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Domande diritto commerciale

La nozione generale dell'imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L'art. 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del Codice civile dettate per l'impresa e per l'imprenditore. Dallo stesso articolo si ricava che l'impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento. Questa è la definizione generale di imprenditore. Il C.C. distingue diversi tipi di imprese ed imprenditori in base a tre criteri:

  • L'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale.
  • La dimensione dell'impresa, viene individuato il piccolo imprenditore e il medio-grande.
  • La natura del soggetto che esercita l'impresa, cioè imprenditore individuale, società ed impresa pubblica.

Requisiti essenziali dell’imprenditore:

  • Professionalità: implica che l’attività sia abituale, stabile, duratura, svolta sistematicamente;
  • Attività economica: l’attività deve essere diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuove ricchezze, e deve essere idonea a coprire con ricavi i costi sostenuti;
  • Organizzazione: ha ad oggetto i fattori della produzione, capitale, proprio o altrui, e lavoro;
  • Al fine della produzione o dello scambio: deve trattarsi di un’attività rivolta ad una produzione o allo scambio di beni o di servizi.

Le attività imprenditoriali sono classificate secondo tre criteri:

  • Criterio qualitativo: in base all’attività esercitata si distingue l’imprenditore agricolo dall’imprenditore commerciale;
  • Criterio quantitativo: in relazione alle dimensioni dell’attività imprenditoriale, si distingue il piccolo imprenditore dall’imprenditore medio-grande;
  • Criterio personale: in relazione al numero dei soggetti che esercitano e dirigono l’impresa, si distingue l’imprenditore individuale dall’imprenditore collettivo (società).

Lo statuto dell'imprenditore commerciale (non piccolo)

Con statuto tipico dell'imprenditore commerciale si indica una speciale disciplina del diritto commerciale che si ricollega ad ogni soggetto che possieda la qualifica di imprenditore commerciale non piccolo. Lo statuto dell'imprenditore commerciale si articola in cinque punti:

  • Obbligo di tenuta delle contabili, anche ai fini fiscali: libro giornale, inventario e ogni altra scrittura obbligatorie per dimensione e tipo di attività.
  • Soggezione alle procedure concorsuali. Nello statuto imprenditore commerciale è anche presente la legge fallimentare (oggi in riforma 2006), la quale fissa dei parametri quantitativi sotto i quali non può fallire.
  • Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale, con particolare riguardo alle figure dell'institore, del procuratore e del commesso.
  • Obbligo di registrazione nel registro delle imprese con effetto di pubblicità legale tenuto dalla Camera di Commercio. Capacità per l'esercizio dell'impresa (inabilitazione, incapacità).

L’economicità dell’attività e lo scopo di lucro nella nozione di impresa

L'impresa è attività economica, l'economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo, per essere impresa l'attività produttiva deve essere condotta con un metodo economico, cioè che consenta la copertura dei costi con ricavi e sia assicurata l'autosufficienza economica. Non è imprenditore chi produce beni/servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico (no enti pubblici, mense, associazioni private), invece è imprenditore chi gestisce servizi con metodo economico anche se ispirato da un fine pubblico. Non è essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro (metodo lucrativo). Se si assumesse questo scopo come requisito essenziale dell'impresa, sarebbero automaticamente escluse dalla categoria le imprese pubbliche (che non perseguono uno scopo di lucro). Le imprese pubbliche, cooperative e sociali dimostrano che requisito minimo dell'attività di impresa è l'economicità di gestione e non lo scopo di lucro.

L’organizzazione nella nozione di impresa

L'imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. Questo qualifica l'impresa come attività organizzata e definisce l'azienda come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di impresa (art. 2555, libro V del lavoro). È imprenditore anche chi opera senza usare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. L'organizzazione imprenditoriale può essere organizzata di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione (organizzazione di lavoratori e capitale) è un requisito sempre richiesto, anche in minima parte, per poter essere definito imprenditore, costituendo l'elemento di distinzione fra imprenditore e lavoratore autonomo. Piccola impresa infatti è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

Impresa e attività libero-professionali: sovrapposizione o distinzione?

I liberi professionisti non sono imprenditori. L'art 2238 c.c. stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa. I professionisti intellettuali non sono dunque imprenditori, in quanto ciò che prevale è il carattere intellettuale della prestazione rispetto a capitale o organizzazione delle risorse. Non sono imprenditori per libera scelta del legislatore. Il moderno esercizio dell'attività professionale, spesso con ingente investimento di capitali, ha reso ormai antiquata la scelta politica del codice civile del 1942 di non essere imprenditori, come ormai avvenuto in altri paesi dell'Unione europea.

L’impresa pubblica: forme e statuto. Il golden power

Dà luogo a impresa pubblica l’attività svolta da un ente pubblico in regime di concorrenza, effettiva o potenziale, qualora sia rivolta al perseguimento di uno scopo di lucro e non costituisca diretta e immediata realizzazione di un fine pubblico. Si applicano anche allo stato e agli altri enti lo statuto generale dell’imprenditore e, se l’imprenditore ha per oggetto un’attività commerciale, lo statuto speciale conseguente. Sono organizzate in tre forme:

  • Società a partecipazione pubblica. Lo stato ed altri enti pubblici svolgono attività di impresa attraverso la costituzione o la partecipazione in società, generalmente per azioni. La partecipazione può essere totalitaria, di maggioranza o minoranza. È soggetta allo statuto generale dell’imprenditore (norme come le spa) e allo statuto speciale imprenditore commerciale non piccolo.
  • Enti pubblici economici. Enti di diritto pubblico con compito esclusivo l’esercizio di attività d’impresa. Soggette a statuto generale dell’imprenditore e, se l’attività è commerciale, allo statuto proprio dell’imprenditore commerciale, non soggette a fallimento. (Enel, ente ferrovie dello stato, banco di Sicilia).
  • Imprese-organo. Lo stato ed altri enti territoriali (comuni, regioni, province) svolgono direttamente attività d’impresa attraverso proprie strutture organizzative. In questi casi l’attività d’impresa è un’attività secondaria ed è accessoria rispetto ai fini istituzionali che l’ente si propone di raggiungere, cioè i fini pubblici. Esempio sono le aziende municipalizzate erogatrici di servizi pubblici (acqua, gas, trasporti urbani). Si applicano lo statuto generale dell’imprenditore. È esonerata dall’iscrizione nel registro delle imprese, dalla liquidazione giudiziale (fallimento) ma non dall’obbligo delle scritture contabili.

Dal punto di vista operativo, l’istituto del Golden Power ha l’obiettivo di salvaguardare le imprese che operano in settori rilevanti e strategici per l’economia nazionale, quali la difesa, la sicurezza, l’energia, il trasporto e le comunicazioni. Viene così affidato al Governo l’esercizio di poteri speciali sia sugli assetti proprietari che sulle operazioni straordinarie delle imprese che operano in settori di grande importanza per il nostro Paese, in modo tale da evitare incursioni di soggetti esterni, soprattutto per ragioni di sicurezza nazionale.

L’impresa illecita

La qualità di imprenditore non può essere riconosciuta se l’attività svolta è un’impresa illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 2084 c.c.). Un’impresa illecita può dar luogo al compimento di atti illeciti e validi e quindi può invocare tutela contro gli altrui atti di concorrenza sleale o i relativi creditori possono chiederne il fallimento. I terzi, creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività è illecita. Si parla di impresa illegale quando l’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione od autorizzazione amministrativa. Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore e con pienezza di effetti. Si parla di impresa immorale quando è illecito l’oggetto dell’impresa e ad essa si nega l’esistenza di impresa per non tutelare gli autori dell’illecito.

L’imprenditore agricolo: le attività agricole essenziali

“È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, è esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale, quindi tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

In base a questa originaria definizione dell’articolo 2135 che riguarda l’imprenditore agricolo...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Carbonara Umberto.
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