P.W. si spiegano alla luce del fatto che egli reputava una vita di sofferenza e indegna di essere vissuta. - Dopo 3 giorni P.W. si sveglia e si scopre alimentato da un sondino naso-gastrico a seguito di tracheotomia, egli dichiara la situazione intollerabile e inizia una battaglia.affinché gli vengano sospese le cure salvavita, perché ritiene profondamente ingiusto/immorale costringere a vivere chi vorrebbe far cessare le proprie sofferenze. I medici però si rifiutano, soddisfare tale richiesta equivarrrebbe a violare il loro codice deontologico professionale che prescrive di salvare la vita del paziente e di evitargli danni. Inoltre, una pratica di questo tipo non è permessa dalla legge italiana. Combatte per rivendicare l'esercizio di un diritto che l'ordinamento positivo non riconosce: il diritto alla sospensione delle cure in base alla volontà del paziente, anche se ciò conduca a morte certa. Appare evidente il conflitto previsto dall'ordinamento e ragione morale avanzata da P.W. Egli scrive alle istituzioni, persino una lettera al Presidente della Repubblica divenuta famosa, ma risposta mai non.giunse. Nel 2006 P.W. si rivolge al giudice civile con ricorso d'urgenza (ex. art. 700 c.p.c.) per chiedere di ordinare ai medici di sospendere le cure. Non si era mai verificato un simile caso, il tribunale di Roma rigetta l'istanza. A seguito della sentenza, P.W. fa un appello pubblico, chiedendo se un medico fosse disponibile ad aiutarlo a morire, infatti, il problema è che P.W. non è in grado di agire da solo senza un atto del sanitario. Il Dr Mario Riccio accoglie l'appello, adotta il protocollo previsto in quei paesi in cui la sospensione delle cure salvavita è permessa (es. Olanda) ed esegue l'eutanasia passiva: accertamento dell'effettiva volontà del paziente di morire, sedazione e spegnimento delle macchine. P.W. muore e con lui si conclude la vicenda umana, ma non certo quella giuridica. Il P.M. di Roma invia al Dr M.R. un avviso di garanzia avanzando l'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 579 c.p. omicidio delconsenziente:“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. E’ indubbio che il medico abbia cagionato la morte di un uomo consenziente, ne consegue che la qualificazione giuridica del fatto è indubbiamente quella del reato ascrittogli. Nel 2007 il Dr. M.R. viene prosciolto dal G.U.P. E’ un caso curiosissimo dal punto di vista giuridico: innanzitutto presenta un conflitto pratico, inoltre ha profilo sia civilistico che penalistico, infine, come si spiega che il giudice civile abbia negato l’esercizio di un presunto diritto e, per converso, il giudice penale abbia prosciolto il sanitario? Non è forse incoerente? Il caso che stiamo trattando è di eutanasia passiva, ma in tema di eutanasia (lett. buona morte) giuridicamente rilevano tre fattispecie: l’eutanasia attiva; - Il paziente esprime la volontà di morire e il sanitario interviene con un atto (attocommissivo) che determina direttamente la sua morte; la se il medico non fosse in
Dettagli
A.A. 2020-2021
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MinervaPallade di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Canale Damiano.