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RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Può essere:
Volontaria: art.2445 la riduzione del capitale sociale non si distingue molto dal
procedimento che abbiamo visto nell’ambito delle società di persone, comporta A) una
modifica dell’atto costitutivo, perché si riduce il valore del dato del capitale nominale,
quindi occorre una decisione dei soci, assunta dall’assemblea straordinaria dei soci. La
relativa decisione può essere assunta perché per i soci non ha senso avere un ammontare di
risorse così elevato nella società e quindi ritenendo eccessivo l’ammontare decidono di
ridurre questa cifra rendendo liberamente utilizzabili le risorse che derivano dalla differenza,
rendendole disponibili come utili. Nelle società di capitali si pone un problema per i
creditori sociali, perché abbiamo l’autonomia patrimoniale perfetta, quindi i creditori o si
soddisfanno sul patrimonio della società o non hanno altro patrimonio su cui rivalersi.
Quindi la delibera della riduzione del capitale sociale non è immediatamente realizzabile ma
deve essere iscritta nel RI e occorre per la sua esecuzione un periodo di tempo, 90 giorni,
periodo nel quale i creditori potranno porre opposizione. Quando il capitale viene ridotto
volontariamente vuol dire che parte da un livello più alto del capitale sociale minimo perché
i soci che decidono di ridurre il capitale sociale devono comunque rispettare la regola del
capitale minimo. Però può trattarsi di una società che parte ben capitalizzata per avere la
fiducia dei soci e dopo decidono di ridurre il capitale sociale di colpo, il L non vuole che si
cambiano le carte in tavola nello svolgimento dell’attività. Quindi è stata prevista una
cautela a favore dei creditori che possono facendo opposizione davanti al giudice e se viene
considerata fondata possono bloccare la riduzione del capitale sociale. Importante anche ai
sensi dell’art.2445 la riduzione del capitale sociale può avvenire sia mediante la riduzione
dei conferimenti dei soci ancora dovuti, si parlerà dei conferimenti in denaro, quelli in
natura sono inglobati nel processo produttivo, oppure attraverso il rimborso dei capitali ai
soci, la società restituisce parte del valore delle risorse conferite. Si tratta di riduzione reale,
si priva di risorse, lo fa materialmente attraverso il rimborso dei capitali e giuridicamente,
rinunciando al credito avente per oggetto i centesimi residui.
Per perdite o contabile: perché nella riduzione del capitale per perdite, le perdite hanno già
consumato il capitale sociale e quindi in questo caso la riduzione non determina esborso di
ulteriori risorse del socio nei confronti della società ma si tratta solo di un allineamento del
valore del capitale nominale ai reali valori contabili di bilancio, come risultanti per effetto
delle perdite. Ecco perché si parla di riduzione di carattere contabile e non reale. La
riduzione per capitale per perdite può avvenire per due ipotesi: 1) scenario delle perdite
gravissime oppure 2) nel caso di perdite gravi quando le stesse rimangono nell’esercizio
successivo le perdite non sono state riassorbite ma continuano a rimanere. Allineamento per
non dare ai terzi un’immagine furbiante ai terzi che consultano l’atto costitutivo, per
garantire che l’informazione resa dal capitale nominale sia coerente ri
Lezione 16
Il legislatore ha cercato di riequilibrare il principio di legalità e stabilità, attraverso un mix di
misure: trasformare i più importanti vizi di inesistenza della delibera o in irregolarità o in anomali
irrilevanti o in vizi di annullabilità, infatti art.2377 al 5° comma, abbiamo 3 ipotesi che la
giurisprudenza qualificava come vizi di inesistenza che sono stati classificati da L come o anomalie
irrilevanti o come vizi di annullabilità e quindi da luogo all’imputazione solo nel termine di 90
giorni.
1. Partecipazione all’assemblea di persone non legittimate (giornalisti, disturbatori), di per sé
costituisce un’anomalia irrilevante può questa circostanza integrare un vizio di annullabilità
se questa partecipazione è stata determinante ai fini del quorum costitutivo. Prima del 2003
la semplice partecipazione all’assemblea di persone non legittimate veniva considerata una
delibera inesistente.
2. Invalidità del singolo voto o del conteggio errato dei voti, può trattarsi di violenza fisica o
una semplice minaccia, quindi violenza morale. In entrambi i casi il consenso si è formato
male, secondo L questa circostanza costituisce di per sé un’anomalia irrilevante rispetto alla
sorte della deliberazione a meno che quel voto non sia risultato decisivo nel raggiungimento
della maggioranza richiesta, in questo caso la delibera diventa annullabile, ma
l’impugnazione deve essere richiesta entro 90 giorni. Prima l’ipotesi del voto turbato veniva
considerato di per sé come causa di delibera inesistente ed era impugnabile in qualsiasi
momento. Anche in caso di un errore nel conteggio rimane un’anomalia irrilevante a meno
che sbagliando il conto non si è sbagliata la maggioranza, in questo caso abbiamo un vizio
di annullabilità
3. Incompletezza o inesattezza del verbale, verbale quindi lacunoso (si sono conteggiati i voti
contrari ma non sono stati indicati i nomi dei soci che hanno votato contro), anche in questo
caso siamo di fronte ad anomalie irrilevanti a meno che queste lacune impediscano
l’accertamento del contenuto della decisione oppure degli effetti oppure della validità della
delibera, non viene indicata né la percentuale di chi ha votato a favore e nè di chi ha votato
contro, prima veniva considerata delibera inesistente mentre ora se c’è un verbale ma questo
è lacunoso allora abbiamo anomalie irrilevanti.
Questa è la prima misura che ha usato il L per rafforzare il principio di stabilità. Si riducono ai
minimi termini le cause che portano ad una delibera inesistete e si torna a parlare di vizi di
annullabilità.
Seconda misura: mettiamo che esista un vizio di annullabilità e che la delibera sia affetta da un vizio
di annullabilità. Chi impugna una delibera per vizi di annullabilità vuole ottenere l’annullamento
della delibera, la delibera dovrebbe essere annullata, stravolto, rimosso dalla realtà giuridica. Il
2377 3° comma dice: si è vero se c’è un vizio di annullabilità senz’atro l’impugnazione può dar
luogo all’annullamento della delibera però solo se l’azione viene proposta da 1 o più soci che
abbiano il 5% del capitale nelle società chiuse oppure l’1 per mille nelle società per azioni aperte.
Bisogna essere titolari di una certa aliquota percentuale del capitale sociale altrimenti se a
impugnare la delibera è un socio titolare solo di un’azione la delibera non potrà essere annullata ma
questo socio che ha agito in giudizio potrà ottenere soltanto il risarcimento del danno. Si passa da
una tutela di carattere demolitorio a una tutela di carattere risarcitorio.
Qui il risarcimento del danno è difficile da ipotizzare, è difficile per un socio subisca un danno nella
propria sfera giuridica che danno può subire da un’approvazione di bilancio? Da questo punto di
vista, salvo alcuni casi, il singolo socio viene completamente dissuaso ……..dall’ ad impugnare la
delibera perché il più delle volte non riceverà neanche il risarcimento, è difficile dimostrare che ha
subito un danno nella sua sfera giuridica aa causa della delibera.
Terza misura: penultimo comma del 2377, ci dice che c’è un zio ci sono anche i numeri sufficienti
per chiedere l’annullamento, ma la deliberazione non può essere annullata se esiste una delibera …
possibilità sanatoria della delibera impugnata che può avvenire anche dopo aver impugnato la
delibera. Delibera sostitutiva alla delibera impugnata, e se questa è conforme alla legge e allo
statuto, blocca l’impugnazione dell’altra delibera.
2 precisazioni:
1. Chi può impugnare la delibera?
a) soci assenti
b) soci astenuti
c) soci dissenzienti
d) amministratori della società
e) collegio sindacale
2. Termine di imputazione: 6° comma ed è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro
dell’imprese o dalla data di deliberazione
il 2377 riguarda tutti i vizi procedimentali, si discute sulle regole del procedimento.
Art. 2379: che disciplina la nullità delle azioni. anche in questo caso il L ha cercato di rafforzare il
principio di stabilità degli atti. Si parla di vizi di nullità quando l’oggetto della deliberazione è
impossibile o illecito, inoltre il L ha aggiunto 2 vizi procedimentali che ha equiparato ai vizi di
contenuto e li ha dichiarati gravissimi, quando manca la convocazione all’assemblea e quando
manca la delibera, il verbale. In questi casi la deliberazione è da considerarsi nulla e ciò significa
che può essere proposta da chiunque vi abbia interesse entro però 3 anni della sua assunzione o
dell’iscrizione nel registro delle imprese. Decorsi tre anni la delibera non è più impugnabile. Solo
un caso in cui la delibera diventa impugnabile senza limiti di tempo quando: la decisione
assembleare modifica l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (commercio di
droga), in questo caso la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento senza limiti di tempo.
Attenzione: proprio al fine di conservare la stabilità degli atti il 2379 bis quei due vizi
procedimentali considerati gravissimi da determinare la nullità di delibera sono suscettibili alla
sanat. ….. abbiamo un’assemblea che non viene convocata, non c’è l’avviso di convocazione, i soci
che danno l’assenso non possono impugnare la decisione per omesso avviso di convocazione.
Qualcosa di simile avviene anche in caso di mancanza di verbale, qui viene ammessa la possibilità
di una verbalizzazione anche successiva purché avvenga prima della successiva assemblea. se
quindi la verbalizzazione avviene prima dell’assemblea questa verbalizzazione è in grado di sanare
il vizio di nullità.
COLLEGIO SINDACALE
È l’organo di controllo. Composto da soggetti che sono chiamati in modo professionale e
continuativo il rispetto della legalità all’interno della struttura societaria. Senso di istituzione di un
organo di controllo nelle spa: bisogna ritornare alla nascita, la spa nasce come modello aperto al
pubblico dei risparmiatori, presuppone che il potere gestorio sia concentrato nei soggetti
prof