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La chiusura e l'apertura delle società personali

Sono normalmente chiuse le società personali, in quanto le partecipazioni devono considerarsi, di regola, non liberamente trasferibili sia mortis causa (art. 2284 c.c.) sia inter vivos, occorrendo in questo caso una modificazione dell'atto costitutivo, a maggioranza o all'unanimità. Un discorso a parte meritano le cooperative, dato che il trasferimento delle partecipazioni è soggetto per legge al gradimento degli organi amministrativi, ma l'ingresso e l'uscita dei soci dalla compagine sociale sono retti dal principio della c.d. porta aperta (art. 2524 c.c.).

La chiusura o l'apertura della società è correlata alla possibilità di ricorso al mercato di capitali, cioè alla possibilità di raccogliere direttamente dal pubblico dei risparmiatori, finanziamenti o investimenti nelle proprie attività. Per quanto concerne l'emissione di tali strumenti:

- Per le società di persone vige il divieto,

espressamente per le s.a.s. e implicitamente per le s.n.c. e società semplici, di rappresentare le partecipazioni con azioni o farne oggetto di offerta al pubblico come prodotti finanziari. Per le società di capitali occorre distinguere, infatti: - Solo alle s.p.a., in accomandita per azioni e cooperative è riservata l'emissione di azioni (art.2346 c.c.), obbligazioni (art.2410 c.c.) e strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi (artt. 2346, co.6 e 2411, co.3 c.c.), pertanto tali società vengono convenzionalmente definite società azionarie - Mentre alle s.r.l. è consentito emettere titoli di debito (molto simili alle obbligazioni), purché a sottoscriverle siano investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale che assumano la garanzia di solvenza dell'emittente, nei confronti di investitori che non siano professionali. Le società di persone e il concetto di autonomia patrimoniale imperfetta Le società

Le forme societarie più comuni sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Queste vengono costituite tramite un contratto a forma libera. Il contratto o atto costitutivo (almeno per le società commerciali e agricole) deve essere registrato presso il registro delle imprese per garantire la regolarità. Una società non registrata viene definita irregolare ed è comunque valida, sebbene soggetta a una disciplina diversa. Il rapporto tra i soci e la società è di tipo patrimoniale: per poter aspirare alla divisione degli utili, i soci si impegnano a effettuare (e quindi effettuano) conferimenti, ovvero prestazioni di denaro, beni o servizi. La quota degli utili di norma è proporzionale al valore del conferimento (in relazione agli altri), ma può essere determinata in modo diverso tramite accordi specifici. Il diritto agli utili sorge annualmente, con l'approvazione dei conti. I soci sono anche responsabili delle eventuali perdite e, a meno che

Non sussista una limitazione di responsabilità, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. I creditori particolari dei soci non possono aggredire il patrimonio sociale, ma solo rivalsi sugli utili e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione del socio debitore; in alcuni casi, tuttavia, possono ottenere la liquidazione immediata della quota. In mancanza del patto contrario, l'amministrazione della società spetta a tutti i soci disgiuntamente, ma può essere affidata ad alcuni di essi, o anche a terzi, e può essere previsto che le decisioni gestorie debbano essere assunte congiuntamente, eventualmente anche a maggioranza. Così come viene creata, la società può anche cessare. Si distinguono al riguardo lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione della società. Varie sono le cause di scioglimento indicate dalla legge, tra cui: la volontà dei soci, il conseguimento dell'oggetto o.

L'impossibilità di conseguirlo, il fallimento a cui faseguito la liquidazione concorsuale. Al verificarsi di una causa di scioglimento lasocietà entra in stato di liquidazione. Agli amministratori si sostituiscono i liquidatori, iquali provvedono a monetizzare l'attivo, onde estinguere i debiti e ripartire il residuotra i soci. Conclusa la liquidazione, i liquidatori cancellano la società dal registro delleimprese (se ivi era iscritta), determinandone l'estinzione. Il contratto o atto costitutivo(almeno per le società commerciali e agricole) va iscritto nel registro delle imprese, afini di regolarità. Le società personali vengono costituite con contratto a forma libera,ed in alcuni casi anche per fatti concludenti, salva la natura dei beni conferiti.A differenza delle società di capitali, ove è ammessa la costituzione per attounilaterale (artt. 2328, co.1 e 2463, co.1 c.c.), le società personali possono

essere costituite solo per contratto (art.2247 c.c.). L'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese sussiste ormai per tutte le società di persone, inclusa la società semplice. La società iscritta nel registro delle imprese si considera regolare, quella non iscritta irregolare: la regolarità condiziona il corpo di disciplina applicabile alla società soprattutto nei rapporti con i terzi. Soggetti tenuti al deposito per l'iscrizione sono gli amministratori e, se l'atto costitutivo è stato redatto in forma pubblica, il notaio rogante. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine di 30 gg. dalla stipulazione dell'atto, ciascun socio può provvedervi a spese della società oppure a far condannare gli amministratori ad eseguirlo (art.2296 c.c.). L'atto costitutivo della società deve indicare: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; la

Ragione sociale: costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale; i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'oggetto sociale: cioè l'attività che la società intende esercitare; i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; la durata della società.

La tutela della concorrenza nel mercato

Nella nozione tradizionale la "concorrenza" (senza altri aggettivi) non è che una forma di mercato che viene contrapposta al monopolio ovvero identificata come uno degli atteggiamenti che astrattamente può assumere l'iniziativa economica. Le due principali accezioni di cui si parla

quando si fa riferimento alla concorrenza, tengonoconto di una dimensione ovvero accezione «soggettiva» e di un’altra «oggettiva».In senso soggettivo il termine concorrenza esprime quel regime economico in cui èassicurata a ciascun soggetto la libertà di iniziativa economica; in senso oggettivo,invece, regime di libera concorrenza si ha quando, essendo assicurata la presenza sulmercato di una pluralitàò̀ di operatori economici, le condizioni di mercato non sonosuscettibili di essere influenzate da uno qualsiasi di essi. Nel nostro ordinamentol’adozione di una disciplina organica in materia di concorrenza è rinvenibile connotevole ritardo rispetto agli altri Stati industrializzati. L'Italia per lungo tempo hainfatti perseguito un modello di sviluppo economico fondato su un intervento pubblicomassiccio e pervasivo.La libertà di concorrenza, da un lato integra la libertà diiniziativa economica

privata che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenere i prezzi. Con il finire degli anni '80 le iniziative liberalizzatrici comunitarie e il costante sviluppo del processo di integrazione europea hanno innescato un processo di ridimensionamento del ruolo e delle modalità dell'intervento pubblico nella sfera economica. Il problema definitorio della concorrenza assume nuova rilevanza nel momento in cui al termine concorrenza viene accostato l'aggettivo "sleale". Le regole comunitarie e nazionali "antitrust" sono volte non a proteggere le imprese da atti "sleali" dei concorrenti ma a tutelare la possibilità che nei singoli settori di mercato (c.d.

“mercati rilevanti”) si svolga «il gioco normale dellaconcorrenza».

Le fattispecie vietate e il mercato rilevante

Scendendo nel particolare delle fattispecie vietate all’interno del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, l’art. 101 TFUE proibisce gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, congiuntamente indicate la nozione unitaria di «intese», allorquando le stesse «possano pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune». Perché si configuri l’intesa è necessariadunque la presenza di almeno due soggetti. Il Trattato ricomprende nella nozione di intesa gli accordi, le decisioni di associazioni temporanee di imprese e le pratiche concordate. Presupponendo l’intesa, un rapporto tra una pluralità di imprese, non possono essere ricompresi nel

Divieto di cui all'art. 101 TFUE i comportamenti adottati da soggetti indipendenti dal punto di vista giuridico ma legati tra loro da vincoli economici, tanto da poter individuare in essi un' unica entità. L'art. 102 TFUE, invece, stabilisce che: "È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo". Una posizione dominante è una situazione di potere economico detenuto da un' impresa (di per sé lecita) il cui abuso (vietato) consente di ostacolare la concorrenza effettiva nel mercato rilevante. Con la l. 287/90 che, a livello nazionale, vieta fattispecie pressoché identiche a quelle vietate dagli artt. 101 e 102 del TFUE, è stata anzitutto preposta un' Autorità amministrativa.

indipendente all'applicazione delle regole di concorrenza: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità antitrust. Ad essa è affidato il compito di
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A.A. 2019-2020
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Prosperetti Giulio.