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DELL'ASSICURATO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DELLO STESSO
In questo caso, conformemente alle regole generali in materia di rappresentanza, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo all'assicurato-rappresentato che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto.
Se colui il quale sottoscrive la polizza, invece, non è munito dei necessari poteri di rappresentanza, il contratto non vincola il rappresentato se, e fino a quando egli lo ratifichi.
L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta può essere stipulata in nome proprio ma per conto altrui oppure per conto di chi spetta. I diritti scaturenti dal contratto spettano, nel primo caso, alla persona indicata all'atto della stipulazione, mentre nel secondo caso spettano alla persona che risulterà titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro.
L'assicurazione contro i danni determina il trasferimento in capo
ALL'ASSICURATORE del rischio relativo a danni subiti da diritti patrimoniali DELL'ASSICURATO. La disciplina dell'assicurazione contro i danni è strumentale alla realizzazione di una funzione indennitaria. Per effetto del principio indennitario, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore NON può mai superare il pregiudizio economico sofferto dall'assicurato.
La coassicurazione è un'ipotesi diversa dalla pluralità di assicurazioni per un medesimo rischio (detta anche assicurazione cumulativa). Si ha quando, dovendo coprire rischi molto ingenti in un unico contratto, intervengono più assicuratori assumendo ciascuno una quota del rischio. In tal caso, ciascun assicuratore risponde in proporzione della propria quota.
In caso di assicurazione parziale si ha la cosiddetta sottoassicurazione che comporta, in caso di sinistro, che il risarcimento del danno è limitato in ogni caso al massimo alla somma assicurata e liquidato proporzionalmente.
nello stesso rapporto esistente travalore assicurato e valore del bene, salva la clausola dirisarcimento "a primo rischio assoluto". Quando il contraente fornisce dichiarazioni inesatte o reticenti: tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose e vi sia stato dolo o colpa grave, il contratto È ANNULLABILE. L'impugnativa è sottoposta al breve termine di decadenza di TRE MESI dal giorno in cui l'assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In caso di alienazione delle cose assicurate: l'acquirente SUBENTRA nel contratto di assicurazione, salvo che nella sottoscrizione della polizza abbia particolare rilevanza l'intuitu personae per il quale l'assicuratore ha stipulato con quel cliente un contratto che non avrebbe stipulato con altri. Il sinistro deve essere comunicato all'assicuratore: nei TRE giorni successivi.Per dare a quest'ultimo non solo notizia tempestiva del sinistro stesso, ma anche per consentirgli di porre in essere, eventualmente, le possibili operazioni idonee ad alleviare il danno.
L'assicurazione della responsabilità civile rappresenta una peculiare tipologia di assicurazione contro i danni.
Nell'assicurazione per "caso di morte", l'assicuratore si obbliga a pagare una somma quando si verifichi la morte dell'assicurato o a un'epoca prestabilita, cessando peraltro il pagamento del premio con la morte dell'assicurato (assicurazione a termine fisso).
L'assicurazione a favore di terzo è un particolare tipo di assicurazione sulla vita. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, ovvero per testamento. Per effetto della designazione, il terzo acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
pertanto la somma pagata non entra nell'asse ereditario dell'assicurato e, conseguentemente, resta fuori dalle imposte di successione. Le polizze prevedono, quando il pagamento del premio è regolarmente avvenuto per un certo tempo, che l'assicurato possa riscattare la polizza, cioè sospendere il pagamento del premio ed ottenere dall'impresa di assicurazione il pagamento immediato di una somma commisurata ai premi versati, nei limiti beninteso della riserva matematica. In alternativa, può ottenere una riduzione della polizza, limitando il valore assicurato in relazione ai premi già pagati. La riassicurazione può essere singola ovvero per trattati, qualora abbia ad oggetto rispettivamente singoli rischi ovvero l'intera attività o singoli rami del riassicurato, imponendosi in quest'ultimo caso la forma scritta ad probationem. Nell'assicurazione "per il caso vita", l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o.unarendita ad un'epoca fissa, nel caso che l'assicurato sia ancora in vita. Nell'assicurazione della responsabilità civile: l'assicuratore è obbligato (nei limiti della somma stabilita dal contratto, c.d. massimale) a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo a titolo di risarcimento del danno, indipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, con esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi. La riassicurazione: È il contratto in forza del quale L'ASSICURATORE (RIASSICURATO) trasferisce il rischio ad un'altra impresa di assicurazione (riassicuratore), la quale a sua volta può riassicurarsi presso un altro assicuratore (c.d. retrocessione). Secondo le regole del diritto comune, strumento normale di circolazione dei crediti: è la cessione. Il diritto di credito circola come una cosa mobile. Per il principio dellaletteralità al titolare del diritto incorporato nel titolo: sono opponibili solo le eccezioni FONDATE SUL CONTESTO letterale del titolo. Sono titoli completi: quelli nei quali tutti gli elementi atti ad individuare il diritto cartolare SONO CONTENUTI NELLA LETTERA del documento. Nei titoli completi la letteralità: è diretta. All'attuale titolare del diritto sono inopponibili: tutte le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori. In virtù della incorporazione l'acquisto del credito: è effetto dell'acquisto della proprietà del titolo. I titoli di credito sono titoli di presentazione: nel senso che occorre la presentazione del titolo al debitore da parte di chi ne abbia il POSSESSO LEGITTIMO. Il titolo al portatore circola: con la semplice consegna. Il titolo all'ordine circola: mediante una serie continua di girate. La girata può essere in bianco: quando il girante si limita ad apporre soltanto la.propriasottoscrizione.Nei titoli nominativi il possesso si legittima:in virtù della doppia intestazione al suo nome, risultantedal titolo e dal registro dell'emittente.
Il transfert avviene:su richiesta dell'alienante.
I titoli nominativi possono essere trasferiti:mediante girata in pieno con sottoscrizione autenticatada un Notaio.
I cosiddetti documenti di legittimazione:sono quelli che servono ad identificare l'avente dirittoalla prestazione.
I titoli impropri:consentono il trasferimento del diritto senza osservarele forme proprie della cessione.
Si ha la creazione del titolo di credito:con la redazione del documento, nei suoi elementiessenziali e la relativa sottoscrizione.
I titoli causali:sono quelli che indicano il rapporto fondamentale sultitolo.
Ai titoli astratti si applica:solo la disciplina propria del fenomeno cartolare.
I titoli di credito in senso stretto:possono costituire strumenti di credito.
I titoli individuali:non sono necessariamente emessi
Nell'ambito di unastessa operazione. Le eccezioni reali: sono le eccezioni riguardanti la forma. Le eccezioni fondate sui rapporti personali diversi daquelli cartolari: sono opponibili solo al primo prenditore. Il possessore di un titolo al portatore che ne provi ladistruzione: ha diritto di chiedere alla emittente il rilascio di unduplicato. I soci della Monte Titoli S.p.A. sono: banche, agenti di cambio, Banca d'Italia, organismiesteri, altri soggetti eventualmente indicati dalla Consob. Il depositante dei valori mobiliari presso Monte Titoli S.p.A.: resta solo il cliente dell'intermediario. Il depositante dei titoli di credito presso Monte Titoli S.p.A.: potrà esercitare i diritti amministrativi relativi ai titoli di credito. È imprenditore: chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. È imprenditore agricolo, in base all'art. 2135 c.c.: chi esercita una delle seguenti
famiglia.La propria famiglia. L'art. 1703 L'impresa artigiana: deve essere esercitata direttamente dall'imprenditore la cui attività deve avere carattere professionale. Il registro delle imprese, tenuto dalle camere di commercio di ciascuna provincia, prevede: l'iscrizione, per alcuni soggetti, in una sezione ordinaria, mentre, per altri, in diverse sezioni speciali. L'iscrizione al registro delle imprese deve avvenire nel termine di TRENTA giorni.