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La figura dell'imprenditore

L’art. 2082 del nostro Codice Civile definisce “imprenditore” colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La norma richiede un requisito di professionalità. Richiede inoltre che tale requisito di professionalità sia relativo all’esercizio di un’attività economica. A sua volta tale attività deve essere organizzata dall’imprenditore con un preciso fine: la produzione o lo scambio di beni e servizi.

Nozione di attività

Soffermiamoci sulla nozione di attività: l’attività consta di atti, ossia azioni incidenti su interessi propri o altrui; essi possono essere atti giuridici con i quali l’autore intende incidere su diritti e obblighi delle persone o, anche, atti materiali, incidenti solo sul mondo reale (es. la produzione di beni). Riassumendo, perché vi sia un’attività vi deve essere: sia il compimento di una pluralità di azioni aventi i caratteri degli atti giuridici o materiali; e sia coscienza e volontà del loro risultato pratico e del loro effetto “reale” da parte di un autore capace di intendere e volere.

Requisito dell’economicità

Una volta che si ha un’attività con tali caratteristiche, dobbiamo comprendere quando tale attività possa dirsi “economica”, questo è il requisito dell’economicità dell’attività produttiva. Una concezione più moderna vede l’economicità come criterio tendente a specificare il metodo economico applicato alla produzione: l’attività deve cioè essere svolta con metodo che tende almeno a coprire i costi con i ricavi. L’ultimo requisito richiesto dall’art. 2082 per configurare l’imprenditore è quello della produttività: l’impresa deve essere organizzata per la produzione o scambio di beni o servizi.

Il piccolo imprenditore

L’art. 2083 definisce infatti il “piccolo imprenditore” in questi termini: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Si tratta sempre di impresa professionale organizzata secondo i canoni visti all’art. 2082. In questo caso però l’organizzazione è declinata secondo il criterio della prevalenza: i mezzi produttivi che devono essere impiegati in misura maggiore – anche rispetto al capitale – devono essere il lavoro dello stesso imprenditore e dei suoi familiari.

L’impresa che rispetta tali criteri, in quanto piccola impresa, è sottratta al fallimento qualora l’imprenditore sia in possesso dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare ed è iscritta come tale alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese con efficacia di certificazione anagrafica e pubblicità notizia.

L'imprenditore commerciale

L'imprenditore commerciale, rispetto all'imprenditore in genere, è sottoposto a una particolare disciplina che definiamo statuto dell'imprenditore commerciale e che trova la sua base negli artt. 2188-2221 c.c. Per acquistare la qualità di imprenditore commerciale è necessario esercitare professionalmente un'attività commerciale e si perde quando il soggetto cessa di esercitarla. L'art. 2082, però, nulla ci dice sul momento in cui si inizia ad esercitare questa attività. Sul punto bisogna considerare cosa accade in pratica: potrebbe accadere, infatti, che si predisponga un'organizzazione idonea alla attività, come, per esempio, l'acquisto di un capannone industriale completo di macchinari; in questo caso l'attività inizierà con il primo atto produttivo e ciò perché tutto quello che ha realizzato l'imprenditore per compiere anche questo solo atto iniziale è espressione del requisito della professionalità.

Ausiliari dell’imprenditore

L’imprenditore, spesso, è adiuvato nell’esercizio della propria attività da una serie di collaboratori, sia interni che esterni all’organizzazione. Tali soggetti possono agire anche in rappresentanza dell’imprenditore nel compimento di affari esterni e in tal caso la loro attività è regolata, in via generale, dalle norme sulla rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. del Codice Civile. Tuttavia, con riferimento a talune peculiari figure di collaboratori, sono previste delle norme speciali di rappresentanza commerciale. Le norme speciali in questione disciplinano quindi le figure dell’institore, i procuratori e i commessi.

Institore, procuratori e commessi

In particolare, l’institore – anche detto alter ego dell’imprenditore - è quel soggetto che l’imprenditore prepone all’esercizio dell’impresa commerciale, di un suo ramo o di una sua sede secondaria. Generalmente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente e si identifica nella prassi con il direttore generale. L’atto con il quale l’imprenditore affida l’impresa all’institore è detto atto di preposizione e si sostanzia nella procura institoria che viene iscritta nel Registro delle Imprese.

Discende l’obbligo per l’institore di provvedere, congiuntamente all’imprenditore, all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti relativi all’impresa e alla tenuta delle scritture contabili. Quando l’institore contratta o si relaziona in qualsiasi modo con i terzi, egli deve rendere nota la sua posizione, affermando quindi di agire in nome e per conto dell’imprenditore, come avviene generalmente per la rappresentanza. L’assenza di tale contemplatio domini, tuttavia, in tale particolare regolamentazione comporta non solo la responsabilità personale del rappresentante-institore per gli atti compiuti senza spendere il nome dell’imprenditore ma anche, sempre, quella del rappresentato-preponente.

I confini del potere di rappresentanza dell’institore sono fissati dalla legge e l’imprenditore può modificarli solo con atto pubblico iscritto nel Registro delle Imprese. Laddove questo manchi (e/o non si iscriva nel Registro) la rappresentanza si presume generale, a meno che l’imprenditore non riesca a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte dei terzi delle limitazioni dei poteri dell’institore.

I procuratori sono invece degli ausiliari dell’imprenditore di grado inferiore rispetto all’institore, in quanto essi non sono preposti all’esercizio dell’impresa e neanche di un suo ramo o di una sua sede secondaria. Da ciò deriva che ai procuratori non sono mai riconosciuti poteri generali di rappresentanza o di gestione, ma semplicemente il potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti l’esercizio dell’impresa con riferimento a un determinato settore operativo o, più semplicemente, determinati atti.

Al contrario di quanto previsto dalla normativa relativa alla rappresentanza dell’institore, se nel compimento degli atti affidati ai procuratori questi ultimi omettono la contemplatio domini, l’imprenditore non sarà in nessun caso chiamato a risponderne, neanche se vi è connessione con l’esercizio dell’impresa.

La terza categoria di ausiliari dell’imprenditore per i quali la legge prevede una disciplina peculiare è quella dei commessi. Essi si caratterizzano per il fatto di essere adibiti a funzioni esecutive e materiali e per essere, in conseguenza, a contatto costante con i terzi. Pertanto i commessi possono compiere solo e soltanto gli atti ordinariamente richiesti dall’attività alla quale sono adibiti, con poteri comunque più limitati rispetto a institore e procuratori. I commessi hanno una limitata autonomia ma possono richiedere provvedimenti cautelari se ciò avviene nell’interesse dell’imprenditore e ricevere per suo conto i reclami e le dichiarazioni relative all’esecuzione dei contratti. I loro poteri di rappresentanza, tuttavia, sono sottoposti a rilevanti limitazioni.

L'azienda

L’imprenditore realizza il proprio ruolo ed esprime le caratteristiche che abbiamo visto essere ad esso essenziali attraverso lo strumento dell’impresa. L’impresa è definita dall’art. 2555 del Codice Civile in maniera solo indiretta, attraverso il riferimento al concetto di azienda. La norma da ultimo citata definisce infatti l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L’organizzazione dell’imprenditore di cui parla l’art. 2082 ha come finalità quella di riunire beni in un complesso coerente denominato azienda, tramite atti di organizzazione. Questo complesso di beni, l’azienda appunto, consentirà all’imprenditore di esercitare l’attività economica che una volta che sia esercitata tramite l’azienda, si chiamerà impresa. Un imprenditore senza azienda non può dunque fare impresa.

Quando usiamo il termine azienda ci si riferisce dunque al complesso dei mezzi necessari all’imprenditore per esercitare la propria attività, ovverosia macchinari e altri beni mobili, beni immobili, servizi e beni immateriali. Non sarebbe azienda dunque un complesso di beni senza nessuna coerente relazione tra loro che consenta agli stessi una unitaria finalizzazione economico-produttiva. Ogni bene pervenuto all’imprenditore a qualsiasi titolo, purché destinato all’attività d’impresa, diviene parte dell’azienda, diviene cioè un bene aziendale, distinto dai beni personali dell’imprenditore, tanto che non conta se l’imprenditore sia o meno proprietario del medesimo: l’azienda può incorporare anche beni in affitto, in leasing o altrimenti. Il fine comune cui sono destinati i beni aziendali consente di trattare l’azienda come un unicum, tanto che essa può anche circolare unitariamente, con un singolo atto dispositivo, denominato trasferimento d’azienda.

Trasferimento d'azienda

L’azienda ha rilevanza, in particolare, per il valore economico che assume. Generalmente l’avviamento viene suddiviso in oggettivo, soggettivo e misto, a seconda di quali siano i fattori che ne determinano il valore. In particolare, si ha avviamento oggettivo quando esso è connesso alla capacità di produrre profitto derivante dai beni che costituiscono l’azienda. Tale connessione permette di ritenere sussistente un avviamento anche qualora l’attività di impresa non sia ancora iniziata. Si ha, invece, avviamento soggettivo quando il maggior valore deriva dalle abilità personali dell’imprenditore. Un’ultima tipologia di avviamento è l’avviamento misto che si ha quando vi è combinazione tra gli elementi materiali e quelli personali.

L’azienda può formare oggetto di atti dispositivi: essa può ad esempio essere donata, conferita, ceduta e affittata; possono inoltre essere costituiti diritti di godimento di terzi sull’azienda. Tale particolare regime può anche riguardare una singola parte dell’azienda (c.d. “ramo”). La giurisprudenza tuttavia considera decisivo il profilo causale del negozio, attribuendo natura di trasferimento d’azienda ad ogni negozio il cui fine sia di determinare il trasferimento di un complesso di beni sufficienti per l’esercizio dell’impresa. Il contratto di trasferimento deve essere redatto per scrittura privata a firme autenticate o per atto pubblico e depositato nel Registro Imprese ove è iscritto l’alienante (in mancanza, dell’acquirente).

In mancanza di tale iscrizione, che adempie la funzione di pubblicità, il trasferimento è comunque valido ma il cedente non si libera dalla responsabilità verso i terzi di buona fede che abbiano confidato, trattando con lui, di trattare ancora il titolare dell’azienda ceduta. Alcune imprese sono soggette ad obblighi di “registrazione” e, cioè, ad iscriversi in pubblici registri; in tal caso il trasferimento va annotato nei medesimi registri ed è soggetto a forma scritta ad probationem. Un aspetto particolare del trasferimento d’azienda è che, con l’azienda, vengono ceduti non solo i beni ma anche i contratti e ciò senza il consenso del contraente ceduto, purché non ancora integralmente eseguiti. Il contraente ceduto ha però un diritto di recedere dal contratto con il cessionario da esercitarsi entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.

Per quanto riguarda la locazione di immobili (commerciali) l’art. 36 della L. 27.7.1978 sulle locazioni prevede la possibilità di trasferire il contratto assieme all’azienda anche in deroga a un divieto di cessione/subaffitto presente nel contratto stesso, con l’unico onere di darne comunicazione al locatore che non può opporsi se non per gravi motivi. Anche per quanto riguarda il lavoro, è previsto che il rapporto di lavoro continui con l’acquirente dell’azienda e il prestatore di lavoro conserva tutti i diritti in precedenza maturati. Il trasferimento d’azienda non può inoltre, di per sé, costituire causa di licenziamento dei dipendenti addetti all’azienda.

Impresa

L'impresa può definirsi come l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente dall'imprenditore, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Tale nozione si desume implicitamente dall'art. 2082 c.c. che delinea la figura dell'imprenditore: manca, infatti, nel codice civile una definizione autonoma di impresa.

Caratteristiche dell'attività imprenditoriale

Carattere, quindi, dell'attività imprenditoriale è la economicità (l'attività imprenditoriale è volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi al fine di creare nuova ricchezza); l'organizzazione (nel senso che tale attività deve essere espletata in una struttura composita costituita da persone e beni); la professionalità (quale esercizio continuo e non occasionale dell'attività economica); lo scopo di lucro (variamente inteso come scopo egoistico o attività astrattamente lucrativa).

L'art. 2188 c.c. ha previsto l'istituzione del registro delle imprese (anche se la legge di disciplina è stata emanata soltanto nel 1993: L. 580/93) per sottoporre le imprese a un regime di pubblicità.

Impresa familiare

È caratterizzata dal fatto che vi collaborano in via continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore (art. 230bis c.c.). È una figura residuale, nel senso che si ha impresa familiare solo quando non è configurabile un altro tipo di rapporto. Nell'ambito di tale impresa, il legislatore ha realizzato la par condicio dei familiari relativamente alla partecipazione agli utili in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparando, altresì, espressamente il lavoro della donna a quello dell'uomo.

In particolare, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare: ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

La gestione ordinaria dell'impresa spetta al titolare: egli provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di consultazione o comunicazione ai familiari che con esso collaborano. Spettano, invece, alla maggioranza dei componenti dell'impresa le decisioni concernenti: l'impiego degli utili e degli incrementi; la gestione straordinaria; gli indirizzi produttivi; la cessazione dell'impresa.

La pubblicità, il registro delle imprese e le scritture contabili

Alcuni istituti hanno rilevanti aspetti della disciplina affidati ad aspetti di c.d. “pubblicità legale”: la Legge prevede cioè che atti, notizie e fatti vengano iscritti e resi pubblici in appositi registri e, con tale iscrizione, li rende automaticamente e presuntivamente conosciuti ai terzi. La funzione di pubblicità è infatti svolta per le imprese dal c.d. Registro Imprese. Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la locale Camera di Commercio. Il Registro è diviso in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione speciale, a loro volta divise in varie sottosezioni.

Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali l’iscrizione nel registro delle imprese era originariamente prevista dal codice civile: gli imprenditori individuali commerciali non piccoli; tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale; consorzi; gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale; le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività.

Nella sezione speciale ci sono tre sezioni: nella prima sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati e per i quali l’iscrizione, introdotta con la riforma del 1993, aveva originariamente solo funzione di pubblicità notizia; vale a dire gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori. Nella seconda sono iscritte le società fra professionisti. Istituita dall’art. 16 del d. lgs. 2-2-2001 si iscrivono attualmente le sole società tra avvocati, con funzione di pubblicità notizia; la terza è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo. Inoltre, la L. 179/2012 ha previsto ed attuato sezioni.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Prosperetti Giulio.
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