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DEI POSTERIORES , DAL GIOVALENO DEGLI
EPITOMATORI )
Il libro XVIII del Digesto tratta del tema delle obbligazioni e dei contratti ; in
particolare il titolo primo si occupa dell'azione di compravendita “ De Actione
De Empti Venditi “.
Il frammento in esame è di Marco Antistio Labeone , che fu un giurista romano
dell'epoca augustea ( 27 a.C. - 305 d.C. ) , allievo del giureconsulto Trebazio.
Labeone , oppositore del Ius Respondendi Ex Auctoritate Principis , è il
fondatore della scuola dei Proculiani , più innovatrice rispetto alla rivale scuola
dei Sabiniani , fondata da Capitone.
Il testo è suddiviso in tre strati : il primo riconducibile al giurista Giavoleno
( epoca traianea ) ; il secondo a Labeone e il terzo ai compilatori giustinianei.
All'interno del secondo è riscontrabile un ulteriore strato riconducibile a Servio (
I Secolo a.C. ), autore del responso.
Il frammento presenta una struttura tipicamente casistica : riprende casi
concreti a cui il giurista dà una risposta.
Il testo in esame si può scomporre in tre parti : la prima corrisponde alla
fattispecie ( “ Silva [ … ] Venierat “ ) ; la seconda consiste nella questio ,
ovvero la domanda che viene posta al giurista , ( “ Quaeretbatur […] Utrius
esset “ ) e la terza corrisponde al responso ( “ scio [ … ] emptoris “ ).
Il casus tratta della cessione di un bosco ceduo nel quinquennio.
Nella questio posta al giurista si chiede chi sia il proprietario della ghianda
caduta sul fondo.
Il responso ha una doppia struttura.
Il giurista Servio sostiene , come prima ipotesi , che bisogna seguire ciò che
appaia sia stato fatto ( quod appareret actum esse ) ; la seconda invece
interviene nel momento in cui vi siano dubbi e incertezze sull'actum.
In quest'ultimo caso abbiamo due alternative : una in cui la ghianda caduta
dagli alberi non ancora tagliati appartiene al venditore ; la seconda in cui la
ghianda ancora sull'albero al momento della potatura appartiene al
compratore.
Analizzando la frase “ primum sequendum esse quod appareret actum esse “
possiamo ipotizzare che sia un emptio venditio , in quanto è un istituto che
nasce tra il III e II secolo a.C.
Nel diritto romano la compravendita è un contratto consensuale che si
perfeziona con il nudo accordo tra le parti e trasferisce solo il pacifico
godimento del bene. Essa non è di per se traslativa del diritto di proprietà sulla
merce; infatti i giuristi romani tengono separato il contratto come fonte di
obbligazione dall'atto ad effetti reali. È un contratto risalente al ius gentium
caratterizzato dalla presenza della formula “ ex fide bona “ ( giudizi di buona
fede ).
Nel diritto italiano vigente , la compravendita è un contratto avente ad oggetto
il trasferimento della proprietà di un bene e/o di un diritto verso il corrispettivo
di un prezzo ( Artt. 1470 e ss. cc. ). Ha effetti obbligatori ; infatti il venditore ha
l'onere di consegnare il bene all'acquirente , rendendolo così proprietario e
assicurandogli una tutela contro l'evizione. In capo al compratore sorge il solo
obbligo del pagamento del corrispettivo.
Nel passo trattato , Labeone sembra concordare con l'idea di Servio di actum in
quanto lo fa rientrare , insieme a gestum e contractum , nella definizione di
contratto. Infatti , l'actum consiste in un insieme di parole o nel passaggio della
cosa.Nel diritto romano l'acquisto della proprietà si perfeziona con un atto
separato successivo.
Seguendo questa ipotesi bisogna verificare se l'atto si è perfezionato con la
dichiarazione : in questo caso le ghiande cadute sono del compratore ; se
invece si ha solo il passaggio della cosa ( tramite emptio venditio ) , le
ghiande , essendo frutti naturali , divengono beni a sé stanti con la separazione
dal bene produttivo ( in questo caso la pianta ) , quindi appartengono al
venditore in quanto ancora proprietario del bosco.
Tuttavia , nel periodo preclassico e classico , si inizia a parlare oltre che di
proprietario anche di proprietà. In questo senso viene talvolta utilizzato il
termine mancipium , la più antica designazione della mancipatio, cioè del modo
formale di alienazione proprio delle res mancipi. Questo istituto si applica solo
per i fondi su suolo italico.
Nel periodo classico si diffonde l'uso del termine dominium , per lo più
specificato come dominium ex iure Quiritium. Il contenuto di questo termine ,
così come elaborato dalla giurisprudenza preclassica e classica , conferisce al
titolare tutte le facoltà di usare e godere del bene traendone i frutti e il potere
di disporre di esso sia parzialmente che interamente. Se poi oggetto della
proprietà è un terreno , essa si spinge in senso verticale verso l'alto e verso il
basso senza specifici limiti.
Seguendo questo filone della giurisprudenza il proprietario delle ghiande
cadute dagli alberi è il compratore.
Un'ulteriore ipotesi riscontrabile nella medesima frase è la locatio conductio
rei , nella quale il locatore cede al conduttore il godimento di una cosa dietro
pagamento di una mercede.
L'accordo delle parti è indirizzato allo scopo di mettere a disposizione una cosa
per un tempo liberamente pattuito dietro il pagamento di un corrispettivo ;
l'oggetto della locazione poteva essere qualunque cosa , mobile o immobile.
La locazione dei fondi rustici dura di solito cinque anni ; scaduto il termine , se
il locatore non chiede la restituzione della cosa e il conduttore ne continua a
godere , si ha il rinnovo tacito del contratto.
La mercede generalmente consiste in una somma di denaro , ma può avverarsi
nei frutti della cosa locata ; in questo caso le ghiande appartengono al
conduttore.
Analizzando l'espressione “ cinque anni “ nel testo italiano , si potrebbe
pensare che il fondo sia stato venduto in un quinquennio. In realtà , dal testo
latino , ci si accorge che la locuzione “ in quinquennium “ si riferisce al bosco
ceduo , cioè al rinnovo degli alberi presenti sul fondo. Pertanto , questa ipotesi
si deve scartare in ragione del fatto che il fondo è stato venduto senza un
termine di tempo per il suo utilizzo.
Un ulteriore atto che si può prendere in considerazione è l'usufrutto , attraverso
il quale l'usufruttuario ha facoltà generali di uso e godimento del bene , con il
conseguente diritto di percepire i frutti della cosa acquistandone la proprietà.
Grava sull'usufruttuario l'onere di conservare la sostanza del bene senza
appropiarsene. In questo caso la conservazione del bene si attua mediante il
taglio degli alberi , il bosco ceduo è un bosco tagliato periodicamente , che a
seguito del taglio si rigenera grazie all'emissione di polloni , cioè di ricacci dalla
ceppaia.
In tal senso , prendendo in considerazione l'istituto dell'usufrutto , le ghiande
appartengono all'usufruttuario.