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VALORE DELLA PRODUZIONE

A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

1. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

2.

semilavorati e finiti;

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

4. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto

5.

esercizio;

TOTALE (A) valore della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

B. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

1. Per servizi

2. Per godimento di beni di terzi

3. Per il personale:

4. a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

Ammortamenti e svalutazioni:

5. a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide;

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e

6.

merci;

Accantonamenti per rischi;

7. Altri accantonamenti;

8. Oneri diversi di gestione;

9.

TOTALE (B) Costi della produzione

Patrimonio netto:

Capitale sociale.

A. Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

B. Riserve di rivalutazione.

C. Riserva legale.

D. Riserve statutarie.

E. Altre riserve, distintamente indicate.

F. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

G. Utili (perdite) portati a nuovo.

H. Utile (perdita) dell'esercizio.

I. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

J.

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

Attivo circolante

Rimanenze

I. materie prime, sussidiarie e di consumo;

1. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

2. lavori in corso su ordinazione;

3. prodotti finiti e merci;

4. acconti.

5.

TOTALE I

Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi

II. esigibili oltre l'esercizio successivo:

verso clienti;

1. verso imprese controllate;

2. verso imprese collegate;

3. verso controllanti;

4. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

5. 5 bis. crediti tributari.

5 ter. imposte anticipate.

5 quater. verso altri

TOTALE II

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

III. partecipazioni in imprese controllate;

1. partecipazioni in imprese collegate;

2. partecipazioni in imprese controllanti;

3. 3bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle

controllanti;

altre partecipazioni;

4. azioni proprie, con indicazioni del valore nominale complessivo;

5. altri titoli.

6.

TOTALE III

Disponibilità liquide:

IV. depositi bancari e postali;

1. assegni;

2. denaro e valori in cassa;

3.

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre

l'esercizio successivo:

obbligazioni;

1. obbligazioni convertibili;

2. debiti verso soci per finanziamenti;

3. debiti verso banche;

4. debiti verso altri finanziatori;

5. acconti;

6. debiti verso fornitori;

7. debiti rappresentati da titoli di credito;

8. debiti verso imprese controllate;

9. debiti verso imprese collegate;

10. debiti verso controllanti;

11.

11bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

debiti tributari;

12. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13. altri debiti.

14.

TOTALE DEBITI (D)

Ammortamento finanziario e relative scritture

12) I casi di recesso del socio e relative scritture

13) Cambiamento dell'oggetto sociale

Cambiamento del tipo di società

Alla fusione o scissione della società

Alla revoca dello stato di liquidazione

Trasferimento della sede all'estero

Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo

Ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in merito alla

amministrazione della società o alla distribuzione degli utili

Alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo

"Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve

essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta

alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci

proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo

concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso

è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente

riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora

sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio

receduto, la società viene posta in liquidazione."

Lavori in corso su ordinazione e relative scritture

14) I lavori in corso su ordinazione sono contratti a durata normalmente ultrannuale per

la realizzazione di un bene, di una combinazione di beni oppure per la fornitura di

beni/servizi non di serie e che insieme formino un unico progetto.

Tali lavori vengono eseguiti su ordinazione (formalizzata nel suddetto contratto) del

committente che richiede determinate specifiche tecniche, che trovano analitica

descrizione nel contratto stipulato.

Generalmente l’affidamento avviene attraverso contratti d’appalto (possono essere

stipulati anche altri atti come ad esempio la vendita di cosa futura) riguardanti la

realizzazione di opere, edifici, ponti, dighe, navi, impianti o la fornitura di servizi

inerenti la realizzazione di un opera.

Se al termine dell’esercizio tali lavori non sono terminati, l’impresa esecutrice del

lavoro deve rilevare in bilancio tali contratti secondo quanto previsto dall’OIC 23 la

cui nuova versione, da applicarsi ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014,

sostituisce quella entrata in vigore nel 2005.

In particolare, due sono i criteri di valutazione applicabili.

Il primo, denominato “criterio della commessa completata”, si caratterizza per

rilevare i lavori in corso al costo e di iscrivere il ricavo, ed il conseguente margine,

solo quando ultimati.

Il secondo è invece il “criterio della percentuale di completamento” che prevede di

imputare il ricavo complessivo ad ogni esercizio in cui vengono eseguiti i lavori in

proporzione alla percentuale di completamento dell’opera, rispettando il principio di

competenza.

Il nuovo principio definisce in modo puntuale i requisiti necessari per l’applicazione

del criterio della percentuale di completamento.

In particolare, per i lavori ultrannuali, l’applicazione di tale criterio

diventa obbligatoria quando:

1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca in modo chiaro le

obbligazioni (tra cui il diritto al corrispettivo per l’esecutore);

2) il diritto ad ottenere il corrispettivo matura con ragionevole certezza (come

quando il contratto garantisce, all’esecutore dell’opera, il risarcimento dei costi

sostenuti più un congruo margine qualora il committente recedesse)

progressivamente durante l’esecuzione dei lavori;

3) non vi sono condizioni di incertezza con riferimento a condizioni contrattuali o

fattori esterni tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle

obbligazioni;

4) il risultato può essere attendibilmente misurato.

Solo nella circostanza in cui non siano rispettate tali condizioni allora deve essere

applicato il criterio della commessa completata.

Un’altra novità riguarda le commesse di breve durata (inferiore all’anno) per cui il

nuovo OIC 23 consente di applicare o il criterio della commessa completata o

quello della percentuale di completamento.

Con riferimento agli anticipi ed agli acconti, il principio chiarisce che devono essere

iscritti tra le passività fino al termine dei lavori e solo al momento

della fatturazione devono essere riclassificati tra i ricavi (storno dal passivo con

contropartita la rilevazione di un ricavo nella voce A1).

In ogni caso, il ricavo deve essere rilevato solo quanto vi è la certezza che il ricavo

maturato è riconosciuto in modo definitivo all’esecutore dei lavori.

Indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, qualora sia probabile che i

costi totali stimati eccedano i ricavi totali, la perdita probabile deve essere rilevato

a decremento dei lavori in corso su ordinazione iscritti in bilancio.

Se la perdita è superiore al valore dei lavori in corso iscritti, allora l’esecutore è

tenuto ad iscrivere l’eccedenza in uno specifico fondo per rischi e oneri.

Rispetto alla versione del 2005, il nuovo principio prevede l’accantonamento al

fondo solo nel caso suddetto, non lasciando discrezionalità al redattore del bilancio.

Pertanto l’impresa che esegue i lavori non potrà iscrivere in un fondo la perdita che

non eccede il valore dei lavori eseguiti come avveniva in applicazione della

versione precedente dell’OIC 23.

Altra importante novità riguarda i costi pre-operativi.

In precedenza, con riferimento al criterio della percentuale di completamento, tali

oneri dovevano essere rilevati tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati

negli esercizi futuri in funzione dell’avanzamento dei lavori, mentre se si fosse

applicata la “commessa completata” tali costi andavano rilevati in modo analogo

agli oneri sostenuti per l’esecuzione delle opere.

Il nuovo principio non modifica la rilevazione contabile dei costi pre-operativi nel

caso si applichi il criterio della commessa completata ma modifica la rilevazione in

applicazione della percentuale di completamento.

In tale caso, infatti, l’azienda esecutrice del lavoro deve considerare tali oneri

come costi di commessa.

Pertanto, questi partecipano alla definizione del margine di commessa in

proporzione allo stato di avanzamento dei lavori.

Infine, l’ultima novità riguarda l’introduzione di nuove indicazioni in merito

agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi. Il nuovo OIC 23 prevede che

tali valori siano inclusi nei ricavi di commessa quando vi è l’accettazione formale

degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi da parte del committente

(entro al data del bilancio) oppure, pur in assenza di una formale accettazione, è

altamente probabile che siano accettati sulla base delle più recenti informazioni e/o

dell’esperienza storica.

Bilancio consolidato fasi

15) La formazione del bilancio consolidato passa attraverso una serie di fasi che

prendono anche il nom

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A.A. 2016-2017
17 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Studio17- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria applicata e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Venturelli Francesco.