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TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
la società Bocconi Amari s.p.a. in personale del legale
rappresentante dott. Celestino Pepe, elettivamente
pro tempore
domiciliata presso lo studio dell'avv. …...... che la rappresenta e
difende giusta procura alle liti in calce al presente atto
- convenuto - CONTRO
la Sig.ra Bianca Farina nata a ….. il …... via ….. n. …
elettivamente domiciliata a ….. via …... n..... presso lo studio
dell'avv..... che la rappresenta e difende.
-attore- ******
Con atto di citazione notificato in data …..., la Sig.ra Bianca
Farina ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento la
società Bocconi Amari s.p.a. chiedendo, in via principale,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un
contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché il risarcimento del
danno causato dall'inadempimento del contratto preliminare
asseritamente concluso tra le parti in data non specificata
dall'attrice. In via subordinata, la dott.ssa Bianca Farina chiede
il risarcimento del danno da responsabilità di tipo
precontrattuale rimettendosi al giudice per la quantificazione
dello stesso.
Si costituisce con il presente atto, a ministero del sottoscritto
procuratore, il convenuto Bocconi Amari s.p.a. in personale del
legale rappresentante dott. Celestino Pepe
pro tempore
contestando quanto dedotto dall'attore in fatto e in diritto ed
eccependo, nel merito, quanto segue:
IN FATTO
• All'inizio del 2007 la società Bocconi Amari s.p.a. contattò la
dott.ssa Bianca Farina, nota per la sua ventennale esperienza
alla guida di una società dell'industria dolciaria, per offrirle il
nuovo posto di direttore generale.
• Nei primi sei mesi del 2007 iniziano le trattative tra il
Presidente di Bocconi Amari s.p.a. dott. Celestino Pepe e la
dott.ssa Bianca Farina. La società Bocconi Amari s.p.a.
ricercava un dirigente generale per 5 anni e offriva uno
stipendio di 15.000€ al mese.
• La dott.ssa Bianca Farina nell'estate del 2007 prendeva
l'autonoma decisione di rassegnare le dimissioni dalla guida
della società Gnam Gnam s.r.l. senza che alcun contratto fosse
ancora stato sottoscritto con la società Bocconi Amari s.p.a.
• Nel Settembre 2007 la società Bocconi Amari s.p.a. ricontatta
la dott.ssa Farina offrendole, prima del contratto da dirigente,
un contratto di lavoro autonomo di consulenza. La dott.ssa
Farina accetta pacificamente, senza obiettare alcunché.
• Nel Gennaio 2008 scadeva il contratto di consulenza e la
società Bocconi Amari s.p.a. non riteneva opportuno rinnovarlo
né stipulare un nuovo contratto di lavoro. Anche in questa
circostanza, la dott.ssa Farina non lamentava nulla e si
dedicava alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.
• All'inizio del 2009 la dott.ssa Farina trovava una nuova
occupazione.
• Solamente ben 7 anni dopo, improvvisamente, la dott.ssa
Farina si rivolgeva ad un legale per chiedere un risarcimento
del danno. IN DIRITTO
La pretesa avanzata dalla parte attrice deve essere respinta.
Con riferimento alla richiesta in via principale, il contratto
preliminare rivendicato dalla dott.ssa Bianca Farina è nullo in
quanto difetta dell'elemento essenziale dell'accordo ex art.
1325 n.1 c.c. Infatti, l'accordo è l'incontro della volontà delle
parti che, nel caso di specie, non si è realizzato: i termini, modi,
durata e compenso della posizione lavorativa offerta
costituiscono meri indici informativi della qualifica
professionale che la società Bocconi Amari s.p.a. stava
ricercando e non elementi essenziali di un fantomatico
contratto mai stipulato. Tutt'al più le parti hanno posto in
essere mere dichiarazioni preparatorie, le cd. “minute” o
“puntuazioni” di contratto, che altro non sono che documenti i
quali contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento
di interessi. E' pacifico che da queste attestazioni non derivano
obblighi contrattuali a carico delle parti.
Pertanto, essendo il contratto preliminare nullo, non può essere
richiesta l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che,
quindi, va respinta.
Con riferimento alla richiesta in via subordinata della parte
attorice, non sussiste alcuna violazione dell'art. 1337 c.c. in
quanto tutte le informazioni in possesso della parte convenuta
sono state esplicitate durante le trattative e dunque l'istanza
sollevata non trova fondamento. L'obbligo di buona fede da
parte del dott. Celestino Pepe è stato correttamente
adempiuto, non creando alcun tipo di affidamento circa la
conclusione di un ipotetico contratto in capo alla dott.ssa
Bianca Farina.
Anche nella remota ipotesi si dovesse ravvisare una
responsabilità precontrattuale in capo all'odierno convenuto,
questa è estinta per intervenuta prescrizione e pertanto va
comunque respinta.
La responsabilità per violazione dell'art. 1337 c.c. ha chiara
natura extracontrattuale “ che si collega alla violazione della regola di
condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo
dell'accordo e che, quindi, presuppone che tra le parti siano intercorse
(
trattative per la conclusione di un contratto” Cass. Sez. Unite 25-07-2011 n.
con conseguente prescrizione quinquennale ex art. 2947
16170)
c.c.
L'azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale
doveva, quindi, essere esperita entro giugno 2012. Il diritto al
risarcimento del danno è, pertanto, prescritto.
Appare dunque evidente come la società Bocconi Amari s.p.a.
non abbia stipulato alcun contratto preliminare con la dott.ssa
Bianca Farina, né tantomeno abbia violato l'obbligo di buona
fede durante lo svolgimento delle trattative. Le domande
avanzate dall'attrice vanno respinte perchè destituite di ogni
fondamento.
Per tutto quanto esposto, la società Bocconi Amari s.p.a. in
personale del legale rappresentante dott. Celestino
pro tempore
Pepe, come in epigrafe rappresentato e difeso, così rassegna le
proprie