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VALORE DELLA PRODUZIONE
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
1. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
2.
semilavorati e finiti;
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
4. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
5.
esercizio;
TOTALE (A) valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
B. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
1. Per servizi
2. Per godimento di beni di terzi
3. Per il personale:
4. a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
Ammortamenti e svalutazioni:
5. a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
6.
merci;
Accantonamenti per rischi;
7. Altri accantonamenti;
8. Oneri diversi di gestione;
9.
TOTALE (B) Costi della produzione
Patrimonio netto:
Capitale sociale.
A. Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
B. Riserve di rivalutazione.
C. Riserva legale.
D. Riserve statutarie.
E. Altre riserve, distintamente indicate.
F. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
G. Utili (perdite) portati a nuovo.
H. Utile (perdita) dell'esercizio.
I. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
J.
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
Attivo circolante
Rimanenze
I. materie prime, sussidiarie e di consumo;
1. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
2. lavori in corso su ordinazione;
3. prodotti finiti e merci;
4. acconti.
5.
TOTALE I
Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi
II. esigibili oltre l'esercizio successivo:
verso clienti;
1. verso imprese controllate;
2. verso imprese collegate;
3. verso controllanti;
4. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
5. 5 bis. crediti tributari.
5 ter. imposte anticipate.
5 quater. verso altri
TOTALE II
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
III. partecipazioni in imprese controllate;
1. partecipazioni in imprese collegate;
2. partecipazioni in imprese controllanti;
3. 3bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
altre partecipazioni;
4. azioni proprie, con indicazioni del valore nominale complessivo;
5. altri titoli.
6.
TOTALE III
Disponibilità liquide:
IV. depositi bancari e postali;
1. assegni;
2. denaro e valori in cassa;
3.
TOTALE IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
obbligazioni;
1. obbligazioni convertibili;
2. debiti verso soci per finanziamenti;
3. debiti verso banche;
4. debiti verso altri finanziatori;
5. acconti;
6. debiti verso fornitori;
7. debiti rappresentati da titoli di credito;
8. debiti verso imprese controllate;
9. debiti verso imprese collegate;
10. debiti verso controllanti;
11.
11bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
debiti tributari;
12. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13. altri debiti.
14.
TOTALE DEBITI (D)
Ammortamento finanziario e relative scritture
12) I casi di recesso del socio e relative scritture
13) Cambiamento dell'oggetto sociale
Cambiamento del tipo di società
Alla fusione o scissione della società
Alla revoca dello stato di liquidazione
Trasferimento della sede all'estero
Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo
Ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in merito alla
amministrazione della società o alla distribuzione degli utili
Alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
"Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve
essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta
alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo
concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso
è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora
sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto, la società viene posta in liquidazione."
Lavori in corso su ordinazione e relative scritture
14) I lavori in corso su ordinazione sono contratti a durata normalmente ultrannuale per
la realizzazione di un bene, di una combinazione di beni oppure per la fornitura di
beni/servizi non di serie e che insieme formino un unico progetto.
Tali lavori vengono eseguiti su ordinazione (formalizzata nel suddetto contratto) del
committente che richiede determinate specifiche tecniche, che trovano analitica
descrizione nel contratto stipulato.
Generalmente l’affidamento avviene attraverso contratti d’appalto (possono essere
stipulati anche altri atti come ad esempio la vendita di cosa futura) riguardanti la
realizzazione di opere, edifici, ponti, dighe, navi, impianti o la fornitura di servizi
inerenti la realizzazione di un opera.
Se al termine dell’esercizio tali lavori non sono terminati, l’impresa esecutrice del
lavoro deve rilevare in bilancio tali contratti secondo quanto previsto dall’OIC 23 la
cui nuova versione, da applicarsi ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014,
sostituisce quella entrata in vigore nel 2005.
In particolare, due sono i criteri di valutazione applicabili.
Il primo, denominato “criterio della commessa completata”, si caratterizza per
rilevare i lavori in corso al costo e di iscrivere il ricavo, ed il conseguente margine,
solo quando ultimati.
Il secondo è invece il “criterio della percentuale di completamento” che prevede di
imputare il ricavo complessivo ad ogni esercizio in cui vengono eseguiti i lavori in
proporzione alla percentuale di completamento dell’opera, rispettando il principio di
competenza.
Il nuovo principio definisce in modo puntuale i requisiti necessari per l’applicazione
del criterio della percentuale di completamento.
In particolare, per i lavori ultrannuali, l’applicazione di tale criterio
diventa obbligatoria quando:
1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca in modo chiaro le
obbligazioni (tra cui il diritto al corrispettivo per l’esecutore);
2) il diritto ad ottenere il corrispettivo matura con ragionevole certezza (come
quando il contratto garantisce, all’esecutore dell’opera, il risarcimento dei costi
sostenuti più un congruo margine qualora il committente recedesse)
progressivamente durante l’esecuzione dei lavori;
3) non vi sono condizioni di incertezza con riferimento a condizioni contrattuali o
fattori esterni tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle
obbligazioni;
4) il risultato può essere attendibilmente misurato.
Solo nella circostanza in cui non siano rispettate tali condizioni allora deve essere
applicato il criterio della commessa completata.
Un’altra novità riguarda le commesse di breve durata (inferiore all’anno) per cui il
nuovo OIC 23 consente di applicare o il criterio della commessa completata o
quello della percentuale di completamento.
Con riferimento agli anticipi ed agli acconti, il principio chiarisce che devono essere
iscritti tra le passività fino al termine dei lavori e solo al momento
della fatturazione devono essere riclassificati tra i ricavi (storno dal passivo con
contropartita la rilevazione di un ricavo nella voce A1).
In ogni caso, il ricavo deve essere rilevato solo quanto vi è la certezza che il ricavo
maturato è riconosciuto in modo definitivo all’esecutore dei lavori.
Indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, qualora sia probabile che i
costi totali stimati eccedano i ricavi totali, la perdita probabile deve essere rilevato
a decremento dei lavori in corso su ordinazione iscritti in bilancio.
Se la perdita è superiore al valore dei lavori in corso iscritti, allora l’esecutore è
tenuto ad iscrivere l’eccedenza in uno specifico fondo per rischi e oneri.
Rispetto alla versione del 2005, il nuovo principio prevede l’accantonamento al
fondo solo nel caso suddetto, non lasciando discrezionalità al redattore del bilancio.
Pertanto l’impresa che esegue i lavori non potrà iscrivere in un fondo la perdita che
non eccede il valore dei lavori eseguiti come avveniva in applicazione della
versione precedente dell’OIC 23.
Altra importante novità riguarda i costi pre-operativi.
In precedenza, con riferimento al criterio della percentuale di completamento, tali
oneri dovevano essere rilevati tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati
negli esercizi futuri in funzione dell’avanzamento dei lavori, mentre se si fosse
applicata la “commessa completata” tali costi andavano rilevati in modo analogo
agli oneri sostenuti per l’esecuzione delle opere.
Il nuovo principio non modifica la rilevazione contabile dei costi pre-operativi nel
caso si applichi il criterio della commessa completata ma modifica la rilevazione in
applicazione della percentuale di completamento.
In tale caso, infatti, l’azienda esecutrice del lavoro deve considerare tali oneri
come costi di commessa.
Pertanto, questi partecipano alla definizione del margine di commessa in
proporzione allo stato di avanzamento dei lavori.
Infine, l’ultima novità riguarda l’introduzione di nuove indicazioni in merito
agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi. Il nuovo OIC 23 prevede che
tali valori siano inclusi nei ricavi di commessa quando vi è l’accettazione formale
degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi da parte del committente
(entro al data del bilancio) oppure, pur in assenza di una formale accettazione, è
altamente probabile che siano accettati sulla base delle più recenti informazioni e/o
dell’esperienza storica.
Bilancio consolidato fasi
15) La formazione del bilancio consolidato passa attraverso una serie di fasi che
prendono anche il nom