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Diritto commerciale

La compravendita

La compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali.

Cessione d'azienda

Nel caso di cessione d’azienda, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale, salvo patto contrario.

Evizione parziale

Nel caso di evizione parziale, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Aliud pro alio

Si definisce “aliud pro alio” la fattispecie in cui viene data una cosa invece di un’altra.

Vendita alternativa

Il venditore di un contratto di vendita alternativa si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il compratore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

Vizi e mancanza di qualità

In caso di vizi, il compratore deve a pena di decadenza, denunciare al venditore i vizi o la mancanza di qualità, entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Proprietà del venditore

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, il venditore è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

Vendita di cosa generica

Nel caso di vendita di cosa generica, la proprietà si trasferisce al momento dell’individuazione.

Vendita obbligatoria

Circa la natura della vendita obbligatoria, secondo la teoria preferibile la stessa è qualificata quale unico negozio con effetti reali differiti.

Vendita con riserva della proprietà

Nella vendita con riserva della proprietà, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto ed è nullo il patto contrario.

Art. 1286 c.c. - Vendita alternativa

Ai sensi dell’art. 1286 c.c., in caso di vendita alternativa, la scelta spetta, di regola, al compratore, se non è attribuita al venditore o ad un terzo.

Riscatto e art. 1500 c.c.

In materia di riscatto, l’art. 1500 c.c. stabilisce che il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

Una volta trascorso inutilmente il termine previsto per l’esercizio del riscatto, il terzo subacquirente è legittimato a ritenere che il riscatto non sia stato esercitato.

Art. 1526 c.c. - Risoluzione per inadempimento

L’art. 1526 c.c. stabilisce che, se il contratto si risolve per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo un equo compenso per l’uso ed il risarcimento del danno.

Rent to buy

Nel contratto di rent to buy, il concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore, il quale paga il canone: dopo un periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.

Vendita con riserva di gradimento

La vendita con riserva di gradimento da parte del compratore: solo a seguito della comunicazione del gradimento da parte del compratore, il contratto si intenderà concluso con efficacia ex nunc.

Vendita su campione

Nella vendita su campione, qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

Vendita su tipo di campione

Nella vendita su tipo di campione, il campione serve unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità del bene oggetto della vendita e pertanto il compratore può chiedere la risoluzione solo se la difformità è notevole.

Patto di prelazione

Il patto di prelazione ha efficacia obbligatoria e non è opponibile a terzi.

Vendita su piazza

Nella vendita su piazza, la consegna della cosa deve avvenire, salvo patto contrario, nel luogo dove si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

Rivendicazione del venditore

In mancanza di pagamento concordato senza dilazione, la rivendicazione del venditore consente di riprendere il possesso materiale della cosa, purché la cosa si trovi presso il compratore e nello stato in cui era al tempo della consegna e la domanda sia stata proposta entro 15 giorni dalla consegna.

Vendita di cose da trasportare

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo all’altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Vendita di cose in viaggio assicurate

Se la vendita ad oggetto cose in viaggio assicurate e al compratore è stata consegnata la polizza di assicurazione, i rischi della merce passano a carico del compratore al momento della consegna al vettore, salvo malafede del venditore.

Pagamento a mezzo banca

Quando il pagamento deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa.

Diritto di voto su titoli azionari

Il diritto di voto inerente ai titoli azionari venduti a termine resta al vettore/venditore fino al verificarsi della consegna.

Contratto preliminare

Il contratto preliminare è un contratto obbligatorio, dal quale scaturisce unicamente l’obbligo per le parti di addivenire allo scambio del consenso definitivo necessario per il trasferimento della proprietà.

Il contratto preliminare deve avere la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo, pena la sua nullità.

Con il rimedio dell’esecuzione in forma specifica, la parte “adempiente” può rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di vedersi emettere una sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso.

Art. 2645 bis c.c. - Effetti del contratto preliminare

Ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., terzo comma, gli effetti del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo e comunque in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che ne costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda di cui all’art. 2652 c.c.

Riporto

Il riporto si concreta in duplice trasferimento, uno a “pronti” dal riportatore e uno “a termine” dal riportatore al riportato.

Art. 1550 c.c. - Diritti e obblighi nel riporto

Ai sensi dell’art. 1550 c.c., tutti i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli spettano al riportato, mentre il diritto di voti, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Contratto estimatorio

Il contratto estimatorio è un contratto reale con obbligazione facoltativa.

Nel contratto estimatorio i rischi di perdita o deterioramento della cosa gravano sull’accipiens, che non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo se la restituzione della cosa è divenuta impossibile, anche se per causa a lui non imputabile, e anche se abbia già dichiarato di prescegliere la seconda alternativa.

Nel contratto estimatorio il tradens può rifiutare la restituzione solo nel caso in cui i beni siano deteriorati al punto da non essere più commerciabili.

Somministrazione di consumo

Nella somministrazione di consumo, le cose date dal somministrante passano in proprietà del somministrato al momento della consegna o all’atto d’erogazione.

Contratto di somministrazione

Nel contratto di somministrazione, laddove si stabilisca quale criterio quello del normale fabbisogno, il somministrato non potrà richiedere una fornitura inferiore a quella corrispondente a tale criterio.

Nel contratto di somministrazione la risoluzione per inadempimento può chiedersi solo se l’inadempimento ha notevole importanza, ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

L’art. 1566 c.c. prevede che è possibile inserire un patto con cui il somministrante ha diritto ad essere preferito nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto.

Se la clausola d’esclusiva è prevista a favore del somministrato, il somministrante non può erogare ad altri, nella zona interessata, forniture della stessa natura.

Mandato

Definizione e caratteristiche

Il mandato è un contratto consensuale con effetti obbligatori.

Il mandato con rappresentanza è tale quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. È necessaria la presenza della procura.

Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio ed acquista e assume in nome proprio diritti e obblighi nei confronti dei terzi.

Il mandante, nell’ambito delle obbligazioni di cui è titolare, deve somministrare al mandatario i mezzi necessari all’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine ha contratto in proprio nome, nonché rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e risarcirgli i danni eventualmente subiti a causa dell’incarico.

Art. 1703 c.c. - Definizione del mandato

L’art. 1703 c.c. definisce il mandato come il contratto col quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. Ha quindi ad oggetto una prestazione di fare del cui risultato profitta l’altro contraente.

Il mandato può essere generale o speciale, a seconda che riguardi la cura di tutti gli affari giuridici del mandante oppure la cura soltanto di affari specificamente individuati. In ogni caso, il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione se non sono espressamente indicati.

Il mandato può essere stipulato nell’interesse “esclusivo del mandante”, “del mandante e del mandatario”, “del mandante e di terzi”.

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; se incorre in colpa, la sua responsabilità è valutata con minor rigore qualora il mandato sia gratuito. Egli, inoltre, deve rispettare le istruzioni che gli sono state impartite ed i limiti fissati dal contratto.

Estinzione del mandato

Il mandato si estingue, ai sensi dell’art. 1722 c.c., per le seguenti cause: scadenza del termine o compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito; morte, l’interdizione, l’inabilitazione del mandante o del mandatario; rinunzia da parte del mandatario, revoca da parte del mandante; fallimento del mandatario.

La rinunzia del mandatario è ammessa in ogni caso se sussiste una giusta causa o se, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, è stato dato un congruo preavviso. In questi casi nulla deve il mandatario rinunziante; in caso contrario, egli deve risarcire i danni al mandante.

Contratti di trasporto

Diritti derivanti dal contratto di spedizione

Ai diritti derivanti dal contratto di spedizione si applica la stessa prescrizione breve prevista per il contratto di trasporto: durata un anno, prorogata a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Contratto di agenzia

Il contratto di agenzia si caratterizza per l’autonomia organizzativa e giuridica dell’agente e per la qualifica di imprenditore autonomo che esso stesso acquisisce, assumendo in proprio l’onere e le spese di organizzazione del lavoro, nonché il rischio del risultato dell’attività professionale svolta.

Elemento essenziale del contratto di agenzia è la promozione da parte dell’agente e verso retribuzione, di contratti per conto del preponente.

Commissione

Secondo i principi generali, in materia di commissione, il commissionario non può rendersi acquirente delle merci che il committente gli dà incarico di vendere, né può fornirgli le merci che ha avuto incarico di comprare per un evidente conflitto di interessi; qualora però si tratti di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può “entrare nel contratto” fornendo a quel prezzo le cose che deve comprare, o acquistando per sé le cose che ha incarico di vendere salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

La commissione è un mandato senza rappresentanza il cui oggetto specifico è rappresentato dall’acquisto e dalla vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario.

Lo star del credere rende il commissionario responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare di cui, invece, il mandatario generalmente non risponde.

Contratto di spedizione

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Per quanto concerne gli obblighi dello spedizioniere, è previsto che egli sia tenuto ad osservare le istruzioni del committente o, in mancanza, ad agire nel perseguimento del miglior interesse del medesimo. I premi, gli abbuoni ed i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere, inoltre, devono essere accreditati al committente, se non è disposto diversamente.

Agenzia

L’agenzia è il contratto col quale l’agente assume nei confronti dell’imprenditore l’incarico di promuovere per suo conto, stabilmente e verso retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata.

L’esercizio dell’attività di agente e di rappresentante di commercio era subordinato all’iscrizione in un apposito ruolo iscritto presso le Camere di Commercio ed oggi è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio.

Appalto

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio per un’altra (committente o appaltante) verso un corrispettivo in danaro.

L’appalto è un contratto oneroso, consensuale, a prestazioni corrispettive, essenzialmente obbligatorio e ad esecuzione prolungata.

Obbligazione dell'appaltatore

Obbligazione principale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio che ha assunto, con la propria organizzazione, mediante svolgimento della propria attività e quella dei propri dipendenti. I rischi che incidono sull’opera durante il corso dell’esecuzione sono addossati all’appaltatore e se la materia è fornita in tutto o in parte dal committente il perimento dell’opera è a carico del committente.

Art. 1667, comma 2, c.c. - Denunzia difformità o vizi

Stabilisce l’art. 1667, comma 2, c.c., che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

Variazioni e revisione prezzo

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera senza autorizzazione del committente provata per scritto e l’eventuale compenso aggiuntivo per le variazioni o le aggiunte deve essere concordato.

La revisione del prezzo concordato è possibile se si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto; tali variazioni siano derivate da circostanze imprevedibili, la differenza eccede il decimo.

Estinzione e recesso dal contratto di appalto

Un’ipotesi di estinzione del contratto di appalto è costituita dall’art. 1672 c.c., secondo il quale se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

Il committente può recedere in caso di morte dell’appaltatore, qualora la considerazione della persona di questo sia stata motivo determinante del contratto (intuito personae) e in ogni caso qualora gli eredi di lui non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

Subappalto

Il subappalto è il contratto d’appalto stipulato tra l’appaltatore originario ed un terzo (cd. subappaltatore), avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera o dello stesso servizio alla cui realizzazione il primo si è obbligato nei confronti del committente.

Appalto e subappalto, anche se collegati, sono contratti distinti. Ne consegue che obbligato nei confronti del committente è solo l’appaltatore, anche se la responsabilità di quest’ultimo dipende dal fatto del subappaltatore, verso il quale il committente non detiene azione diretta.

Contratto di trasporto

Col contratto di trasporto, il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

Pubblici servizi di linea

I pubblici servizi di linea sono quei servizi di trasporto che vengono esercitati in regime di monopolio.

Con riferimento ai pubblici servizi di linea, il concessionario è obbligato a stipulare il contratto di trasporto con tutti i privati che lo richiedano. Il concessionario deve eseguire il trasporto secondo l’ordine delle richieste.

Trasporto di persone

Nel trasporto di persone, il vettore risponde per l’inadempimento e per il ritardo nell’esecuzione del trasporto.

Nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore non può essere limitata.

Trasporto di cose

Il contratto di trasporto di cose si perfeziona col consenso.

In caso di responsabilità del vettore, egli è liberato solo se prova che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o del destinatario.

Trasporto cumulativo

Il trasporto cumulativo è caratterizzato dalla pluralità di vettori e dalla u...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Savius992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Guida Paolo.
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