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4) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Nella forma di governo repubblicana, il Presidente della Repubblica è a capo dello Stato. Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune.
5) La corte costituzionale
La Corte costituzionale, nel sistema politico italiano, è un organo di garanzia
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costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e
delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le
Regioni stesse, esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della
Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. L'art. 135 comma 1 della
Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
• per un terzo dal Presidente della Repubblica
• per un terzo dal Parlamento in seduta comune
• per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; di questi
(secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
• tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il
procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i
sostituti procuratori generali della Corte di cassazione
• uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione
e i consiglieri del Consiglio di Stato
• uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione,
i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per
favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata
preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale
è prevista la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata
nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi il
contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica e la
controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
L'elezione a opera del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al
terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'alto quorum ha spesso determinato ritardi
(oltre il termine di un mese previsto da norma costituzionale) nell'elezione dei giudici,
pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno 11 giudici, tanto che nel
2002, per la prima volta, la Corte ha rinviato la discussione su una delle cause in ruolo per
mancato raggiungimento del quorum di 11 giudici.
L'elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei
componenti del collegio e, in mancanza di questa, in seconda votazione a maggioranza
relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati.
I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con più
di venti anni di attività professionale forense. Nel momento in cui il soggetto diventa giudice
della Corte deve interrompere l'eventuale attività di membro del Parlamento o di un
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Consiglio regionale, di avvocato e di ogni carica e ufficio stabiliti dalla legge.
In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si
debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il
soggetto debba possedere requisiti sia formali (cioè l'essere magistrato) sia sostanziali
(cioè esercitare effettivamente le funzioni).
Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza
dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Il mandato non può essere
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rinnovato.
Non è possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e
dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema,
per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene
rispettato.
I membri della Corte costituzionale godono dell'immunità politica e penale simile
Il giudizio sulle leggi
Sono previste due sole vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento in via
incidentale (indiretta o di eccezione) e col procedimento in via di azione (diretta o
principale): nel primo la questione di legittimità può essere sollevata nel corso di un giudizio
e davanti a un'autorità giurisdizionale; per l'altro la facoltà è data unicamente allo Stato e
alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) di presentare direttamente un
ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente della Regione e dello Stato (o di
altra Regione).
I conflitti di attribuzione
Tra poteri dello Stato
Dispone l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che «il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto
dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali».
La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione spetta non necessariamente all'organo
gerarchicamente superiore nell'ambito di un potere, ma a quello che può manifestare in via
definitiva la volontà del potere cui appartiene. Così, ad esempio, spetta a ogni autorità
giudiziaria la legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzioni interorganico nell'ambito
della propria competenza. Anche un singolo ministro, come accadde nel cosiddetto
"caso Mancuso" può essere legittimato a sollevare conflitto tra i poteri.
Per quanto riguarda ancora i profili soggettivi, si deve chiarire la nozione di "potere dello
Stato". Posto il carattere policentrico del nostro ordinamento costituzionale, e quindi la non
corrispondenza tra funzione e potere, e considerando inoltre la differenza che si pone tra
attribuzione (che si fonda su disposizioni costituzionali) e competenza (che, essendo la
misura dell'attribuzione, trova la sua fonte in disposizioni legislative), si riduce l'importanza
dell'organo-soggetto per aumentare quella dell'oggetto, ponendosi l'attenzione della Corte,
più che sulle attribuzioni, sulla natura costituzionale degli interessi. La giurisprudenza della
Corte costituzionale, comunque, per riconoscere un potere dello Stato, richiede: che esso
sia almeno menzionato dalla Costituzione; che gli competa una sfera di attribuzioni
costituzionali; che ponga in essere atti in posizione di autonomia e indipendenza; che
questi atti siano imputabili allo Stato.
Per ciò che, invece, concerne i profili oggettivi, c'&e