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Appunti di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari

Esame Diritto penale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. V. Mormando

Università Università degli Studi di Bari

Appunti esame
Appunti di lezione di Diritto penale sul tentativo. L'istituto del tentativo (art. 56 c.p.) delinea il confine tra un diritto penale della volontà e un modello oggettivo basato sul principio di offensività. Configurabile solo per i delitti dolosi ed escluso per contravvenzioni e reati colposi, esso richiede due requisiti tassativi ed ex ante: Idoneità degli atti: intesa come probabilità causale di consumazione del reato. Autori come Marinucci sostengono un giudizio a base totale (che include circostanze non conosciute), trovando un solido aggancio normativo nel reato impossibile (art. 49 c.p.), che esclude la punibilità per inidoneità dell'azione in concreto. Univocità degli atti: interpretata restrittivamente come inizio dell'azione tipica (atti esecutivi) per escludere gli atti preparatori. Questa tesi è corroborata dall'art. 115 c.p., che sancisce la non punibilità del mero accordo o istigazione. La disciplina prevede una riduzione di pena da un terzo a due terzi rispetto al delitto consumato. Il quadro è completato dalle cause di favorevoli: la desistenza volontaria (art. 56, co. 3 c.p.), causa di non punibilità se l'azione si interrompe internamente al soggetto, e il recesso attivo (art. 56, co. 4 c.p.), circostanza attenuante che si configura quando l'agente impedisce volontariamente la verificazione dell'evento naturalistico già avviato.
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Appunti di lezione di Diritto penale su tentativo e concorso di persone nel reato. Quadro dogmatico di due delle principali forme di manifestazione del reato: il tentativo e il concorso di persone. 1. Il Tentativo (Art. 56 c.p.) Il tentativo costituisce una fattispecie autonoma e completa, e non un delitto in versione ridotta. La sua struttura si fonda su due requisiti cardine intrinsecamente autonomi: Idoneità degli atti: intesa in termini di probabilità causale di consumazione del reato. Viene accertata tramite un giudizio prognostico ex ante, applicando leggi scientifiche universali o massime di esperienza. Autori come Marinucci sostengono la tesi della base totale (che include circostanze non conosciute dall'agente), valorizzando il reato impossibile (art. 49 c.p.) come norma di chiusura del principio di offensività. Univocità degli atti: elemento strutturale (e non meramente probatorio) che segna l'inizio dell'azione tipica (atti esecutivi), escludendo la punibilità degli atti preparatori. Tale impostazione è corroborata dall'art. 115 c.p., che sancisce l'irrilevanza penale del mero accordo o istigazione. 2. Il Concorso di Persone nel Reato (Artt. 110-118 c.p.) Il legislatore italiano ha disciplinato la plurisoggettività attraverso un microsistema normativo unitario, distinguendo tra concorso materiale (apporto fisico) e concorso morale (apporto psicologico o intellettivo). La fattispecie concorsuale si considera compiutamente realizzata in presenza di 4 elementi costitutivi: Pluralità di soggetti. Realizzazione di un fatto tipico da parte di almeno uno dei concorrenti. Contributo materiale di ciascun partecipe alla realizzazione dell'illecito. Unità dell'elemento psicologico (condivisione della volontà comune). Concorso e Cooperazione Colposa (Art. 113 c.p.) Speculare al modello doloso dell'art. 110 c.p., l'art. 113 c.p. disciplina la cooperazione nel delitto colposo, dove più soggetti pongono in essere un'attività materiale comune senza volerne l'evento. In questo ambito plurisoggettivo (frequente nella colpa medica o nella sicurezza sul lavoro) rileva il principio di affidamento. Esso opera come limite esterno alla cooperazione, stabilendo che ogni compartecipe risponde solo della violazione delle proprie regole cautelari, confidando che gli altri componenti dell'équipe agiscano con la dovuta diligenza. La giurisprudenza è chiamata a un rigoroso accertamento delle singole condotte fenomeniche, evitando l'errore di presupporre il concorso anziché dimostrarlo.
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