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Set Domande

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Università Telematica Pegaso

FILOSOFIA DEL DIRITTO

A CIASCUNO SECONDO IL BISOGNO” SIGNIFICA CHE: ciascuno deve contribuire con le propria capacità e

ricevere secondo il proprio bisogno;

A LIVELLO SOVRANAZIONALE LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DIPENDE DAL FATTO

CHE:gli organi internazionali esercitano nei confronti degli Stati una vis directiva;

A SPINGERE I GIUDICI AD INTERVENIRE NEI CASI DI DEVIAZIONE DALLE NORME: non è timore delle

sanzioni ma “un vivo e disinteressato senso di rispetto e di obbedienza”

AFFERMARE CHE I PRINCIPI COSTITUZIONALI CONSENTONO DI SOSTITUIRE LA SUSSUNZIONE

l’interprete deve di volta in volta bilanciare

CON LA TECNICA DEL BILANCIAMENTO SIGNIFICA DIRE CHE:

tutti gli interessi e i beni in gioco.

AFFERMARE CHE LA COSTITUZIONE SI BASA SU “GIUSTO RAPPORTO TRA IL SINGOLO E LA

SOCIETÀ, DA UN LATO, E LO STATO DALL’ALTRO” SIGNIFICA CHE: la Costituzione poggia sulla tensione

tra i valori in essa contenuti;

ALF ROSS CONDIVIDE L'IDEA CHE: Il concetto di diritto soggettivo sia una nozione puramente immaginaria.

DI UNA NORMA DI CONDOTTA: non necessariamente deve seguire l’osservanza della

ALL’ACCETTAZIONE

norma stessa da parte dei destinatari

ALLA BASE DELLA FILOSOFIA RELATIVISTA DI KELSEN VI È IL PRINCIPIO MORALE DELLA

L’esigenza di comprendere

TOLLERANZA INTESA COME: benevolmente le opinioni politiche o religiose altrui.

CHRISTIAN THOMASIUS CONSIDERAVA IL DIRITTO: come una serie di norme negative

CON IL TERMINE “ISTITUZIONE” MAURICE HAURIOU INDICAVA: un corpo sociale che si forma attorno

all’idea di un’opera da realizzare;

CON L’ESPRESSIONE DIALOGO SULLA COLPEVOLEZZA SI INTENDE: che nell'emettere la sentenza non

può venire meno la comprensione della persona

CON L’ESPRESSIONE UBI SOCIETAS IBI IUS SANTI ROMANO INTENDE DIRE CHE: l’ordinamento

giuridico è la società stessa.

CON L'AFFERMARSI DELLO STATO MODERNO: Si è avuta una sempre maggiore importanza del diritto

oggettivo.

CON L'ESPRESSIONE "MACCHINA DEL DIRITTO" I REALISTI INTENDONO: Un meccanismo di

applicazione della forza istituzionalizzata per ottenere determinati comportamenti e raggiungere certi fini.

CON L'ESPRESSIONE DIALOGO SULLA COLPEVOLEZZA SI INTENDE: Che nell'emettere la sentenza non

può venire meno la comprensione della persona,

CON L'ESPRESSIONE MINIMO ETICO SI INTENDE: elaborare norme che siano alla portata di tutti

CONCRETAMENTE, IN UN SISTEMA GIURIDICO EFFETTIVO, L’EGUAGLIANZA CONSISTE NELLA:

capacità di riservare ad ogni persona un trattamento che discende da norme generali;

CONSIDERATE LE VARIE TEORIE DELL’UGUAGLIANZA, ROSS GIUNGE A DEFINIRE

L’UGUAGLIANZA COME:un trattamento derivato dalla corretta applicazione di una norma generale.

DA UN PUNTO DI VISTA TEORICO, L’AFFERMAZIONE DI KELSEN SECONDO CUI “IL DIRITTO PUÒ

AVERE QUALSIASI CONTENUTO” INDICA: un modo di accostarsi al diritto di tipo “scientifico e avalutativo”;

DOPO IL PROCESSO DI NORIMBERGA FU FORMULATA UNA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI

DIRITTI DELL’UOMO IL CUI MERITO PRINCIPALE È STATO QUELLO DI:aver definito un catalogo

minimo di diritti fondamentali;

GAVAZZA RITIENE CHE ANCHE LE NORME DI CONDOTTA POTREBBERO ESSERE QUALIFICATE

COME GIURIDICHE POICHÈ: mirano a modificare il comportamento dei consociati mediante l'espressione di

comandi, divieti, permessi

GIUSTIZIA PER ROSS SIGNIFICA INNANZITUTTO UGUAGLIANZA PERCHÉ:la giustizia significa eguale

distribuzione dei vantaggi e svantaggi, di diritti e doveri.

GLI AMBITI DI VALIDITÀ DEGLI ORDINAMENTI SONO: Temporale, spaziale e materiale.

GLI STUDIOSI DELL’APPROCCIO PRAGMA-DIALETTICO DEFINISCONO L’ARGOMENTAZIONE

un’interazione di natura comunicativa

COME

GROZIO ELABORA IL CONCETTO DI "SUUM": Includendo il diritto di proprietà per natura e convenzione.

GROZIO INTENDE IL “DOMINIUM SUI” COME: un insieme di diritti, corporali ed incorporali, che ciascun

individuo ha su sé stesso

HANS KELSEN RITIENE: Che non vi è posto nella sua teoria per entità giuridiche anteriori alle norme e da esse

indipendenti.

I CRITERI PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA COERENZA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO:

Sono il criterio gerarchico, temporale, della specialità.

I CRITERI RAZIONALI DI GIUSTIFICAZIONE INDIVIDUATI DA MACCORMICK SIGNIFICANO

decisione deve “far senso” nel sistema del diritto e nel mondo

COMPLESSIVAMENTE CHE:una

I DEBITI DI GIOCO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE: Rappresentano un caso

particolare delle obbligazioni naturali ex art. 2014cc.

I DIRITTI GIURIDICI NELLA TEORIA DI J. BENTHAM: Si distinguono nettamente dai diritti naturali,

I FILOSOFI DEL POSITIVISMO GIURIDICO SOSTENGONO CHE SIANO GIURIDICHE: Solo le sanzioni

negative

I GIUDICI DEI PAESI DI COMMON LAW POSSONO DISCOSTARSI DA UN PRECEDENTE: Solo se

argomentano logicamente, ricorrendo a particolari tecniche;

I GIUSREALISTI SCANDINAVI DEFINISCONO IL DIRITTO COME: un fenomeno psichico collettivo;

I PRINCIPI INESPRESSI O IMPLICITI: Vengono individuati dall'interprete attraverso un procedimento di

astrazione o induzione.

I PRINCIPI SI APPLICANO CON LA TECNICA DELLA PONDERAZIONE CHE CONSISTE NEL: Bilanciare

di volta in volta i principi da applicare al caso concreto

I RAPPORTI DI ESCLUSIONE TOTALE TRA ORDINAMENTI: Implicano che gli ambiti di validità dei due non

si sovrappongono mai.

I SISTEMI DI COMMON LAW SI DIFFERENZIANO ESSENZIALMENTE DA QUELLI DEL CIVIL LAW

PERCHÉ:Riconoscono importanza alle decisioni dei giudici, denominate precedenti;

IL "SUUM": La sfera inviolabile di diritti propria ed esclusiva di ogni uomo.

IL CARATTERE DELL’ALTERITÀ DELLA GIUSTIZIA IMPLICA CHE: Per riparare all’ingiustizia bisogna

ripristinare lo status relazionale alterato;

DELL’ALTERITÀ DELLA GIUSTIZIA IMPLICA CHE: Per riparare all’ingiustizia bisogna

IL CARATTERE

ripristinare lo status relazionale alterato.

IL CARATTERE DELL’UGUAGLIANZA DELLA GIUSTIZIA SIGNIFICA CHE: Bisogna garantire

l’uguaglianza sostanziale e non solo quella formale.

IL CD. “VELO DELL’IGNORANZA” DI CUI PARLA JOHN RAWLS CONSISTE IN: Una situazione iniziale di

equità in cui gli individui scelgono i principi di giustizia.

IL CODICE CIVILE SVIZZERO DEMANDA AL GIUDICE IL COMPITO DI: Decidere i casi non previsti

rifacendosi all'equità

IL CONCETTO DI APPARTENENZA ESPRIME: Una forma giuridica di appartenenza che include altresì

aspettative, valori, simboli di un contesto dato.

IL CONTRATTO SOCIALE NEL PENSIERO DI JOHN LOCKE SERVE: A garantire una società civile già

esistente

IL CRITERIO GERARCHICO SI BASA: Sul principio lex superior derogat legi inferiori.

IL CRITERIO TEMPORALE È ESPRESSO: Dall'art. 15 delle Preleggi.

IL DIRITTO È: un sistema in cui assumono rilevanza anche significati sociali, politici e morali;

di un diritto diverso da quello positivo

IL DIRITTO NATURALE È:l’idea

IL DIRITTO PER KELSEN È:una tecnica di organizzazione sociale;

IL DIRITTO PER SANTI ROMANO DEVE: ricondursi ai fenomeni sociali,

IL DIRITTO POSITIVO È:la legge scritta e posta dal legislatore

IL DIRITTO POSITIVO PUÒ ESSERE DEFINITO COME: un insieme di norme valide di uno Stato.

IL DOGMA NORMATIVO È: Il contenuto indimostrato della legge

UTILIZZA L’ESPRESSIONE DIRITTI FONDAMENTALI PERCHÉ:

IL FILOSOFO PECES-BARBA

garantisce il superamento dei riduzionismi di impronta giuspositivista e giusnaturalista;

IL GIUDICE NEL PROCESSO PENALE DEVE: utilizzare esclusivamente un linguaggio tecnico

IL GIURISTA ITALIANO GARBAGNATI RITIENE CHE: Il diritto soggettivo sia una posizione di vantaggio di un

soggetto creata dal diritto oggettivo.

IL GIURISTA PUÒ FARE AFFERMAZIONI INTERNE SULLE NORME DI CUI VUOLE DISCUTERE LA

VALIDITÀ GIURIDICA: solo se accetta egli stesso tali norme L’ESPRESSIONE QUOD NATURA

IL GIURISTA ULPIANO DEFINISCE IL DIRITTO NATURALE CON

OMNIA ANIMALIA DOCUIT (CIÒ CHE LA NATURA HA INSEGNATO A TUTTI GLI ANIMALI),

INTENDENDO CON TALE AFFERMAZIONE CHE:Il modo di conoscere il diritto naturale corrisponde ad una

sorta di istinto naturale;

IL GIUSNATURALISMO È:l'idea che c'è sempre un diritto superiore e altro da preferire al diritto positivo

IL GIUSPOSITIVISMO È:lo studio della legge scritta e posta dal legislatore; E'’

IL LEGISLATORE DEL GIUSPOSITIVISMO CLASSICO ALL'INTERNO DELLO STATO MODERNO:

infallibile

IL LINGUAGGIO GIURIDICO È:la lingua specialistica dei giuristi

IL LINGUAGGIO: favorisce la nascita e lo sviluppo di una vera e propria comunità sociale

IL MULTICULTURALISMO COSTITUISCE UN ASPETTO COMPLESSO DELLA TUTELA DEI DIRITTI

“convivenza giuridica” di gruppi culturalmente differenti in uno stesso territorio;

FONDAMENTALI A CAUSA: della

IL NORMATIVISMO GIURIDICO RITIENE CHE: L'interprete riconduca il fatto alla norma senza alcun nesso di

casualità tra i due

IL NUOVO CAMPO SEMANTICO DEL TERMINE "CITTADINANZA CONSIDERA LE SEGUENTI

COORDINATE: L'individuo, i suoi diritti, la sua appartenenza ad un ordine politico-giuridico.

IL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE: È sancito dalla Costituzione.

IL PROCESSO DI FORMULARE UNA COSTITUZIONE NELL’UNIONE EUROPEA È ALLO STATO

SOSPESO PERCHÉ: è difficile che gli Stati acconsentano ad una limitazione così forte della loro sovranità;

IL PROCESSO DI NORIMBERGA PUÒ ESSERE LETTO ANCHE ALLA LUCE DEL CONTRASTO TRA

L’IDEOLOGIA GIUSNATURALISTA E L’IDEOLOGIA GIUSPOSITIVISTA. IL PUNTO DI VISTA

INTERNO È QUELLO DI COLORO CHE: Accettano le norme e le usano come modelli di comportamento.

IL PROCESSO DI NORIMBERGA PUÒ ESSERE LETTO ANCHE ALLA LUCE DEL CONTRASTO TRA

L’IDEOLOGIA GIUSNATURALISTA E L’IDEOLOGIA GIUSPOSITIVISTA. L’ASSUNTO PRINCIPALE

Il diritto costituito anche da “principi” cui il legislatore deve ispirarsi;

DEL GIUSNATURALISMO CONSIDERA:

IL PROCESSO DI NORIMBERGA PUÒ ESSERE LETTO ANCHE ALLA LUCE DEL CONTRASTO TRA:

L’ideologia giusnaturalista e l’ideologia giuspositivista.

IL PUNTO DI VISTA INTERNO È QUELLO DI COLORO CHE: accettano le norme e le usano come modelli di

comportamento

IL RAGIONAMENTO GIURIDICO PUÒ ESSERE DEFINITO COME: Un processo giustificativo di una decisione

non basato su principi dimostrabili. Considera la conoscenza umana un’attività puramente razionale.

IL RAZIONALISMO DI LEIBNIZ:

IL REALISMO GIURIDICO AMERICANO RITIENE CHE UNA NORMA SIA EFFICACE QUANDO: E'

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Petrillo Francesco.
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