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Diritti e doveri costituzionali
L'art. 42 sancisce la libertà di iniziativa economica privata e pubblica che però non è illimitata, soprattutto in forza delle modifiche apportate dalla L. Costituzionale n.1/2022 che tutela la salute e l'ambiente. L'art. 42 infine tutela la proprietà. I rapporti politici: l'art. 48 costituzionale esprime il diritto di voto e due sono i requisiti principali: la cittadinanza italiana e la maggiore età (corpo elettorale - elettorato attivo). Il voto è a suffragio universale (senza discriminazioni), personale (si vota di persona), libero (non obbligatorio) e segreto. L'elettorato passivo invece consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive e di norma, chiunque sia elettore è anche eleggibile salvo casi specifici di ineleggibilità (perché porrebbe il soggetto in una posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti) o incompatibilità (non si possono rivestire contemporaneamente due cariche).Discorso diverso è quello della incandidabilità ossia la non possibilità di presentare la propria candidatura per le elezioni come conseguenza di condanne definitive per alcuni gravi delitti e quelli puniti sopra i due anni di reclusione ma non con sentenza patteggiata. Inoltre la costituzione all'art. 51 promuove le pari opportunità tra uomini e donne nel tema dell'eleggibilità tanto è che si parla di un quorum minimo di quote rosa nelle camere. L'art. 50 sancisce lo strumento della petizione popolare, funzionale per portare a conoscenza delle camere esigenze particolari affinché il parlamento decida con gli strumenti legislativi.
IL PARLAMENTO: è un organo costituzionale complesso (due camere), collegiale (più membri) e rappresentativo (espressione volontà popolare). Il parlamento è titolare delle seguenti funzioni:
- funzione legislativa: ogni procedimento diretto alla emanazione di un atto
quali il Comitato se rileva che non si tratti dei reati di alto tradimento o attentato alla costituzione di cui all'art. 90, dichiara la propria incompetenza e può inoltre disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia criminis, altrimenti presenta una relazione al parlamento.
5) altre attività strumentali di organizzazione interna.
In Italia vi è un bicameralismo perfetto, difatti il parlamento si compone di due camere: Senato della repubblica e Camera dei deputati che si differenziano per numero di componenti (200 Senato e 400 Camera dopo modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione ad opera della Legge costituzionale 1/2020), la presenza di membri non elettivi al senato come i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica, e l'elettorato passivo (almeno 25 anni alla Camera e almeno 40 anni al Senato). La Legge costituzionale 1/2021 ha ridotto a 18 anni, come per l'elezione della Camera dei deputati, l'elettorato attivo per eleggere anche il Senato.
L'attuale legge
Elettorale è la L. 165/2017 (Rosatellum) che prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario con una soglia di sbarramento fissata al 3% mentre per le coalizioni è del 10%, inoltre è vietato il voto disgiunto pertanto si dovrà scegliere un abbinamento omogeneo candidato-partito. Ex art. 67, ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato -> divieto di mandato imperativo ossia l'indipendenza e la libertà nell'espletare il mandato senza dover ricevere direttive dagli elettori sullo svolgimento dello stesso. Ai parlamentari sono riconosciute delle prerogative per tutelare regolarità ed indipendenza del loro mandato: - indennità economica - insindacabilità ex art. 68 Cost per tutelare la libertà di espressione nell'esercizio delle funzioni - immunità parlamentare: l'autorità giudiziaria non deve
chiederel'autorizzazione a procedere alla camera di appartenenza del parlamentare per sottoporlo ad indaginio arrestarlo in forza di sentenza di condanna passata in giudicato o è stato colto in flagranza acommettere un delitto; deve invece richiedere l'autorizzazione per sottoporlo a perquisizionepersonale/domiciliare; arrestarlo al di fuori dei casi sopra elencati o procedere ad intercettazionitelefoniche o ambientali o sequestro di corrispondenza.
All'interno delle camere vi sono organi operativi ossia le commissioni parlamentari suddivise permaterie le quali possono essere speciali o permanenti. Organi strumentali sono invece: 1) i presidentidelle camere 2) l'ufficio di presidenza della camere e consiglio di presidenza del senato 3) giunteparlamentari 4) conferenza dei capi-gruppo.
Il parlamento resta in carica per 5 anni (legislatura) salvo la c.d. proroga di durata in caso di guerra,proroga che deve essere disposta con legge. L'elezione delle nuove
camere deve avvenire entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione deve avvenire non oltre 20 giorni dalle elezioni.
Le sedute delle camere sono pubbliche e vi è un ordine del giorno; le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei componenti o se non sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Le camere deliberano in seduta comune (presiedute dal presidente della camera dei deputati) in casi espressamente stabiliti dalla costituzione ossia:
- elezione e giuramento PdR
- messain stato d’accusa per attentato alla cost o altro tradimento del PdR
- elezione 1/3 membri del CSM
- elezione 1/3 giudici costituzionali
Le camere possono essere sciolte (entrambe o solo una) dal PdR nei casi di:
- non appaiono più rappresentative delle forze politiche presenti nel paese
- non è possibile formare una maggioranza politica stabile nel parlamento
- insanabile contrasto politico tra le camere stesse
Procedimento di revisione costituzionale: rispetto al procedimento per emanare una legge ordinaria, nella fase preparatoria non è ammessa l'iniziativa del CNEL, in quella costitutiva non è ammesso il procedimento decentrato in commissione, dovendosi svolgere in assemblea e nella terza fase di integrazione dell'efficacia se la legge è stata approvata in seconda delibera da entrambe le camere con la maggioranza qualificata dei componenti (non dei presenti) allora il PdR la promulga e viene pubblicata ed entra in vigore, se invece c'è stata la sola maggioranza assoluta, ci sarà la pubblicazione in Gazzetta ma entro 3 mesi potrà essere sottoposta a referendum costituzionale/sospensivo. Per l'approvazione delle legge di revisione costituzionale sono richieste, in ogni ramo del parlamento, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e devono riguardare il medesimo disegno di legge (principio della doppia delibera).
conforme) difatti se venisserofatti emendamenti in una delle due camere si dovrebbe ricominciare da capo. Inoltre nella secondadelibera, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della camera (solo discussione delle lineegenerali e votazione). I limiti di revisione costituzionale sono ri