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Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare
dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei
crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo
datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali
crediti.
Nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo
trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio
direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento
dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito.
Il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in
vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza.
Il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento se il
trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è
obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno
25 giorni prima dell'atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che
avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori
Diritto di opzione: Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in
azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta
di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e
contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere
concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta
nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza,
dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese. Coloro che esercitano il diritto di
opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste
non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel
mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli
amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i
diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. Il diritto di opzione non spetta
per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con
azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per
cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione
da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o
della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione
devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede
sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione
(1)
dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali . Quando l'interesse della
società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione
di aumento di capitale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del
quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con
apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della
limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni
di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.
La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al
consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti
almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto
comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea
(2)
e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione . La
deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del
patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso né
limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda
che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società
finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa
ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di
strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di
qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di
detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato
esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di
aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea
presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso
il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da
(3)
essa controllate .
Morte del socio nella società semplice: Se un socio muore si determina
automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con
il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio
defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non
sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.
Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:
- essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società;
- essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio
defunto. In questo caso, però, è necessario sia il consenso di tutti i soci
superstiti, sia il consenso degli eredi.
Ma è pur sempre data ai soci ampia libertà di predeterminare, nel contratto
sociale, le conseguenze della morte di uno di essi, inserendo al riguardo
specifiche clausole. Tra le più diffuse, ci sono:
- la clausola di consolidazione, con la quale si stabilisce che la quota del
socio defunto resterà senz’altro acquisita agli altri soci, mentre agli eredi
sarà liquidato solo il valore della stessa;
- la clausola di continuazione con gli eredi (tutti o alcuni), con la quale i soci
manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota per
causa di morte, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della
quota o scioglimento della società).
Le clausole di continuazione possono a loro volta distinguersi in tre gruppi:
- la clausola vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi sono liberi di
scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota
(clausola di continuazione facoltativa);
- la clausola prevede l’obbligo degli eredi di entrare in società, con la
conseguenza che essi saranno tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti ove
non prestino il proprio consenso (clausola di continuazione obbligatoria);
- la clausola prevede l’automatico subingresso degli eredi in società
(clausola di successione). Essi, cioè, diventano automaticamente soci per
effetto dell’accettazione dell’eredità.
Questi tipi di clausole non sono considerate tutte valide dalla
giurisprudenza, per contrasto con divieti di legge, quali il divieto dei patti
successori: per la loro formulazione e per le loro implicazioni di carattere
successorio è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia che potrà
elaborare una clausola sicura in base alle vostre esigenze.
Responsabilità degli amministratori nella spa: Le società di capitali possono adottare
tre modelli di governance ovvero di sistemi di amministrazione. Si tratta dei sistemi
tradizionale, monistico e dualistico. Da tali sistemi dipende la composizione
dell’organo amministrativo. Quest’ultimo può essere composto da un amministratore
unico o da un consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, dal solo consiglio
di amministrazione nel sistema monistico, e dal consiglio di gestione nel sistema
dualistico. Gli amministratori o l’amministratore unico sono dotati di poteri esclusivi
con dei limiti, previsti dalla legge. Hanno tuttavia anche una serie di doveri e obblighi
imposti loro dalla legge o dallo statuto. Quando non rispettano tali obblighi e doveri,
che possono essere distinti in violazioni di obblighi specifici o violazione dell’obbligo di
amministrare con l’ordinaria diligenza, sono soggetti all’azione di responsabilità. Le
norme che disciplinano tale azione sono gli articoli 2392 e seguenti del codice civile
che dettano i casi in cui può essere esercitata l’azione di responsabilità contro
gli amministratori nelle S.p.a.. Alla disciplina del Codice civile si aggiungono poi
alcune norme contenute in leggi speciali. L’azione di responsabilità contro gli
amministratori nelle S.p.a è uno strumento di legge che alcuni soggetti possono
utilizzare per far valere in un giudizio il danno subito dalla mancata osservanza di
obblighi e do