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Nel diritto italiano odierno le parti possono poi subordinare l’efficacia di un
contratto a un avvenimento futuro o incerto ( Art. 1353 cc. ( contratto
condizionale ) ).
Secondo il nostro codice civile ( Art. 1359 cc. ) la condizione si considera
avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva
interesse contrario all’avveramento di essa. Al riguardo è necessaria la
presenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte.
Analizzando e prendendo in considerazione il testo a livello della locuzione “ si
decuriones Campani locum mihi vendidissent “ capiamo che la questione ruota
sì sulla compravendita , ma più specificatamente l’oggetto del caso è una
condizione in senso tecnico apposta alla stessa.
Tuttavia , per non escludere nessuna ipotesi , si può prendere in considerazione
anche l’assenza di una condizione in senso tecnico , e ricondurre la frase ad
una promissory condition. Questa prevede un determinato comportamento che
richiede l’impegno di una parte verso l’altra.
Questa “ condition “ non produce ne effetti sospensivi ne effetti risolutivi del
negozio ; l’impegno in essa contenuta , inoltre , si può far valere sin dal
momento della conclusione dello stesso negozio.
Pur avendo preso in considerazione questa ipotesi , ritengo che debba essere
esclusa in quanto la compravendita condizionata appare molto evidente dalla
locuzione “si decuriones Campani locum mihi vendidissent “.
Labeone nel passo sembra riconoscere nel casus una condizione sospensiva
(gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposta non si producono
immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri ) , la quale
non si produce perché non si verifica la vendita del terreno da parte dei
decurioni.
Facendo riferimento alla condizione si può prendere in considerazione anche la
tipologia della condizione mista ( se il fatto dipende dalla volontà delle parti ) o
potestativa ( se il fatto dipende da una delle parti ).
Fra le tre rimane comunque preferibile fare riferimento alla prima , quella
sospensiva.
Ulpiano , che è un giurista di epoca successiva rispetto a Labeone , considera al
contrario la condizione come avverata alla luce della bona fides ( presente
anche nel diritto italiano a livello dell’articolo 1375 del codice civile ) , in
quanto il non avveramento dell’evento è stato causato dal comportamento del
compratore.
Sempre osservando il testo , si può considerare anche la possibilità che i
giuristi abbiano voluto fare riferimento all’actio doli.
Questa è un azione penale che , essendo particolarmente infamante , può
essere esperita solo ove manchi ogni altro rimedio giuridico.
In realtà questa ipotesi è da escludere quasi subito osservando la frase “ Non
esse dubitandum “ , che dimostra una particolare decisione da parte del
giurista dell’epoca augustea nel scegliere un azione “ Praescriptis Verbis “ ;
inoltre la particolare sicurezza con cui Ulpiano propende per l’Actio Ex Vendito
elimina ogni possibile dubbio sulla ricorrenza all’istituto sussidiario dell’ Actio
Doli.
Personalmente mi schiero a favore della soluzione presentata da Ulpiano.
Si può ipotizzare infatti che quella posta da Labeone è una conseguenza del
fatto che la regola alla compravendita era ancora in fase di costruzione , in via
di sviluppo , mentre nel periodo di Ulpiano questa era già ben consolidata.