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Diritto romano - Analisi del digesto 18.1.50 Pag. 1
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Estratto del documento

Nel diritto italiano odierno le parti possono poi subordinare l’efficacia di un

contratto a un avvenimento futuro o incerto ( Art. 1353 cc. ( contratto

condizionale ) ).

Secondo il nostro codice civile ( Art. 1359 cc. ) la condizione si considera

avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva

interesse contrario all’avveramento di essa. Al riguardo è necessaria la

presenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte.

Analizzando e prendendo in considerazione il testo a livello della locuzione “ si

decuriones Campani locum mihi vendidissent “ capiamo che la questione ruota

sì sulla compravendita , ma più specificatamente l’oggetto del caso è una

condizione in senso tecnico apposta alla stessa.

Tuttavia , per non escludere nessuna ipotesi , si può prendere in considerazione

anche l’assenza di una condizione in senso tecnico , e ricondurre la frase ad

una promissory condition. Questa prevede un determinato comportamento che

richiede l’impegno di una parte verso l’altra.

Questa “ condition “ non produce ne effetti sospensivi ne effetti risolutivi del

negozio ; l’impegno in essa contenuta , inoltre , si può far valere sin dal

momento della conclusione dello stesso negozio.

Pur avendo preso in considerazione questa ipotesi , ritengo che debba essere

esclusa in quanto la compravendita condizionata appare molto evidente dalla

locuzione “si decuriones Campani locum mihi vendidissent “.

Labeone nel passo sembra riconoscere nel casus una condizione sospensiva

(gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposta non si producono

immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri ) , la quale

non si produce perché non si verifica la vendita del terreno da parte dei

decurioni.

Facendo riferimento alla condizione si può prendere in considerazione anche la

tipologia della condizione mista ( se il fatto dipende dalla volontà delle parti ) o

potestativa ( se il fatto dipende da una delle parti ).

Fra le tre rimane comunque preferibile fare riferimento alla prima , quella

sospensiva.

Ulpiano , che è un giurista di epoca successiva rispetto a Labeone , considera al

contrario la condizione come avverata alla luce della bona fides ( presente

anche nel diritto italiano a livello dell’articolo 1375 del codice civile ) , in

quanto il non avveramento dell’evento è stato causato dal comportamento del

compratore.

Sempre osservando il testo , si può considerare anche la possibilità che i

giuristi abbiano voluto fare riferimento all’actio doli.

Questa è un azione penale che , essendo particolarmente infamante , può

essere esperita solo ove manchi ogni altro rimedio giuridico.

In realtà questa ipotesi è da escludere quasi subito osservando la frase “ Non

esse dubitandum “ , che dimostra una particolare decisione da parte del

giurista dell’epoca augustea nel scegliere un azione “ Praescriptis Verbis “ ;

inoltre la particolare sicurezza con cui Ulpiano propende per l’Actio Ex Vendito

elimina ogni possibile dubbio sulla ricorrenza all’istituto sussidiario dell’ Actio

Doli.

Personalmente mi schiero a favore della soluzione presentata da Ulpiano.

Si può ipotizzare infatti che quella posta da Labeone è una conseguenza del

fatto che la regola alla compravendita era ancora in fase di costruzione , in via

di sviluppo , mentre nel periodo di Ulpiano questa era già ben consolidata.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Darth Depa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Biscotti Barbara.