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TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

la società Bocconi Amari s.p.a. in personale del legale

rappresentante dott. Celestino Pepe, elettivamente

pro tempore

domiciliata presso lo studio dell'avv. …...... che la rappresenta e

difende giusta procura alle liti in calce al presente atto

- convenuto - CONTRO

la Sig.ra Bianca Farina nata a ….. il …... via ….. n. …

elettivamente domiciliata a ….. via …... n..... presso lo studio

dell'avv..... che la rappresenta e difende.

-attore- ******

Con atto di citazione notificato in data …..., la Sig.ra Bianca

Farina ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento la

società Bocconi Amari s.p.a. chiedendo, in via principale,

l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un

contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché il risarcimento del

danno causato dall'inadempimento del contratto preliminare

asseritamente concluso tra le parti in data non specificata

dall'attrice. In via subordinata, la dott.ssa Bianca Farina chiede

il risarcimento del danno da responsabilità di tipo

precontrattuale rimettendosi al giudice per la quantificazione

dello stesso.

Si costituisce con il presente atto, a ministero del sottoscritto

procuratore, il convenuto Bocconi Amari s.p.a. in personale del

legale rappresentante dott. Celestino Pepe

pro tempore

contestando quanto dedotto dall'attore in fatto e in diritto ed

eccependo, nel merito, quanto segue:

IN FATTO

• All'inizio del 2007 la società Bocconi Amari s.p.a. contattò la

dott.ssa Bianca Farina, nota per la sua ventennale esperienza

alla guida di una società dell'industria dolciaria, per offrirle il

nuovo posto di direttore generale.

• Nei primi sei mesi del 2007 iniziano le trattative tra il

Presidente di Bocconi Amari s.p.a. dott. Celestino Pepe e la

dott.ssa Bianca Farina. La società Bocconi Amari s.p.a.

ricercava un dirigente generale per 5 anni e offriva uno

stipendio di 15.000€ al mese.

• La dott.ssa Bianca Farina nell'estate del 2007 prendeva

l'autonoma decisione di rassegnare le dimissioni dalla guida

della società Gnam Gnam s.r.l. senza che alcun contratto fosse

ancora stato sottoscritto con la società Bocconi Amari s.p.a.

• Nel Settembre 2007 la società Bocconi Amari s.p.a. ricontatta

la dott.ssa Farina offrendole, prima del contratto da dirigente,

un contratto di lavoro autonomo di consulenza. La dott.ssa

Farina accetta pacificamente, senza obiettare alcunché.

• Nel Gennaio 2008 scadeva il contratto di consulenza e la

società Bocconi Amari s.p.a. non riteneva opportuno rinnovarlo

né stipulare un nuovo contratto di lavoro. Anche in questa

circostanza, la dott.ssa Farina non lamentava nulla e si

dedicava alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.

• All'inizio del 2009 la dott.ssa Farina trovava una nuova

occupazione.

• Solamente ben 7 anni dopo, improvvisamente, la dott.ssa

Farina si rivolgeva ad un legale per chiedere un risarcimento

del danno. IN DIRITTO

La pretesa avanzata dalla parte attrice deve essere respinta.

Con riferimento alla richiesta in via principale, il contratto

preliminare rivendicato dalla dott.ssa Bianca Farina è nullo in

quanto difetta dell'elemento essenziale dell'accordo ex art.

1325 n.1 c.c. Infatti, l'accordo è l'incontro della volontà delle

parti che, nel caso di specie, non si è realizzato: i termini, modi,

durata e compenso della posizione lavorativa offerta

costituiscono meri indici informativi della qualifica

professionale che la società Bocconi Amari s.p.a. stava

ricercando e non elementi essenziali di un fantomatico

contratto mai stipulato. Tutt'al più le parti hanno posto in

essere mere dichiarazioni preparatorie, le cd. “minute” o

“puntuazioni” di contratto, che altro non sono che documenti i

quali contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento

di interessi. E' pacifico che da queste attestazioni non derivano

obblighi contrattuali a carico delle parti.

Pertanto, essendo il contratto preliminare nullo, non può essere

richiesta l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che,

quindi, va respinta.

Con riferimento alla richiesta in via subordinata della parte

attorice, non sussiste alcuna violazione dell'art. 1337 c.c. in

quanto tutte le informazioni in possesso della parte convenuta

sono state esplicitate durante le trattative e dunque l'istanza

sollevata non trova fondamento. L'obbligo di buona fede da

parte del dott. Celestino Pepe è stato correttamente

adempiuto, non creando alcun tipo di affidamento circa la

conclusione di un ipotetico contratto in capo alla dott.ssa

Bianca Farina.

Anche nella remota ipotesi si dovesse ravvisare una

responsabilità precontrattuale in capo all'odierno convenuto,

questa è estinta per intervenuta prescrizione e pertanto va

comunque respinta.

La responsabilità per violazione dell'art. 1337 c.c. ha chiara

natura extracontrattuale “ che si collega alla violazione della regola di

condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo

dell'accordo e che, quindi, presuppone che tra le parti siano intercorse

(

trattative per la conclusione di un contratto” Cass. Sez. Unite 25-07-2011 n.

con conseguente prescrizione quinquennale ex art. 2947

16170)

c.c.

L'azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale

doveva, quindi, essere esperita entro giugno 2012. Il diritto al

risarcimento del danno è, pertanto, prescritto.

Appare dunque evidente come la società Bocconi Amari s.p.a.

non abbia stipulato alcun contratto preliminare con la dott.ssa

Bianca Farina, né tantomeno abbia violato l'obbligo di buona

fede durante lo svolgimento delle trattative. Le domande

avanzate dall'attrice vanno respinte perchè destituite di ogni

fondamento.

Per tutto quanto esposto, la società Bocconi Amari s.p.a. in

personale del legale rappresentante dott. Celestino

pro tempore

Pepe, come in epigrafe rappresentato e difeso, così rassegna le

proprie

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Publisher
A.A. 2016-2017
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pascuzzi Giovanni.