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TITOLO I - IL PARLAMENTO

SEZIONE I. - Le Camere. ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi

stabiliti dalla Costituzione. ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Pg 33

Costituzione della Repubblica Italiana

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto

i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della

Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per

seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni

circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla

circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella

circoscrizione Estero.

Pg 34

Costituzione della Repubblica Italiana

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha

due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi

assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del

precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale

risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti

resti. ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato

il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

Pg 35

Costituzione della Repubblica Italiana

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e

letterario. ART. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in

caso di guerra. ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle

precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Pg 36

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo

Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di

presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.

Pg 37

Costituzione della Repubblica Italiana

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a

Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è

presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza

dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se

richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo

richiedono. ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o

di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Pg 38

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause

sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza

vincolo di mandato. ART. 68

.I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del

Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può

essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in

detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero

se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto

obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad

intercettazioni, in qualsiasi forma,

Pg 39

Costituzione della Repubblica Italiana

di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II. - La formazione delle leggi. ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli

organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno

Pg 40

Costituzione della Repubblica Italiana

cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo

regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva

articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è

dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge

sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la

proporzione

dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione

definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei

componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e

votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con

sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori

delle commissioni.

Pg 41

Costituzione della Repubblica Italiana

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è

sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per

quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di

approvazione di bilanci e consuntivi. ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese

dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano

l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il

quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse

stabiliscano un termine diverso. ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio

motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Pg 42

Costituzione della Repubblica Italiana

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una

legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila

elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di

indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la

Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente

espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Pg 43

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti

definiti. ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano

valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la

sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso

presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente

convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i

rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Pg 44

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi

dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro

applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi

successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di

natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni

del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Pg 45

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 81.

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo

conto

Dettagli
A.A. 2018-2019
100 pagine
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikabianchi607 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Torre Ilaria.