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O RICEZIONE DI ORDINI

Capo I - Adeguatezza

Art. 40 (Principi generali)

  1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che sono adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite (che vuol dire solidità patrimoniale del cliente), nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli (i più delicati servizi di investimento), gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
  2. alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
  3. alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
  4. agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Art. 41 (Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)

Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole [cartaceamente o mediante una registrazione in un disco/chiavetta/ecc...], prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Capo II Appropriatezza Art. 42 (Principi generali) 1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente. 2. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lostrumento oil servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 3. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. E poi vi sono ulteriori regole relative alla cd. Mera esecuzione o ricezione di ordini (capo III) e alle pratiche in cui vengono proposti servizi abbinati (es: se vuoi che ti conceda questo mutuo, devi anche sottoscrivere questi strumenti finanziari). Il pericolo è che la banca/l'intermediario se ne approfitti per collocare strumenti finanziari che conviene a lei collocare e che non conviene al cliente.

cliente sottoscrivere: questo riduce il rischio per l'intermediario, ma non per il cliente!) (capo IV).

Tra le norme più significative di questi articoli, c'è anche l'art. 51, che elenca i principi generali della gestione degli ordini dei clienti:

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Art. 51 (Principi generali)

  1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

Questo dice che l'intermediario deve essere particolarmente corretto non solo nello svolgere il servizio e l'esecuzione del contratto per quel determinato cliente, ma, tenendo conto che l'intermediario ha tanti clienti, deve trattarli tutti in maniera corretta e, quindi, deve essere veloce nello svolgimento del servizio (perché un ordine di investimento e disinvestimento, in particolare,

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haun'efficacia positiva o negativa a seconda del tempo in cui viene eseguito) e,se riceve più ordini, deve rispettare l'ordine di arrivo nell'eseguirli (!).Sono, comunque, regole generali che sono sempre sussumibili in quei principidi diligenza, trasparenza e correttezza della lettera a) dell'art. 21, comma 1,ma che danno un contributo particolarmente concreto a questi criterigenerali che l'art. 21 pone in termini, invece, più astratti.Compreso il senso dei criteri generali dell'art. 21, possiamo dire che illegislatore ha indicato in modo abbastanza incisivo le modalità dicomportamento degli intermediari nello svolgimento dei servizi diinvestimento. Cioè, egli, a fronte di una tipologia di contratti particolari, dice diapplicare comunque le regole generali sui contratti e quelle sulle obbligazioni,però di fare attenzione perché, nell'adempimento di questi contratti, sonorichieste particolari

modalità esecutive: una diligenza professionale, certo, ma l'intermediario ha delle declinazioni di questa diligenza qualificata che sono più stringenti (desumibili dall'art. 21 e dal regolamento) e inoltre deve rispettare principi di correttezza e trasparenza, che sono più precisi rispetto a quelli generali che deve rispettare qualunque debitore nell'adempimento delle obbligazioni. Infatti, il debitore normalmente non deve nuocere al creditore e al suo interesse. Anche qui è la stessa cosa, però quanto abbiamo detto specifica notevolmente in cosa consistano correttezza e trasparenza. Normalmente, in un rapporto contrattuale tra creditore e debitore, vi possono essere modalità operative di esecuzione comparabili a quelle viste, ma non ci sono altri settori del diritto che siano tanto precisi nell'indicare come deve comportarsi l'obbligato. In sintesi, tutto quanto detto può essere visto come una precisazione.

Di obbligazioni regolate dal diritto privato, dal codice civile, ma specificate in modo molto analitico da una normativa di leggi speciali, il TUF, e regolamentare, il Regolamento intermediari. È chiaro che l'intermediario che non segue queste modalità operative si pone in una posizione di inadempimento rispetto al cliente. Ci potrebbero essere diversi scenari, come ad esempio, l'intermediario che non informa il cliente, o l'intermediario che fa un'operazione per la quale avrebbe dovuto essere autorizzato, ecc... Quello su cui è più facile ragionare è quello relativo al flusso informativo. Esso è il caso più frequente, perché quando un investimento non va bene e il cliente si duole, egli si duole di essere stato male informato o di non essere stato affatto sui rischi dell'operazione. Allora, il problema diviene: l'intermediario ha raccolto bene e abbastanza informazioni? Il cliente ha collaborato nel dare informazioni?

L'intermediario, dopo l'operazione, ha tenuto informato il cliente?

La violazione di qualsiasi fra queste regole può comportare delle implicazioni.

Che sia inadempiente il cliente è un'ipotesi meno significativa.

Es: il cliente si rifiuta di dire quale sia il suo patrimonio e la sua propensione al rischio e di questo si dà atto per iscritto: il cliente firma di non voler dare certe informazioni. Questo può avere delle implicazioni, nel senso che se le cose andranno male, il cliente non avrà diritto al risarcimento.

Più delicato è il profilo dal punto di vista dell'intermediario, cioè se questo è inadempiente.

Es: non ha raccolto le informazioni. Questo significa che l'intermediario non ha potuto interferire con le determinazioni del cliente in ordine allo svolgimento di quel servizio.

Es: l'operazione è stata fatta correttamente, ma l'intermediario non ha informato degli sviluppi.

Tempestivamente il cliente. Questo può comportare una duplice conseguenza: se l'operazione si esauriva in un atto unico, il problema è meno grave; se l'operazione dura nel tempo, il fatto può essere grave, perché il non informare sugli sviluppi dell'andamento degli strumenti finanziari sul mercato può significare precludere al cliente scelte di nuovo investimento o, soprattutto, di disinvestimento.

E quando si scatena il problema in chiave contenziosa perché le cose non sono andate come si sperava e si presenta dall'avvocato "per chiedere il conto" all'intermediario, di solito, i principali motivi di contestazione sono due:

  1. La forma del contratto, che oggi è meno attuale come problema perché il legislatore lo ha risolto in maniera più chiara (cfr precedetemene).
  2. Il problema delle informazioni: il cliente si duole dicendo che non ha avuto le informazioni o che non gli sono state chieste, prima.
date prima e date dopol'operazione. Questo, se integra un inadempimento, nel senso che se l'intermediario non ha osservato l'art. 21 e le rispettive norme regolamentari, determina alternativamente: risarcimento del danno; [oppure] risoluzione del contratto. Una forma particolare di inadempimento è quella che si configura quando l'inadempimento ha avuto ad oggetto la forma del contratto (2). Es: l'intermediario non ha consegnato l'esemplare al cliente o il contratto scritto non è perfetto in tutte le sue parti, ecc... Succede che entra in gioco l'art. 23, comma 6: 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Una giurisprudenza superata, ma che ha avuto successo per anni, affermava che, in presenza di un inadempimento dell'intermediario, il quale nonavesse raccolto delle informazioni su supporto documentale (quindi, periscritto, tramite un questionario da sottoporre al cliente), sarebbe stato configurabile non tanto un inadempimento dell'intermediario, quanto addirittura una nullità del contratto per difetto di forma. La giurisprudenza ha confuso per un certo tempo la forma richiesta per la stipula del contratto con quella richiesta per gli atti che preannunciano la stipula del contratto (in particolare, quelli relativi al flusso informativo). La nullità del contratto avrebbe comportato gli obblighi restitutori: quando un contratto è nullo la regola generale è che chi ha dato, riprende e chi ha ricevuto, restituisce. Quindi, questo avrebbe comportato l'obbligo dell'
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pess9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Monteverde Alessandro.