Diritto costituzionale - Risposte aperte
Le caratteristiche della forma di governo direttoriale
La forma di governo del direttore prende il nome dal nome dato alla Francia rivoluzionaria nella Francia rivoluzionaria dal 1795 al 1799. La direzione era l'apice dello stato e l'apice del governo. In caso contrario, questo collegio non è eletto direttamente dai cittadini, ma dal parlamento. Non determina l'insorgere di alcun rapporto di fiducia, infatti il parlamento non può successivamente scoraggiarlo e costringerlo a dimettersi, a differenza delle forme di governo parlamentari. Il potere esecutivo non ha il potere di influenzare il mandato parlamentare, che dura sempre fino alla fine. Il modello di riferimento oggi è la Svizzera, dove due camere dell'Assemblea federale eleggono un esecutivo, un consiglio federale di sette membri. Non esiste una gerarchia nell'organo di governo, la carica di presidente dura un anno e si supplente. Si tratta quindi di una forma collegiale di governo. Il governo del direttore opera secondo le dinamiche della democrazia consensuale, alla quale contribuiscono insieme le forze politiche degli ideali e dei vari programmi, ma tutte partecipano alla cogestione del governo. È per questo motivo che si tratta di un modello non facilmente riproducibile nei paesi in cui i partiti tendono a dividersi secondo dinamiche competitive, che consente una rotazione periodica con il governo.
La formazione del governo
La formazione del governo della Repubblica Italiana segue l'iter procedurale disciplinato dall'articolo 92 della Costituzione. Tale articolo disciplina la formazione del Governo con una formula semplice in cui «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri». Quindi la formazione del Governo non sembrerebbe sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni, da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
La fase preparatoria
Questa fase consiste nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica.
L'incarico
Il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'istituto del conferimento dell'incarico ha una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico dà notizia, con un comunicato alla stampa.
La nomina
L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente.
Il giuramento e la fiducia
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento. Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia. Il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
Quando il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le camere
Il potere di scioglimento delle Camere è affidato, dall'art. 88 della Costituzione, al Presidente della Repubblica. Lo scioglimento delle Camere avviene alla scadenza naturale della legislatura, e cioè decorsi i cinque anni di durata in carica delle Camere. Tuttavia, le Camere potrebbero essere sciolte anche anticipatamente, e cioè prima della scadenza naturale di esse. Il dettato costituzionale, infatti, non limita il potere del Presidente della Repubblica alle sole ipotesi di scadenza naturale delle Camere, ma lascia ampio spazio di discrezionalità al Capo dello Stato. Il potere di scioglimento delle Camere passa inizialmente dall'audizione dei Presidenti delle Camere soggette a scioglimento. L'art. 88 Cost. stabilisce l'obbligo, in capo al Presidente della Repubblica, di sentire i Presidenti delle Camere che intende sciogliere, i quali esprimono un loro parere, ritenuto obbligatorio ma non vincolante. Il potere di scioglimento anticipato di entrambe le Camere è però da ritenersi una scelta finale affidata dal Presidente della Repubblica qualora si versi in uno stato di crisi politica ed istituzionale irrimediabile. Tale potere è ormai relegato alle ipotesi di crisi di governo non componibili, soltanto qualora, in caso di crisi di governo, il Parlamento non sia in grado di esprimere alcuna maggioranza, e pertanto non si possa formare nessun Governo che goda del sostegno della maggioranza parlamentare, il Presidente della Repubblica potrà procedere allo scioglimento anticipato delle Camere e indire nuove elezioni per il rinnovo delle stesse. La decisione del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere deve essere volta esclusivamente a superare uno stallo istituzionale che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla vita dei consociati e non può quindi essere guidata da esigenze o scelte politiche.
Le crisi di governo
L'espressione crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni, e in particolare del presidente del consiglio, a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento. Si considera crisi di governo ormai anche la mancata formazione di una maggioranza all'inizio di una legislatura che impedisce la formazione di un nuovo governo e pertanto protrae quello della legislatura precedente. La prassi consiste nel fatto che il presidente convochi il Consiglio dei Ministri per annunciare il suo intendimento, ma non è richiesta alcuna deliberazione, le dimissioni essendo un atto individuale. La minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza politica del presidente del consiglio per persuadere i membri del governo e le forze politiche parlamentari che lo sostengono a seguire le sue direttive. Scioglimento delle Camere ed elezioni anticipate: il Presidente della Repubblica, verificata l'impossibilità di perseguire altre strade, scioglie le Camere ed indice nuove elezioni.
I diversi procedimenti legislativi
Il procedimento legislativo è quel determinato procedimento, il cui risultato finale consiste nell'adozione di una legge. Il procedimento legislativo si articola in più fasi: quella dell'iniziativa, quella della discussione, quella della promulgazione e infine quella della pubblicazione.
La fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere:
- Ai membri del Parlamento. Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito.
- Al Governo. Esso utilizza il suo diritto di iniziativa legislativa per sviluppare il suo programma e può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale; inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica. Il governo ha dei campi nei quali le sue proposte sono essenziali all'attuazione del programma e, perciò, vengono con alta probabilità accettate in Parlamento, dove il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia. In questo caso il progetto di legge prende il nome di disegno di legge e non va confuso con atti aventi forza di legge, dal momento che questi ultimi sono atti esecutivi.
- Al corpo elettorale mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione.
- Ai Consigli Regionali.
- Al CNEL; generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi.
- Agli organi ed enti cui sia comunque conferito suddetto potere da legge costituzionale.
La fase della discussione
La Camera che riceve la proposta di legge la esamina, la discute, la modifica eventualmente, infine la mette ai voti per l'eventuale approvazione. Successivamente il testo di legge passa nell'altra camera dove esso viene esaminato, discusso, eventualmente modificato, infine messo ai voti. Se ci sono modifiche, il testo di legge deve ritornare alla prima Camera affinché queste modifiche siano approvate da tutte e due le Camere.
La fase della promulgazione
È competente il Presidente della Repubblica. Infatti la Costituzione gli affida il potere di promulgare le leggi dopo che sono state approvate dal Parlamento. Se il Presidente ritiene che la nuova legge rispetti la Costituzione, allora la promulga, cioè la firma, altrimenti lo rinvia al Parlamento, rifiutando la promulgazione. Il Parlamento che vede ritornare la legge, è libero sia di modificare, accogliendo i suggerimenti del capo dello Stato, sia di confermare la legge esattamente come era prima.
La fase della pubblicazione
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale. La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione. Tutto questo serve a far conoscere la nuova legge ai cittadini, in quanto vige il principio per cui la legge non ammette ignoranza.
Le commissioni d'inchiesta
Le commissioni d'inchiesta sono regolate dall'articolo 82 della costituzione italiana e possono essere create appositamente per svolgere indagini e ricerche su materie e argomenti di interesse pubblico, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; esse le fanno attraverso missioni e sopralluoghi, con audizioni di ministri, attraverso l'approvazione di relazioni e più in generale un accurato lavoro di studio e documentazione. Possono essere di vario tipo: bicamerali, formate tramite legge e composte da deputati e senatori, o monocamerali, per la cui costituzione basta una deliberazione della camera o del senato. In entrambi i casi l'atto istitutivo include: gli scopi, la composizione, poteri e limiti, disciplina del segreto, organizzazione interna. L'istituzione di una commissione deve essere seguita dalla sua effettiva costituzione, con la nomina dei membri da parte dei singoli gruppi. Con l'approvazione di relazioni da parte delle commissioni dovrebbe portare il parlamento a presentare ed eventualmente approvare i necessari atti in linea con il contenuto del documento. Per esempio il caso della commissione d'inchiesta del senato sulla ricostruzione dell'Aquila, deliberata a novembre del 2016 mai realmente costituita.
La disciplina dei reati ministeriali
I reati ministeriali, sono una tipologia di reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano, così detti poiché commessi dai membri del governo italiano. Si tratta di reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali le indagini preliminari sono affidate a un collegio composto da tre magistrati ove l'autorizzazione venga concessa, il tribunale del capoluogo del distretto competente per territorio è giudice naturale di primo grado. Se emerge un dissenso fra tribunale dei ministri e camera competente in ordine alla natura ministeriale del reato perseguito, la corte costituzionale ha stabilito che l'unico rimedio sia per la camera sollevare il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: pertanto alla sola corte spetta dirimere il contenzioso. Fino al 1989 la competenza a giudicare era attribuita alla corte costituzionale nella composizione integrata per il giudizio sulle accuse al presidente della Repubblica, istruito da una commissione inquirente. Dopo un referendum abrogativo della legge sui poteri della commissione inquirente, la disciplina è stata riformata riguardo al principio di ragionevole eguaglianza, sia perché l'esperienza dell'unico processo per reati ministeriali aveva mostrato che giudizi del genere possono penalizzare a lungo la corte, distogliendola dalle altre sue funzioni.
I ministri senza portafoglio
I ministri senza portafoglio non sono a capo di alcun ministero, ma esercitano funzioni attribuite alla presidenza del consiglio, a loro delegate dal presidente del consiglio che ne resta il titolare, in genere posti a capo di un apposito dipartimento come per esempio:
- I ministri con delega per i rapporti con il parlamento (D'incá),
- Per gli affari europei (Amendola),
- Per le politiche giovanili (Dadone),
- Per le pari opportunità e famiglia (Bonetti),
- Per la pubblica amministrazione (Brunetta),
- Per la disabilità (Stefani),
- Per il coordinamento iniziative turismo (Gravaglia).
Essi in qualità di ministri, a differenza di viceministri e sottosegretari, partecipano al consiglio dei ministri. I motivi che possono portare il Presidente del Consiglio a nominare uno o più ministri senza portafoglio sono molteplici, principalmente nei governi di coalizione politica, nel momento in cui è necessario assegnare degli incarichi di rilievo a personalità politiche particolarmente influenti cui non è possibile assegnare un dicastero. Tali ministri svolgono specifiche funzioni su apposita delega del Presidente del consiglio, partecipano alla generale del governo esplicano le funzioni assegnate in maniera collegiale.
Il potere di rinvio presidenziale
Art. 74 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica, prima della sua promulgazione, il potere di chiedere alle Camere una nuova deliberazione della legge con messaggio motivato. Da questo articolo si ricavano le modalità essenziali per l'esercizio del potere di rinvio. Il Presidente ha il dovere di sospendere la legge quando trova un contrasto tra le leggi e le norme costituzionali, mentre ha un potere discrezionale di valutazione nelle ipotesi più sfumate di conflitto con gli interessi supremi e permanenti del Paese. L'aggiornamento costituisce quindi un atto presidenziale tipico, con il quale il Capo dello Stato esercita anche una funzione di controllo costituzionale sulla legittimità dell'atto legislativo approvato dalle Camere e sulla regolarità del procedimento seguito.
La mozione di sfiducia a livello regionale
La mozione di censura è un'istituzione tipica della forma di governo parlamentare e semipresidenziale; è un atto con cui il parlamento manifesta la perdita del rapporto fiduciario con il governo. A livello regionale, l'istituto della mozione di censura è disciplinato dagli statuti regionali e dai regolamenti comunali. Ai sensi dell'articolo 126, comma 2, della Costituzione, il consiglio regionale può esprimere la propria sfiducia nei confronti del presidente del consiglio con mozione motivata, firmata da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta membri. Se lo statuto ha deliberato l'elezione del presidente del consiglio regionale a suffragio universale e diretto, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni del consiglio regionale e lo scioglimento del consiglio, secondo il "simul stabunt vel principio simul cadente", o "insieme staranno in piedi o insieme cadranno".
La rigidità costituzionale
La Costituzione è l'atto più alto dell'ordinamento, in quanto determinato dal potere costituzionale, tutti gli altri atti di fonte sono subordinati alla Costituzione, in quanto creati dai poteri costituiti, cioè regolati e disciplinati dalla Costituzione. La caratteristica principale della costituzione è la rigidità; La rigidità della costituzione significa che può essere modificata solo attraverso uno speciale processo di revisione costituzionale. La costituzione italiana è rigida, il che significa che è difficile modificarla, perché l'Assemblea Costituente ha voluto evitare di ripetere in futuro l'esperienza di un regime dittatoriale come quello appena caduto.
I "controlimiti"
I contro-limiti sono rappresentati dai supremi principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed ai diritti inalienabili della persona. All'ingresso dell'ordinamento interno è possibile aggiungere entrambe le norme internazionali, generalmente accettate e richiamate dall'articolo 10. La Corte Costituzionale ha richiamato tali limiti in una relativa sentenza. Nella sua risoluzione 238 del 2014, ha affermato che l'accesso alla giustizia è un diritto inalienabile a chiedere riparazione alle vittime dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. Anche in caso di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, la consuetudine internazionale di riconoscere l'immunità della giurisdizione civile di Stati esteri, la cui esistenza è stata confermata dalla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, non può ritenersi entrata nel sistema giuridico italiano. In merito a tali violazioni, Non trova applicazione il rinvio dell'art. 10.1, che si oppone al principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili come contro-limiti. Conseguentemente, la delibera 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità della norma di applicazione della
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