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S.P.A. UNIPERSONALE
• S.R.L. UNIPERSONALE
• S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE → La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone
• fisiche. Il capitale sociale deve essere pari almeno 1 euro ed inferiore a 10000 euro. Sono perciò ammessi soltanto conferimenti in
denaro ed il capitale deve essere interamente sottoscritto e versato nella mani dell’organo amministrativo alla data della costituzio-
ne. L’atto scritto deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia.
- Le funzione del collegio sindacale nella s.p.a
Gli organi che si occupano di controllare la gestione in senso ampia sono il collegio sindacale e il revisore legale.
Il collegio sindacale svolge un ruolo di:
Controllo interno → ha il dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatez-
• za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
Giudizio di adeguatezza
•
Poteri del collegio sindacale individuali
Ogni componente del collegio sindacale, quindi ciascun sindacato, ha poteri ispettivi individuali
Poteri del collegio sindacale in forma collegiale
Richiesta collegiale di informazioni
• Poteri di convocazione assemblea soltanto in ipotesi residuale
• Poteri di denuncia al tribunale
• Poteri di promuovere azione di responsabilità contro gli amministratore
• Riceve le denunce dei soci
•
- Fornire una descrizione di s.r.l semplificata
La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche. Il capitale sociale deve essere pari almeno 1
euro ed inferiore a 10000 euro. Sono perciò ammessi soltanto conferimenti in denaro ed il capitale deve essere interamente sottoscrit-
to e versato nella mani dell’organo amministrativo alla data della costituzione. L’atto scritto deve essere redatto in conformità al
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia.
- Fornire una descrizione di avviamento, soggettivo ed oggettivo, con riferimento all’azienda
Avviamento: attitudine dell’azienda a consentire la realizzazione di un profitto; dipende si da fattori oggetti che soggettivi, per que-
sto distinguiamo
Avviamento oggettivo → collegato a fattori che restano tali indipendentemente dal titolare dell’azienda
• Avviamento soggettivo → collegato alla abilità operativa dell’imprenditore sul mercato
•
- Fornire una definizione di azienda e delineare la forma di trasferimento
Azienda: complessi di beni organizzati) sia materiali che immateriali dall’imprenditore per l’esercizio di impresa. →
L’azienda ha la capacità di produrre reddito avviamento, cioè la capacità superiore rispetto alla capacità che avrebbe i singoli ele-
menti. Per questo l’azienda ha interesse alla circolazione dell’organizzazione Sroduttiva e a mantenere l’organizzazione produttiva.
Il legislatore vuole tutelare e riservare nella circolazione dell’azienda l’unità economica dell’azienda e gli interessi che sono ad essa
sottesi.
Oggetto del trasferimento
Il trasferimento d’azienda non è trasferimento dei singoli beni, ma del complesso produttivo: NON c’è trasferimento d’azienda quan-
do i beni trasferiti perdono la loro capacità di produrre reddito. Il trasferimento dell’azienda NON equivale al trasferimento dei beni
aziendali
Forma del trasferimento
La forma è libera, cioè non è prevista una forma precisa al fine della validità del trasferimento. Soltanto per le imprese soggette a
registrazione è necessaria una forma scritta ma non ai fini della validità ma ai fini della prova e deve essere forma per iscritto. Ai fini
della prova è necessario che i contratti di trasferimento d’azienda e anche di godimento dell’azienda (= affitto dell’azienda) avvenga
in forma con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 14 Questo vale anche per l’usufrutto e l’affitto d’azienda.
- La successione dei crediti e dei debiti nel trasferimento d’azienda
Effetti sui crediti - Art. 2259 CC
La regola è che se per disciplina civilista sarebbe necessaria per la cessione del credito la notifica o la sua accettazione, questa in caso
di trasferimento NON è necessaria Notifica collettiva → iscrizione sul registro delle imprese (del trasferimento). Nel momento che
viene scritto sul registro la cessione dei crediti avviene in automatico.
Effetti sui debiti
Non è ammesso il cambiamento del debitore senza il consenso del creditore, infatti colui che aliena l’azienda non è liberato dai debiti
se non risulta che i creditori hanno consentito al cambiamento di debitore. C’è una deroga soltanto per le aziende commerciale al
principio secondo cui ciascuno risponde soltanto delle obbligazioni che lui ha assunto. Quindi anche se manca un patto di accollo
l’acquirente di una azienda commerciale risponde in solido con l’alienante nei confronti dei fornitori che non hanno consentito alla
liberazione di chi ha alienato l’azienda. Questa regola vale soltanto per i debiti aziendali di aziende commerciali che risultano dei
libri aziendali obbligatori. Disciplina diversa per i debiti di lavoro: qui il compratore d’azienda risponde in solido con l’alienante
anche se i debiti non risultano dalle scritture contabili e anche se l’acquirente non ha avuto conoscenza dell’atto del trasferimento.
Questo vale per tutte le aziende (sia che sia commerciale o no).
- Indicare le competenze dell’assemblea ordinaria nella s.p.a
Assemblea: organo collegiale deliberativo della società per azioni (della società in accomandita per azioni) ed è formata dai soci (o
da loro rappresentanti).
È l'organo in cui si forma e in cui si esprime la volontà sociale che poi viene attuata dall'organo amministrativo.
Essa dispone dei poteri attribuitile dalla legge e dallo statuto.
Bisogna distinguere a seconda della presenza o meno del consiglio di sorveglianza tipico del sistema dualistico.
Se la società ha adottato un modello tradizionale o monistico di gestione e controllo, e quindi in assenza del consiglio di sorve-
glianza, l'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
• approva il bilancio
• nomina e revoca gli amministratori
• nomina i sindaci
• nomina il presidente del collegio sindacale
• determina il compenso degli amministratori e dei sindaci (se non è determinato dallo statuto)
• delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci
• autorizza alcune azioni di gestione (se lo statuto lo prevede)
• approva il regolamento assembleare
• delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge
Se la società ha adottato un modello dualistico, e quindi in presenza del consiglio di sorveglianza, i poteri assembleari sono ridotti.
L'assemblea, in questo caso ha le seguenti competenze:
• nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
• determina il compenso dei consiglieri di sorveglianza (se non è determinato dallo statuto)
• decidere sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di sorveglianza
• deliberare sulla distribuzione degli utili
• conferisce l'incarico di revisione legale dei conti
- L’amministrazione nelle s.r.l
Nelle s.r.l. l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci; in caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di
amministrazione, che delibera collegialmente. Secondo l’Art. 2475 CC inoltre, gli amministratori hanno il potere generale di rappre-
sentanza della società e possono anche essere soggetti non soci. Gli amministratori sono responsabili verso:
• la società
• i singoli soci
• i terzi direttamente danneggiati
NON si fa menzione della responsabilità verso i creditori sociali
Responsabili solidalmente con gli amministratori sono anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la società, i soci o terzi.
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio, il quale può altresì chiedere,
come provvedimento cautelare, la revoca degli amministratori in caso si gravi irregolarità nella gestione della società.
- Fornire una descrizione di azione nella s.p.a
La s.p.a. è una società di capitali nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, cioè le cosiddette azio-
ni.
Le azioni sono titoli trasferibili che rappresentano nelle s.p.a. le partecipazioni sociali che hanno uguale valore e che conferiscono ai
loro possessori uguali diritti. Le azioni sono quindi il frazionamento del capitale.
Gli azionisti possono essere:
• Azionisti imprenditori → soci interessati alla attività produttiva e al perseguimento e dell’oggetto sociale.
• Azionisti risparmiatori → soci che lucrano rivendendo l’azione; non hanno diritto di voto.
- Differenza tra patrimonio sociale e capitale sociale
Patrimonio sociale (o attivo patrimoniale): complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente
è costituito dai conferimenti che sono già stati eseguiti o promessi successivamente; può avere variazioni in relazione al mercato,
cioè alla vicende economiche della società.
Capitale sociale (o capitale sociale nominale): cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti come risulta dall’atto costitutivo
della società - deve rimanere stabile durante la vita della società e resta immutato per la vita della società fin quando non viene modi-
ficato con atto costitutivo - rappresenta il capitale dei rischi iniziale.
- Il divieto di concorrenza nel trasferimento d’azienda
Divieto di concorrenza → chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova
impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il legislatore impone il divieto di concorrenza per evitare lo sviamento della clientela.
Divieto come come effetto naturale, può essere escluso dal contratto. Il divieto di concorrenza può essere ampliato (a certe zone per
esempio) ma sempre a livello territoriale, non per allungarne la durate. Il divieto di concorrenza dura 5 anni e NON è prorogabile
- Criterio di prevalenza per l’imprenditore agricolo
Le attività connesse all’agricoltura sono considerate tali nel rispetto