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Presupposto soggettivo è che il soggetto conferente e conferitario siano
residenti,tuttavia è possibile anche se il sogg non è residente purché l’azienda si trovi
sul territ dello Stato. Presupposto oggettivo riguarda il fatto che la cessione riguarda
l’intero assetto d’azienda non i singoli beni. I conferimenti dell’art 176 fanno
riferimento a beni di primo grado ossia aziende. Quando il conferimento è d’azienda
questo non genera materia imponibile quindi non genera né plusv ne minusvalenze.Il
soggetto conferente deve assumere quale valore delle partecipazioni ricevute l’ultimo
valore fiscalm riconosciuto mentre il conferitario subentra nella posizione di quello
conferente facendolo risultare nella dichiaraz dei redditi.Per ovviare al fatto che il
bene trasferito si discosti come valore fiscale rispetto al valore economico è possibile
fare un riallineamento ad opera di colui che riceve il conferimento. Più il conferitario
riallinea maggiori sono le aliquote e in particolare fino a 5 ml il 12% tra 5-10 14%
oltre 10 il 16%. Il riallineamento è possibile solo su immobilizz materiali e
immateriali.
4) Esiste un concetto fiscale di azienda, disgiunto da quello dettato dal legislatore
civilistico?
5) X - I conferimenti di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 175 T.u.i.r.
I conferimenti di partecipazioni qualificate riguarda partecipazioni che non vanno in
PEX e quindi questo meccanismo si chiama a realizzo pilotato ossia il conferente
paga l’imposta su una plusvalenza che determinato nel maggior valore tra il valore
fiscalmente riconosciuto delle parte conferite e il maggior valore di quanto annotato
dal conferente e il conferitario nell’operazione. E’ dunque un regime pilotato perché il
calcolo della plusvalenza non avviene sul valore normale come accade secondo l’art 9.
6) X - Le due possibili configurazioni dello scambio azionario di cui all’art. 177 T.u.i.r.:
presupposti ed effetti. Lo scambio di partecipazioni è un regime che è stato introdotto
nel Tuir solo per il fatto che il legislatore si è voluto uniformare alla disciplina
nazionale che aveva introdotto questo regime tramite una direttiva del 1990. Questi
scambi riguardano operazioni straordinarie di tipo transfrontaliero cioè che
coinvolgono due Stati. Queste operazioni possono avvenire mediante permuta o
conferimento. Se l’operazione avviene mediante permuta e non si genera corrispettivo
allora il tutto si svolge in neutralità,se invece l’operazione avviene tramite
conferimento questo comporta un aumento di capitale con conseguenza che non vado
più a vedere chi ha fatto la librazione a bilancio più alta ma l’aumento di capitale.
7) X - Le fusioni e i disavanzi, tra neutralità e affrancamento. Il regime di neutralità che
caratterizz le fusioni non impedisce tuttavia che comunque possano emergere dei
disallineamenti in cui emergono plusvalenze e minusvalenze latenti tramite avanzi e
disavanzi da annullamento,ossia quando il costo della partecipazione dell’incorporata
è superiore al patrimonio netto dell’incorporante. Questo permette di fare una
rivalutazione onerosa dei valori di bilancio secondo uguale logica del 176
8) X - Le fusioni e la disciplina antielusiva specifica in punto di spendita delle perdite
fiscali. Nell’ambito delle fusioni il problema riguarda l’utilizzo delle perdite fiscali
che emergono. L’art 84 del Tuir specifica come le perdite fiscali devono esser
utilizzate dal soggetto che le matura e nell’ambito del complesso produttivo che le ha
generate. Tuttavia quando avvengono aggregazioni tramite le fusioni questo aspetto
potrebbe non esser rispettato facendo sorgere problemi dal punto di vista di elusività
cioè mediante compensazione intersoggettiva di società prive di capacità contributiva
con altre partecipanti
LEZIONE 17 3
Le società di comodo
1) X - Qual è la ragion d’essere della disciplina fiscale delle cc.dd. <<società di
comodo>>? La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dal legislatore per
contrastare quelle società che vengono create all’unico scopo di avere un godimento
privato senza l’effettivo svolgimento di un’attività produttiva.
2) Essa (disciplina) rappresenta la reazione dell’ordinamento giuridico tributario ad uno
specifico fenomeno? In tale prospettiva, sapresti individuare un tratto comune tra la
disciplina delle società di comodo e quella della cd. participation exemption?Le
società di comodo non rientrano nella partecipation exemption
3) Quali società sono investite dalla disciplina delle società di comodo?Tutte le società
tranne cooperative e enti non commerciali
4) X - Come si procede al test di operatività? ( Art. 724 del ’94 ) Per procedere al test di
operatività si prendono alcuni cespiti patrimoniali e si applica un coefficiente pari al
6% per i beni relativi a immobilizz,il 2% per beni indicati nel art 85 e il 15%
per immobilizz materiali e si confrontano con la somma dei ricavi,proventi e
incrementi delle rimanenze. Se il valore di questi ultimi è inferiori ai cespiti con i
relativi coeff allora la società sarà definita non operativa
5) X - Quali conseguenze fiscali si producono in testa alle società che non superano il
test anzidetto?Le società che non superano il test non possono riportare e utilizzare le
perdite se non nei limiti del reddito dichiarato che eccede quello minimo
6) X - Come viene determinato il “reddito minimo”? il reddito minimo non viene più
individuato partendo dai ricavi bensì del reddito complessivo e utilizzando il metodo
patrimoniale ossia applicando degli altri coefficienti
7) Ci sono profili di dubbia compatibilità costituzionale (in specie, per ciò che riguarda il
principio di capacità contributiva) della disciplina in questione?Si ci sono dei dubbi
8) X - Il regime “di comodo” può essere oggetto di disapplicazione? In quale modo?Nel
caso in cui il soggetto dimostri di aver conseguito redditi inferiori per situazioni
oggettive non imputabili al soggetto stesso.
9) X - La società che volesse far valere la propria operatività (a dispetto del non
superamento del test specifico), dovrebbe in ogni caso azionare l’interpello? Oppure
potrebbe anche attendere l’avviso di accertamento e solo in sede di sua impugnazione
far valere che il reddito conseguito effettivamente è inferiore al limite minimo fissato
ex lege? C e chi dice che se non viene sollevato l’interpello il soggetto può comunque
sollevare una questione di legittimità costituzionale e chi dice che il soggetto può
pagare meno e poi in sede di accertamento far valere che il reddito conseguito è
inferiore a quello minimo
10) X - Come si comporta questa disciplina rispetto alle società “in perdita sistemica”?
Rispetto alle società in perdita sistemica è stato previsto che le società che conseguono
perdite per tre esercizi consecutivi dal quarto sono dichiarate non operative
11) X - Quali meccanismi di coordinamento sono previsti rispetto ai regimi della
trasparenza fiscale (fisiologica delle società di persone; opzionale delle società di
capitali)? Quali per il regime del consolidato nazionale? Di questi regimi si occupa
l’art 36 octies e seguenti,in particolare è previsto che per le società che sono di
comodo che hanno al loro interno soci operativi la tassazione avvenga al 10,5%
maggiorata per la società e poi venga attribuita per trasparenza ai soci. Per quanto
4
riguarda invece società operativa e soci non operativi l’imponibile scomputato in due
parti:la società paga l’imposta con aliquota ordinaria Ires (27,5%) che verrà imputato
per trasparenza e il 38% che sarà il reddito imponibile. Per i soggetti che partecipano
al consolidato ma sono non operativi il regime rimane in vigore ma con il pagamento
maggiorativo del 10,5%
LEZIONE 18 Iva – Elementi strutturali comunitari
1) In quale senso può dirsi che l’Imposta sul valore aggiunto è una imposta europea?
2) V - Cosa si intende per settore impositivo “armonizzato”? Significa che l’Iva è un
tributo che risulta essere neutrale e su cui è possibile esercitare la rivalsa da parte di
imprenditori o liberi professionisti. In questo modo l’Iva grava solo sul consumatore
finale.
3) Per quali ragioni il legislatore comunitario ha avvertito l’esigenza di procedere alla
armonizzazione dell’Iva, con precedenza – ad esempio – rispetto alle imposte sul
reddito? Per favorire il consumo
4) X - In cosa differisce, ai fini tributari, l’armonizzazione (art. 113 TFUE) dal mero
ravvicinamento delle legislazioni nazionali (art. 115 TFUE)? L’armonizzazione
consiste nel ricercare l’omogeneità sul modello strutturale del tributo invece il
riavvicinamento delle legislazioni si riferisce a singoli aspetti sul funzionamento del
tributo. Mentre l’armonizzazione prevede che la scelta avvenga o tramite direttiva o
regolamento per il riavvicinamento invece la decisione avviene solo tramite direttiva
non regolamento. Il reddito d’impresa fa riferimento solo al riavvicinamento.
5) X - Qual è il rapporto tra la direttiva 112/2006 e il D.p.r. 633/1972?Il rapporto è legato
al fatto che a livello comunitario ritroviamo l’iva nella direttiva 112/2006 che prevede
un requisito territoriale cioè l’iva viene pagata nel territorio in cui si trova il bene,per
le prestaz di servizi si distingue tra Bto B e Bto C,nel primo caso la territorialità è
nello stato del committente invece nel secondo caso in quello del prestatore
6) X - Quali sono, ai fini dell’Iva, i soggetti passivi di diritto e i soggetti passivi di fatto?I
soggetti passivi di diritto sono imprenditori e liberi professionisti per i quali l’IVA è
neutrale,coloro che sopportano il carico sono i consumatori finali per i quali l’Iva non
è detraibile
7) X - Cosa si intende quando si parla di “neutralità” dell’Iva? Con neutralità dell’Iva si
intendono due elementi:la detrazione e la rivalsa. Con detrazione significa che il
soggetto passivo di diritto cioè l’imprenditore o libero professionista può scomputare
l’imposta utilizzando la rivalsa in modo che questa vada dunque a gravare sul
contribuente di fatto cioè il consumatore finale.
8) Come definiresti, nel quadro della applicazione dell’Iva, i fenomeni della “detrazione”
e della “rivalsa”?
9) X - Quali sono i presupposti che delimitano il campo di applicazione de