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Diritto costituzionale

Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali della Costituzione concernenti la vita dello Stato e della comunità. Le norme costituzionali dunque disciplinano:

  • Le fonti del diritto
  • Diritti/doveri del cittadino
  • L'organizzazione dello stato
  • Le sue garanzie costituzionali

Insieme delle norme  ordinamento giuridico. La norma giuridica è una regola precostituita costituita dal precetto e dalla sanzione che disciplina la condotta dei consociati e presenta i seguenti caratteri: generalità, astrattezza, intersoggettività, novità, esteriorità, coercibilità e positività.

Lo stato

Lo Stato può essere definito come la forma di organizzazione del potere politico cui spetta l'uso legittimo della forza esercitato sulla comunità in un determinato territorio. Lo Stato è dotato di personalità giuridica, però per poter agire si serve di organi all'uopo preposti come il PdR, il CdM, le Regioni ecc. Inoltre, lo Stato si compone di 3 elementi che devono necessariamente coesistere in quanto non vi può essere uno Stato in assenza di anche solo uno dei seguenti elementi:

  1. Elemento personale (popolo, ossia la comunità di individui cui lo stato attribuisce lo status di cittadino), con la cittadinanza (appartenenza giuridica di un individuo ad un determinato Stato), il soggetto diventa titolare di diritti e doveri verso lo Stato. Come si può acquisire la cittadinanza?
    • Nascita se entrambi i genitori sono cittadini italiani (ius sanguinis); oppure se è nato in Italia da genitori apolidi o ignoti (ius soli) oppure chi nasce in Italia da genitori ignoti se non viene individuata altra cittadinanza.
    • Estensione in seguito al verificarsi di eventi successivi alla nascita come l'adozione o il matrimonio purché il soggetto abbia un'adeguata conoscenza della lingua Italiana.
    • Concessione dello Stato, ad esempio, se presta servizio militare o è alle dipendenze dello Stato e dichiara di volere la cittadinanza italiana oppure se ha risieduto stabilmente in Italia fino al raggiungimento dell'età.
    • Naturalizzazione con decreto del PdR, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'Interno; inoltre la cittadinanza si può perdere e riacquistare.
  2. Il trattato di Maastricht del 1993 riconosce ai cittadini di stati membri UE, oltre alla cittadinanza nazionale anche quella Europea, concetto poi rafforzato dal successivo Trattato di Lisbona del 2009 (coesistono tra loro, l'una non sostituisce l'altra).
  3. Elemento spaziale (territorio) il quale comprende la terraferma, il mare territoriale (12 miglia dalla costa), la piattaforma continentale (fondi marini e sottosuolo), il sottosuolo, lo spazio aereo (specularmente alla terraferma e mare territoriale) ed il territorio fluttuante (navi e aerei mercantili e militari).
  4. Elemento organizzativo (sovranità) ossia il potere supremo all'interno del territorio Statale (sovranità interna) e l'indipendenza dello Stato nei confronti degli altri Stati (sovranità esterna), è originaria, esclusiva ed incondizionata e perciò non soggetta a limiti senza il consenso dello Stato stesso.

Forme di stato e forme di governo

La forma di Stato indica il rapporto intercorrente tra chi detiene il potere e coloro che ne sono assoggettati. Vi sono diverse forme:

  • Stato assoluto: il potere è esercitato dal sovrano senza limitazioni, non c'è separazione dei poteri, il Re sole diceva "lo stato sono io"  monarchia.
  • Stato di polizia: si è formato nell'epoca tra la fine dello stato assoluto (fine 1700) e l'avvento dello Stato liberale a seguito della Rivoluzione Francese e ne ha aperto la strada.
  • Stato liberale: si è affermato sino ai primi anni del 1900 ed è stato un cambio di paradigma radicale in quanto con lo Stato liberale si è visto nascere l'industria che ha sostituito in larga parte l'agricoltura e sotto questa forma di stato è nata la separazione dei poteri inoltre i poteri pubblici sono soggetti alla supremazia della legge (Stato di diritto)  il cittadino è tutelato dai poteri forti.
  • Stato totalitario: lo Stato liberale entra in crisi con la prima guerra mondiale e in Inghilterra e Francia nasce lo Stato democratico mentre in Germania e Italia prende piede quello totalitario caratterizzato dalla supremazia del Capo di governo (leader carismatico che guida la nazione), un unico partito ed un forte apparato repressivo degli avversari politici nonché un buon uso della propaganda per indottrinare le masse, inoltre lo Stato e la società dovevano identificarsi nel partito e nel suo programma.
  • Stato costituzionale: prende piede dallo stato democratico e si differenzia dallo stato liberale per la presenza di costituzioni rigide con una procedura aggravata per la loro modifica nonché la presenza di organi di controllo della costituzionalità delle leggi quali le Corti Costituzionali.

Quanto invece alle forme di governo ossia al modello organizzativo che uno stato assume per esercitare il potere sovrano, fondamentale importanza assume la separazione dei 3 poteri:

  • Legislativo  organo che crea la norma giuridica
  • Esecutivo  dà attuazione alla norma giuridica
  • Giudiziario  interpreta e applica la norma giuridica

Le forme di governo sono 4:

  • Parlamentare: utilizzata dalla maggioranza degli Stati ed in sostanza il Governo stabilisce un indirizzo politico da seguire ed è responsabile solo dinanzi al parlamento che può revocargli la fiducia in ogni momento, il capo dello Stato è eletto dal parlamento ed è garante della Cost e non interferisce nel programma politico del governo.
  • Presidenziale: c'è un Presidente eletto direttamente dal popolo che è sia capo dello Stato che capo del governo ed il potere legislativo non può farlo dimettere (tipico degli USA).
  • Semipresidenziale: il presidente è eletto dal popolo ed è sia capo dello Stato che del governo ma a differenza del governo presidenziale deve godere della fiducia del parlamento. Inoltre, abbiamo la c.d. coabitazione ossia che il Presidente e la maggioranza del parlamento appartengono a due schieramenti politici opposti (tipico della Francia).
  • Direttoriale: abbiamo un direttorio composto da 5 membri eletto dal Parlamento senza possibilità di essere revocato e il direttorio elegge il Capo dello Stato.

Comunità internazionale ed UE

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato alla sovranità esterna cioè l'indipendenza di uno Stato rispetto agli altri, ma allora quale è la disciplina tra i diversi Stati? —> il diritto internazionale; parlando di diritto internazionale e di cooperazione tra stati, sappiamo che esistono le organizzazioni internazionali (OI) ossia associazioni tra Stati attuate mediante un trattato che perseguono interessi comuni ai loro membri e sono radicate nel territorio di uno Stato membro, sono dotate di statuto e di organi interni; inoltre esiste l'ONU (organizzazione delle nazioni unite) risalente al 1945 di cui fanno parte quasi tutti gli stati della comunità internazionale. Quanto alle competenze, l'ONU è funzionale al mantenimento della pace tra le nazioni ed allo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati; quanto alla struttura dell'ONU può essere così sintetizzata:

  • Assemblea generale (organo di rappresentanza degli stati)
  • Consiglio di sicurezza (composto da 15 membri, 5 fissi ossia USA, Inghilterra, Cina, Russia e Francia con diritto di veto per opporsi alle decisioni del consiglio e gli altri 10 vengono eletti per 2 anni dall'assemblea generale)
  • Consiglio economico sociale
  • Corte Internazionale di Giustizia (ha sede all'Aja ed è composta da 15 giudici di diversa nazionalità eletti dall'assemblea generale e il mandato dura 9 anni)
  • Segretariato (compiti amministrativi, esecutivi, diplomatici e politici)

U.E.

Il primo passo verso la nascita dell'UE fu fatto da Robert Schuman (ministro degli esteri Francese) nel 1950 che aveva l'intento di creare quella che poi sarebbe diventata la CECA con il Trattato di Parigi del 1951 alla quale seguirono l'istituzione della CEE ed EURATOM (trattati di Roma del 1957 che crearono un'unione doganale) ma solo nel 1992 con il trattato di Maastricht veniva creata l'UE basata su 3 pilastri fondamentali:

  • Politica estera comune
  • Politica di difesa europea
  • Cooperazione tra le forze di polizia e autorità giudiziarie

Inoltre, il trattato di Maastricht apportò un'altra grande novità: la moneta unica europea, entrata in circolazione il 1 gennaio 2002: l'EURO!. Infine, vi è stato il trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009, il quale ha fatto cadere la distinzione tra Comunità europea e Unione Europea facendo solo riferimento all'UE. Ad oggi conta 27 stati membri e il fondamento Cost. in Italia è dato dall'art. 11 che anche se riferito all'ONU, ne ha favorito l'ingresso pur non essendo uno Stato fondatore.

Le istituzioni europee

  • Parlamento Europeo: ha funzione legislativa, di bilancio, consultiva e di controllo, i componenti sono eletti a suffragio universale in ogni stato membro e non possono essere più di 705 (704 + presidente).
  • Consiglio Europeo: potere di indirizzo politico, è composto dai capi di Stato o governo + presidente del consiglio stesso (eletto dai componenti e dura in carica 2 anni e 6 mesi) + presidente commissione europea e si riunisce due volte ogni semestre.
  • Consiglio: rappresenta i governi esercitando funzione legislativa e di bilancio, è un organo composto di Stati le cui sedute sono pubbliche.
  • Commissione Europea: organo esecutivo, il mandato dura 5 anni ed è composta dal Presidente + 1 cittadino per ogni stato membro.
  • CGUE: sede in Lussemburgo, è divisa in due sezioni:
    • Corte di Giustizia composta da un giudice per ogni stato membro e 11 avvocati generali che restano in carica per 6 anni rinnovabili.
    • Tribunale composto da 2 giudici per stato membro sempre per 6 anni rinnovabili.
  • BCE: il suo compito è il controllo della liquidità.
  • Corte dei Conti: è composta da 1 cittadino per ogni stato membro nominati dal Consiglio ed esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'UE nonché di ogni organismo creato dalla stessa.

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono tutti gli atti/fatti produttivi delle norme giuridiche ed è possibile distinguere in:

  • Fonti di produzione: strumento tecnico stabilito dall'ordinamento preposto alla creazione delle norme giuridiche e possono essere sia fonti fatto (non scritte) che fonti atto (scritte)
  • Fonti sulla produzione: norme che determinano gli organi e le procedure di formazione della norma
  • Fonti di cognizione: strumenti attraverso i cui è possibile conoscere le fonti di produzione tramite la pubblicazione che può essere necessaria (Gazzetta ufficiale) o non necessaria a seconda sia funzionale o meno alla entrata in vigore delle norma

Ma cosa succede se una medesima fattispecie è disciplinata da più norme? —> problema delle antinomie e per stabilire quale sia l'unica norma applicabile si fa ricorso a differenti criteri quali:

  • Criterio cronologico: funzionale su fonti dello stesso tipo e si applicherà unicamente la norma più recente perché quella più vecchia si ritiene abrogata espressamente o tacitamente
  • Criterio di specialità: deroga il criterio cronologico nel senso che si applicherà la norma più risalente se eccezionale o speciale a meno che quella più recente sia incompatibile con quella più vecchia
  • Criterio gerarchico: siamo nel caso di due fonti diverse e le norme di rango inferiore contrastanti con norme di rango superiore sono invalide e devono essere soggette ad annullamento o a disapplicazione se ritenute incostituzionali
  • Criterio di competenza: deroga quello gerarchico quando la costituzione stabilisce che una determinata fonte disciplini una specifica materia tale per cui una legge anche di rango superiore disciplinante la medesima materia potrebbe essere dichiarata incostituzionale e perciò non applicata

Quanto all'interpretazione delle fonti: consiste in un processo logico complesso volto alla ricerca del significato della norma giuridica. In base al soggetto che fornisce l'interpretazione possono distinguersi:

  • Interpretazione giudiziale (operata dal giudice nell'applicazione della legge)
  • Autentica (operata dal parlamento)
  • Ufficiale (operata dai funzionari delle PA)
  • Dottrinale (operata dagli studiosi del diritto)

Inoltre, quanto al metodo al criterio possono distinguersi:

  • Interpretazione letterale (si guarda il significato di ogni singolo vocabolo)
  • Storica
  • Adeguatrice (si interpreta in modo da non contrastare con la costituzione)
  • Evolutiva
  • Estensiva
  • Restrittiva

Classificazione delle fonti

  • Costituzione, leggi costituzionali e di revisione: è la legge fondamentale dello Stato, ne stabilisce i principi e valori e l'organizzazione politica su cui si regge. La costituzione, in generale, può essere scritta o non scritta, concessa o votata, flessibile o rigida (modificabile con leggi ordinarie o con procedura aggravata), breve o lunga quando disciplina diritti e doveri dei cittadini ed il funzionamenti degli organi costituzionali. Quella italiana, entrata in vigore il 1.1.1948 è rigida, garantista, programmatica stabilendo programmi ed obbiettivi cui deve tendere l'attività della Repubblica ed è progressiva in relazione agli obbiettivi da raggiungere. Si compone di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali (i primi 12 articoli riguardano i principi fondamentali mentre i successivi si dividono in diritti e doveri del cittadino e ordinamento della repubblica)
  • Fonti UE come trattati istitutivi, decisioni (obbligatoria e vincolante per i destinatari), regolamenti (obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli stati membri), direttive (vincola lo stato membro cui è diretta al raggiungimento di un obiettivo, lasciando libertà allo stato circa i mezzi da utilizzare), raccomandazioni e pareri che però sono sforniti di efficacia vincolante e precettiva
  • Fonti internazionali: si dividono in norme consuetudinarie, norme convenzionali (derivanti dai trattati) e atti vincolanti delle OI
  • Fonti statali: leggi formali ordinarie, leggi materiali (d.l. e d.lgs.), referendum abrogativo e regolamenti interni degli organi costituzionali e al di sotto abbiamo i regolamenti dell'esecutivo. Le leggi materiali hanno forza di legge vale a dire che i D.L. e D.lgs. hanno capacità di abrogare le norme di legge e di resistere all'abrogazione da parte di norme di rango inferiore e avendo forza di legge non sono soggetti al controllo di legittimità preventivo della Corte die Conti. I D.Lgs sono atti avente forza di legge emessi dal governo (deliberati dal CdM ed emanati con DPR) sulla base di una legge-delega del parlamento, tale delega deve essere conferita solo con legge, deve rivolgersi al governo nel suo complesso e non a singoli organi, deve definire gli oggetti, stabilire un termine prefissato, deve essere discussa e approvata in Assemblea e non può riguardare materie specifiche.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dmessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Grasso Giorgio.
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