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Estratto del documento

Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare

 dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei

 crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo

datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali

crediti.

Nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo

 trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio

direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento

dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito.

Il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in

 vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza.

Il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento se il

 trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è

obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno

25 giorni prima dell'atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che

avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori

Diritto di opzione: Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in

azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni

possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai

possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta

di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e

contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della

società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei

documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante

deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere

concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta

nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza,

dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese. Coloro che esercitano il diritto di

opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione

nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste

non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi

multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel

mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli

amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del

termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i

diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. Il diritto di opzione non spetta

per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del

capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con

azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di

negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per

cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione

da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o

della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione

devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede

sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione

(1)

dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali . Quando l'interesse della

società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione

di aumento di capitale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o

limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del

quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con

apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della

limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni

di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al

consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti

almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il

collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di

emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto

comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la

documentazione indicata dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare

depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea

(2)

e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione . La

deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del

patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche

dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso né

limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda

che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società

finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa

ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di

strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di

qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di

detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato

esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di

voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di

aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea

presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso

il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in

sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da

(3)

essa controllate .

Morte del socio nella società semplice: Se un socio muore si determina

automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con

il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio

defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non

sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.

Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:

- essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società;

- essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio

defunto. In questo caso, però, è necessario sia il consenso di tutti i soci

superstiti, sia il consenso degli eredi.

Ma è pur sempre data ai soci ampia libertà di predeterminare, nel contratto

sociale, le conseguenze della morte di uno di essi, inserendo al riguardo

specifiche clausole. Tra le più diffuse, ci sono:

- la clausola di consolidazione, con la quale si stabilisce che la quota del

socio defunto resterà senz’altro acquisita agli altri soci, mentre agli eredi

sarà liquidato solo il valore della stessa;

- la clausola di continuazione con gli eredi (tutti o alcuni), con la quale i soci

manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota per

causa di morte, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della

quota o scioglimento della società).

Le clausole di continuazione possono a loro volta distinguersi in tre gruppi:

- la clausola vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi sono liberi di

scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota

(clausola di continuazione facoltativa);

- la clausola prevede l’obbligo degli eredi di entrare in società, con la

conseguenza che essi saranno tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti ove

non prestino il proprio consenso (clausola di continuazione obbligatoria);

- la clausola prevede l’automatico subingresso degli eredi in società

(clausola di successione). Essi, cioè, diventano automaticamente soci per

effetto dell’accettazione dell’eredità.

Questi tipi di clausole non sono considerate tutte valide dalla

giurisprudenza, per contrasto con divieti di legge, quali il divieto dei patti

successori: per la loro formulazione e per le loro implicazioni di carattere

successorio è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia che potrà

elaborare una clausola sicura in base alle vostre esigenze.

Responsabilità degli amministratori nella spa: Le società di capitali possono adottare

tre modelli di governance ovvero di sistemi di amministrazione. Si tratta dei sistemi

tradizionale, monistico e dualistico. Da tali sistemi dipende la composizione

dell’organo amministrativo. Quest’ultimo può essere composto da un amministratore

unico o da un consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, dal solo consiglio

di amministrazione nel sistema monistico, e dal consiglio di gestione nel sistema

dualistico. Gli amministratori o l’amministratore unico sono dotati di poteri esclusivi

con dei limiti, previsti dalla legge. Hanno tuttavia anche una serie di doveri e obblighi

imposti loro dalla legge o dallo statuto. Quando non rispettano tali obblighi e doveri,

che possono essere distinti in violazioni di obblighi specifici o violazione dell’obbligo di

amministrare con l’ordinaria diligenza, sono soggetti all’azione di responsabilità. Le

norme che disciplinano tale azione sono gli articoli 2392 e seguenti del codice civile

che dettano i casi in cui può essere esercitata l’azione di responsabilità contro

gli amministratori nelle S.p.a.. Alla disciplina del Codice civile si aggiungono poi

alcune norme contenute in leggi speciali. L’azione di responsabilità contro gli

amministratori nelle S.p.a è uno strumento di legge che alcuni soggetti possono

utilizzare per far valere in un giudizio il danno subito dalla mancata osservanza di

obblighi e do

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A.A. 2023-2024
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eusino15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rimini Emanuele.