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La disciplina delle attività di gestione accentrata di strumenti finanziari
Occupiamoci della disciplina delle attività di gestione accentrata di strumenti finanziari, di cui al titolo II-bis e, specificatamente, dagli art. 62 e seguenti.
Prima, però, parliamo di un problema. L'insolvenza sui mercati è un problema importante: se chi accede al mercato non può confidare sull'adempimento degli obblighi che le controparti sul mercato assumono nei suoi confronti, allora il mercato rischia di essere una sede di negoziazione non tanto appetibile perché chi vi va a negoziare non trova quella certezza dell'attuazione del diritto che vorrebbe.
Es: insomma, se vendessi a termine strumenti finanziari e, scaduto il termine, scopro di averci guadagnato ma non vengo pagato, la seconda volta non farò più un'operazione del genere quindi, occorre che il mercato, oltre che funzioni correttamente nella funzione fisiologica, funzioni correttamente anche in quella patologica: non può
TUF (Testo Unico della Finanza). Questi articoli stabiliscono le regole per la gestione accentrata delle negoziazioni sul mercato finanziario. Il legislatore ha previsto che le negoziazioni sul mercato siano gestite da una controparte centrale, che agisce come intermediario tra le parti coinvolte. Questa controparte centrale assume l'obbligo di garantire l'esecuzione degli ordini e di intervenire in caso di insolvenza di una delle controparti. Per garantire il funzionamento di questo sistema, il legislatore ha istituito un fondo di garanzia, che fornisce le risorse necessarie per sanare eventuali insolvenze di mercato. Inoltre, sono state introdotte una serie di regole complesse, che vanno dagli articoli 69-quinquies all'articolo 69-novies, per assicurare il corretto funzionamento del sistema. In conclusione, il sistema della gestione accentrata delle negoziazioni sul mercato finanziario prevede l'intervento di una controparte centrale e di un fondo di garanzia per garantire l'esecuzione degli ordini e sanare eventuali insolvenze. Questo sistema è disciplinato dagli articoli 82 e seguenti del TUF.TUF. Quello che interessa principalmente è il tema della dematerializzazione degli strumenti finanziari. In diritto commerciale, quando si studiano le società per azioni e le loro azioni, si studia il sistema della dematerializzazione.
Dal 1998, nel nostro ordinamento, è stato introdotto un sistema (che prima aveva solo qualche sporadica attuazione) col d.lgs. 213 del 1998, sistema per il quale le azioni quotate sui mercati regolamentati, devono essere negoziati in regime di dematerializzazione, cioè non esistono più come documento cartaceo, ma esistono in quanto annotazione tenuta da un gestore su un libro informatico.
Così che, se sono possessore di azioni di società quotate, la prova che di ciò abbia non sta in un documento, ma in un documento informatico, cioè in una registrazione della quale il custode di questo libro mi può dare notizia. Ciò evita lo smarrimento dei titoli, ecc..., ma elimina tutto.
ciò che riguarda la materialità del titolo. Se prima il trasferimento dell'azione avveniva mediante la girata autenticata dal notaio sul retro del titolo e sull'iscrizione nel libro dell'emittente, oggi la girata non può avvenire, ma deve essere un contratto di cessione che deve essere annotato anzitutto nel libro tenuto dal gestore del registro e poi nel libro dell'emittente (anch'esso di tipo informatico). Insomma, la dematerializzazione dei titoli ha portato ad una piccola rivoluzione nel mondo dei mercati, anche dal punto di vista attuativo. Accanto alla dematerializzazione dei titoli, si è reso necessario fare in modo che, se tutto avviene ormai a livello telematico, vi sia un gestore che, a livello accentrato, amministri esso stesso da solo tutti gli strumenti finanziari quotati negoziati sui mercati regolamentati di qualunque emittente a livello nazionale. Questo sistema della gestione accentrata ha avuto luogo mediante lacostituzione di una società prima pubblica, poi privatizzata anch'essa, la Monte Titoli SpA, che svolge questa funzione di gestore accentrato. I problemi riguardano proprio la gestione del sistema: cioè, il gestore accentrato è colui che prende nota dell'intestazione dei titoli, e, quindi, che prende nota anche dei trasferimenti, della circolazione dei titoli. Inoltre, egli è colui che: può certificare la titolarità delle azioni; che può e che deve rilasciare certificati in tal senso; che può prendere nota sulla costituzione di vincoli su queste (es: pegno). Oggi tutto avviene in maniera dematerializzata e questa dematerializzazione va di pari passo con la gestione accentrata. Senonché, quando si tratta, in particolare, di azioni, la gestione accentrata implica alcune peculiarità riferimento all'art. 83-sexies. Quando abbiamo parlato dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari (e avremmo potutoripetere il discorso sui partecipanti al capitale della società (digestione del mercato), abbiamo insistito sul problema della dissociazione tra la titolarità della quota e quella del diritto di voto. Nell'art. 83-sexies, vediamo uno sviluppo imprevedibile di questo problema, riferito in termini più ampi a tutte le azioni quotate, non solamente alle azioni degli intermediari finanziari e, tra l'altro, neanche solo quelle quotate, ma le azioni dematerializzate, quando si tratta di società non quotate sui mercati regolamentati. L'art. 83-sexies dice:Tratta di società quotate e di azioni o comunque di azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione, questa certificazione avviene:
- […] sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. […]
Vuol dire, in pratica, che l'intermediario, sulla base del sistema di gestione accentrato, fotografa e certifica una situazione che non è attuale al momento dell'assemblea e non lo è neanche al momento in cui l'interessato fa richiesta della certificazione, ma è attuale con riferimento al "settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea". Tanto è vero che il legislatore ha cura di scrivere che:
- […] Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
problemidell’ultimo minuto, chi ha diritto e chi no a partecipare all’assemblea;
2) di impedimento di abusi e di speculazioni dell’ultima ora: se sivogliono fare operazioni finalizzate al trasferimento dei diritti di voto (peresempio, mediante un contratto di riporto e, quindi un contrato atermine, per cui io ti trasferisco le azioni per il tempo che basta peresercitare il voto e poi me le darai e valuteremo l’aumento o ladiminuzione del valore delle azioni per il tempo in cui sono state in tuatitolarità), e queste operazioni vengono fatte a ridossodell’assemblea, non sono utili a modificare i diritti di voto e, quindi,le maggioranze assembleari.
Comunque, sembra che questa norma costituisca una delle principali e più interessantimanifestazioni di quella dissociazione tra titolarità dell’azione e del diritto di voto, lacui importanza avevamo già visto negli art. 14 e 15 del TUF con riguardo agliintermediari.
DIRITTO DEI M