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MIFID
: direttiva 2004/39, recepita nel 2007, in materia di mercato degli strumenti finanziari. Ha imposto
l’introduzione di nuovi servizi di investimento, nella specie la consulenza in materia di investimenti e la
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Ha introdotto la figura dell’internalizzatore sistematico che
e l’esecuzione di ordini per i clienti. Ha previsto come
unisce le funzioni di negoziazione per proprio conto
nuovo servizio accessorio la ricerca in materia di investimenti. Ha ampliato la nozione di strumenti finanziari
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includendo i derivati su beni non finanziari, aggiungendo di conseguenza questi servizi a quelli che godono
del mutuo riconoscimento.
La direttiva ha agito anche sulla regolamentazione dei mercati. Recepita nel nostro ordinamento ha abolito la
nozione di mercato non regolamentato, ponendo la distinzione tra i mercati regolamentati (sia pubblici sia
privati regolamentati), ponendo per questi dei requisiti e obblighi di trasparenza, e altri sistemi di
negoziazione, includendo in questi anche i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori
sistematici che sono considerati servizi di investimento.
Dematerializzazione : storicamente i titoli erano materiali, incorporati in chartule.
Agenti di cambio : pubblici ufficiali nominati, dal modello francese di borsa interamente pubblica,
potevano operare solo per conto di terzi e non per conto proprio. Operavano però in nome proprio, come
commissionari, con guadagno dato dalla commissione. Impedisce nascita di intermediari per il finanziamento
imprese diversi dalle banche. Molte contrattazioni quindi in privato fuori dal mercato.
Appello al pubblico risparmio
Collocamento dei titoli dell’impresa
Il soggetto impresa offre al pubblico degli strumenti finanziari per incrementare il capitale.
Mercato del controllo societario
Disciplina delle Offerte Pubbliche di Acquisto; il soggetto si offre di acquistare le azioni di una data società
per acquisire il controllo della società.
Prospetto informativo : Il prospetto di quotazione vale come prospetto informativo nel caso la
società che richieda la quotazione voglia offrire al pubblico gli strumenti al fine di realizzare il flottante
richiesto per essere ammessi alla quotazione. Allo stesso modo la redazione del prospetto di quotazione non
è necessaria se nei 18 mesi precedenti è stato pubblicato il prospetto informativo per la collocazione degli
stessi titoli presso il pubblico.
Circolazione dei prodotti finanziari . La successiva rivendita dei prodotti costituisce una
distinta ipotesi di offerta al pubblico (sempre che possieda le caratteristiche dell’offerta al pubblico). Si ha
offerta al pubblico anche quando i titoli riservati a investitori qualificati siano sistematicamente rivenduti a
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soggetti che non sono investitori qualificati nei 12 mesi successivi. Anche questo passaggio ricade quindi
nell’obbligo di redazione del prospetto informativo. Se questo non è stato redatto, il consumatore può far
valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso cui è avvenuta la rivendita risponderanno del danno.
Articolo 100bis. La disciplina della falsità di prospetto vale non solo per l’offerta al pubblico ma anche per la
offerta pubblica.
La CONSOB pubblica le linee per la redazione del prospetto informativo, fornendo degli schemi e le copie
in archivio storico di tutti i prospetti delle società quotate che abbiano fatto emissioni al pubblico.
Si distingue tra emissione e vendita. Si ha emissione quando la società si appella al pubblico risparmio
emettendo dei titoli che vengono sottoscritti. Nel caso della vendita si ha invece l’offerta di vendita o di
acquisto di titoli già in circolazione.
I soggetti: offerente (emittente o chi offre in vendita) intermediario <--- acquirente
Obblighi di informazione : per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni vigono a
carico di emittenti e intermediari degli obblighi di informazione. Fondamentali sono quelli legati al
prospetto, che deve contenere informazioni complete e coerenti che permettano agli investitori di decidere
consapevolmente sulla base della situazione del soggetto emittente e delle sue prospettive, espresse nel
prospetto. Coerente con il prospetto, anche se concisa e non tecnica, deve essere anche la nota di sintesi.
Sorgono poi, dalla pubblicazione del prospetto, obblighi informativi in capo a emittenti, offerenti e
intermediari: fornire, su richiesta della CONSOB, tutte le informazioni integrative ritenute necessarie e
relative all’offerta. In caso di sospetto della violazione delle norme che regolano l’offerta la CONSOB può
imporre agli stessi soggetti di fornire informazioni o sottoporli a verifica fino a un anno dopo il termine
dell’offerta.
Anche il materiale pubblicitario o per la raccolta di indagini di mercato o di intenzioni di acquisto deve
essere comunicato alla CONSOB, che stabilisce i criteri per lo svolgimento dell’attività pubblicitaria e
verifica che le informazioni fornite siano coerenti con quelle contenute nel prospetto. Se le norme paiono non
rispettate la CONSOB può sospendere l’attività pubblicitaria per 10 giorni (90 per prodotti finanziari non
comunitari), e se accerta può vietarla.
Conflitto di interessi : nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento le imprese
autorizzate devono affrontare situazioni di possibile conflitto di interessi. Esse devono adottare ogni misura
ragionevole per identificare i possibili conflitti di interesse. Devono informare i clienti dei conflitti di
non siano sufficienti a evitare i rischi. L’onere informativo quindi sussiste
interessi quando le misure adottate
solo quando le misure organizzative adottate non siano sufficienti ad evitare i rischi. Dal 2005 si è previsto
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che il regolamento congiunto individui alcuni servizi e attività che debbano essere prestati da strutture
separate per evitare i conflitti di interessi.
Il regolamento congiunto BdI e CONSOB del 2007 disciplina le regole organizzative degli intermediari per
la individuazione e gestione dei conflitti di interesse. In particolare individua una serie di ipotesi in cui il
conflitto di interessi è da considerarsi esistente, cioè quando l’intermediario o un soggetto legato da un
rapporto di controllo o un dipendente:
- Possono influenzare i guadagni e le perdite del cliente
- Hanno un interesse nel risultato del servizio fornito al cliente
- Hanno un incentivo a privilegiare interessi di clienti diversi da quello cui stiano prestando il servizio,
o ricevano o possano ricevere da persone diverse dal cliente un incentivo
- Svolgano la stessa attività del cliente
Si devono quindi adottare apposite procedure interne per evitare: lo scambio di informazioni tra i soggetti
quando questo possa essere dannoso per i clienti; garantire la vigilanza separata dei soggetti potenzialmente
in conflitto; eliminare le connessioni tra le retribuzioni dei soggetti potenzialmente in conflitto; impedire
l’esercizio di una influenza indebita sullo svolgimento dei servizi; impedire o controllare la partecipazione
simultanea o successiva di un soggetto ad operazioni quando questo possa produrre conflitti di interesse o
danni.
Responsabilità per la prestazione di servizi di investimento : il contratto per la
prestazione di servizi di investimento deve essere redatto in forma scritta pena nullità relativa. Con
Regolamento la CONSOB può stabilire situazioni (per soggetti e tipo di servizi) in cui la forma scritta non
sia necessaria o si debba concludere con altra forma.
Gli intermediari devono attenersi a regole di comportamento. A lungo la dottrina ha voluto sanzionare la
violazione con la nullità dei contratti così conclusi, assoluta o relativa. La Cassazione ha respinto affermando
che si abbia solo il diritto al risarcimento dei danni causati dalla violazione. La responsabilità stessa è
contrattuale se la violazione è occorsa nel momento della stipulazione del contratto, e precontrattuale se
occorsa prima. Il TUF specifica però che spetta all’intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza
richiesta. In realtà è comunque in capo al cliente l’onere di provare che l’intermediario ha violato una
determinata regola di comportamento, e spetterà poi a questo per liberarsi dimostrare di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.
Per semplificare le procedure si sono rese applicabili alle controversie in questa materia le procedure di
conciliazione e arbitrato, e si afferma anche che quando la violazione abbia interessato l’interesse generale
degli investitori allora le associazioni dei consumatori possano agire per la tutela degli interessi collettivi. 8
Emissione di strumenti finanziari l’emissione di valori mobiliari è sottoposta al controllo della
:
Banca d’Italia. Il TU bancario del 1993 poneva che l’emissione fosse libera, se rivolta al mercato nazionale,
fino alla cifra di 1 miliardo di lire. Le emissioni eccedenti o di valori atipici dovevano essere
preventivamente comunicate a BdI. Così dovevano essere comunicate le emissioni rivolte ai clienti
professionali. Erano esonerati per legge dal controllo i titoli di Stato e le azioni, gli strumenti partecipativi ex
cc e le quote di OICR. Con la riforma del 2006 è stato eliminato il controllo della BdI che può richiedere
segnalazioni e informazioni periodiche.
Offerta Pubblica di Acquisto
: ogni offerta rivolta a più di 150 soggetti e di ammontare
milioni €. La definizione parla di “strumenti finanziari”, ma chiaro che oggetto
complessivo superiore ai 5
principale sono azioni per acquisire il controllo della società. Se la società ha socio con maggioranza assoluta
unico modo è accordo con questo socio, altrimenti si raccoglie tra le quote minoritarie.
Può essere obbligatoria o volontaria.
È obbligatoria a garanzia delle partecipazioni di minoranza: si garantisce pari opportunità a tutti a parità di
condizioni per la vendita. Ai fini dell’obbligatoria rilevano solo le partecipazioni che attribuiscono il diritto
di voto per la nomina degli amministratori (o del consiglio di sorveglianza). L’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria può essere totalitaria (106 TUF) o residuale (108 TUF).
Obbligatoria totalitaria se si vuole acquisire più del 30% di una società quotata o se si supera quella soglia o
se si acquisisce il controllo di una società non quotata, calcolando partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente entro 20 giorni dal superamento della soglia (non è obbligatoria se superando la soglia non si
acquisisce partecipazione di controllo; il superamento della soglia deve avvenire tramite acquisti a titolo
oneroso, non rilevano quelli a titolo gratuito; non rileva se il superamento è legato a operazioni d