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TITOLO I - IL PARLAMENTO
SEZIONE I. - Le Camere. ART. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione. ART. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
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Costituzione della Repubblica Italiana
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
ART. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
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Costituzione della Repubblica Italiana
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. ART. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato
il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
ART. 59.
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Costituzione della Repubblica Italiana
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. ART. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. ART. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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Costituzione della Repubblica Italiana
ART. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
ART. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
ART. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
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Costituzione della Repubblica Italiana
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono. ART. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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Costituzione della Repubblica Italiana
ART. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
ART. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato. ART. 68
.I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma,
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Costituzione della Repubblica Italiana
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
ART. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
SEZIONE II. - La formazione delle leggi. ART. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
ART. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
Pg 40
Costituzione della Repubblica Italiana
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
ART. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
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Costituzione della Repubblica Italiana
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi. ART. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso. ART. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
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Costituzione della Repubblica Italiana
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
ART. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Pg 43
Costituzione della Repubblica Italiana
ART. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti. ART. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Costituzione della Repubblica Italiana
ART. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
ART. 79.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
ART. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Pg 45
Costituzione della Repubblica Italiana
ART. 81.
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto