DIRITTO COMMERCIALE (Paniere Completo)
Docente: Giusti Carlo Alberto
1. L’Imprenditore commerciale
art. 2.195 C.C., è imprenditore commerciale chi esercita: • un’attività industriale: attività diretta alla
produzione di beni non agricoli o di servizi • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività
commerciali/ di distribuzione/bancarie • un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; •
un’attività bancaria o assicurativa; • altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a
vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie). Per
esclusione: è imprenditore commerciale ogni imprenditore che non sia imprenditore agricolo o piccolo
imprenditore e soddisfa i requisiti previsti dall’art.
2.082 C.C.. Si applicano solo all’imprenditore commerciale le regole relative a: • iscrizione nel registro
delle Imprese • Obbligo delle scritture contabili • assoggettamento al fallimento e altre procedure
concorsuali • rappresentanza commerciale.
Dovranno essere considerate commerciali ogni impresa che non sia qualificabile come agricola (es: le
agenzie per il collocamento di collaboratrici domestiche o imprese di pubblici spettacoli).
2. Le Società di persone e le Società di capitali
Le Società di persone: • Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice.
• La disciplina relativa alle sopra citate tipologie societarie è rimasta immutata (salvo il
2.500 ter in tema di trasformazione, che deroga all’ordinario regime dell’unanimità – 2.252). Società di
persone: caratteristiche generali: • autonomia patrimoniale imperfetta; • I soci sono, in via sussidiaria (il
beneficio d'escussione opera diversamente, a seconda del tipo sociale), illimitatamente e solidalmente
responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite: • dalla legge: socio
accomandante di una società in accomandita semplice; • dai soci stessi (possibilità prevista unicamente
nella disciplina delle società semplici), per mezzo di un patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei, ex art. 2.267 c.c.; • soggettività giuridica (non personalità giuridica) • le società di persone
costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio
ma senza personalità giuridica.
• Commercialità dell’attività esercitata e influenza sulla scelta del tipo.
• - la Società Semplice NON può esercitare attività commerciali (art. 2.249 c.c.)
• - gli altri tipi sociali sono raggruppati sotto la denominazione di società commerciali .
Società in nome collettivo (Snc) • La disciplina della S.n.c., che è il tipo di società di persone più diffuso
in quanto permette l’esercizio d’ogni tipo d’attività, è contenuta negli artt. 2.291 – 2.312 (comunque
rinvio dell’art. 2.293 – norme applicabili – : la s.n.c. è regolata dalle norme di questo capo e del
precedente sulla società semplice).
Società in Accomandita Semplice (S.A.S.), società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno
parte due diverse categorie di soci: • Accomandanti • accomandatari. 1 164
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Soci accomandanti: • Sono obbligati solo ai conferimenti • Rischiano solo di perdere il capitale conferito
• Sono esclusi dai poteri amministrativi • Sono esclusi dal fallimento • Possono essere dipendenti della
società.
Soci accomandatari: • Sono obbligati verso la società all’esecuzione dei conferimenti • Sono
personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali • Partecipano
all’amministrazione della società • Devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della
società in nome collettivo • Rivestono la qualifica di imprenditori.
Le Società di capitali sono la S.p.A. (Società per Azioni), la S.a.p.A. (Società in Accomandita per
Azioni), la S.r.l. (Società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (Società a responsabilità limitata
semplificata), Società consortile. Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni
operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale
ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La
partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della
specifica tipologia societaria. Le caratteristiche delle società di capitali sono: - Personalità giuridica e
autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le
S.a.p.A., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale
sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente.
3. Gli enti no-profit
Senza scopo di lucro: cooperative • Imprese pubbliche • Associazioni e fondazioni. Imprese
pubbliche: • Lo stato e gli Enti Pubblici possono esercitare l’impresa in tre modi:
1) direttamente, attraverso proprie strutture: aziende autonome (imprese organo). es. aziende
municipalizzate erogatrici di servizi pubblici (trasporti urbani, raccolta rifiuti, farmacie, ecc.), azienda
autonoma dei monopoli di Stato, 2) costituendo Enti pubblici Economici, diffusi fino ai primi anni 90,
oggi trasformati in s.p.a. 3) Acquistando azioni di società di diritto privato (società a partecipazione
pubblica).
Associazioni e Fondazioni: • Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale ma devolvono gli utili a
scopi altruistici. • Sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale anche se questa attività è solo
accessoria rispetto al loro fine principale.
Nell'ambito delle organizzazioni no profit il Revisore coadiuva gli amministratori nel loro compito ed
assume funzioni di controllo dell'ente. Negli enti no profit la presenza del Revisore è discrezionale non
essendo prevista alcuna norma che stabilisce l'obbligo per tali enti di avere un revisore. Unico obbligo è
quello dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. 460/1997 che prevede, qualora i proventi dell'ente abbiano
superato per due anni consecutivi i due miliardi di lire, ora euro 1.032.913,80, di allegare al bilancio una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori professionisti iscritti all'albo.
4. La disciplina della concorrenza 2 164
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Art. 41 della Costituzione, prevede il principio della libertà d’iniziativa economica privata. Diretta
conseguenza di questo principio è il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare
un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori.
Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di
quelle meno efficienti. Maggiore concorrenza stimola l’innovazione. Permette maggiore scelta e prezzi
più bassi, a vantaggio dei consumatori. La concorrenza deve svolgersi però con il rispetto di determinate
regole. Divieto di concorrenza sleale (art. 2.598 c.c.). Atti di confusione (art.2.598). Compie atti di
confusione chiunque: • usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, • imita servilmente i prodotti di un concorrente, • compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; Es.
Uso di segni distintivi uguali o simili, imitazione servile (copie identiche), concorrenza parassitaria
(stesse iniziative). • Compie atti di denigrazione, chiunque:
• diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito • Compie atti di vanteria chiunque • si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente; • Es. diffonde notizie su difetti degli altri o dichiara di produrre un bene “tipo X” Atti
contrari alla correttezza professionale • Compie atti contrari alla concorrenza leale chiunque • si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. • Es. storno dei dipendenti, spionaggio industriale
per sottrarre segreti di fabbrica, dumping (praticare prezzi sotto costo per eliminare i concorrenti dal
mercato). • Sono repressi e sanzionati • anche se compiuti senza dolo o colpa, • anche se non hanno
ancora provocato un danno ai concorrenti, basta un danno potenziale.
Rimedi • Azione inibitoria per vietare la continuazione della concorrenza sleale;
• Azione di rimozione per eliminare gli effetti • Legittimati ad agire sono solo l’imprenditore o gli
imprenditori lesi e NON i consumatori. • Non è necessario dimostrare né che l’atto è stato compiuto con
dolo o colpa, né che ha provocato un danno • È sufficiente provare l’idoneità dell’atto a recare un danno
potenziale. Risarcimento del danno • Se si è verificato un danno e gli atti di concorrenza sleale sono stati
compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto anche al risarcimento dei danni. • Accertati gli atti di
concorrenza, la colpa si presume: è l’imprenditore accusato che, se non vuole risarcire, deve dimostrare
di aver osservato la diligenza richiesta dall’attività esercitata. • In caso di condanna al risarcimento può
essere ordinata anche la pubblicazione sui giornali della sentenza di condanna.
5. La disciplina dell'attività agricola
Coltivazione del fondo: La produzione di specie vegetali è sempre qualificabile come attività agricola
essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei
suoi prodotti. Ne consegue che sono coltivazioni del fondo anche le coltivazioni in serra e la floricoltura.
Selvicoltura: La selvicoltura è concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i
relativi prodotti. NON costituisce perciò attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla
coltivazione del bosco. 3 164
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Allevamento di animali: Si intende non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente
agricoli (carne, latte, lana) ma anche l’allevamento di cavalli da corsa, l’allevamento e l’addestramento
di razze canine. Ancora, è impresa agricola l’allevamento di animali da cortile (polli, conigli, etc.) e
l’acquacoltura (pesci).
L’imprenditore ittico, cioè l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura
di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, è considerato imprenditore agricolo. In base
al terzo comma dell’art. 2.135 si intendono connesse: 1. le attività dirette alla manipolazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola
essenziale; 2. le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Tutte e due sono attività
oggettivamente commerciali. È industriale e non agricoltore chi produce olio o formaggi; è
commerciante e non agricoltore chi ha un negozio di frutta e verdura. Queste attività sono però
considerate agricole quando sono in connessione con una delle tre attività agricole essenziali.
6. L'imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali
sono attività tipicamente agricole. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi.
Oggi il progresso tecnologico può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può
sollevare sul piano giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la
disciplina delle imprese commerciali (è quindi se è giusto il loro esonero dalla tenuta delle scritture
contabili nonché dal fallimento). Al riguardo si è stabilito che è impresa agricola ogni impresa la cui
attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di
produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). L’attuale articolo 2.135 afferma che: per
coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e
allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
7. L’imprenditore
Art. 2.082: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’art. 2.082 fissa i requisiti minimi che devono
ricorrere perché un dato soggetto sia imprenditore. Dall’articolo si ricava che l’impresa è attività (serie
coordinata di atti); è attività caratterizzata da uno specifico scopo (la produzione o lo scambio di beni o
servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (essa deve essere svolta in maniera organizzata, con
metodo economico e con professionalità).
8. Le attività connesse 4 164
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Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole a condizione che
sussistano: • Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole
essenziali coerenti con le attività connesse; • Connessione oggettiva: le attività devono consistere nella
trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio
delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola.
9. Le differenze tra Impresa agricola ed Impresa commerciale
L’Impresa agricola è ogni impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico
naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali).
L’attuale articolo 2.135 afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Impresa Commerciale è l’Impresa che esercita: un’attività industriale diretta alla produzione di beni
NON agricoli o di servizi • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali/ di
distribuzione/bancarie • un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
• un’attività bancaria o assicurativa; • altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a
vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie).
10. L’Azienda
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2.555
c.c.). Comprende beni materiali (beni mobili, immobili) beni immateriali (brevetti, segni distintivi),
contratti. Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente
che egli ne abbia il godimento.
11. I Consorzi fra imprenditori
Con il contratto di consorzio, in forma scritta a pena di nullità, più imprenditori, istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
Imprese. Modalità iscrizione • L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve
chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando: • generalità, • sedi, • rappresentanti, • data
inizio attività. Se il contratto di consorzio tra imprenditori prevede l'istituzione di un ufficio destinato a
svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta
giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione: Presso l'ufficio del Registro delle Imprese del
luogo dove l'ufficio del consorzio ha sede. In genere, gli organi del consorzio sono due: l’Assemblea,
composta da tutti i consorziati, e l’Organo direttivo. All’Assemblea sono rimesse le decisioni
sull’attuazione dell’oggetto del consorzio, assunte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il
voto favorevole della maggioranza dei consorziati; per le modificazioni del contratto di consorzio
occorre, invece, il consenso di tutti i consorziati. All’Organo direttivo competono, invece, le funzioni 5 164
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esecutive e di gestione, che le parti possono autonomamente articolare nel rispetto dei limiti imposti
dalla legge.
12. Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
GEIE - GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO: (GEIE) è un organismo di cooperazione
transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica (persone fisiche,
Società, Enti) e ambito di operatività (attiv
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